Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 471/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 5.11.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Forlì alla Piazza A.
Saffi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Massimo Mambelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di appello appellante e
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, quale incorporante di CP_2
in primo grado rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti, Simona Daminelli e
[...]
Federica Falconi, non costituita in appello appellata e società con socio unico (c.f. ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1 e, per
1
Via Valtellina n. 15/17, elettivamente domiciliata in Jesi alla Via Dell'Asilo n 1 bis, presso lo studio dell'Avv. Marco Pesenti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello altra appellata
Oggetto: fideiussione omnibus – violazione normativa antitrust – liberazione del fideiussore ex artt. 1957, 1955 e 1956 c.c., opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 186/2022 emessa in data 4.02.2022 dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 186/2022 emessa in data 4.02.2022 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da
, in qualità di fideiussore di nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
poi incorporata da con l'intervento ex art. 111 c.p.c. CP_2 Controparte_1
della cessionaria al fine di sentir revocare l'ingiunzione Controparte_4
emessa nei suoi confronti, unitamente agli altri due garanti e Parte_3 Pt_4
per il pagamento della complessiva somma di €.500.000 oltre interessi e spese, quale
[...]
saldo debitore del contratto di finanziamento stipulato dalla società garantita, nei limiti della quota del 20%, in relazione all'atto costitutivo di fideiussione sottoscritto in data
15.04.2008, adducendo a sostegno dell'opposizione l'estinzione della fideiussione per effetto della cessione di quote nel 2012 espressamente subordinata alla liberazione dalla garanzia, nonché della stipula in data 3.04.2012 di un mutuo ipotecario per l'estinzione del pregresso finanziamento garantito, eccependo altresì l'estinzione della fideiussione ex 1956
c.c., la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. e la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e contestando, infine, l'ammontare del credito per non prevedere la fideiussione un'obbligazione solidale in capo ai garanti, ritenuta dal giudicante la validità del rapporto di garanzia, contenente la clausola di espressa deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c., rigettata altresì l'eccezione di liberazione ex art. 1956
c.c. per carenza probatoria sia del requisito oggettivo della concessione di ulteriore finanziamento, sia di quello soggettivo della conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del garantito, ritenuta altresì l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1955 c.c. e rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione poiché rilasciata
2 secondo lo schema tipo predisposto dall'ABI, ha rigettato l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma Parte_1
per i seguenti motivi di gravame: per carenza probatoria dei presupposti occorrenti per la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione asseritamente in contrasto con la normativa antitrust;
per aver richiesto un'ingiunzione di pagamento di €.500.000, anziché di
€.417.831,36 nonostante l'obbligazione assunta dal fideiussore nella misura del 20% del debito con tetto massimo della garanzia rilasciata da tutti i garanti per €.2.470.000; per non aver dichiarato l'estinzione della fideiussione a seguito dell'estinzione del rapporto di credito garantito per effetto della concessione di nuovo credito;
per aver rigettato l'eccezione di estinzione della garanzia e la conseguente liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., poiché la banca senza autorizzazione ed informazione del garante ha concesso ulteriore credito al debitore nel 2012, negoziando nel 2013 l'accordo di rimodulazione dell'indebitamento.
Si è regolarmente costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_4
cessionaria di contestando in modo specifico Controparte_3 Controparte_1
l'avverso gravame, preliminarmente eccependo l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e facendo rilevare, nel merito, l'infondatezza del motivo riguardante la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, condividendo la pronuncia impugnata in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio ed evidenziando, altresì, che la fideiussione in esame è stata rilasciata successivamente all'accertamento posto in essere dalla NC d'AL, infondata è da ritenersi la doglianza dell'omessa pronuncia sul quantum, avendo la banca precisato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto delle domande di parte opponente e la condanna della stessa al pagamento della somma di
€.417.831,36; dall'estinzione del credito garantito non può derivare alcuna estinzione del rapporto fideiussorio, non avendo la banca rilasciato alcun assenso alla liberazione del fideiussore, pertanto, in mancanza di revoca la garanzia si è estesa all'ulteriore credito concesso alla società, né può ravvisarsi violazione dell'art. 1955 c.c., essendo il fideiussore contrattualmente tenuto ad informarsi presso il debitore dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca;
inapplicabile è da ritenersi il principio della liberazione del garante ex art. 1956 c.c., poiché la mera rimodulazione del debito consistente in una modifica delle modalità e delle tempistiche di restituzione non può ritenersi concessione di nessuna nuova linea di credito, essendo comunque dovere del fideiussore tenersi al corrente delle
3 condizioni patrimoniali della società debitrice, per giunta agevolato dalla qualifica di socio in essa ricoperta.
