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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10042 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. FA RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 35559/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA AMBROSETTI;
- ricorrente -
e
Controparte_1
in
[...] persona del rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
- resistente -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente in data 03.09.2024 Parte_2 cittadino del Pakistan, esponeva di aver ottenuto la formalizzazione dell'istanza volta al rilascio del visto d'ingresso in favore della moglie in data 11.06.2024, in seguito al procedimento instaurato presso questo medesimo Tribunale (r.g. 13691/2024), conclusosi con la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Esponeva parte ricorrente che, tuttavia, alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare non faceva seguito il rilascio dello stesso, perdurando il silenzio dell'amministrazione. Chiedeva, pertanto, di ordinare all' ad di concludere Controparte_1 CP_1 il procedimento con un provvedimento espresso e proponeva, oltre alla condanna dell'amministrazione resistente alle spese di lite, domanda di risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio il Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso.
[...] Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.04.2024, il ricorrente rappresentava di aver ottenuto, nelle more del giudizio, il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare da parte dell' in favore della moglie, sig.ra CP_1
Concludeva pertanto per la declaratoria della cessazione della Persona_1 materia del contendere, insistendo per il risarcimento del danno e la condanna alle spese di lite a carico di parte resistente.
1 All'udienza del 15.04.2025, tenutasi nella modalità c.d. cartolare, il giudice si riservava sulla decisione.
**** Orbene, ciò premesso, deve rilevarsi che per effetto del rilascio del visto d'ingresso in favore della moglie del ricorrente da parte dell'Ambasciata, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che è proprio il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari la richiesta oggetto della domanda.
Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria generale nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa dunque inutile o inattuale.
Deve essere rigettata la domanda di risarcimento avanzata da parte ricorrente, in quanto nessuna sufficiente allegazione è stata fornita a sostegno del danno lamentato. Invero, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009), pur ammettendo che la prova del danno non patrimoniale possa fornirsi anche per presunzioni semplici, riconoscono in capo al danneggiato l'onere di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del danno patito e la sua entità, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014, 13153/2017, 25420/2017).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi come la Suprema Corte abbia chiarito che il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di cassazione, sen. n. 5555/2016).
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via 2 interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P. Q. M.
Il Tribunale:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
. Roma, 15 aprile 2025
Il giudice
FA RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. FA RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 35559/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA AMBROSETTI;
- ricorrente -
e
Controparte_1
in
[...] persona del rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
- resistente -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente in data 03.09.2024 Parte_2 cittadino del Pakistan, esponeva di aver ottenuto la formalizzazione dell'istanza volta al rilascio del visto d'ingresso in favore della moglie in data 11.06.2024, in seguito al procedimento instaurato presso questo medesimo Tribunale (r.g. 13691/2024), conclusosi con la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Esponeva parte ricorrente che, tuttavia, alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare non faceva seguito il rilascio dello stesso, perdurando il silenzio dell'amministrazione. Chiedeva, pertanto, di ordinare all' ad di concludere Controparte_1 CP_1 il procedimento con un provvedimento espresso e proponeva, oltre alla condanna dell'amministrazione resistente alle spese di lite, domanda di risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio il Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso.
[...] Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.04.2024, il ricorrente rappresentava di aver ottenuto, nelle more del giudizio, il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare da parte dell' in favore della moglie, sig.ra CP_1
Concludeva pertanto per la declaratoria della cessazione della Persona_1 materia del contendere, insistendo per il risarcimento del danno e la condanna alle spese di lite a carico di parte resistente.
1 All'udienza del 15.04.2025, tenutasi nella modalità c.d. cartolare, il giudice si riservava sulla decisione.
**** Orbene, ciò premesso, deve rilevarsi che per effetto del rilascio del visto d'ingresso in favore della moglie del ricorrente da parte dell'Ambasciata, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che è proprio il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari la richiesta oggetto della domanda.
Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria generale nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa dunque inutile o inattuale.
Deve essere rigettata la domanda di risarcimento avanzata da parte ricorrente, in quanto nessuna sufficiente allegazione è stata fornita a sostegno del danno lamentato. Invero, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009), pur ammettendo che la prova del danno non patrimoniale possa fornirsi anche per presunzioni semplici, riconoscono in capo al danneggiato l'onere di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del danno patito e la sua entità, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014, 13153/2017, 25420/2017).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi come la Suprema Corte abbia chiarito che il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di cassazione, sen. n. 5555/2016).
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via 2 interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P. Q. M.
Il Tribunale:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
. Roma, 15 aprile 2025
Il giudice
FA RI
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