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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Civitavecchia
Sezione Civile Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone all'udienza del 27.5.2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2351 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “intimazione di sfratto per morosità – uso abitativo", pendente tra
(Cod. Fisc. ), domiciliato in Fiumicino in Via del Parte_1 C.F._1
Tempio della Fortuna n. 88, presso lo studio degli Avv.ti Luca MACALUSO (cod. fisc.
pec. ) e Luca C.F._2 Email_1
MASTELLARO Cod. fisc. pec. C.F._3
) che lo rappresentano in forza di mandato in atti Email_2 attore contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente Controparte_1 C.F._4 in Fiumicino in Viale Coccia di morto n. 75, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe LIBUTTI (c.f. Pec. C.F._5
), presso il quale è elettivamente domiciliato in Email_3
ROMA, Via Sardegna 29, fax 0686762867 nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_4
CONCLUSIONI: come in atti Fatto e diritto Con atto di citazione notificato in data 30.4.22 il sig. conveniva in Parte_1 giudizio il sig. per sentir convalidare lo sfatto per morosità relativo Controparte_1 all'immobile sito in Fiumicino (RM) alla Via delle Aragoste n. 38, meglio identificato al NCEU foglio 735, part. 452, sub. 2, cat A/2, cl. 2, R.C. € 468,68 locato al convenuto in forza di contratto del 01.07.2021, registrato in data 23.02.2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 7 al n. TJU22T001041000AA ed avente decorrenza dal 01.07.2021 e scadenza al 30.06.2022. Premetteva l'attore che il canone di locazione era stato determinato in € 6.000,00 annui, da corrispondersi in rate da € 500,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre € 15,00 mensili per consumo di acqua oltre eventuale conguaglio;
che il conduttore, non aveva provveduto al pagamento del canone di locazione e delle spese per consumo di acqua relativo al mese di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo ed aprile dell'anno 2022 così per complessivi € 2.575,00, di cui € 2.500,00 per canoni ed € 75,00 per consumo di acqua. Concludeva per la convalida dello sfratto e la emissione del decreto monitorio. Si costituiva il convenuto opponendosi e deducendo: A) la nullità del contratto per mancata prova della registrazione del negozio;
B) La natura non transitoria del contratto di locazione con conseguente domanda di rideterminazione del canone;
C) l'accertamento della sussistenza di un credito del Sig. nei confronti della controparte di € CP_1
1092,00. Disposto il rilascio e il mutamento del rito, esitata negativamente la mediazione, in difetto di prove ammissibili e rilevanti e attesa la mancata comparizione del convenuto all'udienza fissata per l'interrogatorio formale dell'attore, presentatosi per l'incombente, la causa veniva decisa all'udienza del 27.5.25 e il giudice dava lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione. La domanda attorea è fondata e va accolta. Occorre preliminarmente esaminare le questioni sollevate dal convenuto con l'opposizione.
A. Mancata prova della registrazione del contratto di locazione Dalla documentazione versata in atti anche proveniente dall'agenzia delle Entrate (all.1 citazione) il contratto azionato risulta regolarmente registrato in data 23.2.2022 come prescritto dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 311/2004 e l'immobile risulta esattamente individuato con il numero civico e i dati catastali corrispondenti a quelli della visura catastale a nulla rilevando la eventuale, e comunque non provata, diversa indicazione dei vani.
B. Sulla natura transitoria del contratto di locazione Con riferimento alle censure di parte convenuta, in ordine alla mancata specifica indicazione e documentazione delle esigenze che avrebbero giustificato la disciplina dei contratti di natura transitoria, si osserva che proprio aderendo alle eccezioni predette il contratto andrebbe qualificato come ordinario contratto quadriennale con applicazione del canone c.d. libero determinabile in piena autonomia dalle parti. È dunque evidente che alcuna somma risulta indebitamente incassata dall'attore.
C. Somme per spese condominiali L'importo di euro 15,00 mensil1 a titolo di “spese comuni” risulta essere stato in tale misura concordato – art.5 del contratto – tra le parti in misura forfettaria, sicché le eccezioni di parte convenuta in ordine ad una pretesa mancanza di prova in ordine al quantum risultano infondate.
Nel merito della controversia la domanda attorea di risoluzione è fondata atteso l'inadempimento di parte convenuta e attesa la morosità che ammontava alla data della notifica dell'intimazione a euro 2575,00, e del cui pagamento non è stata fornita alcuna prova. L'attore ha assolto agli oneri di prova che gl'incombevano ex art. 2697 c.c. Secondo i noti principî in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n°15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass. n°1743.2007; Cass. n°20073.2004). Nella fattispecie, l'attore ha evaso l'onere di prova che gli incombeva producendo in giudizio il contratto stipulato. Parte convenuta, viceversa, non ha provato quanto da essa dedotto ed eccepito nell'atto di opposizione e il convenuto non si è presentato all'udienza fissata per l'interrogatorio di
. Parte_1
Il rilascio dell'immobile è avvenuto in data 10.5.23 sicché sul punto è cessata la materia del contendere. Quanto alla morosità, da calcolarsi sino all'effettivo rilascio dell'immobile avvenuto il 10.05.2023 si osserva quanto segue. Alla data dell'intimazione di sfratto, notificata il 30.04.2022, la morosità ammontava ad € 2.575,00, pari ad € 515,00 mensili da dicembre 2021 ad aprile 2022. Da allora in poi, durante tutto il corso del processo e fino alla data del rilascio, il Sig. ha omesso il pagamento CP_1 del canone dovuto. Pertanto, dal maggio 2022 sino alla data di avvenuto rilascio del 10.05.2023 sono trascorsi ulteriori 13 mesi di inadempimento che, moltiplicati per € 515,00, determinano l'importo di
€ 6.695,00 Tale somma, addizionata alla originaria morosità di € 2.575,00, determina un credito complessivo in favore del Sig. pari ad € 9.270,00 oltre interessi legali dalle Parte_1 singole scadenze al saldo effettivo. La riconvenzionale va respinta per quanto sopra esposto. Le spese di lite, come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore antistatario. Non si ravvisano gli estremi per una condanna ex art.96 c.p.c. non giustificabile in base alla mera soccombenza.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Roberta Nardone definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1 dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio;
accoglie la domanda attorea e dichiara il contratto inter-partes del 1.7.2021 relativo all'immobile sito in Fiumicino (RM) alla Via delle Aragoste n. 38 risolto per inadempimento del convenuto;
condanna al pagamento in favore dell'attore della somma globale di € Controparte_1
9.270,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condanna alal refusione in favore dell'attore delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano ai sensi del Dm Giustizia n.55/2014 in euro 150,00 per esborsi ed euro 3500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%) da distrarsi in favore del difensore antistatario. Civitavecchia 27.5.25
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone