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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2977/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IT MONTE- Presidente Relatrice dr.ssa Roberta NUNNARI - Consigliera dr.ssa Cristina GIANNELLI -Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2977/2024 promossa in grado d'appello
DA
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Santa Confalonieri (C.F. Parte_2
) e domiciliata presso il suo studio;
C.F._1
APPELLANTE
Contro
P.IVA , C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 del Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta e difesa dall'avv. CP_2
UI LI del Foro di Cremona, domiciliata presso il suo studio in Milano via del Lauro n. 7
(studio legale PA e AN);
APPELLATA avente ad oggetto: appalto di servizi. sulle seguenti conclusioni
- PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, per tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto, previo ogni adempimento di rito e previa ogni più opportuna verifica ed ogni più opportuna statuizione di ragione o legge, anche incidentale, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado inter partes, Cont NEL MERITO A. In accoglimento del primo motivo, accerare e dichiarare la sussistenza di un debito di in favore dell'appellante dell'importo complessivo a saldo delle attività svolte per le mensilità di marzo 2020 di € 17.715,52 ed €
1.143,28 per la mensilità di aprile 2020 o di quanto risultasse;
B. in accoglimento del secondo motivo, accertare e dichiarare Cont l'accertamento della sussistenza di un debito di in favore dell'appellante dell'importo complessivo a saldo delle attività pagina 1 di 22 svolte per le mensilità da luglio ad ottobre 2020 compresi di €. 244.705,83, o di quanto risultasse;
C. in accoglimento del terzo motivo, ferme pure le deduzioni di cui ai punti 1) e 2) del capo A del medesimo terzo motivo di appello (escluse da gravame), accertare e dichiarare la esclusione di ogni ulteriore deduzione od inesigibilità, ed in particolare quella di cui al punto
3) del medesimo capo A), e quindi accertare e dichiarare la piena esigibilità di ogni anche maggiore importo venisse riconosciuto Cont a debito di e comunque almeno di quello già riconosciuto, o comunque risultasse;
D. in accoglimento di tutto quanto Cont sopra, condannare al versamento a favore dell'appellante, a saldo dei fronti di gravame, della complessiva somma di, dedurre 82.332,894 ed inserire aprile o comunque di quella maggiore o minore che sarà riconosciuta, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con rivalutazione ed interessi sino al saldo;
E. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, del doppio grado. IN VIA ISTRUTTORIA Si intendono integralmente riproposte le istanze istruttorie in atti”;
- PER L'APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa domanda non accolta, integralmente rigettare l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 6132/2024 del Tribunale di Parte_1
Milano di cui al presente giudizio, confermandola integralmente. In subordine e nel caso in cui vengano riconosciute ragioni creditorie di verso , compensare tali importi con l'importo complessivo di euro Parte_1 Controparte_1
101.775,65 a credito di la cui formazione è riassunta nell'ambito delle esposizioni di relative al CP_1 CP_1 terzo motivo di appello. Con vittoria dei compensi professionali, oltre ad accessori di legge, relativi al doppio grado di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(di seguito per brevità ha proposto appello per ottenere la Parte_1 Pt_1 parziale riforma della sentenza n. 6132/2024 pubblicata in data 17.06.2024, emessa dal Tribunale di Milano nelle cause riunite R.G.N. 14157/2021 e R.G.N. 35494/2021, aventi ad oggetto le opposizioni proposte da (di seguito per brevità Controparte_1
, rispettivamente, avverso il decreto ingiuntivo n. 1930/2021 e il decreto ingiuntivo n. CP_1
11841/2021.
Nei ricorsi monitori a allegato che in forza del contratto d'appalto di servizi di pulizie Pt_1 industriali stipulato con in data 11.3.2020, con decorrenza dal 1° Controparte_1 gennaio 2020, per un canone mensile fisso di € 90.833,35, aveva diritto al pagamento della somma di € 138.078,10 oltre interessi, a titolo di residui corrispettivi dovuti per attività eseguite da gennaio ad agosto 2020 e la somma di € 181.726,70 oltre interessi, a titolo di corrispettivi dovuti per i mesi di settembre e ottobre 2020.
Con la sentenza il Tribunale ha accolto entrambe le opposizioni proposte da
[...]
e, per l'effetto, ha revocato i decreti ingiuntivi n. 1930/2021 e n. 11841/2021. Controparte_1
L'appellante a chiesto in sintesi, in parziale riforma della sentenza: Pt_1
A) in accoglimento del primo motivo d'appello, l'accertamento della sussistenza di un debito di Contr in favore dell'appellante dell'importo complessivo di € 17.715,52 a saldo delle attività svolte per la mensilità di marzo 2020 e di € 1.143,28 per la mensilità di aprile 2020 (o di quanto risultasse dovuto); pagina 2 di 22 Contr
- B) in accoglimento del secondo motivo, l'accertamento della sussistenza di un debito di in favore dell'appellante dell'importo complessivo a saldo delle attività svolte per le mensilità da luglio ad ottobre 2020 pari ad € 244.705,83 (o di quanto risultasse dovuto);
- C) in accoglimento del terzo motivo d'appello, “ferme pure le deduzioni per complessivi €.
82.332,94 e di cui ai punti 1) e 2) del capo A del medesimo terzo motivo di appello (escluse da gravame)”, la esclusione di ogni ulteriore deduzione od inesigibilità e quindi l'accertamento “della Contr piena esigibilità di ogni anche maggiore importo venisse riconosciuto a debito di e comunque almeno di quello già riconosciuto, o comunque risultasse”.
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
Nei due ricorsi monitori a dedotto che il contratto di appalto di servizi stipulato con Pt_1
in data 11 marzo 2020, con decorrenza dell'efficacia dal 1° gennaio 2020, aveva ad oggetto CP_1
i servizi di pulizia industriale che vrebbe dovuto svolgere presso i “siti” della committente Pt_1
Contr (stabilimenti e sedi elencati), secondo l'allegato specifico capitolato. Il contratto prevedeva un corrispettivo omnicomprensivo di € 1.090.000,20 da corrispondersi con cadenza mensile, a mezzo di 12 fatture dell'importo di € 90.833,35 ciascuna;
per le prestazioni d'opera eseguite nelle mensilità di gennaio e febbraio 2020, l'appaltatrice aveva emesso fatture, regolarmente saldate da Contr
le quali, tuttavia eccedevano le somme concordate nel contratto successivamente stipulato;
per tale motivo veva emesso le note di credito n. 3 del 31/08/2020 per € 1.087,27 e n. 4 Pt_1 del 31/08/2020 per € 2.038,09; nel mese di marzo 2020, in concomitanza con l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione della pandemia COVID-19, decideva di usufruire della facoltà CP_1 contrattualmente prevista, di sospendere l'esecuzione del contratto per una mensilità, dal
23/03/2020 al 27/04/2020; in questo periodo l'appaltatrice veniva incaricata di effettuare lavorazioni non previste contrattualmente per la sanificazione degli ambienti, così come stabilito dai vigenti protocolli;
a far data dal 27/04/2020 l'attività produttiva di Controparte_1 ricominciava in tutti gli stabilimenti e, pertanto, riprendevano con regolarità le lavorazioni
[...] appaltate a in misura addirittura più gravosa rispetto a quanto prestato in Parte_1 precedenza;
l'appaltatrice oltre a svolgere l'attività prevista contrattualmente, Parte_1 nel rispetto delle disposizioni normative anti-Covid applicate dal Protocollo della società CP_1 si vedeva costretta a porre in essere un aumento della turnazione dei dipendenti.
La ricorrente a allegato che, “nonostante dal 27.04.2020, data di ripresa delle lavorazioni a seguito Pt_1 di sospensione contrattuale, l'attività fornita da fosse stata implementata dall'appaltatrice a Parte_1 seguito delle richieste della committente, come sopra specificate, la ricorrente provvedeva comunque a fatturare esclusivamente gli importi contrattualmente pattuiti”, ossia emetteva fatture di saldo “per le differenze contrattuali non corrisposte dalla resistente nelle mensilità pregresse, da gennaio a giugno 2020”, fatture del 31 luglio 2020 per la mensilità di luglio, fatture del 31 agosto 2020 per la mensilità di pagina 3 di 22 agosto, fatture del 30 settembre 2020 per la mensilità di settembre, fatture del 31 ottobre 2020 per la mensilità di ottobre. Nei due ricorsi monitori a dedotto di essere rimasta creditrice Pt_1 della somma di €. 138.078,10 oltre interessi, a titolo di residui corrispettivi per attività eseguite da gennaio ad agosto 2020 e della somma di €. 181.726,70 oltre interessi a titolo di corrispettivi per i mesi di settembre ed ottobre 2020.
LA SENTENZA APPELLATA.
Con la sentenza il Tribunale di Milano ha accolto entrambe le opposizioni proposte dalla
[...]
e, per l'effetto, ha revocato i decreti ingiuntivi n. 1930/2021 e n. Controparte_1
11841/2021 e ha condannato l'opposta al rimborso delle spese di lite. Parte_1
A fondamento della decisione il Tribunale, valutate le risultanze documentali e le prove testimoniali assunte, ha affermato che: - è dimostrato che le parti, il cui rapporto d'appalto era regolato dal contrato scritto datato 11.3.2020, nell'ambito dell'incontro del 25 maggio 2020 hanno raggiunto un ulteriore accordo contrattuale verbale a mezzo del quale, in ragione della situazione di imprevedibilità dell'andamento delle attività produttive determinata della pandemia da Covid 19, hanno concordato di “sospendere” volontariamente l'efficacia del precedente contratto;
in base a questo accordo, le prestazioni di pulizia che avrebbe reso la sarebbero state Parte_1 retribuite, non più a mezzo del canone mensile fisso dell'importo di € 90.833,35, ma in base alle ore lavorative effettivamente prestate dai dipendenti della stessa e sulla scorta di tariffe orarie concordate (€ 19,50/ora quanto alle ore lavorative svolte nei giorni da lunedì a venerdì ed in €
24,38/ora quanto alle ore lavorative svolte di sabato), oltre che con il riconoscimento, in favore dell'appaltatrice, del rimborso dei costi (prima inclusi nel canone fisso) dei materiali e del noleggio delle macchine lavapavimenti;
tale circostanza “è stata compiutamente ed ampiamente confermata dalla concorde deposizione resa al riguardo dai testi e , non inficiata dalle Tes_1 Tes_2 dichiarazione rese dal teste;
il raggiungimento del nuovo predetto accordo contrattuale Tes_3 risulta confermato dalla stessa condotta successivamente assunta dalla desumibile Parte_1 dall'email dell'8.6.2020, del 6.7.2020, dagli stessi scambi di ulteriori email intercorsi tra le parti in data 24.6.2020 e tra il 12.6 ed il 10.7.2020, da cui emerge “la piena consapevolezza in capo alla ia che le previsioni del contratto datato 11.3.2020 non fossero in quel momento più Pt_1 efficaci tra le parti sia che il compenso mensile dovesse essere determinato su base oraria ovvero in relazione a singole specifiche prestazioni ordinate dalla committente”; anche la circostanza che con riferimento alle prestazioni rese nei mesi di maggio e giugno 2020, ha inizialmente Pt_1 emesso fatture per importi inferiori e non corrispondenti alla misura del canone mensile fisso di cui al contratto datato 11.3.2020, salvo, poi, emettere “in blocco”, e soltanto in data 31.8.2020, delle fatture sostanzialmente di conguaglio, “non può che spiegarsi, appunto, con la (iniziale) piena condivisione da parte dell'appaltatrice del nuovo accordo contrattuale raggiunto”. Il Tribunale ha pagina 4 di 22 dedotto che, pertanto, non sussiste un credito residuo di er le prestazioni rese da Pt_1 Pt_1
Contr a gennaio e febbraio 2020 (in quanto aveva già pagato il corrispettivo mensile previsto nel contratto datato 11 marzo 2020), né per le prestazioni effettivamente svolte nei mesi da aprile ad Contr agosto del 2020 già retribuite da in base alle tariffe orarie pattuite nell'accordo del 25 maggio
2020; in base alle medesime tariffe, il compenso spettante a er i mesi di settembre ed Pt_1 ottobre 2020 è stato quantificato dal Tribunale nella somma di € 100.821,24 (€ 19,50 x 5.170,32 ore). Il Tribunale ha poi compensato tale credito di col credito eccepito da in Pt_1 CP_1 compensazione per somma di € 34.466,94 dovuta da i dipendenti quale retribuzione per Pt_1
i mesi di settembre ed ottobre 2020, somma questa direttamente pagata ai dipendenti Contr dell'appaltatrice dalla committente ha rilevato, inoltre, che era circostanza pacifica e documentata che 19 ex dipendenti della dopo la “chiusura” dell'appalto, ai sensi dell'art. Pt_1
Contr 29 del D.Lgs. 276/2003 avessero avanzato anche nei confronti di richieste di pagamento di differenze retributive per importi medi di oltre € 11.000,00 ciascuno e che, nel corso del giudizio, Contr aveva corrisposto alla la complessiva somma di € 47.866,00 al fine di fornire a Pt_1 quest'ultima la provvista necessaria ad onorare le conciliazioni giudiziali raggiunte con 11 dei predetti 19 lavoratori. Il Tribunale ha concluso: “Ne deriva, per un verso, che il corrispettivo astrattamente spettante alla in relazione ai mesi di settembre ed ottobre 2020, in Pt_1 considerazione dei pagamenti medio tempore intervenuti, va, in realtà, ridotto ad € 18.488,30 (ossia €
100.821,24 meno € 34.466,94 meno € 47.866,00) e, per altro verso, che anche tale ultimo importo di € 18.488,30 non può, comunque, allo stato, ritenersi esigibile stante la pendenza delle ulteriori richieste di differenze retributive promananti da ex dipendenti della on ancora definite – Pt_1 circostanza questa certamente idonea ad integrare i presupposti della sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.”.
Il Tribunale ha respinto, quindi, integralmente le domande monitorie di Pt_1
I MOTIVI DI APPELLO.
I)- Errata e/od omessa valutazione delle risultanze istruttorie in riferimento alla Contr ricostruzione dei compensi dovuti da ad per le prestazioni svolte nella Pt_1 mensilità di marzo ed aprile 2020, e ciò sotto il profilo del numero dei giorni effettivamente Contr lavorati; in relazione al primo motivo fferma la sussistenza di un debito di - non Pt_1 riconosciuto dal Tribunale- dell'importo complessivo a saldo delle attività svolte per le mensilità di marzo 2020 di € 17.715,52 ed € 1.143,28 per la mensilità di aprile 2020; II)- Errata e/od omessa valutazione delle risultanze istruttorie, in riferimento alla errata e/od omessa individuazione e/o valutazione del pieno contenuto ed efficacia dell'accordo verbale inter partes del maggio 2020, ciò sotto il profilo: a) della specifica condizione determinativa della sua inefficacia, riferita alla richiesta ad ella piena ripresa delle precedenti prestazioni di pulizia Pt_1 pagina 5 di 22 delle macchine e relativi ordini;
b) della intervenuta sussistenza, in fatto, di tale condizione, con conseguente piena reviviscenza ed efficacia del contratto originario del giorno 11/03/2020, almeno in riferimento alle mensilità da luglio ad ottobre 2020; in relazione al secondo motivo Pt_1
Contr afferma la sussistenza di un debito di dell'importo complessivo a saldo delle attività svolte per le mensilità da luglio ad ottobre 2020 compresi, di €. 244.705,83, invece del minor importo di
€ 100.821,24 quantificato dal Tribunale con riferimento ai mesi di settembre ed ottobre 2020; III)
– Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.
e 2697 c.c., in relazione al capo della sentenza in cui il Tribunale ha dedotto l'inesigibilità ex art. 1460 c.c. del minore credito residuo riconosciuto in favore di Pt_1
- L'appellata ha chiesto il rigetto dei motivi d'appello e la conferma della sentenza.
DECISIONE DELLA CORTE. Contr La Corte premette che il Tribunale ha accolto integralmente le opposizioni proposte da revocando i due decreti ingiuntivi ottenuti da er pretesi crediti residui relativi a servizi di Pt_1
Contr pulizia svolti in favore di nei mesi da gennaio ad agosto 2020 (quantificati da n € Pt_1
138.078,10) e nei mesi di settembre e ottobre 2020 (quantificati da n € 181.726,70), per Pt_1 complessivi € 319.804,80 oltre interessi.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di un credito residuo di er le prestazioni rese nei Pt_1
Contr mesi di gennaio e febbraio 2020 già retribuite da sulla base del canone mensile di € 90.833,00 pattuito nel contratto datato 11 marzo 2020, avente efficacia retroattiva al 1° gennaio 2020; ha poi affermato che, sulla base dell'accordo verbale raggiunto dalle parti nella riunione del 25 maggio
2020, a decorrere da maggio del 2020 non poteva ritenersi dovuto il canone mensile fisso previsto nel contratto datato 11.3.2020 e che, “essendo pacifico tra le parti che il medesimo contratto, in ragione del cd. lockdown, non ha avuto piena attuazione nei mesi di marzo ed aprile 2020 stante la chiusura degli stabilimenti della , si doveva rilevare che la non ha offerto al CP_1 Pt_1 giudizio alcuna prova ammissibile in ordine alle ragioni per le quali avrebbe ugualmente diritto, con riferimento al periodo da marzo ad agosto 2020, a maggiori corrispettivi rispetto a quelli già Contr pagati da in base all'accordo del 25 maggio 2020, secondo le tariffe orarie concordate;
per le prestazioni rese da ei mesi di settembre e ottobre 2020, il corrispettivo doveva essere Pt_1 calcolato secondo tali tariffe orarie. Il Tribunale ha quantificato, pertanto, il compenso di Pt_1 per i mesi di settembre e ottobre 2020 nell'importo di € 100.821,24; ha poi compensato tale importo Contr sia con le somme versate da direttamente ai dipendenti di titolo di retribuzione Pt_1 per i medesimi mesi di settembre ed ottobre 2020, pari al complessivo importo di € 34.466,94, sia Contr con la somma totale di € 47.866,00 corrisposta in corso di causa da a er fornire a Pt_1 quest'ultima la provvista necessaria ad onorare le conciliazioni giudiziali raggiunte con 11 dei 19 ex dipendenti della i quali dopo la “chiusura” dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. Pt_1 pagina 6 di 22 Contr 276/2003, avevano avanzato anche nei confronti della richieste di pagamento di differenze retributive;
ha infine escluso ex art. 1460 c.c. l'esigibilità del credito di er il residuo di € Pt_1
18.488,30 (€ 100.821,24 meno € 34.466,94 meno € 47.866,00), “stante la pendenza delle ulteriori richieste di differenze retributive promananti da ex dipendenti della on ancora definite”. Pt_1
L'appellante ha affermato che: - A) l'accoglimento del primo motivo d'impugnazione Pt_1
Contr dovrà comportare l'accertamento della sussistenza di un debito di dell'importo complessivo a saldo delle attività svolte per le mensilità di marzo 2020 di € 17.715,52 ed € 1.143,28 per la mensilità di aprile 2020 o di quanto risultasse;
- B) l'accoglimento del secondo motivo dovrà Contr comportare l'accertamento della sussistenza di un debito di dell'importo complessivo a saldo delle attività svolte per le mensilità da luglio ad ottobre 2020 pari ad € 244.705,83 o di quanto risultasse;
- C) l'accoglimento del terzo motivo d'appello, “ferme pure le deduzioni per complessivi
€. 82.332,94” riconosciute del Tribunale, comporterà la esclusione di ogni ulteriore deduzione od inesigibilità del credito residuo di pari alla complessiva somma di € 181.231,69 (o quella Pt_1 maggiore o minore che sarà riconosciuta).
La Corte rileva che l'appello proposto da ai fini della riforma parziale della sentenza- si Pt_1 riferisce specificamente alle mensilità di marzo e aprile 2020 e alle mensilità da luglio a ottobre 2020
e che, pertanto, si è formato il giudicato sull'insussistenza di un credito residuo di er i Pt_1 servizi svolti nei mesi di gennaio e febbraio 2020 e nei mesi di maggio e giugno 2020 (servizi già Contr retribuiti da come accertato dal Tribunale).
Ad avviso della Corte i motivi d'appello sono infondati, per quanto di seguito rilevato.
I)- Col primo motivo d'impugnazione fferma che, in relazione ai compensi per l'attività Pt_1
Contr resa a favore di in ordine alle mensilità di marzo ed aprile 2020, erroneamente il primo giudice ha respinto ogni pretesa di oggetto della fattura n. 65 del 2020 e n. 67 del 2020 (docc.13 Pt_1
e 15), per le prestazioni svolte “parametrate al numero di giorni di lavoro effettuati, in rapporto al complessivo canone mensile fisso oggetto del contratto del 11.3.2020”; oltre a queste prestazioni,
l'appellante afferma di avere dovuto svolgere attività straordinaria per il mese di marzo 2020 “in ragione delle sanificazioni richieste per legge ed ordinate da col protocollo delle pulizie di CP_1 cui al documento del 16/03/2020 (doc. 53 ultima pagina); allega che queste ulteriori lavorazioni non contrattualmente previste “sono state oggetto della fattura n. 66 del 2020 per un importo di €
6.661,03 (doc. 14)”.
L'appellante afferma che il Tribunale “ha errato clamorosamente nella valutazione degli elementi istruttorii e delle relative risultanze”, in quanto ha omesso ogni riferimento alla documentazione prodotta da Contr senza peraltro considerare che anche aveva riconosciuto che, per la mensilità di Pt_1 marzo, il canone contrattuale mensile fisso di € 90.833,35 “avrebbe dovuto rideterminarsi in ragione dei giorni effettivamente lavorati”. L'appellante ne deduce che, erroneamente, il Tribunale pagina 7 di 22 non ha riconosciuto il credito per l'importo complessivo € 17.715,52, richiesto da a Pt_1 saldo” dell'attività svolta per la mensilità di marzo 2020.
Quanto al mese di aprile 2020, l'appellante afferma che “come emerge dai cartellini dipendenti depositati, a operato per n. 6 giorni lavorativi su tutti i siti, ma con il 50% del proprio Pt_1
Contr personale, mentre ha prestato a pieno la propria opera sul sito 10 per n. 13 giorni lavorativi.
Ciò emerge con chiarezza non solo dai cartellini presenze, ma altresì dagli ordini di servizio di parte avversa (doc. 43-b recante tabella conteggi ed e-mail del 13/04/2020). Per quanto CP_1
Contr sopra i compensi sono stati calcolati con la seguente modalità: - Sito 10 compenso contrattuale € 4.550,09: 21gg x 13 gg lavorati = € 2.816,71; - Restanti siti 50% compenso Contr contrattuale dedotti € 4.550,09 per il sito 10 pari ad (90.833,35-4550.09=86.283,26:2=) €
43.141,63: 24gg x 6 = 10.785,30. Quanto sopra per un totale di € 13.602,01 come da fattura n. 67 del 2020 (doc. 15), di cui sono stati corrisposti solo € 12.458,73 con un disavanzo a favore di pari ad € 1.143,28”. Parte_1
L'appellante lamenta che il Tribunale non ha neppure ben compreso “quale fosse il punto in discussione fra le parti –il numero dei giorni effettivamente lavorati-, visto che la sentenza non chiarisce nulla al riguardo, accontentandosi di rilevare che il contratto in quei mesi non ha avuto piena attuazione, senza chiarire l'esatta misura dell'attuazione, né comunque provarlo, che è proprio l'elemento decisivo sul punto”. Contr
- L'appellata ha chiesto il rigetto del motivo d'impugnazione, replicando in sintesi: ha emesso le fatture “a caso”, a mesi di distanza, con causali generiche (“saldo pulizia tecnica” riferito ai mesi di marzo e aprile, “lavori autorizzati per covid 19 marzo”); in giudizio “nulla è stato provato in relazione a tali attività e, men che men, a incarichi che avrebbe dato per tali attività”; CP_1
“nell'immediatezza dei fatti e a fronte della emissione delle sue originarie fatture che quantificavano il suo credito - regolarmente pagate da nulla ebbe a contestare al riguardo o ad altro chiedere. Solo a fine agosto, Parte_3 nell'ambito del suo “blitz contabile”, ebbe a emettere immotivatamente le fatture contestate. In ogni caso nessuna evidenza probatoria ha dato n giudizio circa tale sua nuova tesi. Mai i è dichiarata Pt_1 Pt_1 disponibile a dare prova delle asserite attività di cui alle fatture che ora chiede vengano pagate. Fatture contestate come tutte le fatture emesse da a conguaglio” a fine agosto 2020. Mai, nel corso del giudizio di primo Pt_1 grado, a esposto la tesi dei 19 giorni lavorativi lavorati invece dei 15 giorni lavorativi. Pt_1
I.I. - La Corte osserva che le fatture n. 65/2020, n. 66/2020 e n. 67/2020- tutte emesse da Pt_1 in data 31 agosto 2020- recano, rispettivamente, la causale: “saldo pulizia tecnica vs ordine mese di marzo 2020”, “lavori autorizzati eseguiti per Covid19 marzo 2020”, “saldo pulizia tecnica mese aprile 2020”.
L'appellata ha contestato di essere debitrice, per i mesi di marzo ed aprile 2020, per somme ulteriori Contr rispetto a quelle esposte dalla stessa elle originarie fatture già pagate da solo a fine Pt_1 agosto a emesso immotivatamente le fatture “a conguaglio”, contestate. Pt_1 pagina 8 di 22 Sin dal primo grado di giudizio- come ha evidenziato il Tribunale- OEB ha contestato tutte le fatture emesse in blocco in data 31 agosto 2020 da er attività relativa ai mesi di marzo Pt_1 ed aprile 2020, eccependo in particolare, in modo specifico (cfr. atto di citazione in opposizione
RGN. 14157/2021), che:
“in considerazione del fatto che nel mese di marzo 2020 è stata costretta a sospendere CP_1 la propria attività a seguito del DPCM del 22.3.2020, le parti concordarono di ridurre il corrispettivo del contratto per servizi di pulizia industriale in misura proporzionale alla riduzione dei giorni lavorati. Pertanto per tale mese l'importo di € 90.833, pari a un dodicesimo del corrispettivo annuo originariamente concordato, venne riproporzionato dividendolo per il numero di giorni lavorativi di marzo 2020 (22) e moltiplicandolo per il numero di giorni effettivamente lavorati (15). Il risultato
è: €90.833 / 22 X 15 = €61.931,83. Incomprensibilmente emetteva fatture per un Pt_1 importo maggiore (€67.392,49). pagava tutti gli importi fatturati per non Persona_1 CP_1 mandare insolute le Ri.Ba. di ma richiedeva l'emissione di una nota credito per la Pt_1 differenza (€ 5.460,66). Con mail del 12.05.2020 (doc.4) inviata da l signor di Pt_1 Tes_1
onferma l'emissione di una nota credito per €5.460,66, ma il documento CP_1 Pt_1 non è mai stato ricevuto da;
“Non corrisponde a verità che bbia lavorato CP_1 Pt_1 nel periodo 23.03.2020-27.04.2020. Come sopra riferito, gli stabilimenti erano chiusi. Quelle che impropriamente vengono definite le “lavorazioni non previste contrattualmente per la sanificazione degli ambienti” sono iniziate negli stabilimenti produttivi a far data dall'ultima settimana di aprile”;
“gli importi fatturati da ei mesi di aprile, maggio e giugno, sono stati quelli concordati Pt_1 con in funzione delle ore lavorate dal personale di Solo successivamente, CP_1 Pt_1 nel mese di luglio, in contrasto con gli accordi presi a inizio maggio e in totale Pt_1 dissonanza con il suo comportamento dei mesi precedenti che aveva regolarmente onorato, ha emesso fatture per un importo nettamente superiore a quanto concordato e poi, alla fine di agosto, ha emesso fatture relative ai mesi precedenti per importi pari alla differenza tra i corrispettivi effettivamente fatturati e dovuti sulla base delle ora lavorate e quelli di ammontare fisso previsti dal contratto originario, utilizzando ora tali fatturazioni per richiedere e ottenere il decreto ingiuntivo qui opposto”; “Si contesta in ogni caso che bbia eseguito le attività lavorative descritte nelle fatture Pt_1 poste a base del decreto ingiuntivo;
l'onere della prova relativamente alle attività svolte e al conseguente credito rimane
a esclusivo onere della parte opposta”.
La Corte osserva che, come ha ribadito l'appellata, a emesso in data 1° aprile 2020 le Pt_1 fatture numeri 23, 24, 25, 26 e 27, per l'importo totale di € 67.392,39 relative al mese di marzo: è Contr pacifico che tali fatture sono state pagate da successivamente, in data 31 agosto Pt_1
2020 ha emesso la fattura n. 65/20 di € 11.504,59, pari alla differenza tra l'importo di € 78.446,98 calcolato da er n. 19 giorni lavorati per “pulizia tecnica”, rispetto ai n. 22 giorni di lavoro Pt_1 pagina 9 di 22 previsti nel mese di marzo secondo il capitolato del contratto d'appalto; la fattura n. 65/20 reca la causale “saldo pulizia tecnica vs ordine mese di marzo 2020” (doc. 43a Pt_1
Contr A fronte delle specifiche contestazioni dell'opponente circa il numero di giorni di lavoro nel Contr mese di marzo e nel mese di aprile 2020- nel periodo di sospensione dell'attività di imposta dell'emergenza Covid/19 dal 23 marzo 2020 al 27 aprile 2020 - era onere dell'opposta Pt_1 provare di aver eseguito servizi presso i siti della committente per un numero di giorni maggiore Contr Contr rispetto a quelli riconosciuti da tanto più se si considera che aveva già pagato le fatture tempestivamente emesse da er il corrispettivo relativo ai mesi di marzo e aprile. Pt_1
La prova del maggior numero di ore di lavoro non si desume dai documenti richiamati dall'appellante nel primo motivo d'impugnazione della sentenza. Contr Il documento prodotto sub 53 da l'e-mail del 9 luglio 2020 inviata da Pt_1 Pt_1 con la richiesta di autorizzazione per i materiali “richiesti ed autorizzati” nell'emergenza sanificazione Covid-19 durante il mese di aprile: l'allegato è il Protocollo Covid-19 del 16.3.2020, Contr sottoscritto da
Circa i documenti che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di valutare, l'appellante deduce:
“In particolare alludiamo ai doc. 7, 44-a e 44-b non contrastati ex adverso, e qui riassunti analiticamente, per comodità di lettura, dalla tabella che segue, che attesta come attraverso i propri dipendenti, abbia svolto le Pt_1 prestazioni, appunto, per 19 giorni nel mese di marzo 2020”: il signor ha lavorato fino al Parte_4 giorno 25/03/2020, i signori , e hanno lavorato fino Persona_2 Persona_3 Per_4 al 23/10/2020, i signori , , , , Parte_5 Pt_6 Parte_7 Per_5 Persona_6
e hanno lavorato fino al giorno 21/03/2020, i restanti dipendenti Parte_8 Parte_9 hanno lavorato fino al giorno 20/03/2020. L'appellante afferma che da tali documenti emerge che ha prestato la propria opera sino al giorno 25/03/2020, dunque non per 15 giorni Parte_1
Contr lavorativi su 22, come sostenuto da ma per 19 giorni.
In merito ai predetti documenti dell'appellante sub 7, 44-a e 44-b, la Corte osserva che si tratta di tabulati di presenze dei dipendenti, elaborati da contestati dall'opponente anche prima Pt_1 del giudizio, come si evince dalle allegazioni della stessa evidenziate dall'appellata- Pt_1 laddove a pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta (RG 14157/202) viene richiamata la Contr seguente e-mail di contestazione dell'Ing. di in data 25 maggio 2020: Tes_2
“Cari signori., non siamo responsabili degli straordinari del vostro personale ne per il mese di marzo ne per i mesi futuri. Questa ricerca di fatturazione è fuori luogo. Preoccupatevi piuttosto di fornire il servizio richiesto con livello Contr adeguato” (doc. 55 con tale e-mail risponde all'email in pari data nella quale Pt_1 Pt_1 asserisce un maggior credito per i mesi di marzo ed aprile rispetto al corrispettivo indicato nelle Contr fatture già pagate da pagina 10 di 22 A fronte di tale contestazione espressa dalla committente anche nel corso del rapporto, Pt_1 non ha assolto l'onere di dimostrare il maggior numero di giornate lavorative a suo dire svolte nel Contr mese di marzo e di aprile 2020 su ordine di neppure con prove orali.
La Corte osserva che il Tribunale ha ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della sui capitoli da 1) a 5) e da 8) a 13) della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. Parte_1 dell'opponente ha ammesso sui medesimi capitoli la prova Controparte_1 testimoniale diretta richiesta dalla stessa con i due testi indicati e ha ammesso Parte_1 alla prova testimoniale contraria sui medesimi capitoli con i testi indicati;
ha ritenuto inammissibili i restanti capitoli indicati dalle parti “perché generici, valutativi e/o relativi a fatti non ritualmente introdotti nel thema decidendum” ovvero irrilevanti “perché relativi a fatti estranei al thema probandum e/o suscettibili di prova documentale” (v. ordinanza 31.1.2023, rettificata con ordinanza nell'udienza del 8 marzo 2023).
La Corte condivide la decisione del Tribunale di non ammettere i capitoli di prova testimoniale formulati da ella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc, fra cui i seguenti capitoli Pt_1 riferiti alle prestazioni di lavoro nei mesi di marzo e aprile 2020:
“17) Vero che, per quanto al capitolo precedente, comunicava a Controparte_1 Parte_1 la necessità di prevedere nuove lavorazioni, diverse da quelle contrattuali e consistenti nelle opere di sanificazione,
[...] sospendendo al contempo la pulizia ordinaria dei macchinari;
18) Vero che, pertanto, l'appaltatrice in data
11.03.2020 veniva incaricata di effettuare lavorazioni non previste contrattualmente per la sanificazione degli ambienti, così come prevista dai vigenti protocolli, come da e-mail che si rammostra (doc. 42); 19) Vero che, pertanto, in corso di sospensione del contratto, già nel mese di marzo 2020, provvedeva a svolgere per Parte_1 alcune lavorazioni extracontrattuali;
20) Vero che, dunque, stante la sospensione del contratto CP_1 richiesta da e la commessa di opere extracontrattuali, l'attrice opponente comunicava Controparte_1 all'appaltatrice la necessità di definire i compensi per le opere da svolgersi durante la sospensione contrattuale;
21)
Vero che, peraltro, già dalla data del 13.04.2020, ripartivano alcune attività di produzione industriale di
[...]
e, dunque, anche le connesse attività di pulizia industriale, come da e-mail in data in data 13 aprile CP_1
2020, che si rammostra (doc 45); 22) Vero che a far data dal 27/04/2020 l'attività produttiva di
[...] ricominciava, se non a pieno regime, almeno parzialmente su tutti i siti della resistente come da e- Controparte_1 mail in pari data che si rammostra (doc. 46); 23) Vero che, pertanto, in tutti i siti dell'attrice opponente riprendeva
l'attività produttiva e, così il funzionamento di ogni macchinario”.
Si tratta di capitoli inammissibili, in quanto generici ed implicanti valutazioni soggettive dei testimoni riguardo ad asserite risultanze documentali, considerato che nei capitoli non sono Contr specificati i giorni di lavoro e i nominativi dei lavoratori impiegati nei molteplici siti di vale a dire circostanze di fatto specifiche sulle quali i testimoni possano deporre a norma dell'art. 244 cpc.
pagina 11 di 22 La carenza di prova sull'asserito maggior numero di giornate di lavoro nel mese di marzo (n.19), Contr rispetto alle giornate riconosciute da (n.15), è tanto più evidente se si considera che CP_3 ha pagato il corrispettivo di € 67.392,49 fatturato da n data 1° aprile 2020 per il mese di Pt_1 marzo, lamentando però l'eccedenza di € 5.460,66 rispetto al dovuto per il numero effettivo di giorni di lavoro. La stessa rima del giudizio aveva confermato l'eccedenza, promettendo Pt_1 la nota di credito per l'importo di € 5.460,66 richiesta da come si evince dall'email del 12 CP_1 maggio 2020 (doc. 4 appellata), salvo poi rifiutarsi di emettere la nota di credito con l'e-mail inviata il 25 maggio 2020 alle ore 11.12 (doc. 55 opra citata). Pt_1
Nel consegue il rigetto del primo motivo d'appello con riferimento sia all'importo complessivo €
17.715,52, richiesto da a saldo” dell'attività svolta per la mensilità di marzo 2020, sia Pt_1 all'importo di € 1.143,28 per il mese di aprile 2020, in quanto on ha assolto l'onere di Pt_1
Contr provare di avere svolto prestazioni su ordine di per ore o giornate ulteriori rispetto a quelle Contr calcolate dalla stessa elle fatture già pagate da in relazione ai mesi di marzo e aprile Pt_1
2020.
II)- Col secondo motivo d'appello educe che la sentenza del Tribunale è inficiata da: Pt_1
“Errata e/od omessa valutazione delle risultanze istruttorie, in riferimento alla errata e/od omessa individuazione
e/o valutazione del pieno contenuto ed efficacia dell'accordo verbale inter partes del maggio 2020; ciò sotto il profilo:
a) della specifica condizione determinativa della sua inefficacia, riferita alla richiesta ad ella piena ripresa Pt_1 delle precedenti prestazioni di pulizia delle macchine e relativi ordini;
b) della intervenuta sussistenza, in fatto, di tale condizione, con conseguente piena reviviscenza ed efficacia del contratto originario del giorno 11/03/2020, almeno in riferimento alle mensilità da luglio ad ottobre 2020.
Con l'articolato secondo motivo l'appellante lamenta, in sintesi, che il Tribunale, dopo aver correttamente affermato che nell'incontro in data 25 maggio 2020 le parti avevano raggiungo l'accordo verbale di sospendere l'efficacia del contratto datato 11 marzo 2020 “in ragione della situazione di imprevedibilità dell'andamento delle attività produttive determinata dall'insorgere della pandemia da Covid 19”, erroneamente non ha poi considerato che si è trattato “di un accordo che ha solo temporaneamente sospeso l'efficacia dell'accordo di marzo in ragione della situazione emergenziale che Contr aveva ridotto l'attività di e le relative necessità di pulizia, con particolare e decisivo riferimento a quella delle macchine, e relativi ordini;
e ciò nella pacifica e sottesa prospettiva della riattivazione del contratto originario, con i relativi complessivi compensi fissi mensili, nel momento in cui la situazione, con i relativi ordini, si sarebbe riassestata alla precedente, come in effetti era poi avvenuto –per quanto evidenzieremo- almeno a far tempo dalla mensilità di luglio 2020 in poi”.
Secondo l'appellante il Tribunale non ha correttamente valutato i mezzi istruttori “in relazione alla ben diversa natura delle prestazioni oggetto dell'accordo sospensivo di maggio, in rapporto a quelle riferite al contratto Contr di marzo. l'accordo di maggio era sorto esclusivamente per consentire ad in quel contesto pandemico ed pagina 12 di 22 emergenziale, di sottrarsi ad ogni onere riferito alle spese di pulizia delle macchine, e regolamentare invece, con costo orario prefissato, la richiesta delle prestazioni ordinarie di Siamo quindi di fronte ad un accordo –quello Pt_1 di maggio- frutto della improvvisa emergenza sanitaria, e che sospende in quell'eccezionale contesto l'efficacia del precedente accordo, da cui si distingue nettamente anche sotto il profilo qualitativo, in particolare escludendo dall'accordo le prestazioni riferite alla pulizia delle macchine”; “dall'esame del medesimo capitolato, peraltro, si evince che il valore economico delle prestazioni di pulizia delle macchine appare certamente assai più significativo di quelle di natura ordinaria dei locali”; “Quest'ultimo fronte della pulizia macchine, in sostanza, è sempre stato quello centrale dell'attività di pulizia richiesta, trattandosi di aspetto, per di più, direttamente legato all'efficacia produttiva,
e quindi al milionario business OEB”; “L'accordo di maggio, quindi, non ha come tema principale quello del compenso basato sul costo orario, né sull'entità di tale costo, -elementi su cui invece si concentra inutilmente il Giudice- Contr ma sul tema centrale dell'assenza di impegni economici di in ordine ai servizi di pulizia macchine, tema solo accennato dal Tribunale, ed invece decisivo”; “Siamo quindi di fronte ad un accordo –quello di maggio- frutto della improvvisa emergenza sanitaria, e che sospende in quell'eccezionale contesto l'efficacia del precedente accordo, da cui si distingue nettamente anche sotto il profilo qualitativo, in particolare escludendo dall'accordo le prestazioni riferite alla pulizia delle macchine.
L'appellante deduce che il Tribunale, valutando erroneamente le risultanze probatorie, non ha rilevato come l'accordo verbale del maggio 2020: - 1) fosse di natura emergenziale e temporanea, e non definitivo;
fosse quindi di mera sospensione del contratto scritto;
- 2) avesse natura ed oggetto ben distinti da quello precedente, specie in riferimento al servizio di pulizia delle macchine;
- 3) avesse una latitudine temporale di efficacia condizionata risolutivamente dalla natura ed entità delle prestazioni poi richieste ad appunto in riferimento al servizio di pulizia delle macchine;
- Pt_1
4) e che detta condizione si è poi in effetti avverata e verificata, almeno in riferimento alle mensilità da luglio ad ottobre 2020.
L'appellante afferma che il Tribunale “ha recepito incondizionatamente ed acriticamente le deposizioni degli unici due testi avversi escussi e , precisando “della cui attendibilità Tes_1 Tes_2 non vi è motivo di dubitare”, il che non è per nulla condivisibile, dal momento che si è trattato Contr proprio dei due soggetti che per conto ed in rappresentanza di hanno trattato con Pt_1
e raggiunto quelle intese verbali”; in ogni caso anche questi testi hanno reso dichiarazioni che confermato la ricostruzione di secondo cui “la ratio e latitudine” dell'accordo del 25 Pt_1 maggio 2020 di temporanea sospensione dell'efficacia del contratto scritto, erano circoscritte “al fatto che l'azienda non fosse del tutto operativa e perciò, semplicemente, in quel contesto pandemico non necessitava di tutte le prestazioni di pulizia di cui al contratto scritto;
il che Contr ovviamente àncora l'accordo sospensivo all'andamento dell'attività di in rapporto alle prestazioni richieste ad . Pt_1
pagina 13 di 22 L'appellante ha poi dedotto, “sulla condizione risolutiva” dell'accordo di maggio, che “a tutto volere concedere, con lettura logico-giuridica dell'istruttoria e di buona fede, appare evidente che l'accordo di maggio sarebbe certamente venuto meno laddove, ad un certo punto, OEB –ripresa via via l'attività produttiva, e quindi quelle necessità di pulizia delle macchine-, avesse nuovamente richiesto ad di dare corso alle precedenti prestazioni di pulizia delle macchine;
ciò, a Pt_1 maggior ragione, con un ritmo ed una rotazione riproduttiva dei precedenti accordi, e del periodo pre Covid”.
L'appellante afferma che il Tribunale ha invece ignorato che, rispetto all'accordo verbale raggiunto dalle parti nell'incontro del 25 maggio 2020, si era avverata la condizione risolutiva, “sia in rapporto Contr all'andamento dell'attività di –che via via riapre in tutti i siti, sia –per conseguenza e soprattutto- in rapporto alla natura delle prestazioni di pulizia che vengono richieste -e svolte- da
, come si desume documentalmente dalla comunicazione in data 24 giugno 2020 (doc. Pt_1
Contr 52) con la quale “ cambia il passo del rapporto, richiedendo formalmente ad i Pt_1 tornare a svolgere la pulizia, con riferimento anche a quella delle macchine, con le modalità Contr precedenti all'accordo di maggio”, dagli ordini “a far tempo da luglio 2020, e poi via via sino Contr ad ottobre” (doc. 51), con i quali la stessa “ripropone via via con costanza e regolarità, le formali richieste di pulizia macchine come nel periodo pre Covid, che sono state poi via via eseguite da . Pt_1
Contr L'appellante ha ribadito: “ ha formalmente ordinato –e quindi autorizzato- e riattivato le medesime prestazioni di prima, da effettuare con le stesse tempistiche e modalità dell'accordo originario di marzo;
l'unica cosa Contr che ha voluto ancorare all'accordo di maggio è il prezzo orario, il che non ha alcuna valenza giuridica”.
L'appellante ha concluso che “almeno a far tempo dalla mensilità di luglio 2020, e quindi anche per le successive di agosto, settembre ed ottobre, in riferimento alle prestazioni richieste ad Pt_1 ed effettuate dalle stesse, il relativo compenso vada calibrato agli importi di cui al capitolato d'appalto allegato al contratto scritto di marzo 2020, e quindi in piena conformità alle fatture emesse”: “per le mensilità di luglio ed agosto gli importi richiesti, pari ad € 16.674,53 per luglio e Contr ad € 46.364,60 per agosto, attengono al saldo di quanto già corrisposto da in errato riferimento all'intesa di maggio 2020; -invece, in riferimento alle mensilità di settembre, per €
90.833,35. ed ottobre, per € 90.833,35, detti compensi sono corrispondenti agli interi importi mensili dovuti, non essendo stato effettuato alcun versamento in proposito”; “dall'importo risultante occorrerà comunque considerare le parziali deduzioni di cui ai nn.1 e 2 del capo A” del terzo motivo d'appello.
II.I- La Corte osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze delle prove orali e documentali, in base alle quali ha ritenuto
“effettivamente dimostrato che le parti, il cui rapporto d'appalto era pacificamente regolato dal documento contrattuale pagina 14 di 22 datato 11.3.2020 posto a sostegno di entrambe le domande monitorie, nell'ambito di un incontro del 25 maggio
2020, hanno, in realtà, raggiunto un ulteriore accordo contrattuale a mezzo del quale, evidentemente in ragione della situazione di imprevedibilità dell'andamento delle attività produttive determinata dall'insorgere della pandemia da
Covid 19 (in relazione alla quale, in precedenza, era stato già disposto dal Governo un “blocco” totale delle medesime attività produttive), hanno concordato di “sospendere” volontariamente l'efficacia del precedente richiamato contratto dell'11.3.2020, pattuendo che le prestazioni di pulizia che avrebbe reso la sarebbero state retribuite, Parte_1 non più a mezzo di un canone mensile fisso, ma in ragione delle ore lavorative effettivamente prestate dai dipendenti della stessa e sulla scorte di tariffe orarie concordate, oltre che con il riconoscimento, in favore dell'appaltatrice, del rimborso dei costi (prima inclusi nel canone fisso) dei materiali e del noleggio delle macchine lavapavimenti”. Contr In effetti, i testi e dipendenti di hanno confermato le Tes_4 Testimone_5 circostanze, sintetizzate dal Tribunale, circa il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti nella Contr riunione del 25 maggio 2020 presso la sede di alla quale avevano partecipato per l Pt_1 legale rappresentante sig. e il commercialista della società dr. . In Parte_2 Tes_3 particolare i due testimoni hanno confermato le circostanze dedotte dall'opponente nel capitolo n.
2 (“Vero è che tale riunione era stata concordata in conseguenza dello scenario post lock-down covid al fine discutere
e condividere le modifiche all'originario contratto di appalto per le pulizie che era in essere da inizio 2020 fra la
e la ); il teste ha anche precisato che in quel periodo vi Controparte_1 Parte_1 Tes_2 erano stati degli incontri “con tutti i fornitori di servizi per l'azienda in relazione all'incertezza determinata dalla pandemia in quel momento” e che “L'accordo fu determinato dal fatto che l'azienda non era completamente operativa e che, pertanto, non aveva senso continuare a fruire di tutte le prestazioni di cui al capitolato allegato all'originario contratto”. I due testimoni hanno confermato il capitolo 4 (“Vero è che i nuovi accordi con decorrenza dal mese di aprile 2021 prevedevano che gli importi per i servizi svolti da in favore di fossero calcolati moltiplicando il numero di ore Pt_1 CP_1 effettivamente lavorate dai dipendenti er l'importo di € 19,50/ora per gli orari ordinari e € 24,38/ora Pt_1 per gli orari straordinari”).
La Corte osserva che non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei due testimoni, per il solo Contr fatto che all'epoca della deposizione erano dipendenti di D'altra parte il commercialista di Contr che partecipò alla riunione tenutasi presso la sede di “nel periodo successivo Pt_1 all'inizio del c.d. lockdown”, dr. , sentito a prova contraria sui capitoli dell'opponente Persona_7 non ha smentito le circostanze relative all'oggetto della riunione del 25 maggio 2020 e al contenuto dell'accordo, in quanto si è limitato a dichiarare di non ricordarsi dell'esistenza di nuovi accordi economici tra le parti, asserendo che nella sua “veste professionale” non era mai entrato nel merito degli accordi economici delle parti, senza con ciò spiegare il motivo della sua presenza nella riunione insieme al legale rappresentante di Pt_1
pagina 15 di 22 La Corte rileva, inoltre, che il secondo motivo d'appello s'incentra sulla prova - a dire dell'appellante trascurata dal Tribunale- dell'efficacia solo temporanea dell'accordo del 25 maggio 2020, col quale era stata sospesa l'efficacia del contratto d'appalto datato 11 marzo 2020 limitatamente alla fase dell'improvvisa emergenza sanitaria;
in particolare, con l'accordo del 25 maggio 2020 erano state Contr sospese le prestazioni riferite alla pulizia tecnica delle macchine presso i siti di in concomitanza con la chiusura dell'attività produttiva durante il c.d. lockdown. A dire dell'appellante, da risultanze probatorie erroneamente trascurate dal Tribunale, emergerebbe il verificarsi della “condizione risolutiva” dell'accordo temporaneo del 25 maggio 2020, con conseguente ripresa dell'efficacia del contratto d'appalto datato 11 marzo 2020, “almeno” dal mese di luglio del 2020, con conseguente diritto di ad ottenere il conguaglio rispetto al Pt_1 compenso fisso mensile di € 90.833,35 per i mesi di luglio e agosto e l'intero corrispettivo per i Contr mesi di settembre e ottobre (non ancora remunerati da .
In merito alle prove documentali richiamate dall'appellante a fondamento del motivo d'impugnazione, la Corte rileva che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dalle email del 24 giugno 2020 prodotte da ub 52 non risulta che, a cominciare dal mese di luglio, Pt_1
Contr abbia “formalmente ordinato –e quindi autorizzato- e riattivato le medesime prestazioni di prima, da effettuare con le stesse tempistiche e modalità dell'accordo originario di marzo”, con conseguente ripristino dell'efficacia di tale contratto di appalto.
