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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 602 R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Sorrento, alla via degli Parte_1 Aranci n. 35, presso lo studio dell'avvocato Emiliostefano Marzuillo, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti--- ricorrente
E
, titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Come da atti di causa
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (gestore del servizio idrico integrato dell'ambito Parte_1 distrettuale Sarnese-Vesuviano in Campania) citava in giudizio titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, nonché titolare dell'utenza idrica – per uso commerciale – identificata con il codice utente n. , all'indirizzo via Stabia, n. 206 in Sant'Antonio P.IVA_1 TE (NA), al fine di ottenere il pagamento dell'importo di euro 28.153,38, a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica erogata nel periodo compreso tra il mese di aprile 2015 e il mese di ottobre 2023.
In particolare, parte ricorrente allegava in atti n.48 fatture inerenti la predetta fornitura:
1. n. doc. J000001500621262 del 23/04/2015, saldo da pagare € 104,00;
2. n. doc. J000001500992240 del 17/06/2015, saldo da pagare € 302,00;
3. n. doc. J000001501771383 del 27/08/2015, saldo da pagare € 240,00;
4. n. doc. J000001502114519 del 28/10/2015, saldo da pagare € 364,00;
5. n. doc. J000001502529614 del 30/12/2015, saldo da pagare € 319,00;
6. n. doc. J000001600679213 del 28/04/2016, saldo da pagare € 526,00;
1 R.G.A.C. n. 602/2024
7. n. doc. J000001601064096 del 29/06/2016, saldo da pagare € 213,00;
8. n. doc. J000001601411927 del 29/08/2016, saldo da pagare € 168,00;
9. n. doc. J000001601760105 del 27/10/2016, saldo da pagare € 487,00;
10. n. doc. J000001602128704 del 21/12/2016, saldo da pagare € 319,00;
11. n. doc. 9517011000175772 del 20/02/2017, saldo da pagare € 229,69;
12. n. doc. 9517011000512091 del 12/04/2017, saldo da pagare € 215,04;
13. n. doc. 9517011000875128 del 13/06/2017, saldo da pagare € 225,34;
14. n. doc. 9517011001205539 del 04/08/2017, saldo da pagare € 1.361,70;
15. n. doc. 9517011001602976 del 11/10/2017, saldo da pagare € 252,84;
16. n. doc. 9517011001979205 del 14/12/2017, saldo da pagare € 225,34;
17. n. doc. 9518011000278354 del 20/02/2018, saldo da pagare € 2.349,77;
18. n. doc. 9518011000624923 del 12/04/2018, saldo da pagare € 895,24;
19. n. doc. 9518011001023384 del 12/06/2018, saldo da pagare € 613,42;
20. n. doc. 9518011001347216 del 31/07/2018, saldo da pagare € 424,54;
21. n. doc. 9518011001794508 del 11/10/2018, saldo da pagare € 687,76;
22. n. doc. 9518011002160105 del 11/12/2018, saldo da pagare € 555,94;
23. n. doc. 9519011000544755 del 29/03/2019, saldo da pagare € 1.909,08;
24. n. doc. 9519011000603771 del 09/04/2019, saldo da pagare € 666,66;
25. n. doc. 9519011000992759 del 11/06/2019, saldo da pagare € 961,82;
26. n. doc. 9519011001341102 del 01/08/2019, saldo da pagare € 862,35;
27. n. doc. 9519011001830775 del 21/10/2019, saldo da pagare € 1.516,35;
28. n. doc. 9519011002158254 del 10/12/2019, saldo da pagare € 964,95;
29. n. doc. 9520011000274384 del 12/02/2020, saldo da pagare € 818,56;
30. n. doc. 9520011000653289 del 09/04/2020, saldo da pagare € 708,48;
31. n. doc. 9520011001034267 del 10/06/2020, saldo da pagare € 734,26;
32. n. doc. 9520011001367334 del 30/07/2020, saldo da pagare € 543,49;
33. n. doc. 9520011001775394 del 09/10/2020, saldo da pagare € 891,26;
34. n. doc. 9520011001878759 del 27/10/2020, saldo da pagare € 23,91;
35. n. doc. 9521011000637661 del 13/04/2021, saldo da pagare € 659,72;
36. n. doc. 9521011001020391 del 10/06/2021, saldo da pagare € 957,04;
37. n. doc. 9521011001797202 del 12/10/2021, saldo da pagare € 870,92;
38. n. doc. 9521011002183541 del 09/12/2021, saldo da pagare € 788,34;
2 R.G.A.C. n. 602/2024
39. n. doc. 9522011000627836 del 12/04/2022, saldo da pagare € 231,11;
40. n. doc. 9522011001004823 del 10/06/2022, saldo da pagare € 268,37;
41. n. doc. 9522011001350122 del 03/08/2022, saldo da pagare € 172,65;
42. n. doc. 9522011001824695 del 11/10/2022, saldo da pagare € 277,47;
43. n. doc. 9522011002240460 del 09/12/2022, saldo da pagare € 294,31;
44. n. doc. 9523011000551482 del 03/04/2023, saldo da pagare € 595,11;
45. n. doc. 9523011000769377 del 09/05/2023, saldo da pagare € 226,38;
46. n. doc. 9523011001015251 del 13/06/2023, saldo da pagare € 280,89;
47. n. doc. 9523011001376314 del 04/08/2023, saldo da pagare € 414,38;
48. n. doc. 9523011001775157 del 10/10/2023, saldo da pagare € 436,90; nonché l'estratto conto aggiornato e le letture effettuate dal misuratore dell'utenza.
Il ricorrente precisava inoltre che il pagamento delle predette fatture non era stato onorato nonostante diversi solleciti e da ultimo la costituzione in mora del 27.11.2023 (consegnata in data 1.12.2023).
In conclusione, chiedeva: accertarsi e dichiararsi l'esistenza del credito di euro 28.153,38 in capo ad essa;
condannare il convenuto al pagamento della predetta somma, oltre interessi e spese.
Il resistente non si costituiva in giudizio. Controparte_1
DIRITTO
In primo luogo, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 30.10.01 n. 13533, in base al quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (principio ribadito da ultimo in Cass. n. 826 del 20/01/2015).
Nel caso in esame la fattispecie oggetto di causa rientra nel novero dei contratti di somministrazione ex art. 1559 ss. c.c. In particolare, viene in rilievo che trattasi di un contratto di fornitura effettuato dalla ricorrente (gestore del servizio idrico integrato dell'ambito Parte_1 distrettuale Sarnese-Vesuviano in Campania).
3 R.G.A.C. n. 602/2024
In tal senso, va osservato che il contratto di somministrazione dei servizi è il contratto mediante il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, in favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. L'elemento caratterizzante di tale contratto è il ripetersi degli atti di esecuzione continuata o periodica, oggetto della fornitura può essere un'obbligazione “di dare” o “di fare”, trattandosi nel secondo caso del contratto di fornitura di servizi. Al contratto di fornitura di servizi viene applicata la disciplina del contratto di appalto (art. 1655 e seguenti cod. civ.) laddove compatibile, in virtù del richiamo effettuato dall'art. 1677 c.c.. Alla luce della definizione di contratto di appalto (art. 1655 c.c.), il fornitore (indipendentemente dalla sua natura giuridica) si obbliga a fornire un servizio (sia manuale che intellettuale) all'altra parte, con un'autonoma organizzazione di mezzi e con l'assunzione del rischio della fornitura, a fronte di un corrispettivo in denaro.
Orbene, nel caso de quo la ricorrente ha dedotto e provato in giudizio di aver provveduto, in favore di (titolare dell'omonima impresa individuale, nonché titolare dell'utenza Controparte_1 idrica n. ), alla fornitura idrica per il periodo compreso tra il mese di aprile 2015 e il P.IVA_1 mese di ottobre 2023, depositando in atti n.48 fatture per un importo totale di euro 28.153,38 (cfr. fatture:
1. n. doc. J000001500621262 del 23/04/2015, saldo da pagare € 104,00;
2. n. doc. J000001500992240 del 17/06/2015, saldo da pagare € 302,00;
3. n. doc. J000001501771383 del 27/08/2015, saldo da pagare € 240,00;
4. n. doc. J000001502114519 del 28/10/2015, saldo da pagare € 364,00;
5. n. doc. J000001502529614 del 30/12/2015, saldo da pagare € 319,00;
6. n. doc. J000001600679213 del 28/04/2016, saldo da pagare € 526,00;
7. n. doc. J000001601064096 del 29/06/2016, saldo da pagare € 213,00;
8. n. doc. J000001601411927 del 29/08/2016, saldo da pagare € 168,00;
9. n. doc. J000001601760105 del 27/10/2016, saldo da pagare € 487,00;
10. n. doc. J000001602128704 del 21/12/2016, saldo da pagare € 319,00;
11. n. doc. 9517011000175772 del 20/02/2017, saldo da pagare € 229,69;
12. n. doc. 9517011000512091 del 12/04/2017, saldo da pagare € 215,04;
13. n. doc. 9517011000875128 del 13/06/2017, saldo da pagare € 225,34;
14. n. doc. 9517011001205539 del 04/08/2017, saldo da pagare € 1.361,70;
15. n. doc. 9517011001602976 del 11/10/2017, saldo da pagare € 252,84;
16. n. doc. 9517011001979205 del 14/12/2017, saldo da pagare € 225,34;
17. n. doc. 9518011000278354 del 20/02/2018, saldo da pagare € 2.349,77;
18. n. doc. 9518011000624923 del 12/04/2018, saldo da pagare € 895,24;
19. n. doc. 9518011001023384 del 12/06/2018, saldo da pagare € 613,42;
20. n. doc. 9518011001347216 del 31/07/2018, saldo da pagare € 424,54;
21. n. doc. 9518011001794508 del 11/10/2018, saldo da pagare € 687,76;
4 R.G.A.C. n. 602/2024
22. n. doc. 9518011002160105 del 11/12/2018, saldo da pagare € 555,94;
23. n. doc. 9519011000544755 del 29/03/2019, saldo da pagare € 1.909,08;
24. n. doc. 9519011000603771 del 09/04/2019, saldo da pagare € 666,66;
25. n. doc. 9519011000992759 del 11/06/2019, saldo da pagare € 961,82;
26. n. doc. 9519011001341102 del 01/08/2019, saldo da pagare € 862,35;
27. n. doc. 9519011001830775 del 21/10/2019, saldo da pagare € 1.516,35;
28. n. doc. 9519011002158254 del 10/12/2019, saldo da pagare € 964,95;
29. n. doc. 9520011000274384 del 12/02/2020, saldo da pagare € 818,56;
30. n. doc. 9520011000653289 del 09/04/2020, saldo da pagare € 708,48;
31. n. doc. 9520011001034267 del 10/06/2020, saldo da pagare € 734,26;
32. n. doc. 9520011001367334 del 30/07/2020, saldo da pagare € 543,49;
33. n. doc. 9520011001775394 del 09/10/2020, saldo da pagare € 891,26;
34. n. doc. 9520011001878759 del 27/10/2020, saldo da pagare € 23,91;
35. n. doc. 9521011000637661 del 13/04/2021, saldo da pagare € 659,72;
36. n. doc. 9521011001020391 del 10/06/2021, saldo da pagare € 957,04;
37. n. doc. 9521011001797202 del 12/10/2021, saldo da pagare € 870,92;
38. n. doc. 9521011002183541 del 09/12/2021, saldo da pagare € 788,34;
39. n. doc. 9522011000627836 del 12/04/2022, saldo da pagare € 231,11;
40. n. doc. 9522011001004823 del 10/06/2022, saldo da pagare € 268,37;
41. n. doc. 9522011001350122 del 03/08/2022, saldo da pagare € 172,65;
42. n. doc. 9522011001824695 del 11/10/2022, saldo da pagare € 277,47;
43. n. doc. 9522011002240460 del 09/12/2022, saldo da pagare € 294,31;
44. n. doc. 9523011000551482 del 03/04/2023, saldo da pagare € 595,11;
45. n. doc. 9523011000769377 del 09/05/2023, saldo da pagare € 226,38;
46. n. doc. 9523011001015251 del 13/06/2023, saldo da pagare € 280,89;
47. n. doc. 9523011001376314 del 04/08/2023, saldo da pagare € 414,38;
48. n. doc. 9523011001775157 del 10/10/2023, saldo da pagare € 436,90.
In particolare, l'esecuzione delle prestazioni ( id est: fornitura dei servizi idrici) non risulta minimamente contestata, sebbene in atti non sia presente il contratto tra le parti avente forma scritta.
Sul punto, si osserva che, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, il contratto di somministrazione disciplinato dagli artt. 1559 e ss. c.c. non necessita, formalmente, della forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo perfezionarsi anche in forma orale o per facta concludentia.
5 R.G.A.C. n. 602/2024
In particolare, la Corte di Cassazione, ha chiarito che: “in tema di contratto di somministrazione di beni e servizi, non è richiesta, né ai fini della validità né della prova del contratto, la forma scritta, potendo lo stesso risultare da comportamenti concludenti o da presunzioni semplici, qualora ricorrano i presupposti di cui agli artt. 2727 ss. c.c.” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 20267/2023).
Da ciò deriva che il rapporto contrattuale in esame risulta valido ed efficace, anche in assenza di un documento contrattuale formalmente sottoscritto.
Al contrario, parte resistente (a fronte di diversi inviti al pagamento delle suddette fatture, nonché della costituzione in mora del 27.11.2023, consegnata in data 1.12.2023) nulla ha provato in senso contrario, sia in merito al rapporto contrattuale in generale, né in merito all'esecuzione dello stesso, in quanto essa è rimasta contumace per tutta la durata del presente giudizio, nonostante la regolarità del procedimento di notificazione.
Sul punto, va osservato che l'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”; il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass. n. 42035/2021, che richiama Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016).
In tal senso, parte ricorrente risulta aver prodotto in atti, in primo luogo, le fatture oggetto di causa, nonché l'estratto conto aggiornato e diverse letture del contatore.
In assenza di qualsivoglia contestazione ad opera del resistente la documentazione de quo va ritenuta prova sufficiente del credito azionato: in particolare le “letture” esibite risultano essere foto del contatore (effettuate evidentemente da personale che certificano i consumi (e – lo si ripete – Pt_1 il resistente non ha disconosciuto né l'esistena del contratto, né le forniture, né ha contestato in qualsivoglia modalità le letture di cui sopra, la cui esibizione è stata ritualmente indicata sin dal ricorso introduttivo debitamente notificato ad esso resistente).
Per tali motivi si impone l'accoglimento della domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rapp.te. p.t., dell'importo di euro 28.153,38, oltre interessi Parte_1 legali dalla messa in mora (1.12.2023) al saldo--;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di giudizio che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi 3.000,00 oltre accessori come per legge --
Così deciso in Torre Annunziata addì 14.10.2025
IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 602 R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Sorrento, alla via degli Parte_1 Aranci n. 35, presso lo studio dell'avvocato Emiliostefano Marzuillo, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti--- ricorrente
E
, titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Come da atti di causa
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (gestore del servizio idrico integrato dell'ambito Parte_1 distrettuale Sarnese-Vesuviano in Campania) citava in giudizio titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, nonché titolare dell'utenza idrica – per uso commerciale – identificata con il codice utente n. , all'indirizzo via Stabia, n. 206 in Sant'Antonio P.IVA_1 TE (NA), al fine di ottenere il pagamento dell'importo di euro 28.153,38, a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica erogata nel periodo compreso tra il mese di aprile 2015 e il mese di ottobre 2023.
In particolare, parte ricorrente allegava in atti n.48 fatture inerenti la predetta fornitura:
1. n. doc. J000001500621262 del 23/04/2015, saldo da pagare € 104,00;
2. n. doc. J000001500992240 del 17/06/2015, saldo da pagare € 302,00;
3. n. doc. J000001501771383 del 27/08/2015, saldo da pagare € 240,00;
4. n. doc. J000001502114519 del 28/10/2015, saldo da pagare € 364,00;
5. n. doc. J000001502529614 del 30/12/2015, saldo da pagare € 319,00;
6. n. doc. J000001600679213 del 28/04/2016, saldo da pagare € 526,00;
1 R.G.A.C. n. 602/2024
7. n. doc. J000001601064096 del 29/06/2016, saldo da pagare € 213,00;
8. n. doc. J000001601411927 del 29/08/2016, saldo da pagare € 168,00;
9. n. doc. J000001601760105 del 27/10/2016, saldo da pagare € 487,00;
10. n. doc. J000001602128704 del 21/12/2016, saldo da pagare € 319,00;
11. n. doc. 9517011000175772 del 20/02/2017, saldo da pagare € 229,69;
12. n. doc. 9517011000512091 del 12/04/2017, saldo da pagare € 215,04;
13. n. doc. 9517011000875128 del 13/06/2017, saldo da pagare € 225,34;
14. n. doc. 9517011001205539 del 04/08/2017, saldo da pagare € 1.361,70;
15. n. doc. 9517011001602976 del 11/10/2017, saldo da pagare € 252,84;
16. n. doc. 9517011001979205 del 14/12/2017, saldo da pagare € 225,34;
17. n. doc. 9518011000278354 del 20/02/2018, saldo da pagare € 2.349,77;
18. n. doc. 9518011000624923 del 12/04/2018, saldo da pagare € 895,24;
19. n. doc. 9518011001023384 del 12/06/2018, saldo da pagare € 613,42;
20. n. doc. 9518011001347216 del 31/07/2018, saldo da pagare € 424,54;
21. n. doc. 9518011001794508 del 11/10/2018, saldo da pagare € 687,76;
22. n. doc. 9518011002160105 del 11/12/2018, saldo da pagare € 555,94;
23. n. doc. 9519011000544755 del 29/03/2019, saldo da pagare € 1.909,08;
24. n. doc. 9519011000603771 del 09/04/2019, saldo da pagare € 666,66;
25. n. doc. 9519011000992759 del 11/06/2019, saldo da pagare € 961,82;
26. n. doc. 9519011001341102 del 01/08/2019, saldo da pagare € 862,35;
27. n. doc. 9519011001830775 del 21/10/2019, saldo da pagare € 1.516,35;
28. n. doc. 9519011002158254 del 10/12/2019, saldo da pagare € 964,95;
29. n. doc. 9520011000274384 del 12/02/2020, saldo da pagare € 818,56;
30. n. doc. 9520011000653289 del 09/04/2020, saldo da pagare € 708,48;
31. n. doc. 9520011001034267 del 10/06/2020, saldo da pagare € 734,26;
32. n. doc. 9520011001367334 del 30/07/2020, saldo da pagare € 543,49;
33. n. doc. 9520011001775394 del 09/10/2020, saldo da pagare € 891,26;
34. n. doc. 9520011001878759 del 27/10/2020, saldo da pagare € 23,91;
35. n. doc. 9521011000637661 del 13/04/2021, saldo da pagare € 659,72;
36. n. doc. 9521011001020391 del 10/06/2021, saldo da pagare € 957,04;
37. n. doc. 9521011001797202 del 12/10/2021, saldo da pagare € 870,92;
38. n. doc. 9521011002183541 del 09/12/2021, saldo da pagare € 788,34;
2 R.G.A.C. n. 602/2024
39. n. doc. 9522011000627836 del 12/04/2022, saldo da pagare € 231,11;
40. n. doc. 9522011001004823 del 10/06/2022, saldo da pagare € 268,37;
41. n. doc. 9522011001350122 del 03/08/2022, saldo da pagare € 172,65;
42. n. doc. 9522011001824695 del 11/10/2022, saldo da pagare € 277,47;
43. n. doc. 9522011002240460 del 09/12/2022, saldo da pagare € 294,31;
44. n. doc. 9523011000551482 del 03/04/2023, saldo da pagare € 595,11;
45. n. doc. 9523011000769377 del 09/05/2023, saldo da pagare € 226,38;
46. n. doc. 9523011001015251 del 13/06/2023, saldo da pagare € 280,89;
47. n. doc. 9523011001376314 del 04/08/2023, saldo da pagare € 414,38;
48. n. doc. 9523011001775157 del 10/10/2023, saldo da pagare € 436,90; nonché l'estratto conto aggiornato e le letture effettuate dal misuratore dell'utenza.
Il ricorrente precisava inoltre che il pagamento delle predette fatture non era stato onorato nonostante diversi solleciti e da ultimo la costituzione in mora del 27.11.2023 (consegnata in data 1.12.2023).
In conclusione, chiedeva: accertarsi e dichiararsi l'esistenza del credito di euro 28.153,38 in capo ad essa;
condannare il convenuto al pagamento della predetta somma, oltre interessi e spese.
Il resistente non si costituiva in giudizio. Controparte_1
DIRITTO
In primo luogo, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 30.10.01 n. 13533, in base al quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (principio ribadito da ultimo in Cass. n. 826 del 20/01/2015).
Nel caso in esame la fattispecie oggetto di causa rientra nel novero dei contratti di somministrazione ex art. 1559 ss. c.c. In particolare, viene in rilievo che trattasi di un contratto di fornitura effettuato dalla ricorrente (gestore del servizio idrico integrato dell'ambito Parte_1 distrettuale Sarnese-Vesuviano in Campania).
