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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12888 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 445 bis comma 6° cpc n. 5896/2025
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio, 20, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Barbara Francescangeli che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
AO OR giusta procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del Persona_1
22/03/2024 rep. n.37875 e Racc. n.7313 CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 19.2.2025 ed iscritto a ruolo il 20.2.2025 la parte ricorrente in epigrafe nominata deduceva: di avere presentato ricorso per ATP per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L.n.18/1980 ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992 ai fini del riconoscimento della condizione di handicap grave dalla data della domanda amministrativa del 6.11.2023; che il ctu nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per la prestazione di cui all'art. 1 L. n.18/1980 mentre riconosceva il requisito sanitario ai fini dell'art. 3 comma 3 L: 104/1992; di avere depositato atto di dissenso parziale nei termini di legge;
che risulta erronea la valutazione medico-legale delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente per le ragioni esposte in ricorso. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ 1) accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, dichiarare, previa ammissione di consulenza tecnica, il diritto dell'instante alla dalla data della domanda Controparte_3
(06/11/2023) ai sensi della vigente legislazione o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite CP_ 2) condannare, per l'effetto, l' alla corresponsione, in favore dell'instante, della
[...]
dalla data della domanda (06/11/2023) oltre interessi legali e Controparte_3 rivalutazione monetaria come per legge o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite. 3) CP_ condannare, di conseguenza, l' al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Barbara Francescangeli che si dichiara antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere ” rigettare l'avverso ricorso in quanto CP_2 inammissibile e, in ogni caso, nel merito, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per tutto quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Disposta ed eseguita ctu medico-legale all'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 445 comma 6 cpc “Nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione deve essere concepito come una sorta di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto in quella sede dall'art. 434 cpc); non è sufficiente, quindi, semplicemente enunciare le patologie da cui è affetta la parte ricorrente, ma occorre specificare le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
in difetto il giudizio terminerà con un giudizio di inammissibilità.
Nella fattispecie il ricorso specifica in maniera puntuale i motivi della contestazione avverso la ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Passando al merito, va premesso che il Giudice della fase di a.t.p. nel procedimento RG 27390/2024 con decreto di omologa parziale del 16.3.2025 ha stabilito che “ Sussistono i requisiti medico-legali di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 con decorrenza dalla domanda del novembre 2023”.
Nel presente giudizio di opposizione il ctu nominato con motivazione immune da vizi, all'esito di adeguati accertamenti, ha concluso che la parte ricorrente non possiede il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento.
In conseguenza il ricorso deve essere respinto.
Dalla documentazione versata in atti non emerge il superamento del limite di reddito di cui all'art. 152 disp. att. cpc, con conseguente esonero della parte ricorrente dal pagamento delle spese del procedimento.
Le spese per consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, vanno definitivamente CP_ poste a carico dell'
P.Q.M
visti gli artt. 445 bis c.p.c., 152 disp. att. c.p.c.:
1) respinge il ricorso;
2) la parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi