Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 537/2023 promossa
DA
, C.F. , residente a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi elettivamente domiciliato in via della Repubblica n. 33 presso lo studio degli Avv.ti Alberto
Franchi e Katiuscia Consolata Fraglica che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , P.I. , con sede in Solaro, via Mazzini n. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
60, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Magenta, via IV Giugno n. CP_2
41 presso lo studio dell'Avv.ssa Anna Berra che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danno ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 16.12.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER L'ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previa ogni declaratoria necessaria così giudicare.
NEL MERITO:
a) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa e responsabilità del convenuto I); Controparte_1
pagina 1 di 13
c) per l'effetto, condannare parte convenuta a risarcire all'attrice la somma di Euro 102.071,92.= o quel maggiore o minor importo che sarà accertato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del fatto al definitivo saldo;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali di giudizio di cui se ne chiede la distrazione in favore degli avvocati antistatari. Con riserva di altro produrre e dedurre.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
PER IL CONVENUTO
“Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
1. Dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al ex art. 2051 c.c. per tutti i Controparte_1 motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte.
IN VIA SUBORDINATA
2. Nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle istanze ex adverso formulate, dichiarare la sussistenza nella causazione del sinistro del concorso colposo della IGnora
nella misura del 70% per le motivazioni espresse e, per l'effetto, ridurre il quantum delle Parte_1
avverse pretese.
IN VIA ISTRUTTORIA
3. Si chiede sin d'ora a codesto Ill.mo Giudice di voler disporre nei riguardi dell'attrice ordine di esibizione e produzione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto documentazione attestante eventuali risarcimenti/rimborsi/indennizzi e/o somme di denaro percepite da Compagnie Assicurative/Enti
Previdenziali e/o altri soggetti per il sinistro per cui è causa.
4. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei modi e nei termini di legge.
IN OGNI CASO
5. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
pagina 2 di 13 IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorsole in data 15.06.2018, alle ore 11:00 circa, allorquando, nel percorrere a piedi la via Mazzini all'altezza del civico n. 17, era caduta bruscamente a terra a causa di un tombino con profilo metallico rialzato rispetto alla sede stradale, non visibile né prevedibile, così riportando ingenti lesioni alla propria persona.
Ha dedotto che, a seguito del sinistro, immediatamente soccorsa da alcune persone presenti sul luogo, era stata trasportata d'urgenza presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero ASST Rhodense –
Garbagnate Milanese, ove le era stata diagnosticata una “frattura mediocervicale femore sinistro” con conseguente necessità di ricovero e sottoposizione, nel corso della medesima giornata, ad un intervento chirurgico di inserimento di una protesi all'anca sinistra.
All'esito era stata trasferita presso il reparto di medicina e riabilitazione fisica specialistica ortopedica del medesimo nosocomio, ove era stata sottoposta ad un ciclo di rieducazione funzionale e dal quale era stata definitivamente dimessa solo in data 10.07.2018.
A seguito della caduta si era stabilizzato un danno biologico di natura permanente pari al 23%, di per sé idoneo ad incidere sulla propria residua capacità di lavoro specifica, essendo residuato un danno da invalidità di natura temporanea pari a complessivi 175 giorni, di cui 25 al 100%, 45 al 75%, 45 al 50% ed ulteriori 60 al 25%, i quali avevano negativamente inciso sulle proprie abitudini di vita e sulla propria autonoma mobilità sì da dover essere adeguatamente personalizzati.
Nel costituirsi in giudizio il ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria Controparte_1
proposta nei propri confronti sia in quanto il fatto storico non era stato sufficientemente documentato dall'attrice sia, in caso contrario, per la mancata adeguata dimostrazione della non visibilità della situazione di pericolo asserita causa del sinistro, essendosi quest'ultimo verificato in pieno giorno e, per di più, solo a causa della disattenzione della medesima danneggiata che non si era avveduta del pur visibile tombino rialzato rispetto alla sede stradale.
In subordine, ha insistito per la riduzione del quantum richiesto in ragione della corresponsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro, almeno pari al 70%, ai sensi dell'art 1227 cc.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art 183 comma 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova orale sollecitata dalla danneggiata nei limiti di quanto disposto con ordinanza del
8.11.2023 ed espletata una CTU medico-legale al fine di quantificare il danno biologico di natura permanente e temporanea eziologicamente riconducibile alla caduta, all'udienza del 16.12.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe ed pagina 3 di 13 assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa
è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Come evincibile da quanto riportato in atto di citazione, per di più ribadito sia nella prima memoria ex
183, comma 6, c.p.c. sia nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
10.12.2024, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della P.A. si fonda Parte_1
sulla responsabilità da cose in custodia, nel caso di specie esercitato sul tratto di marciapiede cittadino su cui sarebbe avvenuta la caduta, astrattamente prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c..
Come noto, tale tipologia di responsabilità è di natura oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente - ma allo stesso temo necessario - che sussista il nesso casuale tra le res in custodia ed il danno subito dal danneggiato, non rilevando la condotta del custode e l'osservanza o meno su di essa di un obbligo di vigilanza.
La responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo casuale dell'evento, riconducibile quindi non alla cosa - che ne è fonte immediata - ma ad un elemento esterno, recante i carattere dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo, in esso compreso quello posto in essere dallo stesso danneggiato (tale principio è consolidato da tempo, sin da Cass. Civ., 6.7.2006 n.
15383).
Peraltro, il custode, nell'esercizio del proprio dovere di vigilanza e controllo e, in particolare, in ottemperanza alla norma primaria fondante il principio del neminem leadere previsto dall'art. 2043 c.c.,
è tenuto a far si che l'area in custodia non presenti per qualsivoglia utente una situazione di pericolo occulto, ovverosia non visibile e non prevedibile, dando luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale
(cfr., ex plurimis, Cass. Civ., 26.5.2004, n. 10132).
Si tratta di un orientamento che costituisce ancor oggi un elemento fondamentale per l'affermazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. con riferimento ai danni prodotti da omessa o insufficiente manutenzione o anche solo di incuria e/o superficialità di gestione di aree, di proprietà sia di enti pubblici che privati, ricondotta all'inosservanza del principio del neminem laedere a condizione che venga provata l'esistenza di una situazione insidiosa.
Il caso fortuito, invece, esclude la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. e deve intendersi in senso ampio in quanto comprensivo del fatto posto in essere dal terzo e dallo stesso danneggiato se ed in quanto idonei ad escludere la responsabilità oggettiva conseguente al danno causato dalla res custodita (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Civ., 11/5/2017 n. 11526).
pagina 4 di 13 Quindi, una volta che l'attore abbia documentato la verificazione del sinistro e la riconducibilità di esso alla res custodita, spetterà al custode, il quale voglia andare esente da responsabilità, dimostrare il caso fortuito che, secondo quanto codificato dalla giurisprudenza di legittimità, può essere ricondotto a tre differenti modelli: il fatto naturale;
il fatto del terzo e il fatto posto in essere dallo stesso danneggiato.
All'attore spetta provare l'evento lesivo e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e quest'ultimo; sul convenuto graverà poi la dimostrazione dell'esistenza di un fattore estraneo, idoneo ad interrompere quel nesso casuale.
Da ciò deriva che la diligenza del comportamento dell'utente dell'area in cui si è verificato l'evento dannoso dovrà essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo ma, soprattutto, della sua utilizzazione.
Il principio dell'affidamento ha, però, quale proprio indefettibile risvolto l'assunzione di responsabilità, eIGibile da ciascun consociato, di riconoscere e scongiurare quei pericoli insiti nell'utilizzazione del bene demaniale, da ponderarsi secondo un criterio standard di media diligenza e capacità.
Orbene, effettuata tale doverosa premessa teorica e venendo ad esaminare il caso di specie alla luce dei suesposti principi, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha anzitutto dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che la caduta dell'attrice è avvenuta in corrispondenza di una “disconnessione” del tratto stradale percorso, proprio all'altezza del civico n. 17 della via Mazzini del Comune di Solaro.
E' utile, onde rappresentare graficamente il luogo esatto della caduta, riportare di seguito una delle fotografie allegate dalla danneggiata e contenuta all'interno del rapporto di sinistro prodotto in atti:
pagina 5 di 13 La ha dedotto la presenza, proprio in corrispondenza del civico 17, luogo di verificazione Parte_1
della caduta, di una sconnessione del manto stradale e, precisamente, di una botola di apertura avente un profilo metallico rialzato di circa 4 cm. rispetto alla sede stradale.
