Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/07/2025, n. 13152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13152 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08584/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8584 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Erminia Mazzoni e Enrico Soprano, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota prot. n. 6805 del 19 luglio 2024 dell’Ufficio Studi e Documentazione - Istituto per Ispettori di Nettuno – Polizia di Stato, trasmessa a mezzo p.e.c. alla ricorrente, avente ad oggetto “17° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettori della Polizia di Stato A.V.I. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-”;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli impugnati, se e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, ivi compreso l’eventuale decreto di dimissione dal corso di formazione in questione;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità della condotta tenuta dalle amministrazioni resistenti per aver negato alla ricorrente, in congedo obbligatorio per maternità, la possibilità di continuare a seguire il 17° Corso di formazione per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, in modalità di didattica a distanza, così come richiesto dalla dott.ssa -OMISSIS-, con apposita istanza presentata agli uffici competenti in data 9 luglio 2024.
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26 settembre 2024 :
a) del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori Divisione 1^ - N. 333.ISP/1/Sez. 2/UPC del 2 settembre 2024, notificato alla ricorrente in data 3 settembre 2024 avente ad oggetto “agente della Polizia di Stato -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, nata il [...]. Dimissioni dal 17° corso di formazione per la nomina a vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato”;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato, se e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6 marzo 2025:
a) della nota prot. 333/ISP/II-SEZ.MOBILITA’/COLL. 9041-BC/17°- 240696 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – DAGEP della Polizia di Stato Servizio Ispettori, notificata e consegnata alla ricorrente in data 7 gennaio 2025;
b) della graduatoria parziale di merito prot. n. 13646 del 28 novembre 2024;
c) della Tabella Assegnazioni del 17° corso per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato Prot. n. 333/ISP/II/Sez. Mobilità’/Coll.9041-BC/17 del 20 novembre 2024;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli impugnati, se e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dott.ssa -OMISSIS- – già agente della Polizia di Stato – si è classificata tra i vincitori del concorso per l’assunzione di 1000 Vice Ispettori della Polizia di Stato indetto dall’amministrazione resistente con provvedimento del 23 dicembre 2020 ed è stata conseguentemente avviata al 17° corso di formazione per allievi vice ispettori organizzato dall’amministrazione a partire dal 30 giugno 2023.
2. Con istanza datata 8 marzo 2024, la dott.ssa -OMISSIS-:
- ha evidenziato alla p.a. di trovarsi « al settimo mese di gravidanza, come accertato in sede di visita specialistica ginecologica » e che la data presunta del parto era « prevista per il 17 maggio 2024 »;
- ha manifestato la volontà « di proseguire il corso di formazione, anche in considerazione dell’accertata assenza di rischi per la salute della sottoscritta e del nascituro [documentata] da certificazione medica ginecologica », evidenziando di voler a tal fine « esercitare l’opzione della flessibilità di congedo obbligatorio di maternità nel corso dell’ottavo mese di gravidanza »;
- ha rimarcato che così facendo e tenuto conto che « il periodo di astensione obbligatoria della durata complessiva di 5 mesi … si concluderebbe il 28 agosto c.a. e, pertanto, i giorni effettivi di assenza della richiedente, calcolati sulla base del prospetto delle lezioni previste per il corso … ammonterebbero a 92 … eccedendo di soli 2 giorni il numero delle assenze consentite affinché non avvenga l’eventuale dimissione dal corso »;
- ha conseguentemente chiesto alla p.a. di « poter portare a termine il corso di formazione in itinere manifestando per le eventuali giornate di assenza in eccesso maturate nel periodo di astensione obbligatoria la piena disponibilità a svolgere giornate di recupero ».
3. In data 8 aprile 2024, l’amministrazione ha trasmesso alla dott.ssa -OMISSIS- una nota con cui la informava che « ai sensi dell’art. 27-quater, comma 2, d.p.r. n. 335/1982, qualora il superamento del limite massimo di assenze sia stato determinato da maternità, gli allievi di sesso femminile sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri ».
4. Entrata nel periodo di astensione obbligatoria a far data dal 29 marzo 2024, all’approssimarsi della conclusione di detto periodo – al fine di scongiurare la possibilità di una sua dimissione dal corso di formazione – la dott.ssa -OMISSIS- ha quindi avanzato una nuova istanza alla p.a. al fine di « essere abilitata a seguire le lezioni teoriche in modalità di didattica a distanza e che le sia riconosciuta la presenza per le materie già programmate on Line, ivi incluse le lezioni per le materie del corso universitarie (Procedura Penale, Criminologia e Diritto Amministrativo) che, da programma, vengono svolte in modalità on line su piattaforma Zoom ».
5. Con nota del 16 luglio 2024, l’amministrazione ha riscontrato la richiesta dalla dott.ssa -OMISSIS-, evidenziando « che per ciò che concerne la possibilità di seguire le lezioni teoriche online, per motivi organizzativi e strutturali, non si può assicurare quanto richiesto ».
6. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato tale ultima nota e ne ha chiesto l’annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari, sulla base di due motivi in diritto.
6.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per « violazione e falsa applicazione dell’art. 27-quater del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 16 e 20 d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5 del decreto del Ministero dell’Interno del 6 luglio 2023 n. 18001; violazione degli artt. 1, 3, 4, 31, 51 e 117 della Costituzione; violazione della direttiva europea 2006/54/CE; [nonché per] eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per insufficienza, inadeguatezza, contraddittorietà e genericità della motivazione; ingiustizia manifesta; illogicità [e] sviamento di potere », osservando, in sintesi, che il diniego opposto dall’amministrazione era idoneo ad arrecarle un gravissimo danno, in quanto avrebbe condotto alla sua inevitabile dimissione dal corso di formazione, « in violazione dei principi costituzionali e comunitari posti a tutela della maternità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ».
6.2. Con il secondo motivo ha contestato la decisione gravata per « violazione e falsa applicazione dell’art. 27-quater del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 16 e 20 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5 del decreto del Ministero dell’Interno del 6 luglio 2023 n. 18001; violazione degli artt. 1, 3, 4, 31, 51 e 117 della Costituzione; violazione della direttiva europea 2006/54/CE; [e ancora per] eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per insufficienza, inadeguatezza, contraddittorietà e genericità della motivazione; ingiustizia manifesta; illogicità [e] sviamento di potere », sottolineando che la sua istanza all’amministrazione non era volta a « rinunciare al diritto riconosciutole ex lege di astensione obbligatoria durante il periodo di maternità » ma era finalizzata all’individuazione di una soluzione che le consentisse di non essere dimessa dal corso di formazione.
7. Il 29 agosto 2024, il Ministero resistente si è costituito in giudizio e ha depositato una relazione per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle doglianze della ricorrente, rimarcando che l’amministrazione non avrebbe potuto agire diversamente anche in ragione del « divieto in capo al datore di lavoro di adibire al lavoro le donne durante il periodo di astensione obbligatoria ».
8. Con motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2024, la ricorrente ha quindi impugnato il decreto datato 2 settembre 2024 con cui l’amministrazione ha disposto la sua dimissione dal 17° corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, evidenziando « l’illegittimità derivata » dello stesso per gli stessi motivi articolati avverso la nota del 16 luglio 2024 e articolando avverso tale decreto ulteriori motivi volti a censurare vizi propri del medesimo.
9. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS- questo Tar ha ritenuto « che – in coerenza con quanto deciso con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 18 luglio 2024, n. -OMISSIS-, resa in una vicenda che appare prima facie sovrapponibile e non appellata dall’amministrazione – sussist [evano] i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare » e ha quindi ammesso « la ricorrente al prosieguo degli esami non ancora sostenuti per le materie teoriche del corso di formazione nonché al prosieguo dell’iter concorsuale (salvo che a ciò non ostino serie, effettive e comprovate ragioni di natura economica, didattica e/o organizzativa) ».
10. Per effetto del suindicato provvedimento cautelare, la dott.ssa -OMISSIS- è stata quindi riammessa al corso di formazione e al sostenimento degli esami in sessioni straordinarie.
11. Nelle more del completamento degli esami da parte della dott.ssa -OMISSIS-, in data 28 novembre 2024, la p.a. ha pubblicato una graduatoria parziale di merito del corso e, in data 20 dicembre 2024, ha pubblicato la tabella di assegnazione alle sedi dei colleghi della ricorrente che avevano concluso ordinariamente il corso.
