TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/06/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 194/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 194/2020
TRA
difeso dall'avv. FURCHI' ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio CP_1 CP_2
ed Ettore Triolo, Elisabetta Paonessa,
RESISTENTI
Nonché
Contr
in persona del legale rappresentante
RESISTENTE – Contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 139 2019 90025 095 64000, notificata il 24 dicembre 2019, in relazione – per quanto di competenza del giudice del lavoro – alle seguenti cartelle esattoriali:
– n. 139 2008 0005898819 000, notificata il 25 ottobre 2008, relativa a contributi DS per le annualità 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;
– n. 139 2009 0000064765 000, notificata il 23 febbraio 2009, relativa a contributi riferiti al periodo dal 2001 al 2006;
– n. 139 2009 0010457822 000, notificata il 10 dicembre 2009, relativa a premi CP_2
per il periodo 2003-2006.
2. Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'intimazione impugnata.
3. Si costituiva in giudizio l' , resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, CP_1
conformemente agli indirizzi giurisprudenziali della Corte di Cassazione, e depositava, tra l'altro, copia di una raccomandata datata 8 settembre 2008, notificata il 20 settembre 2008 a madre del ricorrente, avente ad oggetto Persona_1
contributi per il periodo 1/2007 – 12/2008.
4. Si costituiva altresì l' , eccependo che la cartella di pagamento a essa riferita, CP_2
n. 139 2009 001045782000, fosse già stata oggetto di esame e definizione nel precedente giudizio conclusosi con Sentenza n. 480/2013, emanata dal Tribunale di
Vibo Valentia il 14.9.2021, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al debito iscritto nel ruolo esattoriale relativo alla medesima cartella.
5. L , sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si Controparte_4
è costituita e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 6. In via preliminare, deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 139 2009 0010457822 000 riferita all' , CP_2
atteso che la stessa risulta essere già stata oggetto di precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato, n. 480/2013, la quale ha accertato l'avvenuta cessazione della materia del contendere. Deve quindi ritenersi sussistente un doppio giudicato (processuale e sostanziale) ostativo alla riassunzione del merito ai sensi dell'art. 2909 c.c.
7. Per quanto riguarda le restanti cartelle, l'opposizione è fondata.
8. Le cartelle n. 139 2008 0005898819 000 e n. 139 2009 0000064765 000 si riferiscono a contributi previdenziali per annualità comprese tra il 2001 e il 2006 e sono state notificate rispettivamente nel 2008 e nel 2009. L'intimazione di pagamento è intervenuta nel 2019, oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
9. L'unico atto interruttivo prodotto dall' – costituito da una raccomandata datata CP_1
8 settembre 2008, notificata a persona diversa dal destinatario, ovvero alla madre del ricorrente, e inerente a periodi contributivi successivi (anni 2007 e 2008) – non può ritenersi idoneo a interrompere la prescrizione per i crediti oggetto del presente giudizio.
10. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la notifica effettuata a soggetto diverso dal debitore, in assenza di prova della sua effettiva ricezione da parte del destinatario, è inidonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 15644/2014; Cass. civ., sez. lav., n.
14316/2023). Inoltre, l'atto si riferisce a periodi differenti da quelli oggetto della pretesa, con conseguente inconferenza causale.
11. Pertanto, in assenza di atti interruttivi idonei, i crediti previdenziali azionati devono ritenersi prescritti.
12. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' , ai sensi CP_1
dell'art.91 cpc, tenuto conto dell'esito del giudizio.ll
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando
3 - Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_5
- Dichiara l'improcedibilità del ricorso nei confronti dell' per intervenuto doppio CP_2
giudicato relativamente alla cartella n. 139 2009 0010457822 000;
- Accoglie l'opposizione nei confronti dell' , relativamente ai crediti previdenziali CP_1
oggetto delle cartelle n. 139 2008 0005898119 000 e n. 139 2009 0000064765 000, per intervenuta prescrizione, e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
139 2019 925 095 64000 limitatamente a tali crediti;
- Compensa integralmente le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza.
Così deciso, 18/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4