CA
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 197/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 10.9.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Cataldo Mariano e residente a [...] ed ivi elettivamente domiciliato in forza di procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, in forza di procura apposta da intendersi in calce Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Pietro Referza del foro di Teramo presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata ( è elettivamente Email_1 domiciliata e per quanto occorra domiciliata fisicamente in Teramo al Corso Cerulli 31, presso lo studio del suddetto procuratore
APPELLATA
elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata su figlio separato da CP_2 intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, in Martinsicuro (TE) alla Via Roma n. 79, presso e nello studio dell'avv. Alessia Moscardelli del foro di Teramo avente indirizzo PEC e numero di fax 0861/766320, Email_2
ALTRO APPELLATO
con sede legale alla Circ.ne Ragusa 1, Controparte_3
Teramo, in persona del Direttore Generale, Dr. , rappresentata e difesa nel presente Controparte_4
1 giudizio dall'avv. Giovanni Barile, giusta procura speciale in atti (rilasciata in virtù di Deliberazione del D.G. n. 713 del 3.4.2024), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di
Stabia (SA), alla Via Guglielmo Marconi n. 95
ALTRA APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 61/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata in data
30.1.2024, repert. n. 129//2024 del 30.1.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< …voglia la ecc.ma corte di appello adita, contrariis rejectis, in via istruttoria e preliminarmente ordinare la rimessione della causa in istruttoria e disporre il prosieguo dell'attività con l'ammissione delle richieste avanzate ed articolate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., disporre la rinnovazione della CTU o, comunque, la citazione dei CC.TT.UU. per
i dovuti e chiesti chiarimenti in ordine alle loro dichiarate omissioni;
in subordine e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere, comunque e sempre, le formulate richieste risarcitorie e, specificamente, le conclusioni tutte indicate nell'atto introduttivo di causa che si abbiano qui per integralmente trascritte e ribadite;
in buona sostanza ed in definitiva, le conclusioni formulate all'udienza di rito del 20 luglio 2023, argomentate nelle memorie conclusionali depositate;
con vittoria di spese, comunque e sempre, del doppio grado del giudizio.>>
Appellata Controparte_1
<< … si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, voglia provvedere come segue:
1. Dichiarare inammissibile o infondato l'appello, comunque rigettarlo.
2. Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio.>>
Appellato CP_2
<< … - rigettare l'appello ex adverso proposto essendo lo stesso inammissibile e/o comunque infondato. - condannare, sempre ed in ogni caso, l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del grado.>>
Appellata Controparte_5
<< Per tutto quanto sopra, la comparente appellata , rapp.ta, dom.ta e difesa come CP_6 in atti, CONCLUDE
1)-In via preliminare. Per il rigetto dell'appello siccome inammissibile ai sensi della novellata formulazione dell'art. 342 c.p.c., per le motivazioni evidenziate in precedenza sul punto specifico,
2 che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi per il loro pieno accoglimento con tutte le relative conseguenze di Legge a carico della parte appellante.
2)-Nel merito. Per il rigetto dell'avverso appello siccome – in ogni caso – manifestamente infondato, pretestuoso e carente di prova, per le motivazioni evidenziate in precedenza sul punto specifico, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi per il loro pieno accoglimento con tutte le relative conseguenze di Legge a carico della parte appellante.
3)-In via istruttoria. Si insiste per l'ammissione delle formulate – seppur in via gradata – richieste, siccome pienamente ammissibili, rilevanti e concludenti con l'oggetto del giudizio e delle difese formulate. Con vittoria di compenso professionale, oltre accessori di Legge, ed attribuzione ex art.
93 c.p.c.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Teramo ha respinto la domanda proposta da il quale, lamentando di aver subito il 24.10.2010 presso l'Ospedale di Teramo Parte_1 un intervento chirurgico odontoiatrico con modalità diverse da quelle concordate con il primario dell'unità di odontostomatologia dott. (estrazioni multiple di elementi dentari non Persona_1 compromessi, oltre alla estrazione di specifici residui radicolari stabilita), intervento foriero di danni, patrimoniali e non, legati sia ai costi delle cure che degli interventi successivi resisi necessari nonché al mutamento estetico del suo volto con relativo turbamento psichico, aveva convenuto
[...]
e (medici esecutori dell'intervento, rispettivamente primo e secondo CP_1 CP_2 operatore) nonché la (di seguito, per brevità, Controparte_7 Pt_2 invocando, alla stregua della c.t.p. della dott.. , la loro condanna in via solidale al Persona_2 risarcimento dei danni subiti nella misura complessivamente non inferiore ad € 166.193,20. L'attore
è stato altresì condannato al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate in €
14.103,00 ciascuno.