L'appellante si sofferma su una parte, “virgolettata”, del testo di una delle due e-mail del 24 giugno Contr 2020 inviate dal direttore della produzione sig. al legale rappresentante di Per_8 [...]
: “dalla prossima settimana è necessario riattivare il programma di pulizia macchine rispettando le Parte_10 tempistiche e modalità usuali come in fase pre Covid”. Contr In realtà in tale e-mail del 24 giugno 2020, inviata alle ore 9.04, il sig. di prosegue, Per_8 rivolgendosi al Sig. : Pt_2
“Il responsabile di reparto-di concerto con la manutenzione e compatibilmente con il programma di produzione- le comunicherà il lunedì di ciascuna settimana le due macchine da pulire e le giornate previste. I tempi per la pulizia sono come indicato sotto: - Medio piccole una giornata di fermo;
Grosse che possono “sforare” nella seconda giornata come si è fatto in passato. Il programma di pulizia rientra nell'ambito del contratto e non emetteremo ordini specifici per questa attività.”. Contr Il senso dell'e-mail inviata da alle ore 9.04 del 24 giugno 2020 non è, certamente, quello di Contr comunicare a a ripresa a pieno regime dell'attività di produttiva di e, di conseguenza, Pt_1 il venir meno dell'efficacia dell'accordo del 25 maggio 2020, come si desume anche dalla risposta del sig. con e-mail in pari data delle ore 15.30: Pt_2
“A seguito della vostra email ricevuta in data odierna, attendiamo di ricevere istruzioni ogni lunedì dalla prossima settimana per la pulizia delle macchine con vs. comunicazione di quali sono rispettando le tempistiche e modalità del pagina 16 di 22 contratto. Come da vs. comunicazione ricevuta via email il 10 aprile 2020, il contratto è stato sospeso a data da definirsi. Nel contratto annuale è compreso un premio extra per il lavoro di pulizie cambio olio che oggi non è compreso, oltretutto le squadre dei ns. operatori sono divisi in due turni. Riteniamo quindi con la email ricevuta in data odierna che il contratto è ritornato in essere? Se è attivo ritorniamo al regolare turno di lavoro con la presenza in forza di tutti i ns operatori ? Se non è attivo e usando il personale presente la qualità delle pulizie non sarà rispettata con l'intervento sulle macchine e ci sarà da calcolare a parte il premio come da contratto per gli operatori impiegati nelle pulizie delle macchine stampatrici”. Contr A tale e-mail del 24 giugno 2020 delle ore 15.30 del sig. , ha risposto il sig. di Pt_2 Per_8 in pari data alle ore 17.12: Contr
“Confermo che il contratto rimane sospeso salvo diverse indicazioni di La richiesta della produzione è mirata al mantenimento della pulizia del parco macchine, per cui confermiamo che le attività richieste potrebbero penalizzare le pulizie generali, a beneficio delle pulizie tecniche richieste. Sicuri di una vs fattiva collaborazione, vi aspettiamo presso di noi per poter pianificare almeglio le attività. In attesa di riscontro”. Contr Lo scambio delle e-mail in data 24 giugno 2020 (doc. 52 appellante) non dimostra, quindi, che avesse comunicato ad a normale ripresa dell'attività produttiva e “il ritorno al passato, a Pt_1 pieno regime, con le medesime tempistiche e modalità di pulizia” perlomeno dal mese di luglio, come sostenuto da el secondo motivo d'appello. Pt_1
Dallo scambio di email del 24 giugno 2020 risulta, invece, che le parti avevano concordato la sospensione dell'efficacia del contratto datato 11 marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza Contr sanitaria, fino “a data da definirsi”, vale a dire fino alla comunicazione da parte di della ripresa dell'attività produttiva a pieno regime;
ancora alla fine di giugno l'attività era ridotta e, pertanto, rimaneva in attesa delle istruzioni settimanali circa la tempistica della pulizia dei Pt_1 macchinari, sia pure a discapito delle pulizie generali.
L'asserito avveramento della “condizione risolutiva” dell'accordo del 25 maggio 2020 a decorrere dal mese di luglio, non si desume neppure dalla produzione dell'appellante degli ordini sub 51.
A dire dell'appellante, il Tribunale erroneamente non ha considerato che dagli ordini prodotti sub Contr 51 emergerebbe la prova che “a far tempo da luglio 2020, e poi via via sino ad ottobre”, ha tenuto un comportamento concludente dal quale si desume la richiesta dei servizi di pulizia in conformità al contratto datato 11 marzo 2020, con ciò di fatto dimostrando il venir meno della sospensione di efficacia di tale contratto. Contr Al riguardo la Corte osserva che sin dall'atto di citazione in opposizione ha evidenziato che il capitolato di appalto allegato al contratto datato 11 marzo 2020 stabiliva una serie di servizi: pulizie standard degli uffici e stabilimenti, pulizie tecniche quali pulizie dei macchinari, linee di produzione e organi meccanici di movimentazione e interventi a tutela dell'ambiente/sicurezza e pagina 17 di 22 delle visite ispettive. Nel documento prodotto sub 11 con l'atto di citazione in opposizione,
l'appellata ha riepilogato le attività incluse nell'originario capitolato a confronto con quelle
(evidenziate in rosso, a titolo esemplificativo) che non erano più state fornite da far Pt_1 tempo dal mese di aprile 2020 e con altre (evidenziate in azzurro) che, sulla base dei nuovi accordi del 25 maggio 2020, sono state considerate extra e come tali pagate in base agli accordi sulla tariffa oraria.
L'appellata ha ribadito che- in conformità all'accordo del 25 maggio 2020 e fino alla cessazione del rapporto nell'ottobre del 2020 per iniziativa di uesta non ha più svolto le attività previste Pt_1 dal capitolato del contratto d'appalto, “se non occasionalmente e in tali casi queste attività (pulizia macchinari di produzione) sono state fatturate a parte da endicontate e da Pt_1 CP_1 pagate”.
La Corte osserva che, in effetti, l'appellante non ha dimostrato con gli ordini sub 51 che i servizi resi nel periodo da luglio a ottobre del 2020, corrispondano a tutti quelli che vrebbe Pt_1
Contr dovuto svolgere presso i vari “siti” di a pieno regime di produzione, specificati nell'analitico capitolato allegato al contratto d'appalto.
Con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc, l'appellante ha prodotto sub 51 un unico documento informatico di 71 pagine, intitolato “ordini pulizia macchine giugno/ottobre 2020”, nel quale sono scannerizzate una serie di e-mail: questa produzione “massiva” non è accompagnata dalla specifica allegazione delle attività che a svolto in base a ciascuno degli ordini. Pt_1
Al riguardo della memoria istruttoria ex art.183, VI comma n. 2 cpc a dedotto il capitolo Pt_1
n. 26: “Vero che a far data dal giugno 2020 riprendeva l'ordinaria pulizia programmata delle macchine, come da comunicazione a mezzo email del 04 e 05.06.2020 e da ordini regolarmente ricevuti da che si Parte_1 rammostrano (docc. 50 e 51)”: il capitolo è inammissibile perché è generico e implica valutazioni soggettive del testimone sulle risultanze documentali, senza riferimento a circostanze di fatto sulle quali il testimone possa deporre ex art. 244 c.p.c.
Si deve ribadire, quindi, la carenza di allegazione e prova da parte dell'appellante circa l'asserita coincidenza fra l'attività in concreto svolta nei mesi da luglio a ottobre 2020 in base agli ordini di Contr e i servizi oggetto del capitolato del contratto d'appalto e, pertanto, si deve respingere il Contr secondo motivo d'appello anche in relazione al preteso “comportamento concludente” di circa l'asserita risoluzione dell'accordo del 25 maggio 2020.
La Corte rileva, infine, che nell'atto d'appello spone critiche alla sentenza del Tribunale Pt_1 nel paragrafo “Sull'abuso di posizione dominante e storno dipendenti” (pag. 25, 26), senza tuttavia formulare un ulteriore specifico motivo d'impugnazione.
Ne consegue l'integrale rigetto del secondo motivo d'appello, con conseguente conferma della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha statuito che- tenuto conto delle somme già pagate pagina 18 di 22 Contr da in base alle tariffe orarie pattuite con l'accordo del 25 maggio 2020 per le prestazioni svolte- non spettano a lteriori compensi in relazione ai mesi di luglio e agosto 2020 e Pt_1 che, in relazione ai mesi di settembre e ottobre 2020, per le attività svolte il compenso spettante a n base alle tariffe orarie dell'accordo è pari ad €. 100.821,24. Pt_1
III)- Col terzo motivo mpugna la sentenza per “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. Pt_1
1460 c.c., in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.”.
L'appellante rileva che il Tribunale ha riconosciuto, in riferimento alle mensilità di settembre ed ottobre 2020, un maturato credito complessivo di ari a €. 100.821,24, che poi però ha Pt_1 ritenuto “di azzerare integralmente” in quanto da tale importo ha dedotto: 1) la somma di €. Contr 34.466,24 corrisposta direttamente da ai dipendenti er retribuzioni non corrisposte Pt_1
Contr dalla stessa, essendo coobbligata con l'appaltatore a norma dell'art. 29 D. legisl. N. 276\2003; Contr 2) l'ulteriore importo di €. 47.866,00 corrisposto in corso di causa da direttamente ad come provvista per onorare le conciliazioni giudiziali raggiunte con altri dipendenti;
3) il Pt_1 credito residuo di € 18.488,30 (ossia € 100.821,24 meno € 34.466,94 meno € 47.866,00) non è stato ritenuto esigibile ex art. 1460 c.c.
L'appellante impugna la sentenza solo con riferimento alla statuizione d'inesigibilità ex art. 1460
c.c. del credito residuo, così motivata dal Tribunale: “Ne deriva, per un verso, che il corrispettivo astrattamente spettante alla in relazione ai mesi di settembre ed ottobre 2020, in considerazione dei Pt_1 pagamenti medio tempore intervenuti, va, in realtà, ridotto ad € 18.488,30 (ossia € 100.821,24 meno € 34.466,94 meno € 47.866,00) e, per altro verso, che anche tale ultimo importo di € 18.488,30 non può, comunque, allo stato, ritenersi esigibile stante la pendenza delle ulteriori richieste di differenze retributive promananti da ex dipendenti della on ancora definite – circostanza questa certamente idonea ad integrare i presupposti della sollevata Pt_1 eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.”.
Nell'atto d'appello ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'eccezione Pt_1
d'inadempimento ex art. 1460 c.c., accolta dal Tribunale in base alla mera pendenza di richieste di lavoratori per differenze retributive non ancora definite, ossia ad una pretesa contestata da Contr l'appellante ha dedotto che non ha assolto l'onere di provare, quale presupposto Pt_1 dell'eccezione d'inadempimento, l'inadempimento di ancor prima l'obbligazione rimasta Pt_1 non adempiuta.
III.I- L'appellata ha replicato che in primo grado già risultavano documentati gli importi pagati da Contr ad ex dipendenti di er retribuzioni e per fornire a a provvista al fine di Pt_1 Pt_1 poter pagare altri ex dipendenti, per il complessivo importo di euro 82.332,94; alla data della sentenza di primo grado, in giudizio vi erano, inoltre, elementi già certi per affermare che altre somme a breve sarebbero state poste a carico di e di er retribuzioni dovute da CP_1 Pt_1
d altri ex dipendenti, a norma dell'art. 29 D. legisl. N. 276\2003. Pt_1 pagina 19 di 22 L'appellata ha aggiunto che, proprio in relazione alle richieste pendenti, ha ricevuto la comunicazione di altre due sentenze di condanna in solido emesse dal Tribunale di Monza Sezione Contr Lavoro - n. 37/2025 e n. 41/2025 (prodotte sub 4)- a carico di a favore dei Pt_1 dipendenti di e , e le richieste di pagamento inviate al legale Pt_1 Per_9 CP_4
Contr giuslavorista di dai legali degli ex dipendenti, in data 20 gennaio 2025 (doc.5), per complessivi euro 19.442,71, “somme queste che dovrà necessariamente corrispondere, CP_1 considerato il reiterato inadempimento di . Pt_1
Rispetto a queste deduzioni dell'appellata circa le due sentenze emesse dal Tribunale di Monza nel gennaio del 2025 per l'inadempimento da parte di ell'obbligo di pagare retribuzioni a Pt_1 favore di ex dipendenti per la somma di euro 19.442,71, l'appellante nella comparsa conclusionale ha tuttavia ribadito il terzo motivo d'impugnazione, replicando: “si tratta di statuizioni ancora non definitive, e di vicende giuridiche ancora aperte e pendenti, in cui è ancora pienamente proponibile gravame;
e si tratta, ancora, di importi per nulla calibrati alla vicenda in questione;
crediamo perciò che, allo stato, dette statuizioni non debbano comunque costituire elemento discretivo per le determinazioni sull'erroneità della statuizione di primo grado sul punto”.
III.II- La Corte osserva che il Tribunale non ha errato nell'accogliere l'eccezione d'inesigibilità del Contr credito di residuo di pari a € 18.488,30, a norma dell'art. 1460 c.c., considerato che Pt_1 ha assolto il relativo onere probatorio a suo carico.
Al riguardo va ricordato che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte in tema di onere della prova ai fini dell'eccezione ex art. 1460 c.c., “le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito;
la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass. Ordinanza n. 20719 del 17/07/2023). Contr L'inadempimento che ha allegato ex art. 1460 c.c. a carico di i riferisce all'obbligo Pt_1
Contr di pagare le retribuzioni dei dipendenti utilizzati per servizi resi presso la committente vale a Contr dire servizi per i quali l'appaltatrice anta verso il credito residuo per il corrispettivo Pt_1 di € 18.488,30.
Il nesso sinalagmatico fra tale obbligo gravante su erso i dipendenti- per il quale è garante Pt_1 in solido il committente a norma dell'art. 29 D. Legisl. N. 276\2003- e il diritto di l Pt_1 corrispettivo residuo, è documentato anche dal contratto d'appalto datato 11 marzo 2020. pagina 20 di 22 All'art. 7 sul “personale” è disciplinata analiticamente- a tutela dei lavoratori- la procedura formale relativa alla documentazione che avrebbe dovuto comunicare alla committente per Pt_1 dimostrare l'adempimento, fra gli altri, degli obblighi retributivi e previdenziali verso i dipendenti utilizzati per i servizi: la clausola al punto 7.4 prevede infine che “in assenza della puntuale Contr trasmissione di quanto sopra, avrà facoltà di interrompere il pagamento dei corrispettivi”, Contr vale a dire la facoltà per di eccepire ex art. 1460 c.c. l'inadempimento di tali obblighi da parte di Pt_1
Questa clausola del contratto d'appalto non rientra nell'accordo del 25 maggio 2020, che aveva ad oggetto la sospensione temporanea dell'efficacia del contratto d'appalto limitatamente ai servizi previsti nel capitolato e al relativo corrispettivo fisso mensile, non anche la parte del contratto concernente gli obblighi dell'appaltatore per la tutela dei propri dipendenti. Contr Ne consegue che- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- ha assolto l'onere probatorio a suo carico ex art. 1460 c.c., avendo allegato già in primo grado che, a fronte del credito residuo di pendevano ulteriori richieste di differenze retributive da parte di ex dipendenti Pt_1 non ancora definite da per contro on ha dimostrato di aver adempiuto l'obbligo Pt_1 Pt_1 di pagare la retribuzione a tali propri dipendenti.
Il suo inadempimento allo stato risulta, anzi, accertato in base alle due sentenze del Tribunale di Contr Monza Sezione Lavoro (n. 37/2025 e n. 41/2025) con le quali in solido con è stata Pt_1 condannata a pagare ai dipendenti e , l'importo complessivo di euro Per_9 CP_4
19.442,71; il debito di er tale importo rende inesigibile ex art. 1460 c.c. il credito residuo Pt_1 di pari alla minor somma di € 18.488,30. Pt_1
Ne consegue il rigetto anche del terzo motivo d'appello.
IV) - Per il principio della soccombenza, l'appellante dev'essere condannata a pagare le spese dell'appello, liquidate nel dispositivo in base al valore riferito alla somma che ha formato oggetto d'impugnazione (€ 181.231,69), secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ex art. 352 c.p.c., secondo il parametro minimo per la fase di trattazione dinnanzi alla
Consigliera istruttrice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 6132/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 17.06.2024, così
[...] provvede:
1- Rigetta integralmente l'appello proposto da per la riforma parziale della Parte_1 sentenza n. 6132/2024 emessa dal Tribunale di Milano e per l'effetto conferma la sentenza;
pagina 21 di 22 2- Condanna l'appellante a pagare all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese processuali che liquida in € 12.154,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2
DM n. 55\2014, CPA e IVA se dovuta;
3- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 4 giugno 2025.
