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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Viale Cesare Verani 7 02100 Rieti RI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH050100105 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Il ricorrente si riporta si riporta ai propri scritti difensivi nonché ai precedenti concernenti altri appartenenti alla medesima società, rilevando, in particolare, il difetto di motivazione degli atti impugnati. L' Agenzia delle Entrate si riporta al contenuto delle controdeduzioni, eccependo che il ricorrente abbia beneficiato di redditi non dichiarati nemmeno dal sostituto d'imposta. Pertanto insiste per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti e
Ricorrente_1depositato presso questa Corte in data 09.07.2025, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. TKH050100105, emesso ai sensi dell'art. 41-bis D.P.R. 600/73, con il quale veniva recuperata per l'anno d'imposta 2017, a tassazione ai fini IRPEF, addizionali regionale e comunale, la somma di €. 3.411,00 di sola imposta, oltre interessi e sanzioni.
L'avviso di accertamento è riferito ad un recupero a tassazione delle somme assimilabili ed emolumenti ordinari, per l'importo complessivo di €. 8.963,12, qualificate erroneamente come rimborso spese per indennità di trasferta Kilometrica, rimborso spese documentate, trasferte Italia
Società_1esenti, premio, indennità di disponibilità ed indennità di funzione, dalla “ Indirizzo_1 S.p.A.” con sede legale in , esercente l'attività di “servizi di vigilanza privata”, alle cui dipendenze il ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa.
I rilievi accertati sono correlati alla voci retributive esaminate ed elencate nel PVC della Guardia di Finanza di Roma, emersi nel corso di una verifica fiscale condotta nei confronti della Società.
Il ricorrente argomentava ampliamente in ordine alla invalidità dell'atto impugnato con le eccezioni elencate nel ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti, che argomentava in ordine alla fondatezza del proprio operato, con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 01.12.2025, questo Giudice accoglieva il ricorso per i seguenti Motivi della Decisione Il contribuente era dipendente della Società_1“ S.p.A.” con mansioni che comportavano molti spostamenti.
L'Ufficio, con l'avviso impugnato accertava un maggior reddito da lavoro dipendente assoggettandolo a tassazione ai fini IRPEF, sulla base di una verifica fiscale nei confronti della suddetta società.
Il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione, l'omessa allegazione del PVC elevato nei confronti della società datrice di lavoro, la violazione del diritto di difesa, la violazione del divieto della doppia imposizione, l'illegittimità della sanzione irrogata.
Detti motivi di doglianza sono assorbiti e fondati in conformità alla numerosa giurisprudenza formatasi in analoghi avvisi che traggono origine dallo stesso PVC. Dagli atti del giudizio, non risulta che il ricorrente sia stato posto in condizione di conoscere con esattezza le ragioni della pretesa tributaria.
Gli scarsi elementi riportati nell'avviso impugnato, non sono sufficienti costituendo solo un generico richiamo alla contabilità aziendale senza alcun elemento.
Questo Giudice, osserva che alla verifica fiscale della società datrice di lavoro non aveva partecipato il ricorrente, che, dunque, nulla sapeva dell'indagine fiscale, né delle risultanze della stessa.
Il difetto di motivazione dell'avviso impugnato è palese e, pertanto, il ricorso merita accoglimento e l'atto impugnato deve essere dichiarato privo di effetti giuridici.
Ogni altro motivo a sostegno delle reciproche posizioni difensive di entrambe le parti, deve ritenersi assorbito dalle suesposte motivazioni.
Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 1° dicembre 2025
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Viale Cesare Verani 7 02100 Rieti RI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH050100105 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Il ricorrente si riporta si riporta ai propri scritti difensivi nonché ai precedenti concernenti altri appartenenti alla medesima società, rilevando, in particolare, il difetto di motivazione degli atti impugnati. L' Agenzia delle Entrate si riporta al contenuto delle controdeduzioni, eccependo che il ricorrente abbia beneficiato di redditi non dichiarati nemmeno dal sostituto d'imposta. Pertanto insiste per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti e
Ricorrente_1depositato presso questa Corte in data 09.07.2025, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. TKH050100105, emesso ai sensi dell'art. 41-bis D.P.R. 600/73, con il quale veniva recuperata per l'anno d'imposta 2017, a tassazione ai fini IRPEF, addizionali regionale e comunale, la somma di €. 3.411,00 di sola imposta, oltre interessi e sanzioni.
L'avviso di accertamento è riferito ad un recupero a tassazione delle somme assimilabili ed emolumenti ordinari, per l'importo complessivo di €. 8.963,12, qualificate erroneamente come rimborso spese per indennità di trasferta Kilometrica, rimborso spese documentate, trasferte Italia
Società_1esenti, premio, indennità di disponibilità ed indennità di funzione, dalla “ Indirizzo_1 S.p.A.” con sede legale in , esercente l'attività di “servizi di vigilanza privata”, alle cui dipendenze il ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa.
I rilievi accertati sono correlati alla voci retributive esaminate ed elencate nel PVC della Guardia di Finanza di Roma, emersi nel corso di una verifica fiscale condotta nei confronti della Società.
Il ricorrente argomentava ampliamente in ordine alla invalidità dell'atto impugnato con le eccezioni elencate nel ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti, che argomentava in ordine alla fondatezza del proprio operato, con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 01.12.2025, questo Giudice accoglieva il ricorso per i seguenti Motivi della Decisione Il contribuente era dipendente della Società_1“ S.p.A.” con mansioni che comportavano molti spostamenti.
L'Ufficio, con l'avviso impugnato accertava un maggior reddito da lavoro dipendente assoggettandolo a tassazione ai fini IRPEF, sulla base di una verifica fiscale nei confronti della suddetta società.
Il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione, l'omessa allegazione del PVC elevato nei confronti della società datrice di lavoro, la violazione del diritto di difesa, la violazione del divieto della doppia imposizione, l'illegittimità della sanzione irrogata.
Detti motivi di doglianza sono assorbiti e fondati in conformità alla numerosa giurisprudenza formatasi in analoghi avvisi che traggono origine dallo stesso PVC. Dagli atti del giudizio, non risulta che il ricorrente sia stato posto in condizione di conoscere con esattezza le ragioni della pretesa tributaria.
Gli scarsi elementi riportati nell'avviso impugnato, non sono sufficienti costituendo solo un generico richiamo alla contabilità aziendale senza alcun elemento.
Questo Giudice, osserva che alla verifica fiscale della società datrice di lavoro non aveva partecipato il ricorrente, che, dunque, nulla sapeva dell'indagine fiscale, né delle risultanze della stessa.
Il difetto di motivazione dell'avviso impugnato è palese e, pertanto, il ricorso merita accoglimento e l'atto impugnato deve essere dichiarato privo di effetti giuridici.
Ogni altro motivo a sostegno delle reciproche posizioni difensive di entrambe le parti, deve ritenersi assorbito dalle suesposte motivazioni.
Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 1° dicembre 2025