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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/09/2025, n. 12266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12266 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18890/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 18890/2020 del R.G.A.C.,
vertente tra
elettivamente domiciliato, unitamente all'Avv. Maria Parte_1
Rosaria Politanò, che lo rappresenta e difende, per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 12/07/2024, in Roma, Via Ovidio n. 32 presso lo studio dell'Avv. Antonio
Serreti;
- parte attrice opponente–
e pagina 1 di 12 ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Controparte_1
22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Gruppo , in persona Controparte_2 CP_2
del Responsabile del Contenzioso Calabria, elettivamente domiciliata in Roma
Via Attilio Regolo n. 12/D presso lo studio dell'Avv. Zosima Vecchio che la rappresenta e difende per procura speciale su separato fogli congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta opposta –
e
Controparte_3
in persona del procuratore speciale e legale
[...]
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregoriana n. 54,
presso lo studio dell'Avv. Massimo Confortini, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c..
pagina 2 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che i procuratori delle parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa
ed eccezione reietta - In via preliminare:
1. sospendere l'esecutorietà della
cartella impugnata ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come
spiegato e rilevato in atti;
Nel merito:
2. Accertare e dichiarare l'omessa
notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 78230096912 del 20.07.2015 sottesa
alla cartella di pagamento opposta;
3. Accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata
dagli opposti, di cui all'impugnata cartella di pagamento n. 094 2019
0006257476000, stante l'intervenuta prescrizione;
4. Ordinare la cancellazione dal ruolo del relativo debito oggetto di giudizio;
5. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre;
6. Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di
causa, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore
antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde..
”.
pagina 3 di 12 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_4
contrariis reiectis, previa verifica della tempestività ed ammissibilità
dell'avversa opposizione in via principale e nel merito: rigettare le avverse
domande in quanto infondate in fatto ed in diritto ed altresì rigettare ogni
avversa pretesa avanzata nei confronti del soggetto addetto alla riscossione, in
considerazione ed accoglimento di tutti i profili difensivi esposti e meglio
specificati nella suestesa narrativa. Con vittoria delle spese del giudizio e dei
compensi professionali, oltre IVA, C.P.A., rimborso delle spese generali nella
misura stabilita dalla legge, il tutto da distrarre in favore del sottoscritto
Avvocato che si dichiara antistatario. Nella denegata ipotesi di accoglimento
anche solo parziale delle avverse domande, non disporre alcuna condanna per
la rifusione di spese in danno dell ”. Controparte_4
: “- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione CP_3
dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n. 094 2019 0006257476000
dell'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.; - nel merito, accertare e
dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avversaria e confermare
integralmente la fondatezza della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione
di pagamento notificata da l'11.8.2015 e della cartella esattoriale n. CP_3
pagina 4 di 12 espressa riserva di articolare i mezzi istruttori e di ulteriormente dedurre,
argomentare, produrre e provare, nei limiti consentiti dal rito. Il tutto con
vittoria di diritti, onorari, spese e spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11/03/2020 l'attore opponente
indicato in epigrafe ha proposto opposizione e chiesto l'accertamento dell'illegittimità, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, della cartella di pagamento n. 094 2019 0006257476000, notificata in data 11/10/2019, per l'importo di € 11.933,28 richiesto da in relazione alla revoca del CP_3
contratto di finanziamento agevolato ex d. lgs. n. 185/2000, deducendo: - la nullità della cartella esattoriale per omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 78230096912 del 20/07/2015 ad essa sottesa;
-l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione, in mancanza di valida notifica dell'ingiunzione di pagamento del 20/07/2015,
dalla data della notifica della revoca disposta con delibera del 23/06/2009 alla data di notifica della cartella opposta (11/10/2019).
2. ST ha dedotto la propria Controparte_5
carenza di legittimazione passiva sia in relazione all'omessa notifica pagina 5 di 12 dell'ingiunzione di pagamento sottesa alla cartella esattoriale in oggetto in quanto attività posta in essere in via esclusiva dall'Ente impositore e non dal
Concessionario esattore sia in relazione all'eccepita prescrizione della pretesa creditoria azionata.
3. ST ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo la CP_3
tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, la regolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento sottesa alla cartella esattoriale, la legittimità del procedimento di riscossione e la fondatezza del credito azionato per intervenuta revoca , con delibera del 23/06/2009, del finanziamento concesso.
4. Alla prima udienza del 09/09/2020, autorizzata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di non Controparte_4
essendo stati rispettati i termini a comparire a seguito della sospensione dei termini processuali disposta dalla legislazione emergenziale di contrasto al covid-19, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti;
alla successiva udienza del 02/02/2021, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ed autorizzata, con ordinanza contestuale, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta e dell'ingiunzione ad essa sottesa, erano concessi, inoltre, i richiesti termini ex art. 183, co. 6,
pagina 6 di 12 c.p.c. , all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché
immutate; la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata, quindi, per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 05/07/2023, sospesa, ex art. 295 c.p.c., in pendenza del giudizio per querela di falso n. 300/2021 r.g.
Tribunale di Palmi;
riassunta da con ricorso ex art. 297 c.p.c. del CP_3
10/03/2024, all'udienza del 17/07/2024, infine discussa e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate;
quindi, rimessa sul ruolo per consentire alle parti di interloquire sul passaggio in giudicato della sentenza n.
184/2024 ai fini della delibazione di efficacia dell'istanza di riassunzione,
all'esito della discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dichiarata la causa validamente riassunta con ordinanza motivata che qui si ribadisce, avuto riguardo all'applicazione, nel caso di specie, del principio di diritto secondo cui “Qualora tra due giudizi esista un rapporto di
pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente
permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre,
una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta
al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta
decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte
del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua
pagina 7 di 12 stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di
sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del
potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c.,
ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole
valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o
cassata.” (S.C., Sez. 2 - , Ordinanza n. 9470 del 23/03/2022; S.U. Sentenza n.
21763 del 29/07/2021), osservandosi che con la decisione della causa pregiudicante avente ad oggetto querela di falso, sia pure con sentenza non passata in giudicato, deve ritenersi cessata e non più sussistente la causa di sospensione ex art. 295 c.p.c. dichiarata con ordinanza del 04/08/2023,
trattenuta in decisione sulle conclusioni già precisate dalle parti come sopra epigrafate.
5. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L,
sent. n. 12002 del 28.05.2014) – preliminarmente, si osserva:
- essendo la cartella esattoriale del tutto equiparabile ad un atto di precetto (cfr,
da ultima : S.C., II, ord. n. 8704 del 15.04.2011) quale necessario atto pagina 8 di 12 prodromico all''esecuzione forzata, ed avendo la parte opponente contestato la sussistenza del c.d. ius in executivis, e cioè del titolo e dunque del potere di procedere nei propri confronti alla riscossione coattiva, tuttavia non ancora iniziata, la domanda introduttiva del procedimento è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co 1.
L'opponente non ha contestato l'obbligazione di restituzione né l'ammontare del preteso credito, comunque provato da mediante deposito di copia CP_3
dei bonifici ed elenco erogazioni (cfr. doc. 3-4 , fascicolo ) CP_3
deducendone, invece, l'estinzione, in mancanza di atti interruttivi validamente notificati, per intervenuta prescrizione decennale a decorrere dalla data della revoca del finanziamento (23/06/2009) alla data di notifica della cartella opposta (11/10/2019).
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Il termine di prescrizione decennale dell'obbligazione di restituzione decorre,
ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: nella fattispecie, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di
contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga
all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione
pagina 9 di 12 non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del
privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e
dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è
concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di
prescrizione dell'azione di ripetizione”(S.C., sez. VI, sent. n. 23603 del
09/10/2017).
Nella fattispecie, pacifica perché non contestata, risulta la revoca del contratto di finanziamento agevolato in data 23/06/2019, sicché è da tale data che decorre il termine di prescrizione utilmente interrotto dalla ricezione , in data
11/08/2015, dell'ingiunzione di pagamento.
Dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti e, segnatamente dalla sentenza n. 184/2024, emessa nel proc. n. r.g. 300/2021, in data 05-
06/03/2024, risulta, infatti, che il Tribunale di Palmi ha accertato che “non vi
sono in atti elementi che consentono di ritenere – in modo univoco- non
autografa (e, dunque, falsa) la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di
ricevimento nr. 78235096912-7 né vi sono altri indizi o prove idonei a
confutare le risultanze della CTU espletata in corso di causa” ed ha, pertanto,
rigettato la querela di falso proposta avente ad oggetto Parte_2
pagina 10 di 12 l'avviso di ricevimento dell'ingiunzione di pagamento n. 78230096912 del
20/07/2015.
In conclusione, alla luce dei rilievi in fatto e delle considerazioni in diritto sopra esposte, legittima risulta la procedura di recupero del credito azionato da
, conseguente alla revoca del contratto di finanziamento agevolato CP_3
concesso ex d. lgs. n. 185/2000, e valida ed efficace la cartella di pagamento opposta, ogni altra questione restando assorbita.
6. Le spese seguono la soccombenza, onde sono poste a carico dell'opponente e liquidate, in favore di e , tenuto CP_3 Controparte_4
conto dell'attività difensiva svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, in applicazione del D.M. 147/2022, scaglione da € 5.001,00
a € 26.000,00, in complessivi € 2.900,00 per ciascuna parte di cui € 500,00
per la fase studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 1000,00 per la fase decisionale, oltre spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge, quanto ad Controparte_4
con distrazione in favore dell'Avv. Zosima Vecchio..
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di e CP_3 [...]
delle spese di lite liquidate, come in part motiva, in Controparte_4
complessivi € 2.900,00, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., quanto ad con distrazione in favore dell'Avv. Zosima Controparte_4
Vecchio.
Roma 06/09/2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
094 2019 0006257476000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. Con
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 18890/2020 del R.G.A.C.,
vertente tra
elettivamente domiciliato, unitamente all'Avv. Maria Parte_1
Rosaria Politanò, che lo rappresenta e difende, per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 12/07/2024, in Roma, Via Ovidio n. 32 presso lo studio dell'Avv. Antonio
Serreti;
- parte attrice opponente–
e pagina 1 di 12 ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Controparte_1
22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Gruppo , in persona Controparte_2 CP_2
del Responsabile del Contenzioso Calabria, elettivamente domiciliata in Roma
Via Attilio Regolo n. 12/D presso lo studio dell'Avv. Zosima Vecchio che la rappresenta e difende per procura speciale su separato fogli congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta opposta –
e
Controparte_3
in persona del procuratore speciale e legale
[...]
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregoriana n. 54,
presso lo studio dell'Avv. Massimo Confortini, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c..
pagina 2 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che i procuratori delle parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa
ed eccezione reietta - In via preliminare:
1. sospendere l'esecutorietà della
cartella impugnata ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come
spiegato e rilevato in atti;
Nel merito:
2. Accertare e dichiarare l'omessa
notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 78230096912 del 20.07.2015 sottesa
alla cartella di pagamento opposta;
3. Accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata
dagli opposti, di cui all'impugnata cartella di pagamento n. 094 2019
0006257476000, stante l'intervenuta prescrizione;
4. Ordinare la cancellazione dal ruolo del relativo debito oggetto di giudizio;
5. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre;
6. Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di
causa, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore
antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde..
