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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/09/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 98/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 339/21 del Tribunale civile di
Isernia in composizione monocratica pubblicata il 14/9/21 a conclusione del giudizio vertente tra
C.F. e P.I. , con sede in alla Via dei Martiri Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Pt_1
n.1, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Mike
Matticoli, C.F. , del Foro di Isernia, elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dello stesso, sito in Isernia al C.so Garibaldi n. 381 (indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
-APPELLANTE-APPELLATO
[...
- con sede legale e amministrativa in Milano, Palazzo Largo Augusto, n. 1/A, Controparte_1 ang. via Verziere, in persona del dott. in qualità di Procuratore speciale, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina de Tilla (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio dell'avv. Mario Pietrunti, in Campobasso Via Pietrunti n. 20 APPELLANTE -APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 30/4/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 339/21 il Tribunale di Isernia ha condannato il al pagamento in Parte_1 favore di della somma di euro 49.898,81, oltre interessi moratori dalla scadenza Controparte_1 al saldo. Ha infatti riconosciuto parzialmente il credito, originariamente vantato da ENEL Sole s.r.l.
(poi ceduto a nei confronti del in conseguenza della stipula di una Controparte_1 Pt_1 convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica. Ha dichiarato prescritto l'ulteriore credito pari ad euro 17.262,99.
Avverso la sentenza hanno proposto appello sia che il con Controparte_1 Parte_1 separati atti. I relativi procedimenti sono stati poi riuniti.
Il censura la sentenza sotto diversi profili. Pt_1
1) Inesistenza della comparsa di costituzione di Controparte_1
Sostiene l'appellante che la comparsa di costituzione e risposta sia stata inizialmente depositata telematicamente e successivamente sia stata depositata una “nuova comparsa di costituzione e risposta cartacea munita di firma analogica”. Quest'ultimo atto, in quanto creato in modalità cartacea, sarebbe “giuridicamente inesistente”, con conseguente “inammissibilità della costituzione operata in maniera cartacea […]”.
L'eccezione è priva di pregio. si è costituita mediante deposito telematico della comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, come emerge chiaramente dal fascicolo telematico di primo grado. La circostanza peraltro è pacificamente riconosciuta dallo stesso appellante.
Non si comprendono quindi le argomentazioni sostenute dal difensore del Pt_1
In ogni caso la costituzione mediante deposito di copia cartacea e non telematica integrerebbe esclusivamente una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto (in tal senso, Cass. Sez. VI, ordinanza n. 33601/22).
Va quindi respinto il primo motivo di gravame.
2) Violazione dell'art. 9 L. n. 2248/1865 Sostiene il la inefficacia della cessione del credito da ENEL Sole s.r.l. a Parte_1 [...]
non avendovi aderito l'ente territoriale. Al riguardo richiama l'art. 9 L. n. 2248/1865, CP_1 che recita: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
L'appellante rappresenta che il contratto, da cui è scaturito il credito ceduto, fu stipulato il 31/1/08; aveva durata decennale per cui era ancora in corso di esecuzione al momento della cessione del credito, avvenuta il 26/3/14 per rogito notarile.
Deve preliminarmente osservarsi che la disposizione richiamata non distingue tra amministrazioni statali e non. Il giudice di legittimità ha pertanto ritenuto applicabile la norma alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici territoriali, come nel caso di specie (in tal senso Cass. Sez. I, sentenza n.
11475/08; Sez. I, sent. n. 268/06; Sez. III n. 981/02; Sez. I, sent. n. 13261/00). Soltanto l'art. 69 R.D.
n. 24409/23, che prescrive requisiti di forma e comunicazione, inerisce esclusivamente all'amministrazione statale.
Occorre pertanto stabilire se il contratto stipulato tra le parti fosse ancora in essere alla data di cessione del credito.
