Art. 8.
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , cosi' come modificato dall' articolo 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, alle navi da pesca e per il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate nonche' alle navi destinate ad attivita' di ricerca o industriali".
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , cosi' come modificato dall' articolo 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, alle navi da pesca e per il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate nonche' alle navi destinate ad attivita' di ricerca o industriali".