A seguito di ordinanza del 5.11.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Devono preliminarmente esaminarsi le eccezioni di inammissibilità in rito del gravame proposto.
Entrambe sono infondate.
L'eccezione di indeterminatezza dell'appello ex art. 342 c.p.c. non implica un giudizio avente ad oggetto la fondatezza del gravame proposto, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass.
SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata è stata implicitamente rigettata dalla Corte nel corso del giudizio e la stessa, oltre che risultare assorbita dalla pronuncia della presente sentenza è, allo stato, irrilevante per essere la causa stata trattenuta in decisione.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze oggetto di gravame.
Con il primo motivo la difesa di parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non allegata, né provata la lamentata contrarietà alla normativa antitrust del contratto di fideiussione controverso, nello specifico lo schema ABI del 2003 e il
4 provvedimento della NC d'AL n. 55/2005, posti a supporto dell'eccezione di nullità, peraltro cadendo in contraddizione per aver dapprima rilevato che si tratterebbe di “fatti notori” e, successivamente, producendo in appello i suddetti documenti, in violazione del divieto di nova in appello sancito dall'art. 345 c.p.c.
La censura non coglie nel segno.
Reputa la Corte di poter decidere sulla proposta eccezione di nullità, del tutto ammissibile per essere anche rilevabile d'ufficio, dolendosi parte appellante che la fideiussione in esame sia stata rilasciata in attuazione di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 33 L.
10.10.1990 n. 287, nonché per la sua conformità allo schema contrattuale ABI e, in quanto tale, oggetto di sanzione inflitta dalla NC d'AL per violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990, con conseguente richiesta di liberazione del garante quale conseguenza della pretesa nullità.
A tal proposito va rilevato che con il provvedimento n. 55/2005 la NC d'AL ha accertato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” evidenziando, in particolare, Con come le verifiche compiute dalla nel corso dell'istruttoria abbiano “mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” discendendo tale uniformità “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
A tale proposito, la Corte di Cassazione, dapprima con ordinanza n. 28910/2017 e successivamente con sentenza n. 21878 del 15.06.2019, ha espresso il principio secondo cui
“il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del Modulo ABI è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l'invalidità dell'intesa “a monte” tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia “a valle”, stipulato tra la singola NC ed il singolo garante, poiché appare evidente che l'intesa “a monte” … ha quale finalità unica ed esclusiva, quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente, quale effetto naturale, sui singoli contratti di garanzia”.
5 Al fine di valutare la validità ed efficacia delle suddette clausole impugnate, ciò che rileva è quindi la coincidenza delle pattuite condizioni negoziali con il testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: l'illiceità derivata dalle intese anticoncorrenziali 'a monte' deve essere affermata a patto che il contenuto delle stesse sia effettivamente trasposto nelle singole clausole dei contratti 'a valle', non potendo l'accertamento dell'intesa illecita comportare in via automatica la nullità dei negozi conclusi tra le imprese aderenti al cartello e i singoli soggetti ad esso estranei, né l'eventuale nullità delle singole clausole comporta l'invalidità dell'intero negozio (cfr., da ultimo, Cassazione a
Sezioni Unite, con sentenza del 30 dicembre 2021, n. 4199).
Applicando i suesposti principi al caso specifico, risalendo la stipula della garanzia fideiussoria all'anno 2008, quindi a distanza di vari anni dal citato provvedimento della
NC d'AL, è onere di parte appellante provare i fatti costitutivi della domanda, tra cui la perdurante esistenza, all'epoca di sottoscrizione del contratto in discussione, dell'intesa illecita, non potendo essa giovarsi dell'accertamento dell'intesa contenuto in un provvedimento dell'Autorità competente non più contingente, poiché basato su un'indagine a campione svolta nel settembre 2004, quindi inidonea ad assurgere a prova privilegiata del contestato utilizzo generalizzato ed uniforme da parte delle banche degli stessi modelli contrattuali contenenti le tre clausole citate: ed infatti, i provvedimenti delle autorità indipendenti di garanzia costituiscono prova privilegiata dei fatti accertati, che possono essere richiamati dalla parte interessata anche in altri giudizi, anche se tale prova opera con riferimento specifico agli accertamenti svolti e relativamente alla loro epoca.