Nella superiore fotografia allegata dalla medesima parte attrice si è ritenuto opportuno aggiungere una freccia di colore rosso che, come si comprenderà sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali escusse, è altamente probabile rappresenti il punto di inciampo, indicando la direzione dell'attrice che, dal civico n. 19, si stava dirigendo al civico n. 17.
La medesima freccia è stata inserita anche nella superiore fotografia, ripresa dal medesimo rapporto di incidente stradale e, quindi, indiscutibilmente attestante lo stato dei luoghi e delle condizioni meteorologiche poco prima della caduta, al fine di mostrare da una diversa e più distante visuale il medesimo tombino e la direzione di marcia dell'attrice una volta giunta al civico n. 17.
Il dato numerico di 4 cm di dislivello quale evincibile dall'atto di citazione non è stato specificamente pagina 6 di 13 contestato dalla controparte la quale, nel costituirsi in giudizio, non ha assunto una posizione contraria alla quantificazione sopraelevazione del profilo metallico rispetto alla sede stradale sicché, al fine di dimostrare se l'inciampo, di per sé neppure contestato, fosse avvenuto proprio in corrispondenza di tale tombino, nel corso del giudizio sono stati escussi i due soggetti indicati dalla danneggiata, Tes_1
e entrambi presenti in loco al momento della caduta e, quantomeno
[...] Testimone_2 quest'ultimo, testimone oculare piuttosto ravvicinato della stessa.
Volendosi scendere più nel dettaglio, il primo, escusso all'udienza del 29.1.2024, ha riferito: “(…) Ho assistito alla caduta dell'attrice verificatasi in data 15.6.2018, nel corso della mattinata, lungo la via
Mazzini del Comune di Solaro. In quel momento mi trovavo dietro la IG.ra , ad una Parte_1
distanza di un centinaio di metri circa. Avvicinatomi al luogo del sinistro ho verificato che la caduta era avvenuta in corrispondenza di un tombino che si trova in corrispondenza del civico n. 17 e che tale tombino era leggermente rialzato rispetto alla sede stradale”.
Il secondo, nel confermare la ricostruzione effettuata dal teste , ha aggiunto ulteriori Tes_1 IGnificativi particolari per consentire di accertare l'effettiva responsabilità della P.A.: “(…) Ho assistito al sinistro per cui è causa verificatosi in data 15.6.2018, se non erro nel corso della mattinata.
In quel mentre mi trovavo a bordo della mia autovettura incolonnato lungo la via Mazzini del Comune di Solaro allorquando ho visto l'attrice cadere a terra, se non ricordo male all'altezza del civico 19 riportato nella fotografia di cui al documento n. 31 che mi viene mostrata. ADR Non ho visto la IG,ra
attraversare la strada ma l'ho vista cadere direttamente sul marciapiede ove sono Parte_1
posizionati i numeri dispari della via Mazzini, nel mentre si dirigeva dal n. 19 al n. 17.
Sceso dall'autovettura per verificarne le condizioni ho notato che in corrispondenza della caduta v'era un tombino leggermente rialzato che è quello rappresentato nelle fotografie da 1 a 4 che mi vengono mostrate. Tengo a precisare che il profilo metallico del tombino era rialzato rispetto alla sede stradale, non segnato e neppure recintato”.
Come detto, peraltro, la medesima disconnessione del tratto stradale è stata anche fotografata dagli agenti del corpo di polizia locale del Comune di Solaro accorsi nell'immediatezza del fatto, i quali hanno scattato le fotografie, due delle quali sopra riportate, allegate al documento n. 4 idonee a riprodurre al momento della caduta lo stato del tombino ed il suo effettivo rialzamento rispetto alla sede stradale.
Dovendosi, pertanto, ritenere più che probabile che la caduta della sia stata causata Parte_1 dall'inciampo in tale disconnessione stradale, essendo quest'ultima caduta proprio in prossimità del civico n. 17 in cui si trova, per l'appunto, il tombino immortalato nelle due fotografie sopra richiamate e, quindi, essendo stata offerta piena prova del nesso causale tra la caduta e la res oggetto di custodia a pagina 7 di 13 cura della P.A.., il al fine di andare totalmente esente dalla conseguente responsabilità ex art. CP_1
2051 c.c., ha eccepito che, stante l'orario mattutino della caduta (le 11:00 circa) e la piena visibilità della disconnessione, la avrebbe dovuto e potuto rendersi conto della situazione di Parte_1
pericolo, a maggior ragione se si considera che, abitando nelle immediate vicinanze, sarebbe stata perfettamente consapevole di tale disconnessione.
Il Tribunale condivide solo in parte tali allegazioni, non certamente la seconda avendo la difesa attorea ben suffragato (cfr. in tal senso il documento n. 32) che il luogo di residenza della propria assistita dista all'incirca 500 metri da quello in cui s'è verificata la caduta e, ad ogni modo, la parte onerata
(ovverosia il non ne ha dimostrato una frequentazione assidua sì da indurre il Tribunale a CP_1
ritenere quantomeno presumibile un'effettiva e piuttosto approfondita conoscenza dello stato dei luoghi.
Quanto, poi, alla concreta visibilità del pericolo occorre fare alcune debite precisazioni.
Non è anzitutto discutibile, emergendo chiaramente dalle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate, che, prima di inciampare, la danneggiata stesse già percorrendo la medesima via nel lato dei numeri civici dispari e che la disconnessione, come si evince in particolare dalla seconda fotografia sopra riportata, non fosse agevolmente percepibile se non per l'utente che dall'altra parte della strada, ovverosia dai civici pari, si fosse recato sul lato in cui erano disposti i civici dispari, attraversandola proprio in corrispondenza del civico n. 17.
La seconda fotografia, che è stata ripresa in lontananza, mostra come anche da lontano si noti spiccare cromaticamente il profilo metallico, sì che, in assenza ovviamente di ingombri di per sé idonei a coprirne la visuale, non è impossibile, facendo un po' d'attenzione, rendersi conto della sopraelevazione e, quindi, evitarla.
Non ugualmente può dirsi, a parere del Tribunale, del percorso concretamente seguito dall'attrice, che, come emerso dall'istruttoria orale espletata, già stava procedendo lungo i numeri dispari, essendo inciampata una volta superato il civico b. 19, proprio in corrispondenza di quello n. 17.
Esaminando anche in tal caso con la dovuta attenzione la prima fotografia può evincersi come la disconnessione fosse dalla sua visuale meno pronunciata e, quindi, in qualche modo meno visibile, sì che il comportamento concretamente tenuto dall'utente, seppur di per sé non idoneo ad interrompere del tutto il nesso causale tra la caduta e la res, di per sé oggettivamente pericolosa, può però quantomeno costituirne una concausa, tanto più se si considera che, essendosi il sinistro verificato in pieno giorno e, quindi, con una buona visibilità, seppur la fotografia allegata documenti anche come il tratto di marciapiede non fosse in quel momento soleggiato bensì piuttosto ombreggiato, era verosimilmente più agevole per la passante rendersi conto della situazione pericolo che, per tale pagina 8 di 13 ragione, avrebbe anche potuto essere evitata.
Trattasi, come detto, della più classica applicazione c.d. principio di autoresponsabilità codificato a chiare lettere dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione ad opera dello stesso danneggiato delle normali regole di prudenza, tanto più il sinistro che lo ha visto protagonista deve considerarsi causalmente ricollegabile al comportamento imprudente posto in esser dal medesimo soggetto nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso (cfr. in tal senso Cass. Civ., sez. III, n. 9009 del
06/05/2015).
Grava, pertanto, in capo a colui che entra in contatto con il bene un dovere di cautela che si pone quale contraltare del dovere di precauzione e vigilanza posto a carico di chi ha la IGnoria e il potere di fatto sulla cosa custodita.
All'attrice, insomma, è possibile rimproverare nel caso di specie di non avere prestato la maggiore cautela possibile richiestale nell'approcciarsi al tombino, a maggior ragione in quanto, pur non volendosi arrivare ad affermare che sia normale una sporgenza quale quella evincibile dalle fotografie prodotte, è piuttosto fisiologico che la presenza di una botola avente un bordino/profilo metallico possa non essere perfettamente in linea e complanare con la sede stradale.
La condotta complessivamente posta in essere dalla seppur di per sé non del tutto idonea a Parte_1
interrompere il nesso causale tra la cosa e la verificazione del danno, integra quindi gli estremi ed i presupposti di un comportamento colposo della danneggiata valutabile in questa sede ai sensi dell'art. 1227 c.c., applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche al campo della responsabilità extracontrattuale.