Presidente relatrice
IT NT
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IT MONTE- Presidente Relatrice dr.ssa Roberta NUNNARI - Consigliera dr.ssa Cristina GIANNELLI -Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2977/2024 promossa in grado d'appello
DA
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Santa Confalonieri (C.F. Parte_2
) e domiciliata presso il suo studio;
C.F._1
APPELLANTE
Contro
P.IVA , C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 del Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta e difesa dall'avv. CP_2
UI LI del Foro di Cremona, domiciliata presso il suo studio in Milano via del Lauro n. 7
(studio legale PA e AN);
APPELLATA avente ad oggetto: appalto di servizi. sulle seguenti conclusioni
- PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, per tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto, previo ogni adempimento di rito e previa ogni più opportuna verifica ed ogni più opportuna statuizione di ragione o legge, anche incidentale, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado inter partes, Cont NEL MERITO A. In accoglimento del primo motivo, accerare e dichiarare la sussistenza di un debito di in favore dell'appellante dell'importo complessivo a saldo delle attività svolte per le mensilità di marzo 2020 di € 17.715,52 ed €
1.143,28 per la mensilità di aprile 2020 o di quanto risultasse;
B. in accoglimento del secondo motivo, accertare e dichiarare Cont l'accertamento della sussistenza di un debito di in favore dell'appellante dell'importo complessivo a saldo delle attività pagina 1 di 22 svolte per le mensilità da luglio ad ottobre 2020 compresi di €. 244.705,83, o di quanto risultasse;
C. in accoglimento del terzo motivo, ferme pure le deduzioni di cui ai punti 1) e 2) del capo A del medesimo terzo motivo di appello (escluse da gravame), accertare e dichiarare la esclusione di ogni ulteriore deduzione od inesigibilità, ed in particolare quella di cui al punto
3) del medesimo capo A), e quindi accertare e dichiarare la piena esigibilità di ogni anche maggiore importo venisse riconosciuto Cont a debito di e comunque almeno di quello già riconosciuto, o comunque risultasse;
D. in accoglimento di tutto quanto Cont sopra, condannare al versamento a favore dell'appellante, a saldo dei fronti di gravame, della complessiva somma di, dedurre 82.332,894 ed inserire aprile o comunque di quella maggiore o minore che sarà riconosciuta, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con rivalutazione ed interessi sino al saldo;
E. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, del doppio grado. IN VIA ISTRUTTORIA Si intendono integralmente riproposte le istanze istruttorie in atti”;
- PER L'APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa domanda non accolta, integralmente rigettare l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 6132/2024 del Tribunale di Parte_1
Milano di cui al presente giudizio, confermandola integralmente. In subordine e nel caso in cui vengano riconosciute ragioni creditorie di verso , compensare tali importi con l'importo complessivo di euro Parte_1 Controparte_1
101.775,65 a credito di la cui formazione è riassunta nell'ambito delle esposizioni di relative al CP_1 CP_1 terzo motivo di appello. Con vittoria dei compensi professionali, oltre ad accessori di legge, relativi al doppio grado di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(di seguito per brevità ha proposto appello per ottenere la Parte_1 Pt_1 parziale riforma della sentenza n. 6132/2024 pubblicata in data 17.06.2024, emessa dal Tribunale di Milano nelle cause riunite R.G.N. 14157/2021 e R.G.N. 35494/2021, aventi ad oggetto le opposizioni proposte da (di seguito per brevità Controparte_1
, rispettivamente, avverso il decreto ingiuntivo n. 1930/2021 e il decreto ingiuntivo n. CP_1
11841/2021.
Nei ricorsi monitori a allegato che in forza del contratto d'appalto di servizi di pulizie Pt_1 industriali stipulato con in data 11.3.2020, con decorrenza dal 1° Controparte_1 gennaio 2020, per un canone mensile fisso di € 90.833,35, aveva diritto al pagamento della somma di € 138.078,10 oltre interessi, a titolo di residui corrispettivi dovuti per attività eseguite da gennaio ad agosto 2020 e la somma di € 181.726,70 oltre interessi, a titolo di corrispettivi dovuti per i mesi di settembre e ottobre 2020.
Con la sentenza il Tribunale ha accolto entrambe le opposizioni proposte da
[...]
e, per l'effetto, ha revocato i decreti ingiuntivi n. 1930/2021 e n. 11841/2021. Controparte_1
L'appellante a chiesto in sintesi, in parziale riforma della sentenza: Pt_1
A) in accoglimento del primo motivo d'appello, l'accertamento della sussistenza di un debito di Contr in favore dell'appellante dell'importo complessivo di € 17.715,52 a saldo delle attività svolte per la mensilità di marzo 2020 e di € 1.143,28 per la mensilità di aprile 2020 (o di quanto risultasse dovuto); pagina 2 di 22 Contr
- B) in accoglimento del secondo motivo, l'accertamento della sussistenza di un debito di in favore dell'appellante dell'importo complessivo a saldo delle attività svolte per le mensilità da luglio ad ottobre 2020 pari ad € 244.705,83 (o di quanto risultasse dovuto);
- C) in accoglimento del terzo motivo d'appello, “ferme pure le deduzioni per complessivi €.
82.332,94 e di cui ai punti 1) e 2) del capo A del medesimo terzo motivo di appello (escluse da gravame)”, la esclusione di ogni ulteriore deduzione od inesigibilità e quindi l'accertamento “della Contr piena esigibilità di ogni anche maggiore importo venisse riconosciuto a debito di e comunque almeno di quello già riconosciuto, o comunque risultasse”.
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
Nei due ricorsi monitori a dedotto che il contratto di appalto di servizi stipulato con Pt_1
in data 11 marzo 2020, con decorrenza dell'efficacia dal 1° gennaio 2020, aveva ad oggetto CP_1
i servizi di pulizia industriale che vrebbe dovuto svolgere presso i “siti” della committente Pt_1
Contr (stabilimenti e sedi elencati), secondo l'allegato specifico capitolato. Il contratto prevedeva un corrispettivo omnicomprensivo di € 1.090.000,20 da corrispondersi con cadenza mensile, a mezzo di 12 fatture dell'importo di € 90.833,35 ciascuna;
per le prestazioni d'opera eseguite nelle mensilità di gennaio e febbraio 2020, l'appaltatrice aveva emesso fatture, regolarmente saldate da Contr
le quali, tuttavia eccedevano le somme concordate nel contratto successivamente stipulato;
per tale motivo veva emesso le note di credito n. 3 del 31/08/2020 per € 1.087,27 e n. 4 Pt_1 del 31/08/2020 per € 2.038,09; nel mese di marzo 2020, in concomitanza con l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione della pandemia COVID-19, decideva di usufruire della facoltà CP_1 contrattualmente prevista, di sospendere l'esecuzione del contratto per una mensilità, dal
23/03/2020 al 27/04/2020; in questo periodo l'appaltatrice veniva incaricata di effettuare lavorazioni non previste contrattualmente per la sanificazione degli ambienti, così come stabilito dai vigenti protocolli;
a far data dal 27/04/2020 l'attività produttiva di Controparte_1 ricominciava in tutti gli stabilimenti e, pertanto, riprendevano con regolarità le lavorazioni
[...] appaltate a in misura addirittura più gravosa rispetto a quanto prestato in Parte_1 precedenza;
l'appaltatrice oltre a svolgere l'attività prevista contrattualmente, Parte_1 nel rispetto delle disposizioni normative anti-Covid applicate dal Protocollo della società CP_1 si vedeva costretta a porre in essere un aumento della turnazione dei dipendenti.
La ricorrente a allegato che, “nonostante dal 27.04.2020, data di ripresa delle lavorazioni a seguito Pt_1 di sospensione contrattuale, l'attività fornita da fosse stata implementata dall'appaltatrice a Parte_1 seguito delle richieste della committente, come sopra specificate, la ricorrente provvedeva comunque a fatturare esclusivamente gli importi contrattualmente pattuiti”, ossia emetteva fatture di saldo “per le differenze contrattuali non corrisposte dalla resistente nelle mensilità pregresse, da gennaio a giugno 2020”, fatture del 31 luglio 2020 per la mensilità di luglio, fatture del 31 agosto 2020 per la mensilità di pagina 3 di 22 agosto, fatture del 30 settembre 2020 per la mensilità di settembre, fatture del 31 ottobre 2020 per la mensilità di ottobre. Nei due ricorsi monitori a dedotto di essere rimasta creditrice Pt_1 della somma di €. 138.078,10 oltre interessi, a titolo di residui corrispettivi per attività eseguite da gennaio ad agosto 2020 e della somma di €. 181.726,70 oltre interessi a titolo di corrispettivi per i mesi di settembre ed ottobre 2020.
LA SENTENZA APPELLATA.
Con la sentenza il Tribunale di Milano ha accolto entrambe le opposizioni proposte dalla
[...]
e, per l'effetto, ha revocato i decreti ingiuntivi n. 1930/2021 e n. Controparte_1
11841/2021 e ha condannato l'opposta al rimborso delle spese di lite. Parte_1
A fondamento della decisione il Tribunale, valutate le risultanze documentali e le prove testimoniali assunte, ha affermato che: - è dimostrato che le parti, il cui rapporto d'appalto era regolato dal contrato scritto datato 11.3.2020, nell'ambito dell'incontro del 25 maggio 2020 hanno raggiunto un ulteriore accordo contrattuale verbale a mezzo del quale, in ragione della situazione di imprevedibilità dell'andamento delle attività produttive determinata della pandemia da Covid 19, hanno concordato di “sospendere” volontariamente l'efficacia del precedente contratto;
in base a questo accordo, le prestazioni di pulizia che avrebbe reso la sarebbero state Parte_1 retribuite, non più a mezzo del canone mensile fisso dell'importo di € 90.833,35, ma in base alle ore lavorative effettivamente prestate dai dipendenti della stessa e sulla scorta di tariffe orarie concordate (€ 19,50/ora quanto alle ore lavorative svolte nei giorni da lunedì a venerdì ed in €
24,38/ora quanto alle ore lavorative svolte di sabato), oltre che con il riconoscimento, in favore dell'appaltatrice, del rimborso dei costi (prima inclusi nel canone fisso) dei materiali e del noleggio delle macchine lavapavimenti;
tale circostanza “è stata compiutamente ed ampiamente confermata dalla concorde deposizione resa al riguardo dai testi e , non inficiata dalle Tes_1 Tes_2 dichiarazione rese dal teste;
il raggiungimento del nuovo predetto accordo contrattuale Tes_3 risulta confermato dalla stessa condotta successivamente assunta dalla desumibile Parte_1 dall'email dell'8.6.2020, del 6.7.2020, dagli stessi scambi di ulteriori email intercorsi tra le parti in data 24.6.2020 e tra il 12.6 ed il 10.7.2020, da cui emerge “la piena consapevolezza in capo alla ia che le previsioni del contratto datato 11.3.2020 non fossero in quel momento più Pt_1 efficaci tra le parti sia che il compenso mensile dovesse essere determinato su base oraria ovvero in relazione a singole specifiche prestazioni ordinate dalla committente”; anche la circostanza che con riferimento alle prestazioni rese nei mesi di maggio e giugno 2020, ha inizialmente Pt_1 emesso fatture per importi inferiori e non corrispondenti alla misura del canone mensile fisso di cui al contratto datato 11.3.2020, salvo, poi, emettere “in blocco”, e soltanto in data 31.8.2020, delle fatture sostanzialmente di conguaglio, “non può che spiegarsi, appunto, con la (iniziale) piena condivisione da parte dell'appaltatrice del nuovo accordo contrattuale raggiunto”. Il Tribunale ha pagina 4 di 22 dedotto che, pertanto, non sussiste un credito residuo di er le prestazioni rese da Pt_1 Pt_1
Contr a gennaio e febbraio 2020 (in quanto aveva già pagato il corrispettivo mensile previsto nel contratto datato 11 marzo 2020), né per le prestazioni effettivamente svolte nei mesi da aprile ad Contr agosto del 2020 già retribuite da in base alle tariffe orarie pattuite nell'accordo del 25 maggio
2020; in base alle medesime tariffe, il compenso spettante a er i mesi di settembre ed Pt_1 ottobre 2020 è stato quantificato dal Tribunale nella somma di € 100.821,24 (€ 19,50 x 5.170,32 ore). Il Tribunale ha poi compensato tale credito di col credito eccepito da in Pt_1 CP_1 compensazione per somma di € 34.466,94 dovuta da i dipendenti quale retribuzione per Pt_1
i mesi di settembre ed ottobre 2020, somma questa direttamente pagata ai dipendenti Contr dell'appaltatrice dalla committente ha rilevato, inoltre, che era circostanza pacifica e documentata che 19 ex dipendenti della dopo la “chiusura” dell'appalto, ai sensi dell'art. Pt_1
Contr 29 del D.Lgs. 276/2003 avessero avanzato anche nei confronti di richieste di pagamento di differenze retributive per importi medi di oltre € 11.000,00 ciascuno e che, nel corso del giudizio, Contr aveva corrisposto alla la complessiva somma di € 47.866,00 al fine di fornire a Pt_1 quest'ultima la provvista necessaria ad onorare le conciliazioni giudiziali raggiunte con 11 dei predetti 19 lavoratori. Il Tribunale ha concluso: “Ne deriva, per un verso, che il corrispettivo astrattamente spettante alla in relazione ai mesi di settembre ed ottobre 2020, in Pt_1 considerazione dei pagamenti medio tempore intervenuti, va, in realtà, ridotto ad € 18.488,30 (ossia €
100.821,24 meno € 34.466,94 meno € 47.866,00) e, per altro verso, che anche tale ultimo importo di € 18.488,30 non può, comunque, allo stato, ritenersi esigibile stante la pendenza delle ulteriori richieste di differenze retributive promananti da ex dipendenti della on ancora definite – Pt_1 circostanza questa certamente idonea ad integrare i presupposti della sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.”.
Il Tribunale ha respinto, quindi, integralmente le domande monitorie di Pt_1
I MOTIVI DI APPELLO.
I)- Errata e/od omessa valutazione delle risultanze istruttorie in riferimento alla Contr ricostruzione dei compensi dovuti da ad per le prestazioni svolte nella Pt_1 mensilità di marzo ed aprile 2020, e ciò sotto il profilo del numero dei giorni effettivamente Contr lavorati; in relazione al primo motivo fferma la sussistenza di un debito di - non Pt_1 riconosciuto dal Tribunale- dell'importo complessivo a saldo delle attività svolte per le mensilità di marzo 2020 di € 17.715,52 ed € 1.143,28 per la mensilità di aprile 2020; II)- Errata e/od omessa valutazione delle risultanze istruttorie, in riferimento alla errata e/od omessa individuazione e/o valutazione del pieno contenuto ed efficacia dell'accordo verbale inter partes del maggio 2020, ciò sotto il profilo: a) della specifica condizione determinativa della sua inefficacia, riferita alla richiesta ad ella piena ripresa delle precedenti prestazioni di pulizia Pt_1 pagina 5 di 22 delle macchine e relativi ordini;
b) della intervenuta sussistenza, in fatto, di tale condizione, con conseguente piena reviviscenza ed efficacia del contratto originario del giorno 11/03/2020, almeno in riferimento alle mensilità da luglio ad ottobre 2020; in relazione al secondo motivo Pt_1
Contr afferma la sussistenza di un debito di dell'importo complessivo a saldo delle attività svolte per le mensilità da luglio ad ottobre 2020 compresi, di €. 244.705,83, invece del minor importo di
€ 100.821,24 quantificato dal Tribunale con riferimento ai mesi di settembre ed ottobre 2020; III)
– Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.
e 2697 c.c., in relazione al capo della sentenza in cui il Tribunale ha dedotto l'inesigibilità ex art. 1460 c.c. del minore credito residuo riconosciuto in favore di Pt_1
- L'appellata ha chiesto il rigetto dei motivi d'appello e la conferma della sentenza.
