2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 MARZO 1995, N. 95 .
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
6. Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire societa' per azioni con la GEPI S.p.a., anche per la gestione di servizi pubblici locali.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, i comuni e le province possono consentire, mediante appositi aumenti di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a. in societa' da essi partecipate.
8. In conformita' alle disposizioni che ne disciplinano l'attivita', le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a. nelle societa' di cui al presente articolo, sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara pubblica.
9. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, puo' partecipare al capitale di societa' finanziarie o di servizi la cui attivita' sia prevalentemente volta al supporto di amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e di imprese, in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinanziamenti comunitari.