In un'ottica imprescindibilmente equitativa, valorizzando i reciproci comportamenti e non potendosi ritenere prevalente l'uno rispetto all'altro, anche considerando che nessuna delle due parti ha particolarmente approfondito la questione, ritiene il Tribunale che il danno subito da
[...]
a seguito del sinistro ben possa essere ripartito nella misura del 50% a carico di Parte_1 quest'ultima e del residuo 50% a carico della P.A. convenuta.
Venendo a questo punto ad affrontare la questione della quantificazione del danno, al CTU nominato in corso di causa, dott. è stato conferito il mandato di accertare l'eventuale danno biologico Persona_1
temporaneo e permanente residuatole a seguito della caduta, descrivendo la natura e l'entità di tutte le lesioni subite dalla perizianda in rapporto causale con l'evento per cui è causa.
Con valutazione scrupolosa e attenta, non specificamente contestata da alcuna delle parti, il CTU ha leggermente rivisto al ribasso il danno biologico allegato dall'attrice nella misura del 23%,
pagina 9 di 13 riconoscendolo nella minor misura del 20%, e ripartendo come segue il periodo di invalidità temporanea, sia assoluta che parziale: 25 giorni al 100%, 45 giorni al 75%, 45 giorni al 50% e 60 giorni al 25%
Ai fini della liquidazione si ritiene utilizzabile la tabella, aggiornata nel mese di giugno 2024, elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile costituito presso il Tribunale di Milano, ormai unanimemente condivisa quale imprescindibile strumento di ausilio e neppure specificamente contestata dalle parti.
Il danno astrattamente liquidabile sulla base di quanto accertato dal CTU è, quindi, il seguente, previa precisazione che al punto di danno biologico, aumentato dell'incremento a titolo di sofferenza soggettiva, va applicato il depoltiplicatore dello 0,710 in funzione dell'età che aveva la danneggiata all'epoca del sinistro:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.809,75 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) € 1.371,51 Punto danno non patrimoniale € 5.181,26 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Danno biologico risarcibile € 54.098,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 73.574,00 Con personalizzazione massima (max 39% del danno
€ 94.672,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.881,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 11.068,75 Totale generale: € 84.642,75
Totale con personalizzazione massima € 105.740,75
Il Tribunale non ritiene sussistenti i presupposti per effettuare alcuna ulteriore personalizzazione del danno, non essendo state specificamente allegate e articolate circostanze idonee a giustificare un aumento del danno biologico standard nel suo aspetto dinamico-relazionale in quanto tutti i pregiudizi lamentati sono correlati alla menomazione subita e neppure sono tali da giustificare un aumento, non costituendo, in particolare, quanto articolato al capitolo 15 della memoria istruttoria depositata dall'attrice (vero che: “la IG.ra , stante la residuata claudicanza ha dovuto smettere di Parte_1 pagina 10 di 13 passeggiare come era solita fare prima dell'evento sinistroso”?), attività peculiare meritevole di essere valutata ai fini di un'ulteriore “personalizzazione” rispetto al valore standard tabellato del danno subito,
a maggior ragione se si considera l'estrema genericità del capitolo di prova che, per tale ragione, non è stato ammesso dal Tribunale.
Non si possono, peraltro, non biasimare i fiumi di parole ormai costantemente utilizzati negli atti delle parti per suffragare la personalizzazione, spesso intrisi di richiami a principi giurisprudenziali noti e condivisi ma privi, come ben suffragato dal capitolo di prova orale sopra richiamato, di quella necessaria specificità idonea a consentire una più ponderata valutazione così da discostarsi dall'id quod plerumque accidit e da quei valori standard che l'Osservatorio, con lavoro di fino utilissimo e troppo spesso sottovalutato o sminuito (e forse anche scarsamente compreso dagli operatori del diritto), ha già ricompreso nel punto tabellato.
Anche in tal caso, insomma, la prova allegata avrebbe dovuto essere più specifica e dettagliata, e non già meramente ridondante, così da consentire al Tribunale di potere motivatamente affermare che l'occorso sinistro abbia inciso ben oltre lo standard tipico della menomazione subita.