Ed infatti, la “prova privilegiata” costituita dagli accertamenti effettuati da AGCM e da
NC di AL sulla abusività delle note clausole è limitata al periodo che va dal 2002 al
2005 (periodo di indagine sul quale si è, appunto, concentrata l'istruttoria svolta dalle predette autorità) e riguarda tutti i tipi di fideiussioni (il recente orientamento di legittimità ha incluso anche le fideiussioni specifiche e i contratti autonomi di garanzia: cfr. Cass. civ.,
Sez. III, ordin. 27243/2024), consiste in una presunzione di “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso” (così Cass. Civ.
22 maggio 2019 n. 13846, richiamato di dalla recente sent. Trib. Milano, 6 settembre 2022,
n. 7015) solo per le fideiussioni omnibus ricadenti nell'ambito di applicazione, anche temporale, di tale provvedimento, in cui la questione attinente all'onere di allegazione e prova è agevolata, considerato il valore di prova privilegiata del provvedimento, superabile peraltro da una prova contraria.
6 Ne discende che per le fideiussioni sottoscritte prima del 2002 o dopo il 2005 c'è necessità di una prova rigorosa di tutti gli elementi dell'illecito anticoncorrenziale e, in primis, la prova che un numero significativo di banche utilizzava quel modulo, che quella banca faceva parte del “cartello” e che effettivamente c'è stata distorsione della concorrenza, pertanto, nel caso specifico gli appellati avrebbero dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della NC d'AL, per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma “introdurre autonoma fattispecie con autonomi fatti, volti a censurare l'esistenza di prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice per le modalità di applicazione uniforme dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990” (cfr. Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 16 giugno 2020).
La presenza delle clausole de quibus nella garanzia rilasciata dagli appellati dimostra esclusivamente che l'istituto di credito non aveva ancora dato seguito al provvedimento di
NC d'AL, ma nulla prova circa la condotta delle altre banche e soprattutto in ordine alla esistenza di un'applicazione uniforme di quello schema, la cui prova si rende necessaria ai fini del supporto dell'eccezione di nullità della fideiussione: la prova dell'accordo anticoncorrenziale e della diffusione uniforme del modello di garanzia contestato, potrebbe ad esempio avvenire con la produzione di una serie di moduli riguardanti contratti similari, praticati da altre banche nel medesimo periodo temporale in cui è stata rilasciata la fideiussione per cui è causa. Si tratta infatti di clausole negoziali, come riconosciuto anche dal provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data
20.04.2005 e dal Provvedimento n. 55/2005 in esame, in se stesse e nella loro combinazione del tutto lecite in quanto legittimamente derogatorie di norme codicistiche, derivando il loro potenziale effetto anticoncorrenziale esclusivamente dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme da parte degli Istituti di credito e tale circostanza dev'essere provata da chi intende farla valere: peraltro, la dedotta nullità delle clausole anzidette non potrebbe comunque condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto ex art. 1419 c.c., in difetto di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso e l'appellante, che pur ne era onerato, non ha infatti allegato, né provato la sussistenza di specifiche circostanze di fatto dalle quali desumere che la fideiussione in esame non sarebbe stata sottoscritta in assenza delle clausole di cui in tale sede invoca la nullità.
Accertata la validità della garanzia e l'operatività dell'art. 1945 c.c., con il secondo motivo l'appellante si duole della decisione impugnata nella parte in cui è stata omessa ogni
7 decisione sul quantum, avendo il primo giudice ingiunto il pagamento richiesto per l'importo di €.500.000 nonostante il si fosse obbligato congiuntamente con gli altri Pt_1
fideiussori per la quota del 20% del debito complessivo della società garantita fino ad un massimo di €.2.470.000: di conseguenza, avendo la banca dichiarato nel ricorso monitorio che il debito complessivo della società era di complessivi €.2.089.156,80, il giudice dell'opposizione, a fronte dell'eccezione del garante, avrebbe dovuto condannare al pagamento della minor somma di €.417.831,36 pari appunto all'esatto 20% della totale esposizione debitoria.
Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
Dall'esame del contratto di fideiussione si evince che l'attuale appellante ha prestato la propria garanzia limitatamente alla quota del 20%, come espressamente specificato a pag. 2 del “Documento di sintesi fideiussione a garanzia di operazioni bancarie omnibus pro- quota”, a tenore del quale “Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per
l'intero ammontare del debito (salvo che la fideiussione non sia stata espressamente rilasciata pro-quota, nel qual caso il fideiussore risponde nei limiti della propria quota ed anche, sempre pro-quota, per la quota del cofideiussore eventualmente insolvente)”: peraltro, non essendo stata segnalata dalle parti alcuna situazione di insolvenza a carico degli altri due coobbligati, non si pone neppure alcuna questione di accrescimento proporzionale delle quote, che nel caso dell'appellante va sempre considerata per il 20%.
Ed inoltre, dalla lettura degli atti di causa emerge come la banca parte opposta abbia precisato, nel corso del giudizio di primo grado, le proprie conclusioni chiedendo in via subordinata di “respingere le domande di parte opponente e per l'effetto condannare la stessa al pagamento dell'importo di € 417.831,36” e reiterandole con identica formula in appello: pertanto, anche in applicazione del principio dispositivo, va disposta la condanna al pagamento della minor somma di €.417.831,36 previa revoca del d.i. opposto.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per aver escluso l'estinzione della fideiussione, senza considerare che nella primavera del 2012
[...]
e avevano ceduto le quote di partecipazione societaria a fronte Parte_1 Parte_4 dell'espresso patto di liberazione dalla garanzia a suo tempo assunta e che il 3.04.2012 la società aveva contratto con la banca un altro e diverso mutuo ipotecario, la cui somma erogata veniva utilizzata dalla banca per estinguere il precedente debito derivante dal suddetto contratto di finanziamento garantito con la fideiussione per cui è causa, con rilascio di nuove e diverse garanzie, con la conseguenza che si sarebbe estinto il contratto di finanziamento cui la fideiussione risultava collegata per accessorietà, essendo agli atti
8 l'accordo di rimodulazione dell'indebitamento sottoscritto in data 30.07.2013 dalla società, di cui l'appellante non era più socio da tempo.
L'assunto non è condivisibile.
Reputa il Collegio di condividere, in quanto logiche e convincenti, le argomentazioni del giudice di prima istanza riguardanti la fideiussione omnibus, che ha la funzione di garantire il pagamento di tutti i debiti assunti o che si andranno ad assumere con la banca per qualsiasi operazione presente o futura e dalla quale il garante potrà liberarsi solo a seguito di comunicazione di formale recesso. Erra, pertanto, l'appellante nel ritenere che la garanzia prestata, non essendo di tipo specifico, sia cessata in conseguenza dell'estinzione del mutuo garantito e che la concessione di ulteriore credito alla società mediante stipula del mutuo ipotecario non implicasse l'assunzione della relativa obbligazione da parte del fideiussore, né potendo rilevare gli eventuali patti interni tra soci stipulati in occasione della cessione delle quote societarie, ai quali la banca è rimasta del tutto estranea. Del resto, l'invocato collegamento negoziale del contratto di mutuo fondiario del 2008 e il contratto di mutuo in data 3.04.2012 (successivo alla cessione delle quote) che l'ha sostituito, avvalora altresì la tesi dell'estensione della fideiussione dal primo al secondo contratto e non certo quella della sua estinzione, per essere appunto una fideiussione omnibus.
Con il quarto motivo viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di estinzione della garanzia con conseguente liberazione del fideiussore per carenza probatoria degli elementi che consentono l'operatività della disposizione di cui all'art. 1956 c.c., in quanto il giudicante non avrebbe colto la violazione del più generale principio di buona fede e correttezza ad opera della banca, che nel 2012 ha concesso ulteriore credito al debitore, addirittura negoziando nel 2013 l'accordo di rimodulazione dell'indebitamento, anche in spregio alla giurisprudenza a tenore della quale il cit. art. 1956
c.c. si applica non solo in caso di instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore e il terzo, ma più in generale ad ogni modalità di gestione del rapporto obbligatorio già instaurato con il terzo garantito dalla fideiussione che implichi un ingiustificato e imprevedibile aumento del rischio cui è esposto il garante, come si sarebbe verificato nel caso controverso.
