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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/11/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2584/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2584/2023
Tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
[...]
[...]
ER AM
Oggi 13 novembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2584/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI ANDREA e dell'avv. GIACHETTI GIAN P.IVA_1
FR ( VIA GIUSEPPE MAZZINI 4/1 10073 CIRIE;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA ANTONIO MEUCCI 1 10121 TORINOpresso il difensore avv. OLIVIERI
ANDREA
ATTORE/I Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CERUTTI ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_2
VIA VICOLO FORNI 6 41121 MODENApresso il difensore avv. CERUTTI ENRICO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'avv. FREGNI GIORGIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA RICCO' 2 41100 MODENApresso il difensore avv. FREGNI GIORGIO
, non costituita Controparte_2
ER AM pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte_2
ha opposto il decreto ingiuntivo pronunziato ad istanza di portante condanna Parte_3
al pagamento della somma di € 178.527,07. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo esecutivo opposto sarebbe ingiusto,
insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione e chiedendo di potere chiamare in causa il d.l. arch. nonchè da cui essere Controparte_2 Controparte_2
tenuta manlevata.
Il solo arch. si costituiva in giudizio, che concludeva CP_2
per il rigetto della domanda.
Ante causam, ad istanza dell'attrice, si procedeva ad a.t.p.
sulle opere eseguite e, in data 6 agosto 2024, veniva autorizzato sequestro conservativo a carico della convenuta opposta per l'importo di € 350.000, provvedimento reclamato, ma con rigetto del gravame.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va accolta.
di concludeva con l'opponente Controparte_1 CP_1
contratto d'appalto in data 16 settembre 2020, in forza del quale la stessa si impegnava a costruire sei unità abitative previa demolizione e ricostruzione di edificio rurale in località Cognento
di Modena, via Borelle.
La convenuta opposta emetteva la fattura n. 1 in data 5 gennaio
2023, per l'importo di € 11.650,72, e la fattura n. 112 del 27 marzo
2023, per l'importo di € 66.876,35, quali importi ancora dovuti in relazione all'appalto, fatture entrambe poste a fondamento del pagina 3 di 6 decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e poi pagato.
Assume la committente il grave ritardo nella consegna dei lavori previsti nell'appalto, come pure la presenza di vizi e difetti, che ridurrebbe il corrispettivo ancora dovuto, con richiesta di pagamento del residuo, quale domanda riconvenzionale.
III. L'a.t.p. eseguito ha permesso di individuare vizi costitutivi nell'opus assai gravi, indicando un costo di ripristino pari ad € 125.772,56 (v. a.t.p. p. 21).
Il ritardo accumulato dall'impresa esecutrice al cantiere è
riguarda il periodo 1. agosto 2022- 4 aprile 2023, pari a giorni 246
(p. 23 a.t.p.). Consegue che la penale ammonta a complessivi €
384.000 (246 giorni X € 1500 a dì, come previsto dl contratto d'appalto). A questo riguardo, si rivela irrilevante la data in cui è
stata conseguita l'agibilità, dato che la stessa non presuppone il completamento di tutte le opere appaltate.
Il c.t.u. ha indicato un minor valore di opere eseguite da pari ad € 17.875,06 (p. 17). Controparte_1
Tale importo va quindi detratto da quello portato dal decreto ingiuntivo.
Neppure dovuta è la fattura n. 112 del 27 marzo 2023, pari a €
66.876,35, che è stata posta a fondamento del monito. Dato che la medesima fattura è stata “stornata in toto”, in forza di nota di credito n. 20 del 28 giugno 2023 (doc. 50).
Ancora, viene richiesta la restituzione della somma di €
196.206,98, corrisposta dall' in esecuzione del Parte_1
decreto ingiuntivo esecutivo (doc. 51), che la stessa ha richiesto in pagina 4 di 6 restituzione nelle conclusioni precisate.
La domanda è documentata (doc. 51) ed accoglibile.
Conclusivamente, stornata la fattura n. 112 del 27 marzo 2023, a fronte di credito della Cooperativa pari ad € 111.650,72 ed un credito complessivo dell'attrice opponente pari a complessivi €
723.453, ed effettuata la relativa compensazione, la convenuta opposta va condannata a versare il residuo, pari alla somma di €
611.803,87.
IV. Con riguardo infine alla posizione del terzo chiamato in manleva, arch. , la domanda è inaccoglibile. Controparte_2
Dato che parte chiamante, in note sostitutive dell'udienza del 29 maggio 2025, non ha ripetuto le conclusioni di condanna in manleva a carico del terzo medesimo che aveva formulato in comparsa di risposta.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.)
e vengono liquidate come da dispositivo, dovendo comprendere anche quelle sostenute in fase cautelare, la cui liquidazione era stata riservata al merito, come pure quelle di a.t.p. effettuato ante
causam.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da Parte_2
con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
[...]
notificato in data 15 aprile 2023,
1. revoca il decreto ingiuntivo;
pagina 5 di 6 2. effettuate le dovute compensazioni, per vizi e ritardi riscontrati nell'appalto, dichiara tenuta e condanna la convenuta opposta a versare all'opponente la somma complessiva di € 611.803,87;
3. dichiara tenuta e condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opponente (comprensiva della fase cautelare) che si liquidano in complessivi €
30.000 (di cui € 900 per anticipazioni), oltre accessori di legge, con diritto al rimborso delle spese di a.t.p. e c.t.p.;
4. dichiara tenuta e condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'arch. che Controparte_2
si liquidano in complessivi € 8000 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 13 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2584/2023
Tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
[...]