1.1. In sintesi, la motivazione della decisione è basata sul mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova dei fatti posti a sostegno della domanda da parte dell'attore, emerso anche a seguito della c.t.u. medico-legale espletata (prof. medico legale, Persona_3 Persona_4 specialista odontoiatra). In particolare, è stato affermato che l'attore “ ... veniva ricoverato presso
l'ospedale di Teramo non solo per la rimozione di numerosi residui radicolari e per la bonifica del cavo orale, ma per un intervento più massiccio, di protesizzazione fissa di entrambe le arcate, comportante estrazioni plurime atte allo scopo … D'altro canto, le stesse risultanze della C.T.U. definiscono la maggior parte degli elementi dentari estratti come compromessi e inutilizzabili a fini terapeutici. Soltanto 5 elementi lasciano il dubbio della loro utilizzabilità, che avrebbe potuto
3 conseguire a numerose sedute di terapia chirurgica parodontale, senza peraltro garanzia di successo
a breve e/o lungo termine. …>>.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello l'attore sulla base dei motivi di seguito esposti.
2.1. Al contrario di quanto immotivatamente affermato dal giudice di prime cure, l'attore aveva, in modo analitico e preciso, rappresentato l'iter che lo aveva portato presso l'Ospedale di Teramo e come l'intervento programmato fosse limitato, alla stregua dello stesso consenso informato prestato, alla sola bonifica del cavo orale con estrazioni dentali multiple e non ad un intervento indiscriminato, invasivo, radicale e drastico, quale e come arbitrariamente poi effettuato con la estrazione di tutti gli elementi dentari. Addirittura, al modello di consenso informato non risultava neppure allegata la nota informativa specifica della quale, contrariamente al vero, la dr. D'Antonio aveva dato atto. E', poi, gratuito il riferimento alla odontofobia del paziente – la quale, secondo il giudice, non può non aver condizionato l'intervento eseguito e la sua drasticità – poiché essa, insieme alla situazione del cavo orale compromessa (risultante da una ortopanoramica del 15.5.2013) , era ben nota ai sanitari sin dalle prime visite a cui egli si era sottoposto in modo assolutamente collaborativo e non poteva giustificare l'esecuzione arbitraria e unilaterale di un intervento invasivo diverso da quello concordato e programmato da ben cinque mesi prima. Neppure le conclusioni del c.t.u. supportano la valutazione del giudice che, del resto, contrasta con la documentazione prodotta (consenso informato sottoscritto dall'attore e dalla dott. il 23.10.2013). CP_1
2.2. L'inopinata affermazione secondo cui l'attore non aveva assolto il proprio onere probatorio
è del tutto immotivata e infondata. L'attore, infatti, ha specificamente indicato la causa petendi ed il petitum, riferendo dei suoi contatti con i sanitari della struttura ospedaliera, del tipo e dell'oggetto della prestazione sanitaria che aveva con loro concordato e programmato (bonifica del cavo orale con estrazioni dentali multiple e non totali) e per il quale aveva espresso il consenso, pur su di un modulo del tutto carente delle dovute informazioni dettagliate ed esaustive, nonché del diverso, arbitrario e mai autorizzato intervento poi effettivamente realizzato (definito “drastico” dallo stesso giudice) e consistito nella estrazione totale dei denti in aperta violazione del diritto alla autodeterminazione del paziente ed, anche, dei danni subiti “correlati al costo delle cure e degli interventi resisi necessari anche x il ripristino della necessaria attività masticatoria risultata assolutamente compromessa a seguito dell'intervento effettuato, e per il recupero di una dignitosa immagine estetica del viso del tutto menomata sempre in conseguenza della arbitraria iniziativa dei due operatori come analiticamente indicati nella allegata e prodotta CTP a firma dl dr. , quantificati Persona_2 prudenzialmente in somma non inferiore ad € 166.193,20”. Va aggiunto che l'attore aveva chiesto ammettersi la prova testimoniale sia per dimostrare il tipo di intervento concordato sia i danni subiti,
4 prova non ammessa dal giudice di prime cure. Non è neppure vero che i c.t.u. abbiano riferito di non potere al quesito sui danni a causa delle carenze di allegazione e prova dell'attore poiché essi hanno invece individuato la causa della impossibilità di rispondere nella carenza di idonea documentazione sanitaria (consenso informato, cartella clinica e diario giornaliero) e nelle incompiute e non esaustive informazioni fornite al paziente.
3. Mediante deposito di comparsa di risposta, si è costituita deducendo la Controparte_1 inammissibilità del gravame per genericità dei motivi, comunque da reputarsi infondati.
4. Depositando comparsa di comparsa di risposta, si è costituito, altresì, il quale CP_2 ha dedotto l'inammissibilità (per genericità) e, comunque, l'infondatezza dell'appello.
5. Con il deposito di comparsa si è costituita la la quale ha eccepito l'inammissibilità Pt_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e ha dedotto, comunque, la sua manifesta infondatezza anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
6. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 10.9.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
7. Le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sono infondate.
Invero, quanto a quella ex art. 342 c.p.c., l'atto di impugnazione consente di avere sufficiente contezza, nei termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative su cui si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è, poi, superata dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
8. Sempre in via preliminare, si rileva che l'appellante ha omesso di ridepositare i documenti allegati all'atto di citazione in primo grado (tra cui la c.t.p. della dott. della quale è, Persona_2 quindi, possibile esaminare solo le parti richiamate nella relazione di c.t.u.), documenti che non sono neppure visibili telematicamente accedendo al fascicolo telematico di primo grado (il primo atto ivi
5 visibile è la memoria generica del 26.11.2015). Tali documenti non sono stati, pertanto, messi a disposizione della Corte che non ne può tenere conto se non nella misura in cui il loro contenuto è trascritto ovvero richiamato in altri atti e/o documenti rinvenibili agli atti del procedimento (cfr. sull'argomento Cass. 4835/2023 e Cass. 18287/2021).
9. Ciò posto, i due motivi di appello – da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi – sono infondati.
9.1. Se non altro per maggiore chiarezza espositiva, è utile premettere i principi generali che regolano i profili controversi tra le parti.
9.1.1. Secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza (cfr., tra le più recenti,
Cass. 10050/2022), il riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità sanitaria è governato, coerentemente alla natura contrattuale di tale responsabilità, dalla regola per cui è onere del paziente- creditore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando, anche mediante presunzioni (v. Cass. 26907/2020), che la condotta del sanitario è stata la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore – ossia il professionista o la struttura sanitaria, che deve adempiere personalmente o mediante il personale sanitario, rispondendone ai sensi dell'art. 1218 c.c. – dimostrare l'esatto adempimento ovvero, in alternativa, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando, quindi, che l'inadempimento o inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 18392/2017; Cass. 26700/2018; Cass. 14335/2019 e Cass. 27606/2019). Si è, altresì, precisato che l'evento dannoso rientra nel tema di prova di spettanza del paziente-creditore il quale
è, di conseguenza, onerato dalla dimostrazione del nesso di causalità materiale tra lo stesso e la condotta del sanitario;
il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta, invece, gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 18102/2020 e Cass. 28991/2019).
9.1.2. Il criterio che presiede all'accertamento del nesso di causalità, in ambito civilistico, è quello della “preponderanza dell'evidenza” o del "più probabile che non" che è conformato ad uno standard di “certezza probabilistica” che non va ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana;
nel senso anzidetto cfr. Cass. SS. UU. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008 e, tra le altre, più di recente, Cass.