DECISIONE DELLA CORTE. Contr La Corte premette che il Tribunale ha accolto integralmente le opposizioni proposte da revocando i due decreti ingiuntivi ottenuti da er pretesi crediti residui relativi a servizi di Pt_1
Contr pulizia svolti in favore di nei mesi da gennaio ad agosto 2020 (quantificati da n € Pt_1
138.078,10) e nei mesi di settembre e ottobre 2020 (quantificati da n € 181.726,70), per Pt_1 complessivi € 319.804,80 oltre interessi.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di un credito residuo di er le prestazioni rese nei Pt_1
Contr mesi di gennaio e febbraio 2020 già retribuite da sulla base del canone mensile di € 90.833,00 pattuito nel contratto datato 11 marzo 2020, avente efficacia retroattiva al 1° gennaio 2020; ha poi affermato che, sulla base dell'accordo verbale raggiunto dalle parti nella riunione del 25 maggio
2020, a decorrere da maggio del 2020 non poteva ritenersi dovuto il canone mensile fisso previsto nel contratto datato 11.3.2020 e che, “essendo pacifico tra le parti che il medesimo contratto, in ragione del cd. lockdown, non ha avuto piena attuazione nei mesi di marzo ed aprile 2020 stante la chiusura degli stabilimenti della , si doveva rilevare che la non ha offerto al CP_1 Pt_1 giudizio alcuna prova ammissibile in ordine alle ragioni per le quali avrebbe ugualmente diritto, con riferimento al periodo da marzo ad agosto 2020, a maggiori corrispettivi rispetto a quelli già Contr pagati da in base all'accordo del 25 maggio 2020, secondo le tariffe orarie concordate;
per le prestazioni rese da ei mesi di settembre e ottobre 2020, il corrispettivo doveva essere Pt_1 calcolato secondo tali tariffe orarie. Il Tribunale ha quantificato, pertanto, il compenso di Pt_1 per i mesi di settembre e ottobre 2020 nell'importo di € 100.821,24; ha poi compensato tale importo Contr sia con le somme versate da direttamente ai dipendenti di titolo di retribuzione Pt_1 per i medesimi mesi di settembre ed ottobre 2020, pari al complessivo importo di € 34.466,94, sia Contr con la somma totale di € 47.866,00 corrisposta in corso di causa da a er fornire a Pt_1 quest'ultima la provvista necessaria ad onorare le conciliazioni giudiziali raggiunte con 11 dei 19 ex dipendenti della i quali dopo la “chiusura” dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. Pt_1 pagina 6 di 22 Contr 276/2003, avevano avanzato anche nei confronti della richieste di pagamento di differenze retributive;
ha infine escluso ex art. 1460 c.c. l'esigibilità del credito di er il residuo di € Pt_1
18.488,30 (€ 100.821,24 meno € 34.466,94 meno € 47.866,00), “stante la pendenza delle ulteriori richieste di differenze retributive promananti da ex dipendenti della on ancora definite”. Pt_1
L'appellante ha affermato che: - A) l'accoglimento del primo motivo d'impugnazione Pt_1
Contr dovrà comportare l'accertamento della sussistenza di un debito di dell'importo complessivo a saldo delle attività svolte per le mensilità di marzo 2020 di € 17.715,52 ed € 1.143,28 per la mensilità di aprile 2020 o di quanto risultasse;
- B) l'accoglimento del secondo motivo dovrà Contr comportare l'accertamento della sussistenza di un debito di dell'importo complessivo a saldo delle attività svolte per le mensilità da luglio ad ottobre 2020 pari ad € 244.705,83 o di quanto risultasse;
- C) l'accoglimento del terzo motivo d'appello, “ferme pure le deduzioni per complessivi
€. 82.332,94” riconosciute del Tribunale, comporterà la esclusione di ogni ulteriore deduzione od inesigibilità del credito residuo di pari alla complessiva somma di € 181.231,69 (o quella Pt_1 maggiore o minore che sarà riconosciuta).
La Corte rileva che l'appello proposto da ai fini della riforma parziale della sentenza- si Pt_1 riferisce specificamente alle mensilità di marzo e aprile 2020 e alle mensilità da luglio a ottobre 2020
e che, pertanto, si è formato il giudicato sull'insussistenza di un credito residuo di er i Pt_1 servizi svolti nei mesi di gennaio e febbraio 2020 e nei mesi di maggio e giugno 2020 (servizi già Contr retribuiti da come accertato dal Tribunale).
Ad avviso della Corte i motivi d'appello sono infondati, per quanto di seguito rilevato.
I)- Col primo motivo d'impugnazione fferma che, in relazione ai compensi per l'attività Pt_1
Contr resa a favore di in ordine alle mensilità di marzo ed aprile 2020, erroneamente il primo giudice ha respinto ogni pretesa di oggetto della fattura n. 65 del 2020 e n. 67 del 2020 (docc.13 Pt_1
e 15), per le prestazioni svolte “parametrate al numero di giorni di lavoro effettuati, in rapporto al complessivo canone mensile fisso oggetto del contratto del 11.3.2020”; oltre a queste prestazioni,
l'appellante afferma di avere dovuto svolgere attività straordinaria per il mese di marzo 2020 “in ragione delle sanificazioni richieste per legge ed ordinate da col protocollo delle pulizie di CP_1 cui al documento del 16/03/2020 (doc. 53 ultima pagina); allega che queste ulteriori lavorazioni non contrattualmente previste “sono state oggetto della fattura n. 66 del 2020 per un importo di €
6.661,03 (doc. 14)”.
L'appellante afferma che il Tribunale “ha errato clamorosamente nella valutazione degli elementi istruttorii e delle relative risultanze”, in quanto ha omesso ogni riferimento alla documentazione prodotta da Contr senza peraltro considerare che anche aveva riconosciuto che, per la mensilità di Pt_1 marzo, il canone contrattuale mensile fisso di € 90.833,35 “avrebbe dovuto rideterminarsi in ragione dei giorni effettivamente lavorati”. L'appellante ne deduce che, erroneamente, il Tribunale pagina 7 di 22 non ha riconosciuto il credito per l'importo complessivo € 17.715,52, richiesto da a Pt_1 saldo” dell'attività svolta per la mensilità di marzo 2020.
Quanto al mese di aprile 2020, l'appellante afferma che “come emerge dai cartellini dipendenti depositati, a operato per n. 6 giorni lavorativi su tutti i siti, ma con il 50% del proprio Pt_1
Contr personale, mentre ha prestato a pieno la propria opera sul sito 10 per n. 13 giorni lavorativi.
Ciò emerge con chiarezza non solo dai cartellini presenze, ma altresì dagli ordini di servizio di parte avversa (doc. 43-b recante tabella conteggi ed e-mail del 13/04/2020). Per quanto CP_1
Contr sopra i compensi sono stati calcolati con la seguente modalità: - Sito 10 compenso contrattuale € 4.550,09: 21gg x 13 gg lavorati = € 2.816,71; - Restanti siti 50% compenso Contr contrattuale dedotti € 4.550,09 per il sito 10 pari ad (90.833,35-4550.09=86.283,26:2=) €
43.141,63: 24gg x 6 = 10.785,30. Quanto sopra per un totale di € 13.602,01 come da fattura n. 67 del 2020 (doc. 15), di cui sono stati corrisposti solo € 12.458,73 con un disavanzo a favore di pari ad € 1.143,28”. Parte_1
L'appellante lamenta che il Tribunale non ha neppure ben compreso “quale fosse il punto in discussione fra le parti –il numero dei giorni effettivamente lavorati-, visto che la sentenza non chiarisce nulla al riguardo, accontentandosi di rilevare che il contratto in quei mesi non ha avuto piena attuazione, senza chiarire l'esatta misura dell'attuazione, né comunque provarlo, che è proprio l'elemento decisivo sul punto”. Contr
- L'appellata ha chiesto il rigetto del motivo d'impugnazione, replicando in sintesi: ha emesso le fatture “a caso”, a mesi di distanza, con causali generiche (“saldo pulizia tecnica” riferito ai mesi di marzo e aprile, “lavori autorizzati per covid 19 marzo”); in giudizio “nulla è stato provato in relazione a tali attività e, men che men, a incarichi che avrebbe dato per tali attività”; CP_1
“nell'immediatezza dei fatti e a fronte della emissione delle sue originarie fatture che quantificavano il suo credito - regolarmente pagate da nulla ebbe a contestare al riguardo o ad altro chiedere. Solo a fine agosto, Parte_3 nell'ambito del suo “blitz contabile”, ebbe a emettere immotivatamente le fatture contestate. In ogni caso nessuna evidenza probatoria ha dato n giudizio circa tale sua nuova tesi. Mai i è dichiarata Pt_1 Pt_1 disponibile a dare prova delle asserite attività di cui alle fatture che ora chiede vengano pagate. Fatture contestate come tutte le fatture emesse da a conguaglio” a fine agosto 2020. Mai, nel corso del giudizio di primo Pt_1 grado, a esposto la tesi dei 19 giorni lavorativi lavorati invece dei 15 giorni lavorativi. Pt_1
I.I. - La Corte osserva che le fatture n. 65/2020, n. 66/2020 e n. 67/2020- tutte emesse da Pt_1 in data 31 agosto 2020- recano, rispettivamente, la causale: “saldo pulizia tecnica vs ordine mese di marzo 2020”, “lavori autorizzati eseguiti per Covid19 marzo 2020”, “saldo pulizia tecnica mese aprile 2020”.
L'appellata ha contestato di essere debitrice, per i mesi di marzo ed aprile 2020, per somme ulteriori Contr rispetto a quelle esposte dalla stessa elle originarie fatture già pagate da solo a fine Pt_1 agosto a emesso immotivatamente le fatture “a conguaglio”, contestate. Pt_1 pagina 8 di 22 Sin dal primo grado di giudizio- come ha evidenziato il Tribunale- OEB ha contestato tutte le fatture emesse in blocco in data 31 agosto 2020 da er attività relativa ai mesi di marzo Pt_1 ed aprile 2020, eccependo in particolare, in modo specifico (cfr. atto di citazione in opposizione
RGN. 14157/2021), che:
“in considerazione del fatto che nel mese di marzo 2020 è stata costretta a sospendere CP_1 la propria attività a seguito del DPCM del 22.3.2020, le parti concordarono di ridurre il corrispettivo del contratto per servizi di pulizia industriale in misura proporzionale alla riduzione dei giorni lavorati. Pertanto per tale mese l'importo di € 90.833, pari a un dodicesimo del corrispettivo annuo originariamente concordato, venne riproporzionato dividendolo per il numero di giorni lavorativi di marzo 2020 (22) e moltiplicandolo per il numero di giorni effettivamente lavorati (15). Il risultato
è: €90.833 / 22 X 15 = €61.931,83. Incomprensibilmente emetteva fatture per un Pt_1 importo maggiore (€67.392,49). pagava tutti gli importi fatturati per non Persona_1 CP_1 mandare insolute le Ri.Ba. di ma richiedeva l'emissione di una nota credito per la Pt_1 differenza (€ 5.460,66). Con mail del 12.05.2020 (doc.4) inviata da l signor di Pt_1 Tes_1
onferma l'emissione di una nota credito per €5.460,66, ma il documento CP_1 Pt_1 non è mai stato ricevuto da;
“Non corrisponde a verità che bbia lavorato CP_1 Pt_1 nel periodo 23.03.2020-27.04.2020. Come sopra riferito, gli stabilimenti erano chiusi. Quelle che impropriamente vengono definite le “lavorazioni non previste contrattualmente per la sanificazione degli ambienti” sono iniziate negli stabilimenti produttivi a far data dall'ultima settimana di aprile”;
“gli importi fatturati da ei mesi di aprile, maggio e giugno, sono stati quelli concordati Pt_1 con in funzione delle ore lavorate dal personale di Solo successivamente, CP_1 Pt_1 nel mese di luglio, in contrasto con gli accordi presi a inizio maggio e in totale Pt_1 dissonanza con il suo comportamento dei mesi precedenti che aveva regolarmente onorato, ha emesso fatture per un importo nettamente superiore a quanto concordato e poi, alla fine di agosto, ha emesso fatture relative ai mesi precedenti per importi pari alla differenza tra i corrispettivi effettivamente fatturati e dovuti sulla base delle ora lavorate e quelli di ammontare fisso previsti dal contratto originario, utilizzando ora tali fatturazioni per richiedere e ottenere il decreto ingiuntivo qui opposto”; “Si contesta in ogni caso che bbia eseguito le attività lavorative descritte nelle fatture Pt_1 poste a base del decreto ingiuntivo;
l'onere della prova relativamente alle attività svolte e al conseguente credito rimane
a esclusivo onere della parte opposta”.
La Corte osserva che, come ha ribadito l'appellata, a emesso in data 1° aprile 2020 le Pt_1 fatture numeri 23, 24, 25, 26 e 27, per l'importo totale di € 67.392,39 relative al mese di marzo: è Contr pacifico che tali fatture sono state pagate da successivamente, in data 31 agosto Pt_1
2020 ha emesso la fattura n. 65/20 di € 11.504,59, pari alla differenza tra l'importo di € 78.446,98 calcolato da er n. 19 giorni lavorati per “pulizia tecnica”, rispetto ai n. 22 giorni di lavoro Pt_1 pagina 9 di 22 previsti nel mese di marzo secondo il capitolato del contratto d'appalto; la fattura n. 65/20 reca la causale “saldo pulizia tecnica vs ordine mese di marzo 2020” (doc. 43a Pt_1
Contr A fronte delle specifiche contestazioni dell'opponente circa il numero di giorni di lavoro nel Contr mese di marzo e nel mese di aprile 2020- nel periodo di sospensione dell'attività di imposta dell'emergenza Covid/19 dal 23 marzo 2020 al 27 aprile 2020 - era onere dell'opposta Pt_1 provare di aver eseguito servizi presso i siti della committente per un numero di giorni maggiore Contr Contr rispetto a quelli riconosciuti da tanto più se si considera che aveva già pagato le fatture tempestivamente emesse da er il corrispettivo relativo ai mesi di marzo e aprile. Pt_1
La prova del maggior numero di ore di lavoro non si desume dai documenti richiamati dall'appellante nel primo motivo d'impugnazione della sentenza. Contr Il documento prodotto sub 53 da l'e-mail del 9 luglio 2020 inviata da Pt_1 Pt_1 con la richiesta di autorizzazione per i materiali “richiesti ed autorizzati” nell'emergenza sanificazione Covid-19 durante il mese di aprile: l'allegato è il Protocollo Covid-19 del 16.3.2020, Contr sottoscritto da
Circa i documenti che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di valutare, l'appellante deduce:
“In particolare alludiamo ai doc. 7, 44-a e 44-b non contrastati ex adverso, e qui riassunti analiticamente, per comodità di lettura, dalla tabella che segue, che attesta come attraverso i propri dipendenti, abbia svolto le Pt_1 prestazioni, appunto, per 19 giorni nel mese di marzo 2020”: il signor ha lavorato fino al Parte_4 giorno 25/03/2020, i signori , e hanno lavorato fino Persona_2 Persona_3 Per_4 al 23/10/2020, i signori , , , , Parte_5 Pt_6 Parte_7 Per_5 Persona_6
e hanno lavorato fino al giorno 21/03/2020, i restanti dipendenti Parte_8 Parte_9 hanno lavorato fino al giorno 20/03/2020. L'appellante afferma che da tali documenti emerge che ha prestato la propria opera sino al giorno 25/03/2020, dunque non per 15 giorni Parte_1
Contr lavorativi su 22, come sostenuto da ma per 19 giorni.
In merito ai predetti documenti dell'appellante sub 7, 44-a e 44-b, la Corte osserva che si tratta di tabulati di presenze dei dipendenti, elaborati da contestati dall'opponente anche prima Pt_1 del giudizio, come si evince dalle allegazioni della stessa evidenziate dall'appellata- Pt_1 laddove a pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta (RG 14157/202) viene richiamata la Contr seguente e-mail di contestazione dell'Ing. di in data 25 maggio 2020: Tes_2
“Cari signori., non siamo responsabili degli straordinari del vostro personale ne per il mese di marzo ne per i mesi futuri. Questa ricerca di fatturazione è fuori luogo. Preoccupatevi piuttosto di fornire il servizio richiesto con livello Contr adeguato” (doc. 55 con tale e-mail risponde all'email in pari data nella quale Pt_1 Pt_1 asserisce un maggior credito per i mesi di marzo ed aprile rispetto al corrispettivo indicato nelle Contr fatture già pagate da pagina 10 di 22 A fronte di tale contestazione espressa dalla committente anche nel corso del rapporto, Pt_1 non ha assolto l'onere di dimostrare il maggior numero di giornate lavorative a suo dire svolte nel Contr mese di marzo e di aprile 2020 su ordine di neppure con prove orali.
La Corte osserva che il Tribunale ha ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della sui capitoli da 1) a 5) e da 8) a 13) della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. Parte_1 dell'opponente ha ammesso sui medesimi capitoli la prova Controparte_1 testimoniale diretta richiesta dalla stessa con i due testi indicati e ha ammesso Parte_1 alla prova testimoniale contraria sui medesimi capitoli con i testi indicati;
ha ritenuto inammissibili i restanti capitoli indicati dalle parti “perché generici, valutativi e/o relativi a fatti non ritualmente introdotti nel thema decidendum” ovvero irrilevanti “perché relativi a fatti estranei al thema probandum e/o suscettibili di prova documentale” (v. ordinanza 31.1.2023, rettificata con ordinanza nell'udienza del 8 marzo 2023).