”.
pagina 3 di 12 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_4
contrariis reiectis, previa verifica della tempestività ed ammissibilità
dell'avversa opposizione in via principale e nel merito: rigettare le avverse
domande in quanto infondate in fatto ed in diritto ed altresì rigettare ogni
avversa pretesa avanzata nei confronti del soggetto addetto alla riscossione, in
considerazione ed accoglimento di tutti i profili difensivi esposti e meglio
specificati nella suestesa narrativa. Con vittoria delle spese del giudizio e dei
compensi professionali, oltre IVA, C.P.A., rimborso delle spese generali nella
misura stabilita dalla legge, il tutto da distrarre in favore del sottoscritto
Avvocato che si dichiara antistatario. Nella denegata ipotesi di accoglimento
anche solo parziale delle avverse domande, non disporre alcuna condanna per
la rifusione di spese in danno dell ”. Controparte_4
: “- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione CP_3
dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n. 094 2019 0006257476000
dell'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.; - nel merito, accertare e
dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avversaria e confermare
integralmente la fondatezza della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione
di pagamento notificata da l'11.8.2015 e della cartella esattoriale n. CP_3
pagina 4 di 12 espressa riserva di articolare i mezzi istruttori e di ulteriormente dedurre,
argomentare, produrre e provare, nei limiti consentiti dal rito. Il tutto con
vittoria di diritti, onorari, spese e spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11/03/2020 l'attore opponente
indicato in epigrafe ha proposto opposizione e chiesto l'accertamento dell'illegittimità, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, della cartella di pagamento n. 094 2019 0006257476000, notificata in data 11/10/2019, per l'importo di € 11.933,28 richiesto da in relazione alla revoca del CP_3
contratto di finanziamento agevolato ex d. lgs. n. 185/2000, deducendo: - la nullità della cartella esattoriale per omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 78230096912 del 20/07/2015 ad essa sottesa;
-l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione, in mancanza di valida notifica dell'ingiunzione di pagamento del 20/07/2015,
dalla data della notifica della revoca disposta con delibera del 23/06/2009 alla data di notifica della cartella opposta (11/10/2019).
2. ST ha dedotto la propria Controparte_5
carenza di legittimazione passiva sia in relazione all'omessa notifica pagina 5 di 12 dell'ingiunzione di pagamento sottesa alla cartella esattoriale in oggetto in quanto attività posta in essere in via esclusiva dall'Ente impositore e non dal
Concessionario esattore sia in relazione all'eccepita prescrizione della pretesa creditoria azionata.
3. ST ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo la CP_3
tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, la regolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento sottesa alla cartella esattoriale, la legittimità del procedimento di riscossione e la fondatezza del credito azionato per intervenuta revoca , con delibera del 23/06/2009, del finanziamento concesso.
4. Alla prima udienza del 09/09/2020, autorizzata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di non Controparte_4
essendo stati rispettati i termini a comparire a seguito della sospensione dei termini processuali disposta dalla legislazione emergenziale di contrasto al covid-19, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti;
alla successiva udienza del 02/02/2021, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ed autorizzata, con ordinanza contestuale, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta e dell'ingiunzione ad essa sottesa, erano concessi, inoltre, i richiesti termini ex art. 183, co. 6,
pagina 6 di 12 c.p.c. , all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché
immutate; la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata, quindi, per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 05/07/2023, sospesa, ex art. 295 c.p.c., in pendenza del giudizio per querela di falso n. 300/2021 r.g.
Tribunale di Palmi;
riassunta da con ricorso ex art. 297 c.p.c. del CP_3
10/03/2024, all'udienza del 17/07/2024, infine discussa e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate;
quindi, rimessa sul ruolo per consentire alle parti di interloquire sul passaggio in giudicato della sentenza n.
184/2024 ai fini della delibazione di efficacia dell'istanza di riassunzione,
all'esito della discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dichiarata la causa validamente riassunta con ordinanza motivata che qui si ribadisce, avuto riguardo all'applicazione, nel caso di specie, del principio di diritto secondo cui “Qualora tra due giudizi esista un rapporto di
pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente
permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre,
una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta
al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta
decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte
del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua
pagina 7 di 12 stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di
sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del
potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c.,
ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole
valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o
cassata.” (S.C., Sez. 2 - , Ordinanza n. 9470 del 23/03/2022; S.U. Sentenza n.