26304/2021). In altri termini, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso può essere
6 affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza ragionevolmente certa della prima
(come in ambito penalistico), ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico, ossia non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
dunque, anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause (tali principi sono stati ripetutamente affermati dalla Suprema Corte;
cfr., oltre alla citate sentenze delle SS. UU., le successive pronunce n. 11789/2016 per l'affermazione del principio secondo cui il nesso può dirsi sussistente in mancanza di altre “meno improbabili cause”; n.
3390/2015, per l'affermazione del principio della “probabilità relativa”, ovvero da apprezzare con riferimento alla specificità del caso;
n. 15991/2011 per l'affermazione del principio secondo cui in tema di nesso di causa rileva la c.d. “probabilità relativa”, non la probabilità statistica). In particolare, il corollario di quanto esposto è che il criterio di probabilità relativa da adottare in ambito civile <si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50% plus unum>>
(così espressamente, nel solco dei principi sopra richiamati, Cass. 23933/2013).
9.2. Ebbene, nel caso in esame, non è in discussione il contratto di cura intercorso tra il paziente e la struttura sanitaria pubblica.
9.3. Nell'ambito del profilo dei danni patiti e del nesso di causalità tra gli stessi e il trattamento odontoiatrico si collocano le doglianze dell'appellante il quale, sul tema, ha dedotto, in primo luogo, che i denti oggetto di avulsione avrebbero potuto essere, anziché estratti, sottoposti ad una appropriata terapia che avrebbe consentito un loro recupero funzionalmente corretto, e, in secondo luogo, che l'intervento eseguito gli avrebbe, d'altra parte, cagionato un danno non patrimoniale (biologico ed estetico) e patrimoniale (per i costi legati al trattamento di ripristino e riabilitativo, per innesti ossei e piano di ricostruzione protesica).
9.4. La prima affermazione risulta infondata.
9.4.1. Invero, quasi tutti gli elementi dentari che, secondo l'appellante, erano curabili (quelli sub nn. 11, 13, 17, 18, 21, 23, 27, 28, 47, 37 e 38, stando all'indicazione contenuta nella c.t.p. ripresa nella c.t.u.) risultavano, invece, così tanto compromessi da non essere utilizzabili a fini terapeutici.
In particolare, secondo i c.t.u. soltanto quattro denti (nn. 11, 17, 21 e 27, a cui dovrebbe aggiungersi il n. 16 che, tuttavia, non è stato indicato dalla parte appellante) presentavano una ipotetica possibilità
7 di recupero, ma attraverso una terapia parodontale, endodontica conservativa e protesica. Ciò è stato accertato dai c.t.u. alla stregua dell'immagine ortopanoramica (OTP) delle arcate dentarie effettuata il 15.5.2013, ma la situazione, all'epoca dell'intervento chirurgico del 24.10.2013 era certamente peggiorata (v. il seguente passaggio della relazione tecnica dei c.t.u. datata 12.1.2021: “ … Si precisa tuttavia che il lasso di tempo intercorso tra la data di effettuazione delle immagini e l'intervento potrebbe, con un'elevatissima probabilità, aver modificato in senso peggiorativo il quadro clinico preesistente. La certezza con cui si assume questo dato deriva dal fatto che, già in condizioni di perfetta igiene orale del paziente, le lesioni a carico di elementi dentari con alterazioni dello smalto
e/o dentina esposta, tendono a peggiorare con il tempo, anche in modo significativo. Ciò comporta, nel caso di specie, che la situazione “fotografata” all'indagine OPT del maggio 2013 potrebbe aver subito, al momento dell'intervento (ottobre 2013), una modificazione peggiorativa rispetto a quanto
è possibile dedurre dall'esame strumentale citato. Stando alle conoscenze scientifiche ed alla letteratura specialistica in materia, la possibilità del descritto peggioramento è, come detto, prossima alla certezza. Inoltre, l'esame strumentale in questione, per sue stesse caratteristiche tecniche, tende
a sottostimare il reale quadro clinico, perché lo stesso deforma l'immagine riportando su un solo piano una struttura che è curva e tridimensionale (il cavo orale e la struttura dentale). … “). Tale convincimento è stato ribadito dagli ausiliari replicando alle osservazioni della c.t.p. dell'attore (v. pp. 40-41).
9.4.2. Peraltro, limitatamente ai predetti pochi elementi dentari, la possibilità terapeutica era solo teorica non essendo possibile determinare, secondo i c.t.u., la sua percentuale di successo clinico- funzionale secondaria (cfr. 23 della relazione tecnica: “ … Si può quindi affermare che i denti estratti in sede di intervento erano quasi tutti in condizioni tali da non consentire un trattamento conservativo che desse una predicibilità di risultato ed una affidabilità nel tempo. Circa i 5 elementi di cui si è fornita una possibilità terapeutica, con i dati parziali a nostra disposizione, non è possibile determinare la percentuale di successo clinico-funzionale secondaria al trattamento degli stessi …”).
9.4.3. Inoltre, è pacifico che l'appellante soffra di una grave odontofobia (la circostanza, oltre che ammessa dalla parte, è emersa pure nel corso delle operazioni peritali;
v., tra l'altro, pp. 20, 23 e
24 della relazione tecnica). E', del resto, incontroverso che proprio per tale ragione l'intervento chirurgico odontoiatrico veniva eseguito in anestesia generale. L'attore, odierno appellante, non ha, peraltro, mai contestato quanto sul punto dedotto, in modo preciso ed assai eloquente, dalla convenuta
, odierna appellata, in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, che qui di Controparte_1 seguito per chiarezza si trascrive: “… A. La deducente sottopose a visita l'attore nel mese di settembre
2013, in previsione del ricovero programmato e finalizzato alla bonifica in anestesia generale con
8 diagnosi di carie e radici residue in paziente non collaborante. B. L'anestesia generale era stata richiesta trattandosi di paziente, oltre che non collaborante, odontofobico ed appartenente per questa ragione alle categorie protette aventi diritto alle terapie somministrate al paziente in stato di incoscienza indotta dagli anestesisti. C. Il disturbo fobico era esteso anche alle visite ed alle sedute odontoiatriche nelle quali il aveva comunque maturato consapevolmente la volontà di Parte_1 affrontare un piano di riabilitazione odontoprotesico per migliorare le sue condizioni di salute orale
e garantirsi serenità e maggior sicurezza nella vita di relazione. D. Il piano di riabilitazione tendeva alla protesizzazione fissa di entrambe le arcate e prevedeva estrazioni plurime, funzionali allo scopo da conseguire. E. Durante la visita del settembre 2013 l'attore rimase seduto in poltrona con i denti serrati, senza rispondere alle domande poste dalla dott.ssa , alle quali la madre del sig. CP_1 forniva una risposta frammista a scuse costanti per l'atteggiamento di chiusura Parte_1 registrato dal sanitario operante. F. Durante l'ulteriore visita, eseguita il giorno stesso del ricovero
(23 ottobre 2013) l'attore si mostrava nuovamente riluttante a qualsiasi tipo di indagine del cavo orale, ed irritabile sicché fu semplicemente possibile percepire – scostando appena le labbra – la presenza di carie sulla maggior parte degli elementi dentali presenti. … H. La stessa madre del confermava che dopo l'intervento il figlio non si sarebbe prestato a nessun tipo di cure Parte_1
e trattamenti, benché minimamente invasivi, in quanto i tentativi di terapia erano stati già sperimentati presso diversi studi odontoiatrici, senza alcun esito favorevole. … “.
9.4.4. Dunque, deve ragionevolmente escludersi che l'appellante, odontofobico e assolutamente non collaborante, si sarebbe mai potuto e voluto sottoporre ad un prolungato trattamento terapeutico conservativo dei denti che, seppur gravemente deteriorati, presentavano una possibilità terapeutica
(peraltro, come si è detto innanzi, del tutto astratta). La terapia avrebbe, infatti, richiesto almeno 5/6 sedute di trattamento odontoiatrico e la completa collaborazione e sottomissione (compliance) del paziente (v. pp. 22 e 23, ibidem), nel caso di specie non ipotizzabile. Quindi del tutto plausibilmente, così si sono espressi i c.t.u.: “ … Unico elemento certo, nel caso di specie, è l'odontofobia del paziente che, come già sopra precisato, potrebbe aver notevolmente condizionato le scelte terapeutiche. E' evidente, quindi, che se gli elementi in valutazione presentavano una mobilità preternaturale ovvero una condizione clinica severa, in un soggetto odontofobico non era indicato un protocollo di mantenimento di elementi dentari che avrebbe comportato comunque altre numerose sedute di terapia chirurgica parodontale, conservativa e protesica, non facilmente realizzabili nel caso del
… Quindi l'approccio odontoiatrico al paziente non collaborante spesso deve avvenire Parte_1 in regime di anestesia generale, mediante singola seduta di trattamento, che comprende la conclusione del processo diagnostico e la formulazione del piano di trattamento definitivo
9 contestuale alla stessa seduta di anestesia generale …” (v. p. 24 ibidem; nello stesso senso cfr. le conclusioni a p. 26).