Il motivo non è condivisibile.
Osserva questa Corte territoriale che, pur a voler prescindere dalla circostanza che non risulta la concessione da parte della banca di alcuna nuova linea di credito in favore della società debitrice, essendosi le parti limitate a modificare, in base alle rappresentate esigenze del debitore, le modalità e le tempistiche di restituzione del prestito già erogato (come da
9 documentazione all. sub n. 9-10-11 del fascicolo di parte opponente), va quale elemento assorbente considerato che all'epoca dello svolgimento dei rappresentati e documentati accadimenti (dal 21.10.2011 al 7.02.2012) l'appellante rivestiva ancora la qualità di socio (è circostanza pacifica, in quanto affermata a pag. 15 dell'atto di appello, che la cessione di quote sia avvenuta nella “primavera del 2012”), pertanto oltre all'obbligo contrattuale ex art. 5 di informarsi in merito alle condizioni patrimoniali della società debitrice e dei suoi rapporti con la banca, è da ritenersi che lo stesso, proprio per la sua posizione, fosse ovviamente a conoscenza dell'andamento societario.
Sul punto, il Collegio condivide il principio giurisprudenziale secondo cui l'esclusione della liberazione del fideiussione è certamente giustificata dall'effettiva e diretta conoscenza, da parte di ciascun fideiussore, della situazione economico-finanziaria della società garantita e delle attività sociali, per esserne al corrente in virtù della partecipazione in seno all'amministrazione della società, dovendosi in tale sede valorizzare il dato di fatto per il quale il socio ha il diritto di informarsi dell'attività sociale mediante l'ispezione dei libri sociali e l'esame dello stato patrimoniale, nonché mediante l'approvazione del bilancio in assemblea: “tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art.
1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società” (Cass. 3 agosto 1995, n. 8486).
L'attuale appellante, peraltro, non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1956 c.c. per ottenere la liberazione quale fideiussore, non essendo sufficiente l'assolvimento del solo onere di allegazione, in mancanza di prova di quale fosse la condizione patrimoniale del debitore garantito alla data di concessione della garanzia del
15.04.2008 al fine di poterne valutare il suo successivo peggioramento, né la circostanza che la banca, pur nella consapevolezza dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche e patrimoniali, avesse continuato a concedergli credito senza la preventiva speciale autorizzazione, per cui a nulla vale eccepire l'assenza della preventiva autorizzazione ex art. 1956 c.c. mancando la prova del presupposto fattuale, costituito dal
10 mutamento in peius delle condizioni patrimoniali della società debitrice, legittimante la preventiva richiesta di autorizzazione da parte del fideiussore.
Pertanto la Corte, in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n.
2054/2018 del Tribunale di Ancona in data 3.12.2018 e condanna al Parte_1
pagamento in favore di quale mandataria di Controparte_4 Controparte_3
della somma di €.417.831,36 oltre interessi al tasso ingiunto dalla data di ingiunzione fino al soddisfo effettivo, confermando la sentenza nel resto.
La parziale modifica della sentenza influisce sulla valutazione complessiva della condanna alle spese di lite, che appare equo compensare tra le parti nella misura di 1/5 per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 186/2022 Parte_1
resa in data 4.02.2022 dal Tribunale di Ancona, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2054/2018 del
Tribunale di Ancona in data 3.12.2018 e condanna al pagamento in favore Parte_1
di quale mandataria di della somma di Controparte_4 Controparte_3
€.417.831,36 oltre interessi al tasso ingiunto dalla data di ingiunzione fino al soddisfo effettivo;
- Conferma nel resto;
- Compensa nella misura di 1/5 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna parte appellante al pagamento dei restanti 4/5;
- Conferma in complessivi €.11.472 le spese di lite come già liquidate in primo grado e liquida le spese del presente grado in complessivi €.12.045 (di cui €.
2.195 per studio controversia, €.
2.552 per fase introduttiva ed €.
7.298 per fase decisionale), per entrambe le liquidazioni oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 14.03.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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