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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/07/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1593 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione delle cause dell'anno 2025
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati dall'avv. Maria Giovanna
[...] C.F._2
Guido, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
All'udienza del 09/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, chiedendo la modifica del provvedimento con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la revisione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 620/2001 emessa dal Tribunale di Lecce in data 28/05/2001.
Motivo della domanda risulta essere, relativamente al figlio , il Persona_1 raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica, pertanto, egli non necessita di alcun contributo economico da parte dei genitori;
per quanto concerne la ex coniuge, la sopravvenuta modifica delle sue condizioni economico
– patrimoniali, alla luce del fatto che la ricorrente è attualmente produttrice di
1 reddito autonomo, ne consegue che risultano venuti meno i presupposti che giustificano la corresponsione dell'assegno divorzile.
Tanto premesso, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle modifiche da apportare al provvedimento di divorzio;
in particolare, hanno chiesto una modifica della regolamentazione in vigore nei seguenti termini:
a) soppressione dell'assegno divorzile stabilito in favore della sig.ra
[...]
; Parte_2
b) esclusione di qualunque obbligo di contribuzione, a carico dei genitori, in favore del figlio maggiorenne.
La domanda può trovare accoglimento in quanto le condizioni riportate nel ricorso, confermate con note scritte per l'udienza del 9/06/2025, appaiono adeguate alla tutela delle reciproche esigenze, sicché non vi è ragione per discostarsene.
In ragione della natura del presente procedimento, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce così provvede:
1) dispone la modifica della sentenza n. 620/2001 emessa dal Tribunale di
Lecce in data 28/05/2001 in conformità alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1593 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione delle cause dell'anno 2025
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati dall'avv. Maria Giovanna
[...] C.F._2
Guido, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
All'udienza del 09/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, chiedendo la modifica del provvedimento con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la revisione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 620/2001 emessa dal Tribunale di Lecce in data 28/05/2001.
Motivo della domanda risulta essere, relativamente al figlio , il Persona_1 raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica, pertanto, egli non necessita di alcun contributo economico da parte dei genitori;
per quanto concerne la ex coniuge, la sopravvenuta modifica delle sue condizioni economico
– patrimoniali, alla luce del fatto che la ricorrente è attualmente produttrice di
1 reddito autonomo, ne consegue che risultano venuti meno i presupposti che giustificano la corresponsione dell'assegno divorzile.
Tanto premesso, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle modifiche da apportare al provvedimento di divorzio;
in particolare, hanno chiesto una modifica della regolamentazione in vigore nei seguenti termini:
a) soppressione dell'assegno divorzile stabilito in favore della sig.ra
[...]
; Parte_2
b) esclusione di qualunque obbligo di contribuzione, a carico dei genitori, in favore del figlio maggiorenne.
La domanda può trovare accoglimento in quanto le condizioni riportate nel ricorso, confermate con note scritte per l'udienza del 9/06/2025, appaiono adeguate alla tutela delle reciproche esigenze, sicché non vi è ragione per discostarsene.
In ragione della natura del presente procedimento, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce così provvede:
1) dispone la modifica della sentenza n. 620/2001 emessa dal Tribunale di
Lecce in data 28/05/2001 in conformità alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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