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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA – SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Sara Pitinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 6254/2022 promossa con atto di citazione da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Cancellier Parte_1 C.F._1
- attore -
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Sternini Controparte_1
- convenuta -
In punto: impugnazione intimazione di pagamento
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“Sospendere l'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento opposta per i motivi indicati in narrativa, trattandosi di eccezione di prescrizione documentale;
nel merito: accertata l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva delle somme delle quali alla intimazione opposta per il decorso del termine prescrizionale dopo la notifica delle cartelle, annullarle la stessa per le ragioni dedotte in narrativa.
Nonché come da verbale 05.04.2023 in relazione al quale si riporta in copia fotostatica la dichiarazione rilasciata dal sig. ” Parte_1
Per parte convenuta : Controparte_1 “In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare, con riferimento alle cartelle n.11920050006885087000, n.11920060007455812000,
n.11920090017307483000, n.11920110009426713000, n.11920120001294751000 e n.11920140009236614000, il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Venezia in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia, con ogni conseguente provvedimento.
Nel merito
Respingere il ricorso avversario in quanto infondato.
In ogni caso
Spese e compensi professionali integralmente rifusi.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha citato in giudizio avanti l'intestato Parte_1
Tribunale ( di seguito “ ) chiedendo la sospensione dell'efficacia Controparte_1 CP_2 esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 11920229002780236/000 racc. 69516597082-6, notificata in data
21/7/2022, in quanto, dopo la notifica delle cartelle di pagamento presupposte (nr. 11920050006885087000
notificata il 30.11.2005; nr. 11920060007455812000 notificata il 31.08.2006; nr. 11920090017307483000
notificata il 17.12.2009; nr. 11920110012799272000 notificata il 18.04.2012; nr. 11920110009426713000
notificata il 04.05.2011; nr. 11920120001294751000 notificata il 23.11.2012; nr. 11920140009236614000
notificata il 26.09.2014; nr. 11920110016833351000 notificata il 31.07.2012; nr. 11920130000297816000
notificata il 18.07.2014; nr. 11920140000321348000 notificata il 26.06.2014; nr. 11920140007642266000
notificata il 22.11.2014; nr. 11920150007892541000 notificata il 17.10.2015; nr. 11920150017180009000
notificata il 05.04.2016; nr. 11920050006885087000 notificata il 30.11.2005; nr. 11920060007455812000
notificata il 31.08.2006; nr. 11920090017307483000 notificata il 17.12.2009), è maturato il termine prescrizionale del credito.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario, essendo la giurisdizione devoluta alle competenti commissioni tributarie regionali;
per le cartelle aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale e assistenziale la competenza, invece, spetterebbe al giudice del lavoro.
Nel merito, parte convenuta ha rilevato che nel corso degli anni ha Controparte_3 provveduto a trasmettere al contribuente diversi atti interruttivi della prescrizione: il n.11920169000837555000, la cui notifica si è perfezionata in data 09.04.2016 (doc.5); il n.11920189003008360000, la cui notifica si è perfezionata in data 26.09.2018, con consegna dell'atto nella mani del destinatario (doc.6); il n.11520229002780236000 la cui notifica si è perfezionata in data 21.07.2022
(doc.3). Inoltre, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, deve ritenersi sospeso il termine prescrizionale avendo il legislatore sospeso l'attività di riscossione con la normativa emergenziale anti-Covid di cui all'art. 68 del cosiddetto Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n.27/2020).
In data 4.4.2023 il procuratore attoreo e la parte personalmente hanno depositato un atto scansionato contenente la precisazione che l'impugnazione verte in ordine alle sole cartelle di pagamento nn. 81200, 087000, 483000 con rinuncia alla contestazione di tutte le altre cartelle, nonché il disconoscimento della sottoscrizione apposta a pag. 48 del doc. 6 prodotto da CP_2
Sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c.
Infine, all'udienza del 15.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni già in atti.
*****
L'eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO sollevata da parte convenuta non può essere accolta per i motivi che seguono.
Rileva, in primo luogo, il Tribunale che il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n.
546 del 1992, e successive modificazioni, che ha attribuito, in generale, alle commissioni tributarie la giurisdizione relativa a questioni in materia di diritto tributario, stabilendo, in particolare, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R.
20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica” (comma 1).
Risulta, inoltre, applicabile l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 il quale reca l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Ciò posto in merito alla normativa applicabile, ritiene la scrivente di condividere le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite con l'ordinanza RG n. 25305/2021 pubblicata in data 25/05/2022.
In particolare, ritiene il Tribunale che, ove il contribuente contesti la definitività della cartella di pagamento per omessa notifica della stessa, seppure contestualmente prospettando la prescrizione del debito, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando, pertanto, la giurisdizione del giudice tributario.
Ciò posto, nel caso in esame parte attrice non ha contestato la notifica delle cartelle, bensì il decorso del termine prescrizionale successivamente alla notifica delle stesse.
Si ritiene, dunque, sussistente la competenza giurisdizionale dell'AGO.
Nel merito, si rileva come i disconoscimenti debbano essere effettuati in modo puntuale e non generico. In tal senso Cass. civ. Sez. II Sent., 30/10/2018, n. 27633 secondo cui “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale")”.
Nel caso di specie, il disconoscimento non reca l'indicazione dei tratti di difformità riscontrati. In ogni caso, si ritiene che la contestazione della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dell'atto impositivo o equivalente debba avvenire con la proposizione della querela di falso in ragione della natura di atto pubblico delle affermazioni riportate nella ricevuta.
In relazione alla fondatezza della eccezione di prescrizione si rileva che ha notificato al contribuente i CP_2 seguenti atti interruttivi della prescrizione: il n.11920169000837555000, la cui notifica si è perfezionata in data 09.04.2016 (doc.5); il n.11920189003008360000, la cui notifica si è perfezionata in data 26.09.2018, con consegna dell'atto nella mani del destinatario (doc.6).
Come si diceva, si ritiene non ammissibile in quanto generico il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dalla parte relativamente al doc. 6; per quanto riguarda, invece, il doc. 5 si ritiene che la notifica sia stata correttamente eseguita sulla base di quanto previsto dall'art. art. 26 comma quarto dpr 29.9.1973 n. 602 ed ex art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 con il deposito presso la casa comunale risultando il destinatario irreperibile presso l'indirizzo, seppur non trasferito, come attestato nella cartolina agli atti da cui risulta che è stata rilasciata visura anagrafica di Equitalia.
Un tanto si deve ritenere che l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 11920229002780236/000 racc.
69516597082-6 notificata in data 21/7/2022 debba essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:
1) rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 11920229002780236/000 racc. 69516597082-6 notificata in data 21/7/2022;
2) condanna parte attrice a rimborsare ad le spese Parte_1 Controparte_1 del giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.311,00 oltre accessori di legge.
Venezia, 14.4.2025
IL GIUDICE
-dott.ssa Sara Pitinari-