12. All’esito del completamento del corso, con nota del 2 gennaio 2025, la p.a. ha comunicato alla dott.ssa -OMISSIS- l’avvio nei suoi confronti della « procedura ai fini dell’assegnazione al termine del 17° corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato », chiedendole di indicare a tal fine « un massimo di dieci sedi di preferenza ».
13. In data 7 gennaio 2025 l’amministrazione ha quindi trasmesso alla ricorrente una nota con cui le comunicava che nonostante fosse stata assegnata al Commissariato di -OMISSIS-la stessa avrebbe dovuto fare rientro presso l’ufficio di appartenenza con la qualifica precedentemente rivestita, in ragione del fatto che la stessa era collocata « con riserva » in graduatoria e che pertanto il suo provvedimento di nomina alla qualifica di vice ispettore sarebbe stato adottato solo all’esito della decisione del presente giudizio.
14. Con motivi aggiunti depositati in data 6 marzo 2025, parte ricorrente ha esteso l’impugnazione alla nota del 7 gennaio 2025, nonché alla graduatoria provvisoria del 28 novembre 2024 e alla tabella delle assegnazioni degli altri partecipanti al corso pubblicata il 20 dicembre 2024, lamentando l’illegittimità di tali atti per vizi propri e derivati.
15. All’udienza pubblica del 6 maggio 2025, parte ricorrente ha precisato « di non contestare, con [l’ultimo atto di] motivi aggiunti, l'assegnazione di altri candidati ad altre sedi » ma di aver impugnato tuzioristicamente tutti gli atti da ultimo adottati dal Ministero per contestare « il congelamento della [sua] posizione » e – all'esito della discussione – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
16. In via preliminare, il Collegio ritiene che non sussistano profili di inammissibilità dell’ultimo atto di motivi aggiunti in relazione alla mancata notifica degli stessi a eventuali controinteressati, atteso che:
a) la graduatoria parziale e il provvedimento di assegnazione degli altri partecipanti al corso alle rispettive sedi gravati tuzioristicamente dalla ricorrente con l’ultimo atto di motivi aggiunti (nella parte in cui non includevano il suo nome) appaiono superati dalla nota del 7 gennaio 2025, con cui la p.a. ha comunicato alla dott.ssa -OMISSIS- il suo inserimento in graduatoria con riserva e l’assegnazione della stessa (in aggiunta alle assegnazioni già disposte con la tabella del 20 dicembre 2024 e senza intaccare le posizioni degli altri partecipanti al corso) alla sede di -OMISSIS-;
b) la stessa ricorrente all’udienza pubblica del 6 maggio 2025 ha espressamente evidenziato di non avere interesse a contestare l’assegnazione delle sedi degli altri partecipanti al corso disposta dall’amministrazione in favore dei suoi colleghi come da tabella del 20 dicembre 2024 (chiarendo che l’ultimo atto di motivi aggiunti è rivolto essenzialmente a contestare il mancato immediato invio della ricorrente a -OMISSIS-e non a contestare atti rispetto ai quali possono sussistono posizione di controinteresse).
17. Il Collegio – in coerenza con altre decisioni già assunte dalla sezione in materia (cfr. Tar Lazio, I- quater , 2 aprile 2025, n. 6597) – ritiene che le censure articolate nel ricorso e nei motivi aggiunti siano fondate e debba essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
18. Va notato che la Corte di Giustizia dell’UE – pronunciandosi su una vicenda che presenta elementi di sovrapponibilità con quella oggetto del presente giudizio – ha avuto modo di rilevare che « una misura … che prevede l’esclusione automatica dal corso di formazione e comporta l’impossibilità di presentarsi a sostenere l’esame organizzato in seguito senza tenere conto, in particolare, né della fase del corso in cui si verifica l’assenza per congedo di maternità, né della formazione già acquisita, e che si limita a riconoscere alla donna che abbia fruito di detto congedo il diritto di partecipare a un corso di formazione organizzato in data successiva ma incerta, non appare conforme al principio di proporzionalità » ; che « la violazione di tale principio è tanto più flagrante in quanto … la circostanza che l’inizio del successivo corso di formazione costituisca un evento incerto deriva dal fatto che le autorità competenti non sono obbligate a organizzare detto corso a scadenze predeterminate » ; che « le autorità nazionali potrebbero eventualmente prevedere di conciliare l’esigenza di formazione completa dei candidati con i diritti della lavoratrice predisponendo, per la lavoratrice che rientra da un congedo di maternità, corsi paralleli di recupero equivalenti a quelli inizialmente dispensati, di modo che la lavoratrice possa essere ammessa, in tempo utile, all’esame che le consentirà di accedere il prima possibile a un livello superiore di carriera, cosicché l’evoluzione della sua carriera non risulti sfavorita rispetto a quella di un collega di sesso maschile vincitore dello stesso concorso e ammesso allo stesso corso di formazione iniziale »; e che « l’articolo 15 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, per motivi di interesse pubblico, esclude una donna in congedo di maternità da un corso di formazione professionale inerente al suo impiego ed obbligatorio per poter ottenere la nomina definitiva in ruolo e beneficiare di condizioni d’impiego migliori, pur garantendole il diritto di partecipare a un corso di formazione successivo, del quale tuttavia resta incerto il periodo di svolgimento » (cfr. CGUE, 6 marzo 2014 in causa C-595/12).
