TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/08/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. UI VI, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 804/2023, vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di amministratore della Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_2
AN CA che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti,
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso la propria sede in Cassino, via Po 45 e rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria A- Tuminelli e Oreste Manzi, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Cessazione materia del contendere
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione , in Parte_1 proprio e nella qualità di amministratore della ha agito nei Parte_2 confronti dell' in opposizione all'ordinanza di ingiunzione n N. Prot. CP_1
1 3301.16/03/2023.0019034 notificata in data 24/03/2023 per CP_1
l'importo di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativi all'anno 2014, chiedendo dichiararsi la nullità o comunque l'inefficacia della stessa, previa sospensione, deducendo il difetto dei riferimenti essenziali alle contestazioni mosse, l'illegittimità della sanzione per mancanza di presupposti soggettivi e oggettivi e comunque l'inesistenza dei crediti fatti valere.
L' si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda nel merito con CP_1 riferimento ai motivi di opposizione.
La causa è stata dunque istruita in via documentale e rinviata per la discussione. Nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha dato atto che l' ha riparametrato l'importo della sanzione richiesta per le violazioni CP_1 contestate, e ha evidenziato di aver provveduto a tale pagamento spontaneamente.
All'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno congiuntamente rappresentato, nelle note sostitutive dell'udienza, che la parte ingiunta-opponente ha corrisposto integralmente le somme richieste per le violazioni contestate per come riparametrate, e hanno dunque evidenziato il venir meno dell'interesse a proseguire il procedimento con una definizione nel merito, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
***
In considerazione dell'intervenuto e pacifico pagamento di quanto richiesto dall' nella misura rideterminata che ha sostituito quanto CP_1 richiesto e dunque del pieno adempimento della sanzione irrogata e di quanto preteso dall' a seguito dell'adozione del nuovo provvedimento CP_1 sanzionatorio in autotutela, deve considerarsi venuta meno ogni pretesa per entrambe le parti e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non residuando l'interesse ad una pronuncia nel merito.
Per quanto attiene al riparto delle spese di lite, deve comunque tenersi conto delle rispettive posizioni delle parti al fine di stimare la soccombenza
2 virtuale, tenendo comunque conto dell'accordo delle stesse in merito alla compensazione.
Considerando da un lato che l'adempimento da parte dell'opponente è stato spontaneo e dunque la stessa parte ha riconosciuto implicitamente la pretesa sanzionatoria, rispetto alla sussistenza delle violazioni contestate e dei comportamenti illegittimi tenuti, dall'altro lato che l' ha CP_1 comunque rideterminato le somme pretese riducendo in misura significativa l'importo originariamente ingiunto, con ciò accedendo ai motivi di opposizione articolati sul quantum, deve ravvisarsi nella specie un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite, anche valutando la soccombenza virtuale, che si apprezza a maggior ragione dovuta tenuto conto della novità della questione e delle sopravvenienze normative che hanno interessato le norme sanzionatorie, poste alla base della pretesa dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino il 07/08/2025
IL GIUDICE
UI VI
3