9.5. Anche la seconda affermazione, relativa ai danni, è conseguentemente infondata.
9.5.1. Per quanto innanzi esposto, i danni dedotti – cioè l'avulsione non necessaria dei predetti elementi dentari – non sussistono. In altri termini, dall'intervento non sono derivate conseguenze se non quelle, al contrario di quanto sostiene l'appellante, necessariamente connesse alla stesso, cioè la rimozione delle radici dentarie e dei denti non altrimenti trattabili.
9.5.2. Sul punto, è sufficiente richiamare i sopraccitati rilievi dei c.t.u. che non sono in contrasto con le conclusioni finali in ordine ai quesiti n. 8 (“
8. Tenuto conto delle condizioni fisiche preesistenti
e dell'età, dicano i CTU se le condizioni fisiche attuali del periziando siano o meno, ed in che misura, riconducibili ai trattamenti sanitari prestati o omessi, specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico-legale, quali siano state le cause ed indicando le eventuali condotte non adeguate tenute dal/dai sanitari. Pur avendo individuato numerose criticità nella tenuta documentale della cartella clinica sottoposta ad analisi, non si hanno certezze circa le criticità nella scelta di effettuare estrazioni chirurgiche di alcuni denti e trattamenti in composito o amalgama di altri denti”) e n. 9
(“
9. Dicano i CTU quali postumi sono residuati e quali sarebbero prevedibilmente residuati qualora
l'attore/attrice fosse stato/a adeguatamente e tempestivamente trattato/a dai sanitari convenuto/i; dica altresì se una attività adeguata avrebbe portato, in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità, alla guarigione ovvero a condizioni patologiche meno gravi;
Non essendo possibile chiarire se e quali elementi potevano essere trattati in modo conservativo, non è possibile rispondere al quesito. E' comunque da precisare che probabilmente, una più chiara informazione al paziente corredata da una più ampia documentazione pre-trattamento, avrebbe consentito una maggiore accettazione dell'esito delle cure.”). Infatti, sul quesito 8, gli ausiliari, in ordine alle condizioni attuali del periziato, non specificano quali sono e, in particolare, se esse risultano sono deteriori, equivalenti o migliorative rispetto a quelle precedenti all'intervento; in secondo luogo, essi fanno riferimento ad un criterio di certezza che, per quanto innanzi premesso, è improprio essendo, invece, rilevante quello del “più probabile che non” che, invece, risulta adottato nel corpo della relazione a cui si è fatto sopra cenno. Sul quesito 9, le conclusioni non sono coerenti con il resto della relazione ove è chiaramente riferito che, con ogni probabilità, rispetto ai denti estratti non era plausibile un trattamento di tipo conservativo.
9.5.3. Quanto al danno patrimoniale legato ai costi per le necessarie cure ripristinatorie, vale quanto esposto in ordine alla conclamata grave odontofobia dell'appellante che non gli consentirebbe
10 di sottoporsi alle lunghe, complesse e dolorose terapie per gli innesti ossei e la ricostruzione protesica.
L'inesistenza di tale danno futuro è, dunque, evidente.
9.5.4. Benché il tema sia a questo punto superfluo e, comunque, implicito in quanto sin qui esposto, si osserva che, secondo i c.t.u., non vi sono profili di negligenza e, più in generale di colpa professionale, nell'esecuzione del trattamento odontoiatrico. Gli ausiliari hanno, infatti, concluso nel senso che “Non vi erano, all'epoca, Linee Guida inerenti il caso clinico in discussione (paz. con complessa condizione clinica e con odontofobia), gli odontoiatri con ogni verosimiglianza, si sono uniformati alle buone pratiche cliniche assistenziali previste all'epoca dei fatti per cui è causa” (v. conclusione n. 7, p. 28 della relazione che sintetizza quanto rilevato alle pp. 23 e ss.).