In definiva, dovendosi eliminare ogni personalizzazione, il danno non patrimoniale subito dalla danneggiata a seguito del sinistro, tenendo fermo il valore unitario di € 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea totale, anche in tal casi insuscettibile di aumento, è pari a complessivi €
84.642,75, di cui 73.574,00 a titolo di danno di natura permanente e 11.068,75 a titolo di danno da invalidità temporanea, sia totale che parziale.
Il 50% di tale somma imputabile a responsabilità della P.A. è pari ad € 42.321,37.
Contrariamente a quanto esposto dalla difesa attorea, il CTU ha escluso un'incidenza del danno sulla capacità lavorativa specifica di coltivatrice diretta della danneggiata, che può continuare a svolgere le medesime mansioni, al più con una maggiore usura non meglio definita né quantificata.
Le spese mediche ritenute congrue sono state quantificate in complessivi € 704,38, di cui 587,38 per la relazione di parte e 117,00 per la riproduzione di documentazione clinica, essendo state correttamente esclusi € 100,80 per la diagnosi di una patologia respiratoria non riconducibile al sinistro per cui è causa.
La metà di tale somma è pari ad € 352,19 sicché, in definitiva, il danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente imputabile alla P.A. è pari ad € 42.673,56.
Trattandosi di somma dovuta per il risarcimento di un danno diverso dal mero inadempimento di un debito pecuniario liquido ed eIGibile, esse costituisce un debito di valore sul quale devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati sino alla data della presente decisione.
pagina 11 di 13 La prima va effettuata applicando su tale somma gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica, ossia quelli del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (cosiddetto indice F.O.I.).
Quanto agli interessi, nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di un'ulteriore voce, correntemente viene definita come
“interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori” ma, ai fini della presente valutazione, le differenze terminologiche sono indifferenti), da calcolarsi, però, non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712), bensì sulle somme previamente devalutate alla data del fatto e via via rivalutate, con periodicità annuale (cfr. in tal senso Cass. Civ., 20.6.1990 n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle eIGenze di semplificazione dei calcoli), alla data convenzionale del 31 dicembre ove vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Devalutata alla data della scadenza del periodo di invalidità temporanea, essendosi solo allora stabilizzato il danno, la somma si riduce ad € 36.072,32 e, successivamente rivalutata sino alla data odierna comprensiva degli interessi compensativi maturati nelle more, è definitivamente pari ad €
46.753,79.
Il concorso di colpa paritario accertato in corso di causa giustifica, a parere del Tribunale, la compensazione nella misura di ½ delle spese di lite sostenute dall'attrice, dovendosi porre a carico della la rimanente quota il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei valori CP_3
medi, riparametrati come da decisum, previsti dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi espletate.
Le spese di CTU, separatamente liquidate nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico del dovendosi a tal fine precisare che il dott. successivamente al deposito Controparte_1 Per_1
della relazione datato 19.6.2024, non ha mai depositato la nota di liquidazione definitiva sicché deve ritenersi avere ritenuto congruo l'acconto liquidatogli in data 29.1.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità concorrente del e di nella Controparte_1 Parte_1
misura del 50% ciascuno, per il sinistro verificatosi a danno dell'attrice in data 15.06.2018, alle ore
11:00 circa, all'altezza del civico n. 17 della via Mazzini del Comune di Solaro;
pagina 12 di 13 - per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t., a corrispondere in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a Parte_1
seguito del sinistro, già detrattavi la quota del 50% imputabile alla parte danneggiata ex art. 1227 c.c., la complessiva somma di € 46.753,79, già rivalutata e comprensiva degli interessi compensativi maturati sino alla data odierna, a cui dovranno essere aggiunti i soli interessi nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., a rifondere in favore di Controparte_1 [...] le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che, liquidate in complessivi € Parte_1
8.161,00, di cui 545,00 per spese esenti e 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta come per legge, vanno distratte in favore degli Avv.ti
Alberto Franchi e Katiuscia Consolata Fraglica, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico del , in persona del Sindaco p.t., la somma di € Controparte_1
300,00, oltre oneri di legge, liquidata in favore del CTU, dott. con provvedimento Persona_1
emesso in data 29.1.2024, con conseguente diritto di parte attrice di ripetere quanto eventualmente anticipatogli.
Così deciso in Monza in data 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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