La Corte condivide la decisione del Tribunale di non ammettere i capitoli di prova testimoniale formulati da ella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc, fra cui i seguenti capitoli Pt_1 riferiti alle prestazioni di lavoro nei mesi di marzo e aprile 2020:
“17) Vero che, per quanto al capitolo precedente, comunicava a Controparte_1 Parte_1 la necessità di prevedere nuove lavorazioni, diverse da quelle contrattuali e consistenti nelle opere di sanificazione,
[...] sospendendo al contempo la pulizia ordinaria dei macchinari;
18) Vero che, pertanto, l'appaltatrice in data
11.03.2020 veniva incaricata di effettuare lavorazioni non previste contrattualmente per la sanificazione degli ambienti, così come prevista dai vigenti protocolli, come da e-mail che si rammostra (doc. 42); 19) Vero che, pertanto, in corso di sospensione del contratto, già nel mese di marzo 2020, provvedeva a svolgere per Parte_1 alcune lavorazioni extracontrattuali;
20) Vero che, dunque, stante la sospensione del contratto CP_1 richiesta da e la commessa di opere extracontrattuali, l'attrice opponente comunicava Controparte_1 all'appaltatrice la necessità di definire i compensi per le opere da svolgersi durante la sospensione contrattuale;
21)
Vero che, peraltro, già dalla data del 13.04.2020, ripartivano alcune attività di produzione industriale di
[...]
e, dunque, anche le connesse attività di pulizia industriale, come da e-mail in data in data 13 aprile CP_1
2020, che si rammostra (doc 45); 22) Vero che a far data dal 27/04/2020 l'attività produttiva di
[...] ricominciava, se non a pieno regime, almeno parzialmente su tutti i siti della resistente come da e- Controparte_1 mail in pari data che si rammostra (doc. 46); 23) Vero che, pertanto, in tutti i siti dell'attrice opponente riprendeva
l'attività produttiva e, così il funzionamento di ogni macchinario”.
Si tratta di capitoli inammissibili, in quanto generici ed implicanti valutazioni soggettive dei testimoni riguardo ad asserite risultanze documentali, considerato che nei capitoli non sono Contr specificati i giorni di lavoro e i nominativi dei lavoratori impiegati nei molteplici siti di vale a dire circostanze di fatto specifiche sulle quali i testimoni possano deporre a norma dell'art. 244 cpc.
pagina 11 di 22 La carenza di prova sull'asserito maggior numero di giornate di lavoro nel mese di marzo (n.19), Contr rispetto alle giornate riconosciute da (n.15), è tanto più evidente se si considera che CP_3 ha pagato il corrispettivo di € 67.392,49 fatturato da n data 1° aprile 2020 per il mese di Pt_1 marzo, lamentando però l'eccedenza di € 5.460,66 rispetto al dovuto per il numero effettivo di giorni di lavoro. La stessa rima del giudizio aveva confermato l'eccedenza, promettendo Pt_1 la nota di credito per l'importo di € 5.460,66 richiesta da come si evince dall'email del 12 CP_1 maggio 2020 (doc. 4 appellata), salvo poi rifiutarsi di emettere la nota di credito con l'e-mail inviata il 25 maggio 2020 alle ore 11.12 (doc. 55 opra citata). Pt_1
Nel consegue il rigetto del primo motivo d'appello con riferimento sia all'importo complessivo €
17.715,52, richiesto da a saldo” dell'attività svolta per la mensilità di marzo 2020, sia Pt_1 all'importo di € 1.143,28 per il mese di aprile 2020, in quanto on ha assolto l'onere di Pt_1
Contr provare di avere svolto prestazioni su ordine di per ore o giornate ulteriori rispetto a quelle Contr calcolate dalla stessa elle fatture già pagate da in relazione ai mesi di marzo e aprile Pt_1
2020.
II)- Col secondo motivo d'appello educe che la sentenza del Tribunale è inficiata da: Pt_1
“Errata e/od omessa valutazione delle risultanze istruttorie, in riferimento alla errata e/od omessa individuazione
e/o valutazione del pieno contenuto ed efficacia dell'accordo verbale inter partes del maggio 2020; ciò sotto il profilo:
a) della specifica condizione determinativa della sua inefficacia, riferita alla richiesta ad ella piena ripresa Pt_1 delle precedenti prestazioni di pulizia delle macchine e relativi ordini;
b) della intervenuta sussistenza, in fatto, di tale condizione, con conseguente piena reviviscenza ed efficacia del contratto originario del giorno 11/03/2020, almeno in riferimento alle mensilità da luglio ad ottobre 2020.
Con l'articolato secondo motivo l'appellante lamenta, in sintesi, che il Tribunale, dopo aver correttamente affermato che nell'incontro in data 25 maggio 2020 le parti avevano raggiungo l'accordo verbale di sospendere l'efficacia del contratto datato 11 marzo 2020 “in ragione della situazione di imprevedibilità dell'andamento delle attività produttive determinata dall'insorgere della pandemia da Covid 19”, erroneamente non ha poi considerato che si è trattato “di un accordo che ha solo temporaneamente sospeso l'efficacia dell'accordo di marzo in ragione della situazione emergenziale che Contr aveva ridotto l'attività di e le relative necessità di pulizia, con particolare e decisivo riferimento a quella delle macchine, e relativi ordini;
e ciò nella pacifica e sottesa prospettiva della riattivazione del contratto originario, con i relativi complessivi compensi fissi mensili, nel momento in cui la situazione, con i relativi ordini, si sarebbe riassestata alla precedente, come in effetti era poi avvenuto –per quanto evidenzieremo- almeno a far tempo dalla mensilità di luglio 2020 in poi”.
Secondo l'appellante il Tribunale non ha correttamente valutato i mezzi istruttori “in relazione alla ben diversa natura delle prestazioni oggetto dell'accordo sospensivo di maggio, in rapporto a quelle riferite al contratto Contr di marzo. l'accordo di maggio era sorto esclusivamente per consentire ad in quel contesto pandemico ed pagina 12 di 22 emergenziale, di sottrarsi ad ogni onere riferito alle spese di pulizia delle macchine, e regolamentare invece, con costo orario prefissato, la richiesta delle prestazioni ordinarie di Siamo quindi di fronte ad un accordo –quello Pt_1 di maggio- frutto della improvvisa emergenza sanitaria, e che sospende in quell'eccezionale contesto l'efficacia del precedente accordo, da cui si distingue nettamente anche sotto il profilo qualitativo, in particolare escludendo dall'accordo le prestazioni riferite alla pulizia delle macchine”; “dall'esame del medesimo capitolato, peraltro, si evince che il valore economico delle prestazioni di pulizia delle macchine appare certamente assai più significativo di quelle di natura ordinaria dei locali”; “Quest'ultimo fronte della pulizia macchine, in sostanza, è sempre stato quello centrale dell'attività di pulizia richiesta, trattandosi di aspetto, per di più, direttamente legato all'efficacia produttiva,
e quindi al milionario business OEB”; “L'accordo di maggio, quindi, non ha come tema principale quello del compenso basato sul costo orario, né sull'entità di tale costo, -elementi su cui invece si concentra inutilmente il Giudice- Contr ma sul tema centrale dell'assenza di impegni economici di in ordine ai servizi di pulizia macchine, tema solo accennato dal Tribunale, ed invece decisivo”; “Siamo quindi di fronte ad un accordo –quello di maggio- frutto della improvvisa emergenza sanitaria, e che sospende in quell'eccezionale contesto l'efficacia del precedente accordo, da cui si distingue nettamente anche sotto il profilo qualitativo, in particolare escludendo dall'accordo le prestazioni riferite alla pulizia delle macchine.
L'appellante deduce che il Tribunale, valutando erroneamente le risultanze probatorie, non ha rilevato come l'accordo verbale del maggio 2020: - 1) fosse di natura emergenziale e temporanea, e non definitivo;
fosse quindi di mera sospensione del contratto scritto;
- 2) avesse natura ed oggetto ben distinti da quello precedente, specie in riferimento al servizio di pulizia delle macchine;
- 3) avesse una latitudine temporale di efficacia condizionata risolutivamente dalla natura ed entità delle prestazioni poi richieste ad appunto in riferimento al servizio di pulizia delle macchine;
- Pt_1
4) e che detta condizione si è poi in effetti avverata e verificata, almeno in riferimento alle mensilità da luglio ad ottobre 2020.
L'appellante afferma che il Tribunale “ha recepito incondizionatamente ed acriticamente le deposizioni degli unici due testi avversi escussi e , precisando “della cui attendibilità Tes_1 Tes_2 non vi è motivo di dubitare”, il che non è per nulla condivisibile, dal momento che si è trattato Contr proprio dei due soggetti che per conto ed in rappresentanza di hanno trattato con Pt_1
e raggiunto quelle intese verbali”; in ogni caso anche questi testi hanno reso dichiarazioni che confermato la ricostruzione di secondo cui “la ratio e latitudine” dell'accordo del 25 Pt_1 maggio 2020 di temporanea sospensione dell'efficacia del contratto scritto, erano circoscritte “al fatto che l'azienda non fosse del tutto operativa e perciò, semplicemente, in quel contesto pandemico non necessitava di tutte le prestazioni di pulizia di cui al contratto scritto;
il che Contr ovviamente àncora l'accordo sospensivo all'andamento dell'attività di in rapporto alle prestazioni richieste ad . Pt_1
pagina 13 di 22 L'appellante ha poi dedotto, “sulla condizione risolutiva” dell'accordo di maggio, che “a tutto volere concedere, con lettura logico-giuridica dell'istruttoria e di buona fede, appare evidente che l'accordo di maggio sarebbe certamente venuto meno laddove, ad un certo punto, OEB –ripresa via via l'attività produttiva, e quindi quelle necessità di pulizia delle macchine-, avesse nuovamente richiesto ad di dare corso alle precedenti prestazioni di pulizia delle macchine;
ciò, a Pt_1 maggior ragione, con un ritmo ed una rotazione riproduttiva dei precedenti accordi, e del periodo pre Covid”.
L'appellante afferma che il Tribunale ha invece ignorato che, rispetto all'accordo verbale raggiunto dalle parti nell'incontro del 25 maggio 2020, si era avverata la condizione risolutiva, “sia in rapporto Contr all'andamento dell'attività di –che via via riapre in tutti i siti, sia –per conseguenza e soprattutto- in rapporto alla natura delle prestazioni di pulizia che vengono richieste -e svolte- da
, come si desume documentalmente dalla comunicazione in data 24 giugno 2020 (doc. Pt_1
Contr 52) con la quale “ cambia il passo del rapporto, richiedendo formalmente ad i Pt_1 tornare a svolgere la pulizia, con riferimento anche a quella delle macchine, con le modalità Contr precedenti all'accordo di maggio”, dagli ordini “a far tempo da luglio 2020, e poi via via sino Contr ad ottobre” (doc. 51), con i quali la stessa “ripropone via via con costanza e regolarità, le formali richieste di pulizia macchine come nel periodo pre Covid, che sono state poi via via eseguite da . Pt_1
Contr L'appellante ha ribadito: “ ha formalmente ordinato –e quindi autorizzato- e riattivato le medesime prestazioni di prima, da effettuare con le stesse tempistiche e modalità dell'accordo originario di marzo;
l'unica cosa Contr che ha voluto ancorare all'accordo di maggio è il prezzo orario, il che non ha alcuna valenza giuridica”.
L'appellante ha concluso che “almeno a far tempo dalla mensilità di luglio 2020, e quindi anche per le successive di agosto, settembre ed ottobre, in riferimento alle prestazioni richieste ad Pt_1 ed effettuate dalle stesse, il relativo compenso vada calibrato agli importi di cui al capitolato d'appalto allegato al contratto scritto di marzo 2020, e quindi in piena conformità alle fatture emesse”: “per le mensilità di luglio ed agosto gli importi richiesti, pari ad € 16.674,53 per luglio e Contr ad € 46.364,60 per agosto, attengono al saldo di quanto già corrisposto da in errato riferimento all'intesa di maggio 2020; -invece, in riferimento alle mensilità di settembre, per €
90.833,35. ed ottobre, per € 90.833,35, detti compensi sono corrispondenti agli interi importi mensili dovuti, non essendo stato effettuato alcun versamento in proposito”; “dall'importo risultante occorrerà comunque considerare le parziali deduzioni di cui ai nn.1 e 2 del capo A” del terzo motivo d'appello.
II.I- La Corte osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze delle prove orali e documentali, in base alle quali ha ritenuto
“effettivamente dimostrato che le parti, il cui rapporto d'appalto era pacificamente regolato dal documento contrattuale pagina 14 di 22 datato 11.3.2020 posto a sostegno di entrambe le domande monitorie, nell'ambito di un incontro del 25 maggio
2020, hanno, in realtà, raggiunto un ulteriore accordo contrattuale a mezzo del quale, evidentemente in ragione della situazione di imprevedibilità dell'andamento delle attività produttive determinata dall'insorgere della pandemia da
Covid 19 (in relazione alla quale, in precedenza, era stato già disposto dal Governo un “blocco” totale delle medesime attività produttive), hanno concordato di “sospendere” volontariamente l'efficacia del precedente richiamato contratto dell'11.3.2020, pattuendo che le prestazioni di pulizia che avrebbe reso la sarebbero state retribuite, Parte_1 non più a mezzo di un canone mensile fisso, ma in ragione delle ore lavorative effettivamente prestate dai dipendenti della stessa e sulla scorte di tariffe orarie concordate, oltre che con il riconoscimento, in favore dell'appaltatrice, del rimborso dei costi (prima inclusi nel canone fisso) dei materiali e del noleggio delle macchine lavapavimenti”. Contr In effetti, i testi e dipendenti di hanno confermato le Tes_4 Testimone_5 circostanze, sintetizzate dal Tribunale, circa il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti nella Contr riunione del 25 maggio 2020 presso la sede di alla quale avevano partecipato per l Pt_1 legale rappresentante sig. e il commercialista della società dr. . In Parte_2 Tes_3 particolare i due testimoni hanno confermato le circostanze dedotte dall'opponente nel capitolo n.
2 (“Vero è che tale riunione era stata concordata in conseguenza dello scenario post lock-down covid al fine discutere
e condividere le modifiche all'originario contratto di appalto per le pulizie che era in essere da inizio 2020 fra la
e la ); il teste ha anche precisato che in quel periodo vi Controparte_1 Parte_1 Tes_2 erano stati degli incontri “con tutti i fornitori di servizi per l'azienda in relazione all'incertezza determinata dalla pandemia in quel momento” e che “L'accordo fu determinato dal fatto che l'azienda non era completamente operativa e che, pertanto, non aveva senso continuare a fruire di tutte le prestazioni di cui al capitolato allegato all'originario contratto”. I due testimoni hanno confermato il capitolo 4 (“Vero è che i nuovi accordi con decorrenza dal mese di aprile 2021 prevedevano che gli importi per i servizi svolti da in favore di fossero calcolati moltiplicando il numero di ore Pt_1 CP_1 effettivamente lavorate dai dipendenti er l'importo di € 19,50/ora per gli orari ordinari e € 24,38/ora Pt_1 per gli orari straordinari”).
La Corte osserva che non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei due testimoni, per il solo Contr fatto che all'epoca della deposizione erano dipendenti di D'altra parte il commercialista di Contr che partecipò alla riunione tenutasi presso la sede di “nel periodo successivo Pt_1 all'inizio del c.d. lockdown”, dr. , sentito a prova contraria sui capitoli dell'opponente Persona_7 non ha smentito le circostanze relative all'oggetto della riunione del 25 maggio 2020 e al contenuto dell'accordo, in quanto si è limitato a dichiarare di non ricordarsi dell'esistenza di nuovi accordi economici tra le parti, asserendo che nella sua “veste professionale” non era mai entrato nel merito degli accordi economici delle parti, senza con ciò spiegare il motivo della sua presenza nella riunione insieme al legale rappresentante di Pt_1
pagina 15 di 22 La Corte rileva, inoltre, che il secondo motivo d'appello s'incentra sulla prova - a dire dell'appellante trascurata dal Tribunale- dell'efficacia solo temporanea dell'accordo del 25 maggio 2020, col quale era stata sospesa l'efficacia del contratto d'appalto datato 11 marzo 2020 limitatamente alla fase dell'improvvisa emergenza sanitaria;
in particolare, con l'accordo del 25 maggio 2020 erano state Contr sospese le prestazioni riferite alla pulizia tecnica delle macchine presso i siti di in concomitanza con la chiusura dell'attività produttiva durante il c.d. lockdown. A dire dell'appellante, da risultanze probatorie erroneamente trascurate dal Tribunale, emergerebbe il verificarsi della “condizione risolutiva” dell'accordo temporaneo del 25 maggio 2020, con conseguente ripresa dell'efficacia del contratto d'appalto datato 11 marzo 2020, “almeno” dal mese di luglio del 2020, con conseguente diritto di ad ottenere il conguaglio rispetto al Pt_1 compenso fisso mensile di € 90.833,35 per i mesi di luglio e agosto e l'intero corrispettivo per i Contr mesi di settembre e ottobre (non ancora remunerati da .
In merito alle prove documentali richiamate dall'appellante a fondamento del motivo d'impugnazione, la Corte rileva che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dalle email del 24 giugno 2020 prodotte da ub 52 non risulta che, a cominciare dal mese di luglio, Pt_1
Contr abbia “formalmente ordinato –e quindi autorizzato- e riattivato le medesime prestazioni di prima, da effettuare con le stesse tempistiche e modalità dell'accordo originario di marzo”, con conseguente ripristino dell'efficacia di tale contratto di appalto.