3 R.G.A.C. n. 602/2024
In tal senso, va osservato che il contratto di somministrazione dei servizi è il contratto mediante il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, in favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. L'elemento caratterizzante di tale contratto è il ripetersi degli atti di esecuzione continuata o periodica, oggetto della fornitura può essere un'obbligazione “di dare” o “di fare”, trattandosi nel secondo caso del contratto di fornitura di servizi. Al contratto di fornitura di servizi viene applicata la disciplina del contratto di appalto (art. 1655 e seguenti cod. civ.) laddove compatibile, in virtù del richiamo effettuato dall'art. 1677 c.c.. Alla luce della definizione di contratto di appalto (art. 1655 c.c.), il fornitore (indipendentemente dalla sua natura giuridica) si obbliga a fornire un servizio (sia manuale che intellettuale) all'altra parte, con un'autonoma organizzazione di mezzi e con l'assunzione del rischio della fornitura, a fronte di un corrispettivo in denaro.
Orbene, nel caso de quo la ricorrente ha dedotto e provato in giudizio di aver provveduto, in favore di (titolare dell'omonima impresa individuale, nonché titolare dell'utenza Controparte_1 idrica n. ), alla fornitura idrica per il periodo compreso tra il mese di aprile 2015 e il P.IVA_1 mese di ottobre 2023, depositando in atti n.48 fatture per un importo totale di euro 28.153,38 (cfr. fatture:
1. n. doc. J000001500621262 del 23/04/2015, saldo da pagare € 104,00;
2. n. doc. J000001500992240 del 17/06/2015, saldo da pagare € 302,00;
3. n. doc. J000001501771383 del 27/08/2015, saldo da pagare € 240,00;
4. n. doc. J000001502114519 del 28/10/2015, saldo da pagare € 364,00;
5. n. doc. J000001502529614 del 30/12/2015, saldo da pagare € 319,00;
6. n. doc. J000001600679213 del 28/04/2016, saldo da pagare € 526,00;
7. n. doc. J000001601064096 del 29/06/2016, saldo da pagare € 213,00;
8. n. doc. J000001601411927 del 29/08/2016, saldo da pagare € 168,00;
9. n. doc. J000001601760105 del 27/10/2016, saldo da pagare € 487,00;
10. n. doc. J000001602128704 del 21/12/2016, saldo da pagare € 319,00;
11. n. doc. 9517011000175772 del 20/02/2017, saldo da pagare € 229,69;
12. n. doc. 9517011000512091 del 12/04/2017, saldo da pagare € 215,04;
13. n. doc. 9517011000875128 del 13/06/2017, saldo da pagare € 225,34;
14. n. doc. 9517011001205539 del 04/08/2017, saldo da pagare € 1.361,70;
15. n. doc. 9517011001602976 del 11/10/2017, saldo da pagare € 252,84;
16. n. doc. 9517011001979205 del 14/12/2017, saldo da pagare € 225,34;
17. n. doc. 9518011000278354 del 20/02/2018, saldo da pagare € 2.349,77;
18. n. doc. 9518011000624923 del 12/04/2018, saldo da pagare € 895,24;
19. n. doc. 9518011001023384 del 12/06/2018, saldo da pagare € 613,42;
20. n. doc. 9518011001347216 del 31/07/2018, saldo da pagare € 424,54;
21. n. doc. 9518011001794508 del 11/10/2018, saldo da pagare € 687,76;
4 R.G.A.C. n. 602/2024
22. n. doc. 9518011002160105 del 11/12/2018, saldo da pagare € 555,94;
23. n. doc. 9519011000544755 del 29/03/2019, saldo da pagare € 1.909,08;
24. n. doc. 9519011000603771 del 09/04/2019, saldo da pagare € 666,66;
25. n. doc. 9519011000992759 del 11/06/2019, saldo da pagare € 961,82;
26. n. doc. 9519011001341102 del 01/08/2019, saldo da pagare € 862,35;
27. n. doc. 9519011001830775 del 21/10/2019, saldo da pagare € 1.516,35;
28. n. doc. 9519011002158254 del 10/12/2019, saldo da pagare € 964,95;
29. n. doc. 9520011000274384 del 12/02/2020, saldo da pagare € 818,56;
30. n. doc. 9520011000653289 del 09/04/2020, saldo da pagare € 708,48;
31. n. doc. 9520011001034267 del 10/06/2020, saldo da pagare € 734,26;
32. n. doc. 9520011001367334 del 30/07/2020, saldo da pagare € 543,49;
33. n. doc. 9520011001775394 del 09/10/2020, saldo da pagare € 891,26;
34. n. doc. 9520011001878759 del 27/10/2020, saldo da pagare € 23,91;
35. n. doc. 9521011000637661 del 13/04/2021, saldo da pagare € 659,72;