[...]
ER AM
Oggi 13 novembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2584/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI ANDREA e dell'avv. GIACHETTI GIAN P.IVA_1
FR ( VIA GIUSEPPE MAZZINI 4/1 10073 CIRIE;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA ANTONIO MEUCCI 1 10121 TORINOpresso il difensore avv. OLIVIERI
ANDREA
ATTORE/I Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CERUTTI ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_2
VIA VICOLO FORNI 6 41121 MODENApresso il difensore avv. CERUTTI ENRICO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'avv. FREGNI GIORGIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA RICCO' 2 41100 MODENApresso il difensore avv. FREGNI GIORGIO
, non costituita Controparte_2
ER AM pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte_2
ha opposto il decreto ingiuntivo pronunziato ad istanza di portante condanna Parte_3
al pagamento della somma di € 178.527,07. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo esecutivo opposto sarebbe ingiusto,
insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione e chiedendo di potere chiamare in causa il d.l. arch. nonchè da cui essere Controparte_2 Controparte_2
tenuta manlevata.
Il solo arch. si costituiva in giudizio, che concludeva CP_2
per il rigetto della domanda.
Ante causam, ad istanza dell'attrice, si procedeva ad a.t.p.
sulle opere eseguite e, in data 6 agosto 2024, veniva autorizzato sequestro conservativo a carico della convenuta opposta per l'importo di € 350.000, provvedimento reclamato, ma con rigetto del gravame.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va accolta.
di concludeva con l'opponente Controparte_1 CP_1
contratto d'appalto in data 16 settembre 2020, in forza del quale la stessa si impegnava a costruire sei unità abitative previa demolizione e ricostruzione di edificio rurale in località Cognento
di Modena, via Borelle.
La convenuta opposta emetteva la fattura n. 1 in data 5 gennaio
2023, per l'importo di € 11.650,72, e la fattura n. 112 del 27 marzo
2023, per l'importo di € 66.876,35, quali importi ancora dovuti in relazione all'appalto, fatture entrambe poste a fondamento del pagina 3 di 6 decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e poi pagato.
Assume la committente il grave ritardo nella consegna dei lavori previsti nell'appalto, come pure la presenza di vizi e difetti, che ridurrebbe il corrispettivo ancora dovuto, con richiesta di pagamento del residuo, quale domanda riconvenzionale.
III. L'a.t.p. eseguito ha permesso di individuare vizi costitutivi nell'opus assai gravi, indicando un costo di ripristino pari ad € 125.772,56 (v. a.t.p. p. 21).
Il ritardo accumulato dall'impresa esecutrice al cantiere è
riguarda il periodo 1. agosto 2022- 4 aprile 2023, pari a giorni 246
(p. 23 a.t.p.). Consegue che la penale ammonta a complessivi €
384.000 (246 giorni X € 1500 a dì, come previsto dl contratto d'appalto). A questo riguardo, si rivela irrilevante la data in cui è
stata conseguita l'agibilità, dato che la stessa non presuppone il completamento di tutte le opere appaltate.
Il c.t.u. ha indicato un minor valore di opere eseguite da pari ad € 17.875,06 (p. 17). Controparte_1
Tale importo va quindi detratto da quello portato dal decreto ingiuntivo.
Neppure dovuta è la fattura n. 112 del 27 marzo 2023, pari a €
66.876,35, che è stata posta a fondamento del monito. Dato che la medesima fattura è stata “stornata in toto”, in forza di nota di credito n. 20 del 28 giugno 2023 (doc. 50).
Ancora, viene richiesta la restituzione della somma di €
196.206,98, corrisposta dall' in esecuzione del Parte_1
decreto ingiuntivo esecutivo (doc. 51), che la stessa ha richiesto in pagina 4 di 6 restituzione nelle conclusioni precisate.
La domanda è documentata (doc. 51) ed accoglibile.
Conclusivamente, stornata la fattura n. 112 del 27 marzo 2023, a fronte di credito della Cooperativa pari ad € 111.650,72 ed un credito complessivo dell'attrice opponente pari a complessivi €
723.453, ed effettuata la relativa compensazione, la convenuta opposta va condannata a versare il residuo, pari alla somma di €
611.803,87.
IV. Con riguardo infine alla posizione del terzo chiamato in manleva, arch. , la domanda è inaccoglibile. Controparte_2
Dato che parte chiamante, in note sostitutive dell'udienza del 29 maggio 2025, non ha ripetuto le conclusioni di condanna in manleva a carico del terzo medesimo che aveva formulato in comparsa di risposta.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.)
e vengono liquidate come da dispositivo, dovendo comprendere anche quelle sostenute in fase cautelare, la cui liquidazione era stata riservata al merito, come pure quelle di a.t.p. effettuato ante
causam.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da Parte_2
con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
[...]
notificato in data 15 aprile 2023,
1. revoca il decreto ingiuntivo;
pagina 5 di 6 2. effettuate le dovute compensazioni, per vizi e ritardi riscontrati nell'appalto, dichiara tenuta e condanna la convenuta opposta a versare all'opponente la somma complessiva di € 611.803,87;
3. dichiara tenuta e condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opponente (comprensiva della fase cautelare) che si liquidano in complessivi €
30.000 (di cui € 900 per anticipazioni), oltre accessori di legge, con diritto al rimborso delle spese di a.t.p. e c.t.p.;
4. dichiara tenuta e condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'arch. che Controparte_2
si liquidano in complessivi € 8000 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 13 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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