9.6. Da ultimo, si osserva che le valutazioni medico-legali dei c.t.u. sono basate su accertamenti rigorosi e completi e non sono viziate da errori logici e/o di diritto. Su di esse è basata, secondo quanto in precedenza approfondito a confutazione delle doglianze dell'appellante, la decisione del giudice di prime cure che è, quindi, condivisa dalla Corte. Per completezza, si osserva che le valutazioni dei c.t.u., quanto ai punti attinenti alle predette doglianze, non sono state contestate dall'appellante se non in modo generico e con vago richiamo alle osservazioni critiche della c.t.p. alle quali gli ausiliari hanno dato puntuale risposta (nel senso che il giudice di merito assolve il proprio dovere di motivazione quando, nel recepire le conclusioni del ctu, esamini puntualmente le critiche specifiche e circostanziate avanzate dai consulenti tecnici di parte e dai difensori – anche mediante rinvio alle repliche a queste svolte dallo stesso ctu – e così facendo illustri le ragioni della sua adesione alle predette conclusioni, cfr., tra le più recenti, Cass. ord. 32069/2023 e Cass. ord. 33742/2022).
9.7. Infine, anche le argomentazioni relative al consenso informato non colgono nel segno.
9.7.1. L'appellante ha lamentato l'esecuzione del trattamento odontoiatrico in difformità da quanto concordato con il dott. direttore dell'unità operativa;
come si è detto sopra, Persona_1 oltre alle radici dentarie (nn. 14-12-22-26-36-46), i sanitari, senza il suo consenso, avrebbero estratto pure vari elementi dentari (nn. 11-13-17-18-21-23-27-28-47-37-38). Il fatto è stato dedotto non come violazione del diritto di autodeterminazione dell'appellante e per ottenere il risarcimento del relativo danno conseguente alla lesione del predetto diritto – invero, neppure allegato –, bensì per sostenere e corroborare ulteriormente la tesi della responsabilità dei sanitari per l'errata avulsione degli elementi dentari che, come si è osservato in precedenza, costituisce, nella infondata prospettiva dell'appellante, la fonte dei danni invocati.
9.7.2. Ciò posto, l'inesistenza di danni iatrogeni esclude, alla radice, la rilevanza del tema in oggetto tenuto conto della predetta domanda proposta dall'attore, odierno appellante. Invero, è stata esclusa la dannosità dell'intervento nel senso dedotto dall'attore – cioè, lo si ripete, per la estrazione
11 di elementi dentari altrimenti curabili – e la colpa professionale dei sanitari. Più in generale, l'attore non ha dimostrato che l'intervento abbia peggiorato le sue condizioni di salute;
egli presentava una parodontopatia cronica, area reattiva periapicale, presenza molteplici carie penetranti e radici residue nonché massicce quantità di tartaro e, quindi, una funzione masticatoria seriamente compromessa con risvolti pregiudizievoli anche estetici (l'appellante soffriva, tra l'altro, di ascessi dentali recidivanti curati ripetutamente con antibiotici che, da ultimo, lo costringevano a rivolgersi ad uno specialista;
così, la c.t.p. richiamata nella relazione di c.t.u.); ora, invece, secondo quanto rilevato in sede di esame dai c.t.u., egli presenta una situazione non problematica e obiettivamente migliore (v. pp. 15-19 della relazione tecnica ove si legge “ … Esame endorale: si evidenziano due protesi mobili sull'arcata superiore ed inferiore con ganci in metallo. L'elemento protesico superiore è composto di 12 denti in resina che si appoggiano, attraverso due ganci in metallo, agli unici denti residui superiori (15 e
25). L'apparecchio appare parzialmente stabile, la mucosa appare non infiammata e priva di decubiti. L'elemento protesico inferiore è composto da 4 denti in resina e si poggia, attraverso dei ganci in metallo, sul 45 e sul 34. La mucosa sottostante appare di colorito roseo e non presenta segni di infiammazione. La mucosa a livello del gruppo frontale appare invece infiammata per la presenza di placca, in particolar modo tra gli elementi 31- 32 e 41-42. Presenza di ricostruzione in composito sul 32, 31, 41 42, e in amalgama sul 43 e 33. Non rumori funzionali e dolore a carico dell'ATM, in statica ed in dinamica. … >>).