L'appellante si sofferma su una parte, “virgolettata”, del testo di una delle due e-mail del 24 giugno Contr 2020 inviate dal direttore della produzione sig. al legale rappresentante di Per_8 [...]
: “dalla prossima settimana è necessario riattivare il programma di pulizia macchine rispettando le Parte_10 tempistiche e modalità usuali come in fase pre Covid”. Contr In realtà in tale e-mail del 24 giugno 2020, inviata alle ore 9.04, il sig. di prosegue, Per_8 rivolgendosi al Sig. : Pt_2
“Il responsabile di reparto-di concerto con la manutenzione e compatibilmente con il programma di produzione- le comunicherà il lunedì di ciascuna settimana le due macchine da pulire e le giornate previste. I tempi per la pulizia sono come indicato sotto: - Medio piccole una giornata di fermo;
Grosse che possono “sforare” nella seconda giornata come si è fatto in passato. Il programma di pulizia rientra nell'ambito del contratto e non emetteremo ordini specifici per questa attività.”. Contr Il senso dell'e-mail inviata da alle ore 9.04 del 24 giugno 2020 non è, certamente, quello di Contr comunicare a a ripresa a pieno regime dell'attività di produttiva di e, di conseguenza, Pt_1 il venir meno dell'efficacia dell'accordo del 25 maggio 2020, come si desume anche dalla risposta del sig. con e-mail in pari data delle ore 15.30: Pt_2
“A seguito della vostra email ricevuta in data odierna, attendiamo di ricevere istruzioni ogni lunedì dalla prossima settimana per la pulizia delle macchine con vs. comunicazione di quali sono rispettando le tempistiche e modalità del pagina 16 di 22 contratto. Come da vs. comunicazione ricevuta via email il 10 aprile 2020, il contratto è stato sospeso a data da definirsi. Nel contratto annuale è compreso un premio extra per il lavoro di pulizie cambio olio che oggi non è compreso, oltretutto le squadre dei ns. operatori sono divisi in due turni. Riteniamo quindi con la email ricevuta in data odierna che il contratto è ritornato in essere? Se è attivo ritorniamo al regolare turno di lavoro con la presenza in forza di tutti i ns operatori ? Se non è attivo e usando il personale presente la qualità delle pulizie non sarà rispettata con l'intervento sulle macchine e ci sarà da calcolare a parte il premio come da contratto per gli operatori impiegati nelle pulizie delle macchine stampatrici”. Contr A tale e-mail del 24 giugno 2020 delle ore 15.30 del sig. , ha risposto il sig. di Pt_2 Per_8 in pari data alle ore 17.12: Contr
“Confermo che il contratto rimane sospeso salvo diverse indicazioni di La richiesta della produzione è mirata al mantenimento della pulizia del parco macchine, per cui confermiamo che le attività richieste potrebbero penalizzare le pulizie generali, a beneficio delle pulizie tecniche richieste. Sicuri di una vs fattiva collaborazione, vi aspettiamo presso di noi per poter pianificare almeglio le attività. In attesa di riscontro”. Contr Lo scambio delle e-mail in data 24 giugno 2020 (doc. 52 appellante) non dimostra, quindi, che avesse comunicato ad a normale ripresa dell'attività produttiva e “il ritorno al passato, a Pt_1 pieno regime, con le medesime tempistiche e modalità di pulizia” perlomeno dal mese di luglio, come sostenuto da el secondo motivo d'appello. Pt_1
Dallo scambio di email del 24 giugno 2020 risulta, invece, che le parti avevano concordato la sospensione dell'efficacia del contratto datato 11 marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza Contr sanitaria, fino “a data da definirsi”, vale a dire fino alla comunicazione da parte di della ripresa dell'attività produttiva a pieno regime;
ancora alla fine di giugno l'attività era ridotta e, pertanto, rimaneva in attesa delle istruzioni settimanali circa la tempistica della pulizia dei Pt_1 macchinari, sia pure a discapito delle pulizie generali.
L'asserito avveramento della “condizione risolutiva” dell'accordo del 25 maggio 2020 a decorrere dal mese di luglio, non si desume neppure dalla produzione dell'appellante degli ordini sub 51.
A dire dell'appellante, il Tribunale erroneamente non ha considerato che dagli ordini prodotti sub Contr 51 emergerebbe la prova che “a far tempo da luglio 2020, e poi via via sino ad ottobre”, ha tenuto un comportamento concludente dal quale si desume la richiesta dei servizi di pulizia in conformità al contratto datato 11 marzo 2020, con ciò di fatto dimostrando il venir meno della sospensione di efficacia di tale contratto. Contr Al riguardo la Corte osserva che sin dall'atto di citazione in opposizione ha evidenziato che il capitolato di appalto allegato al contratto datato 11 marzo 2020 stabiliva una serie di servizi: pulizie standard degli uffici e stabilimenti, pulizie tecniche quali pulizie dei macchinari, linee di produzione e organi meccanici di movimentazione e interventi a tutela dell'ambiente/sicurezza e pagina 17 di 22 delle visite ispettive. Nel documento prodotto sub 11 con l'atto di citazione in opposizione,
l'appellata ha riepilogato le attività incluse nell'originario capitolato a confronto con quelle
(evidenziate in rosso, a titolo esemplificativo) che non erano più state fornite da far Pt_1 tempo dal mese di aprile 2020 e con altre (evidenziate in azzurro) che, sulla base dei nuovi accordi del 25 maggio 2020, sono state considerate extra e come tali pagate in base agli accordi sulla tariffa oraria.
L'appellata ha ribadito che- in conformità all'accordo del 25 maggio 2020 e fino alla cessazione del rapporto nell'ottobre del 2020 per iniziativa di uesta non ha più svolto le attività previste Pt_1 dal capitolato del contratto d'appalto, “se non occasionalmente e in tali casi queste attività (pulizia macchinari di produzione) sono state fatturate a parte da endicontate e da Pt_1 CP_1 pagate”.
La Corte osserva che, in effetti, l'appellante non ha dimostrato con gli ordini sub 51 che i servizi resi nel periodo da luglio a ottobre del 2020, corrispondano a tutti quelli che vrebbe Pt_1
Contr dovuto svolgere presso i vari “siti” di a pieno regime di produzione, specificati nell'analitico capitolato allegato al contratto d'appalto.
Con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc, l'appellante ha prodotto sub 51 un unico documento informatico di 71 pagine, intitolato “ordini pulizia macchine giugno/ottobre 2020”, nel quale sono scannerizzate una serie di e-mail: questa produzione “massiva” non è accompagnata dalla specifica allegazione delle attività che a svolto in base a ciascuno degli ordini. Pt_1
Al riguardo della memoria istruttoria ex art.183, VI comma n. 2 cpc a dedotto il capitolo Pt_1
n. 26: “Vero che a far data dal giugno 2020 riprendeva l'ordinaria pulizia programmata delle macchine, come da comunicazione a mezzo email del 04 e 05.06.2020 e da ordini regolarmente ricevuti da che si Parte_1 rammostrano (docc. 50 e 51)”: il capitolo è inammissibile perché è generico e implica valutazioni soggettive del testimone sulle risultanze documentali, senza riferimento a circostanze di fatto sulle quali il testimone possa deporre ex art. 244 c.p.c.
Si deve ribadire, quindi, la carenza di allegazione e prova da parte dell'appellante circa l'asserita coincidenza fra l'attività in concreto svolta nei mesi da luglio a ottobre 2020 in base agli ordini di Contr e i servizi oggetto del capitolato del contratto d'appalto e, pertanto, si deve respingere il Contr secondo motivo d'appello anche in relazione al preteso “comportamento concludente” di circa l'asserita risoluzione dell'accordo del 25 maggio 2020.
La Corte rileva, infine, che nell'atto d'appello spone critiche alla sentenza del Tribunale Pt_1 nel paragrafo “Sull'abuso di posizione dominante e storno dipendenti” (pag. 25, 26), senza tuttavia formulare un ulteriore specifico motivo d'impugnazione.
Ne consegue l'integrale rigetto del secondo motivo d'appello, con conseguente conferma della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha statuito che- tenuto conto delle somme già pagate pagina 18 di 22 Contr da in base alle tariffe orarie pattuite con l'accordo del 25 maggio 2020 per le prestazioni svolte- non spettano a lteriori compensi in relazione ai mesi di luglio e agosto 2020 e Pt_1 che, in relazione ai mesi di settembre e ottobre 2020, per le attività svolte il compenso spettante a n base alle tariffe orarie dell'accordo è pari ad €. 100.821,24. Pt_1
III)- Col terzo motivo mpugna la sentenza per “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. Pt_1
1460 c.c., in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.”.
L'appellante rileva che il Tribunale ha riconosciuto, in riferimento alle mensilità di settembre ed ottobre 2020, un maturato credito complessivo di ari a €. 100.821,24, che poi però ha Pt_1 ritenuto “di azzerare integralmente” in quanto da tale importo ha dedotto: 1) la somma di €. Contr 34.466,24 corrisposta direttamente da ai dipendenti er retribuzioni non corrisposte Pt_1
Contr dalla stessa, essendo coobbligata con l'appaltatore a norma dell'art. 29 D. legisl. N. 276\2003; Contr 2) l'ulteriore importo di €. 47.866,00 corrisposto in corso di causa da direttamente ad come provvista per onorare le conciliazioni giudiziali raggiunte con altri dipendenti;
3) il Pt_1 credito residuo di € 18.488,30 (ossia € 100.821,24 meno € 34.466,94 meno € 47.866,00) non è stato ritenuto esigibile ex art. 1460 c.c.
L'appellante impugna la sentenza solo con riferimento alla statuizione d'inesigibilità ex art. 1460
c.c. del credito residuo, così motivata dal Tribunale: “Ne deriva, per un verso, che il corrispettivo astrattamente spettante alla in relazione ai mesi di settembre ed ottobre 2020, in considerazione dei Pt_1 pagamenti medio tempore intervenuti, va, in realtà, ridotto ad € 18.488,30 (ossia € 100.821,24 meno € 34.466,94 meno € 47.866,00) e, per altro verso, che anche tale ultimo importo di € 18.488,30 non può, comunque, allo stato, ritenersi esigibile stante la pendenza delle ulteriori richieste di differenze retributive promananti da ex dipendenti della on ancora definite – circostanza questa certamente idonea ad integrare i presupposti della sollevata Pt_1 eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.”.
Nell'atto d'appello ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'eccezione Pt_1
d'inadempimento ex art. 1460 c.c., accolta dal Tribunale in base alla mera pendenza di richieste di lavoratori per differenze retributive non ancora definite, ossia ad una pretesa contestata da Contr l'appellante ha dedotto che non ha assolto l'onere di provare, quale presupposto Pt_1 dell'eccezione d'inadempimento, l'inadempimento di ancor prima l'obbligazione rimasta Pt_1 non adempiuta.
III.I- L'appellata ha replicato che in primo grado già risultavano documentati gli importi pagati da Contr ad ex dipendenti di er retribuzioni e per fornire a a provvista al fine di Pt_1 Pt_1 poter pagare altri ex dipendenti, per il complessivo importo di euro 82.332,94; alla data della sentenza di primo grado, in giudizio vi erano, inoltre, elementi già certi per affermare che altre somme a breve sarebbero state poste a carico di e di er retribuzioni dovute da CP_1 Pt_1
d altri ex dipendenti, a norma dell'art. 29 D. legisl. N. 276\2003. Pt_1 pagina 19 di 22 L'appellata ha aggiunto che, proprio in relazione alle richieste pendenti, ha ricevuto la comunicazione di altre due sentenze di condanna in solido emesse dal Tribunale di Monza Sezione Contr Lavoro - n. 37/2025 e n. 41/2025 (prodotte sub 4)- a carico di a favore dei Pt_1 dipendenti di e , e le richieste di pagamento inviate al legale Pt_1 Per_9 CP_4
Contr giuslavorista di dai legali degli ex dipendenti, in data 20 gennaio 2025 (doc.5), per complessivi euro 19.442,71, “somme queste che dovrà necessariamente corrispondere, CP_1 considerato il reiterato inadempimento di . Pt_1
Rispetto a queste deduzioni dell'appellata circa le due sentenze emesse dal Tribunale di Monza nel gennaio del 2025 per l'inadempimento da parte di ell'obbligo di pagare retribuzioni a Pt_1 favore di ex dipendenti per la somma di euro 19.442,71, l'appellante nella comparsa conclusionale ha tuttavia ribadito il terzo motivo d'impugnazione, replicando: “si tratta di statuizioni ancora non definitive, e di vicende giuridiche ancora aperte e pendenti, in cui è ancora pienamente proponibile gravame;
e si tratta, ancora, di importi per nulla calibrati alla vicenda in questione;
crediamo perciò che, allo stato, dette statuizioni non debbano comunque costituire elemento discretivo per le determinazioni sull'erroneità della statuizione di primo grado sul punto”.
III.II- La Corte osserva che il Tribunale non ha errato nell'accogliere l'eccezione d'inesigibilità del Contr credito di residuo di pari a € 18.488,30, a norma dell'art. 1460 c.c., considerato che Pt_1 ha assolto il relativo onere probatorio a suo carico.
Al riguardo va ricordato che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte in tema di onere della prova ai fini dell'eccezione ex art. 1460 c.c., “le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito;
la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass. Ordinanza n. 20719 del 17/07/2023). Contr L'inadempimento che ha allegato ex art. 1460 c.c. a carico di i riferisce all'obbligo Pt_1
Contr di pagare le retribuzioni dei dipendenti utilizzati per servizi resi presso la committente vale a Contr dire servizi per i quali l'appaltatrice anta verso il credito residuo per il corrispettivo Pt_1 di € 18.488,30.
Il nesso sinalagmatico fra tale obbligo gravante su erso i dipendenti- per il quale è garante Pt_1 in solido il committente a norma dell'art. 29 D. Legisl. N. 276\2003- e il diritto di l Pt_1 corrispettivo residuo, è documentato anche dal contratto d'appalto datato 11 marzo 2020. pagina 20 di 22 All'art. 7 sul “personale” è disciplinata analiticamente- a tutela dei lavoratori- la procedura formale relativa alla documentazione che avrebbe dovuto comunicare alla committente per Pt_1 dimostrare l'adempimento, fra gli altri, degli obblighi retributivi e previdenziali verso i dipendenti utilizzati per i servizi: la clausola al punto 7.4 prevede infine che “in assenza della puntuale Contr trasmissione di quanto sopra, avrà facoltà di interrompere il pagamento dei corrispettivi”, Contr vale a dire la facoltà per di eccepire ex art. 1460 c.c. l'inadempimento di tali obblighi da parte di Pt_1
Questa clausola del contratto d'appalto non rientra nell'accordo del 25 maggio 2020, che aveva ad oggetto la sospensione temporanea dell'efficacia del contratto d'appalto limitatamente ai servizi previsti nel capitolato e al relativo corrispettivo fisso mensile, non anche la parte del contratto concernente gli obblighi dell'appaltatore per la tutela dei propri dipendenti. Contr Ne consegue che- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- ha assolto l'onere probatorio a suo carico ex art. 1460 c.c., avendo allegato già in primo grado che, a fronte del credito residuo di pendevano ulteriori richieste di differenze retributive da parte di ex dipendenti Pt_1 non ancora definite da per contro on ha dimostrato di aver adempiuto l'obbligo Pt_1 Pt_1 di pagare la retribuzione a tali propri dipendenti.
Il suo inadempimento allo stato risulta, anzi, accertato in base alle due sentenze del Tribunale di Contr Monza Sezione Lavoro (n. 37/2025 e n. 41/2025) con le quali in solido con è stata Pt_1 condannata a pagare ai dipendenti e , l'importo complessivo di euro Per_9 CP_4
19.442,71; il debito di er tale importo rende inesigibile ex art. 1460 c.c. il credito residuo Pt_1 di pari alla minor somma di € 18.488,30. Pt_1
Ne consegue il rigetto anche del terzo motivo d'appello.
IV) - Per il principio della soccombenza, l'appellante dev'essere condannata a pagare le spese dell'appello, liquidate nel dispositivo in base al valore riferito alla somma che ha formato oggetto d'impugnazione (€ 181.231,69), secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ex art. 352 c.p.c., secondo il parametro minimo per la fase di trattazione dinnanzi alla
Consigliera istruttrice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 6132/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 17.06.2024, così
[...] provvede:
1- Rigetta integralmente l'appello proposto da per la riforma parziale della Parte_1 sentenza n. 6132/2024 emessa dal Tribunale di Milano e per l'effetto conferma la sentenza;
pagina 21 di 22 2- Condanna l'appellante a pagare all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese processuali che liquida in € 12.154,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2
DM n. 55\2014, CPA e IVA se dovuta;
3- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 4 giugno 2025.
Presidente relatrice
IT NT
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