21763 del 29/07/2021), osservandosi che con la decisione della causa pregiudicante avente ad oggetto querela di falso, sia pure con sentenza non passata in giudicato, deve ritenersi cessata e non più sussistente la causa di sospensione ex art. 295 c.p.c. dichiarata con ordinanza del 04/08/2023,
trattenuta in decisione sulle conclusioni già precisate dalle parti come sopra epigrafate.
5. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L,
sent. n. 12002 del 28.05.2014) – preliminarmente, si osserva:
- essendo la cartella esattoriale del tutto equiparabile ad un atto di precetto (cfr,
da ultima : S.C., II, ord. n. 8704 del 15.04.2011) quale necessario atto pagina 8 di 12 prodromico all''esecuzione forzata, ed avendo la parte opponente contestato la sussistenza del c.d. ius in executivis, e cioè del titolo e dunque del potere di procedere nei propri confronti alla riscossione coattiva, tuttavia non ancora iniziata, la domanda introduttiva del procedimento è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co 1.
L'opponente non ha contestato l'obbligazione di restituzione né l'ammontare del preteso credito, comunque provato da mediante deposito di copia CP_3
dei bonifici ed elenco erogazioni (cfr. doc. 3-4 , fascicolo ) CP_3
deducendone, invece, l'estinzione, in mancanza di atti interruttivi validamente notificati, per intervenuta prescrizione decennale a decorrere dalla data della revoca del finanziamento (23/06/2009) alla data di notifica della cartella opposta (11/10/2019).
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Il termine di prescrizione decennale dell'obbligazione di restituzione decorre,
ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: nella fattispecie, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di
contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga
all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione
pagina 9 di 12 non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del
privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e
dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è
concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di
prescrizione dell'azione di ripetizione”(S.C., sez. VI, sent. n. 23603 del
09/10/2017).
Nella fattispecie, pacifica perché non contestata, risulta la revoca del contratto di finanziamento agevolato in data 23/06/2019, sicché è da tale data che decorre il termine di prescrizione utilmente interrotto dalla ricezione , in data
11/08/2015, dell'ingiunzione di pagamento.
Dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti e, segnatamente dalla sentenza n. 184/2024, emessa nel proc. n. r.g. 300/2021, in data 05-
06/03/2024, risulta, infatti, che il Tribunale di Palmi ha accertato che “non vi
sono in atti elementi che consentono di ritenere – in modo univoco- non
autografa (e, dunque, falsa) la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di
ricevimento nr. 78235096912-7 né vi sono altri indizi o prove idonei a
confutare le risultanze della CTU espletata in corso di causa” ed ha, pertanto,
rigettato la querela di falso proposta avente ad oggetto Parte_2
pagina 10 di 12 l'avviso di ricevimento dell'ingiunzione di pagamento n. 78230096912 del
20/07/2015.
In conclusione, alla luce dei rilievi in fatto e delle considerazioni in diritto sopra esposte, legittima risulta la procedura di recupero del credito azionato da
, conseguente alla revoca del contratto di finanziamento agevolato CP_3
concesso ex d. lgs. n. 185/2000, e valida ed efficace la cartella di pagamento opposta, ogni altra questione restando assorbita.
6. Le spese seguono la soccombenza, onde sono poste a carico dell'opponente e liquidate, in favore di e , tenuto CP_3 Controparte_4
conto dell'attività difensiva svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, in applicazione del D.M. 147/2022, scaglione da € 5.001,00
a € 26.000,00, in complessivi € 2.900,00 per ciascuna parte di cui € 500,00
per la fase studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 1000,00 per la fase decisionale, oltre spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge, quanto ad Controparte_4
con distrazione in favore dell'Avv. Zosima Vecchio..
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di e CP_3 [...]
delle spese di lite liquidate, come in part motiva, in Controparte_4
complessivi € 2.900,00, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., quanto ad con distrazione in favore dell'Avv. Zosima Controparte_4
Vecchio.
Roma 06/09/2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
094 2019 0006257476000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. Con