9.7.3. Fermo restando quanto appena evidenziato, è opportuno far notare come il trattamento eseguito è stato specificamente acconsentito dal paziente. Nel modello di consenso datato 23.10.2013
e sottoscritto dall'appellante, si dà chiaramente atto dell'informativa ricevuta (quanto allo scopo del trattamento, ai rischi/inconvenienti ragionevolmente prevedibili, ai benefici previsti, alle modalità
d'intervento e/o alternative possibili, alle conseguenze del mancato trattamento nonché alla durata del trattamento e regime di assistenza) relativamente all'intervento da eseguirsi (avente ad oggetto
“estrazione dentali multiple” che è esattamente ciò che risulta effettuato) da parte della dott. CP_1
(v. doc. in fascicolo appellata ). Nel modello sottoscritto dal paziente è anche CP_1 CP_1 richiamata la nota informativa specifica (n. 4), ulteriormente descrittiva degli scopi, della natura e dei rischi e complicanze dell'intervento, menzionata come allegata allo stesso (v. ibidem), documento non contestato specificamente dall'appellante.
9.7.4. Il modello di consenso è stato ritenuto valido dai c.t.u. (v. p. 29 relazione). Circa il grado di completezza dello stesso, al contrario di quanto riferito dagli ausiliari, l'indicazione dell'oggetto
“estrazioni dentarie multiple” è chiara e precisa. Del resto, la circostanza che l'informativa ebbe ad oggetto la precisa circostanza che sarebbero stati avulsi anche gli elementi dentari ritenuti non curabili
12 – oltre che ad essere stata contestata senza costrutto con riferimento ad un accordo intercorso con un sanitario diverso da quello con il quale il paziente ebbe a interloquire il giorno prima dell'intervento e che, poi, lo eseguì – si evince dalla ponderazione del caso specifico in esame: la formula utilizzata nel modello di consenso (cioè, non determinativa degli specifici elementi da estrarre) è strettamente legata alla singolarità del caso in esame poiché, essendo il paziente odontofobico e con una situazione fortemente e definitivamente compromessa, era chiaro che soltanto in fase di sedazione sarebbe stato possibile un accertamento diagnostico più approfondito (che la mancata collaborazione del paziente aveva reso impossibile) per stabilire esattamente quali e quanti elementi estrarre.
10. In conclusione, l'appello va respinto.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, scaglione conforme alla domanda secondo i valori medi per tutte le fasi esclusa, però, quella di trattazione-istruttoria per la quale sono appropriati i valori minimi, essendo la causa stata rimessa direttamente in decisione.
12. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame. Ai fini di tale attestazione, è irrilevante che la parte appellante, sulla base della documentazione versata in atti, sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spettando all'amministrazione giudiziaria e non alla Corte l'accertamento dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale. Sul punto, si richiama la sentenza 4315/2020 delle SS.UU della Corte di Cassazione, secondo cui <La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria>>; nella motivazione della pronuncia è anche affermato che il giudice può formulare l'attestazione “condizionandola” alla debenza del contributo inizialmente dovuto rendendo esplicita la distinzione tra i due predetti ambiti aventi distinta competenza, distinzione che è implicita nella norma, fermo restando che lo stesso giudice ben può esimersi dalla attestazione in parola ove, a differenza del caso in esame, appaia ictu oculi evidente che l'iniziale pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso in ragione della materia su cui verte la controversia (ad es.: “equa riparazione” ai sensi della L. n. 89 del
13 2001 o disciplinare magistrati) o della qualità soggettiva delle parti (come le Amministrazioni dello
Stato).
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al rimborso in favore di ciascuna delle tre parti appellate delle spese del presente grado del giudizio liquidate, per ognuna di esse, in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso.
3) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
14