19. Avuto riguardo al suindicato principio, il Collegio ritiene che nel caso di specie la p.a. resistente non potesse limitarsi a riscontrare l’istanza di fruizione delle lezioni online avanzata dalla ricorrente con un semplice diniego (per imprecisati e non comprovati motivi organizzativi), dovendo invece la stessa p.a. adoperarsi – in coerenza tanto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, quanto con quelli di tutela della maternità e di pari opportunità – per adottare ogni ragionevole e possibile misura organizzativa (quali ad esempio: la parziale rimodulazione del calendario didattico del corso; la previsione di lezioni ed esami di recupero dedicati alla ricorrente al termine del periodo di astensione obbligatoria; la predisposizione di un sistema di e-learning con registrazione delle lezioni e fruizione differita delle stesse al termine del periodo di astensione, etc.) che – nel rispetto del principio di proporzionalità e con il minimo sacrificio possibile degli altri interessi in rilievo (quali l’esigenza di concludere il corso di formazione in un tempo ragionevole e quella di limitare il diverso trattamento tra la ricorrente e gli altri corsisti al minimo necessario) – avrebbero consentito alla dott.ssa -OMISSIS- di non incorrere nella dimissione dal corso per il superamento del numero di assenze massimo consentito a causa della fruizione del periodo di astensione obbligatoria.
20. La necessità che la p.a. non si limitasse ad opporre un diniego alla ricorrente ma valutasse l’adozione di ogni ragionevole misura idonea ad evitare la dimissione della dott.ssa -OMISSIS- dal corso non viene elisa dal fatto che l’ordinamento prevede misure a tutela della maternità che consentono una mitigazione degli effetti negativi della dimissione dal corso (con l’ammissione al corso successivo e la ricostruzione della carriera ora per allora), tenuto conto che tali misure non consentono di ristorare pienamente le conseguenze negative per la carriera della donna in maternità determinate dalla dimissione dal corso.
21. Nel caso di specie, poi, l’adozione di misure organizzative che consentissero all’odierna ricorrente di non incorrere in un numero di assenze tale da determinare la sua dimissione dal corso era tanto più necessaria se si considera che il periodo di astensione è coinciso con le ultime mensilità del corso (che la ricorrente aveva frequentato ininterrottamente dal 30 giugno 2023 al 29 marzo 2024) e che la dimissione adottata sostanzialmente alla fine del corso (per un superamento minimo del numero di assenze possibili, facilmente evitabile con una minima variazione del calendario del corso) comportava inevitabilmente la dispersione delle conoscenze e competenze acquisite durante tutto il corso dalla ricorrente (conoscenze e competenze che hanno consentito alla dott.ssa -OMISSIS- di superare con profitto gli esami cui la stessa è stata ammessa con provvedimento cautelare).
22. Conclusivamente:
a) il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono fondati nei termini sopra specificati;
b) la nota del 16 luglio 2024, il decreto di dimissioni dal corso della ricorrente del 2 settembre 2024 e la nota del 7 gennaio 2025 avente a oggetto il congelamento della sua assegnazione presso il Comando di -OMISSIS-devono essere annullati;
c) le riserve apposte sui provvedimenti concernenti il collocamento della ricorrente nella graduatoria definitiva del corso di formazione devono essere rimosse.
23. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda e delle questioni giuridiche alla stessa sottese, non scevre da profili di novità al momento in cui il ricorso è stato proposto – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.