36. n. doc. 9521011001020391 del 10/06/2021, saldo da pagare € 957,04;
37. n. doc. 9521011001797202 del 12/10/2021, saldo da pagare € 870,92;
38. n. doc. 9521011002183541 del 09/12/2021, saldo da pagare € 788,34;
39. n. doc. 9522011000627836 del 12/04/2022, saldo da pagare € 231,11;
40. n. doc. 9522011001004823 del 10/06/2022, saldo da pagare € 268,37;
41. n. doc. 9522011001350122 del 03/08/2022, saldo da pagare € 172,65;
42. n. doc. 9522011001824695 del 11/10/2022, saldo da pagare € 277,47;
43. n. doc. 9522011002240460 del 09/12/2022, saldo da pagare € 294,31;
44. n. doc. 9523011000551482 del 03/04/2023, saldo da pagare € 595,11;
45. n. doc. 9523011000769377 del 09/05/2023, saldo da pagare € 226,38;
46. n. doc. 9523011001015251 del 13/06/2023, saldo da pagare € 280,89;
47. n. doc. 9523011001376314 del 04/08/2023, saldo da pagare € 414,38;
48. n. doc. 9523011001775157 del 10/10/2023, saldo da pagare € 436,90.
In particolare, l'esecuzione delle prestazioni ( id est: fornitura dei servizi idrici) non risulta minimamente contestata, sebbene in atti non sia presente il contratto tra le parti avente forma scritta.
Sul punto, si osserva che, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, il contratto di somministrazione disciplinato dagli artt. 1559 e ss. c.c. non necessita, formalmente, della forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo perfezionarsi anche in forma orale o per facta concludentia.
5 R.G.A.C. n. 602/2024
In particolare, la Corte di Cassazione, ha chiarito che: “in tema di contratto di somministrazione di beni e servizi, non è richiesta, né ai fini della validità né della prova del contratto, la forma scritta, potendo lo stesso risultare da comportamenti concludenti o da presunzioni semplici, qualora ricorrano i presupposti di cui agli artt. 2727 ss. c.c.” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 20267/2023).
Da ciò deriva che il rapporto contrattuale in esame risulta valido ed efficace, anche in assenza di un documento contrattuale formalmente sottoscritto.
Al contrario, parte resistente (a fronte di diversi inviti al pagamento delle suddette fatture, nonché della costituzione in mora del 27.11.2023, consegnata in data 1.12.2023) nulla ha provato in senso contrario, sia in merito al rapporto contrattuale in generale, né in merito all'esecuzione dello stesso, in quanto essa è rimasta contumace per tutta la durata del presente giudizio, nonostante la regolarità del procedimento di notificazione.
Sul punto, va osservato che l'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”; il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass. n. 42035/2021, che richiama Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016).
In tal senso, parte ricorrente risulta aver prodotto in atti, in primo luogo, le fatture oggetto di causa, nonché l'estratto conto aggiornato e diverse letture del contatore.
In assenza di qualsivoglia contestazione ad opera del resistente la documentazione de quo va ritenuta prova sufficiente del credito azionato: in particolare le “letture” esibite risultano essere foto del contatore (effettuate evidentemente da personale che certificano i consumi (e – lo si ripete – Pt_1 il resistente non ha disconosciuto né l'esistena del contratto, né le forniture, né ha contestato in qualsivoglia modalità le letture di cui sopra, la cui esibizione è stata ritualmente indicata sin dal ricorso introduttivo debitamente notificato ad esso resistente).
Per tali motivi si impone l'accoglimento della domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rapp.te. p.t., dell'importo di euro 28.153,38, oltre interessi Parte_1 legali dalla messa in mora (1.12.2023) al saldo--;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di giudizio che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi 3.000,00 oltre accessori come per legge --
Così deciso in Torre Annunziata addì 14.10.2025
IL GIUDICE
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