In data 31/1/08 il e stipularono una convenzione avente ad Parte_1 Controparte_1 oggetto la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del (cfr. art. 2). La Parte_1 durata della convenzione venne fissata in 10 anni, “con effetto immediato dalla sua sottoscrizione”
(cfr. art. 3).
E' perciò indubbio che la cessione del credito, formalizzata con rogito notarile del 26/3/14, si perfezionò quando il contratto era ancora in corso. Nessuna risoluzione della convenzione, a norma dell'art. 18 del contratto menzionato, intervenne in epoca antecedente alla cessione del credito.
Erra pertanto il giudice di primo grado laddove afferma laconicamente che il “non ha Pt_1 provato, né chiesto di provare, che esso (il contratto, ndr) fosse ancora in esecuzione al momento della cessione dei crediti per cui è causa”. Al contrario proprio il contratto (in atti) dimostra inequivocabilmente che la convenzione era ancora in essere.
Non è invocabile l'art. 117 D. l.vo n. 163/06 (all'epoca applicabile), secondo cui le cessioni di crediti da corrispettivo sono efficaci e opponibili alle amministrazioni pubbliche appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario. I commi secondo e terzo esigono infatti la “notifica all'amministrazione” pubblica debitrice della cessione dei crediti. In difetto di tale notifica (circostanza non allegata e tantomeno provata dal cessionario), non può ritenersi efficace ed opponibile al l'atto di cessione. Parte_1
Infine, diversamente da quanto sostenuto da l'art. 4 dell'atto di cessione non Controparte_1 conferisce a quest'ultima società alcun mandato finalizzato alla riscossione dei crediti maturati in capo ad ENEL Sole. Il contratto di mandato, previsto dall'art. 1703 c.c., obbliga una parte
(mandatario) al compimento di uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante). La clausola negoziale in esame, invece, non pone alcun obbligo di riscossione in capo a CP_1 nell'interesse di ENEL Sole ma semplicemente “autorizza” il cessionario “a farsi riconoscere come tale” ed esprime il consenso del cedente affinché “ove necessario, gli eventuali mandati o ordini di pagamento riferibili ai Crediti siano intestati al Cessionario stesso”. Non è perciò corretto qualificare giuridicamente la società cessionaria come mandataria della società cedente.
Alla stregua di tali considerazioni, deve escludersi che la società fosse creditrice Controparte_1 nei confronti del non essendo opponibile all'ente territoriale (terzo debitore) Parte_1
l'atto di cessione di credito, stipulato tra ENEL Sole s.r.l. e in data 26/3/14. Controparte_1
Va conseguentemente accolto l'appello proposto dal dichiarando la inesistenza Parte_1 del credito preteso da nei confronti del predetto ente. CP_1
3) Appello proposto da Controparte_1
Per le ragioni innanzi illustrate va respinto l'appello di finalizzato al riconoscimento CP_1 del maggior credito di euro 67.161,80 nei confronti del giustificato dalla medesima causa Pt_1 petendi.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 98/22 R.G., sugli appelli proposti da e avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 339/21 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, dichiara inesistente il Parte_1 credito preteso da nei confronti del Controparte_1 Pt_1
2) rigetta l'appello proposto da Controparte_1
3) condanna al rimborso in favore del delle spese Controparte_1 Pt_1 Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro
7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente grado, in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che l'appello proposto da è integralmente rigettato ai fini dei Controparte_1 provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 4/9/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 98/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 339/21 del Tribunale civile di
Isernia in composizione monocratica pubblicata il 14/9/21 a conclusione del giudizio vertente tra
C.F. e P.I. , con sede in alla Via dei Martiri Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Pt_1
n.1, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Mike
Matticoli, C.F. , del Foro di Isernia, elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dello stesso, sito in Isernia al C.so Garibaldi n. 381 (indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
-APPELLANTE-APPELLATO
[...
- con sede legale e amministrativa in Milano, Palazzo Largo Augusto, n. 1/A, Controparte_1 ang. via Verziere, in persona del dott. in qualità di Procuratore speciale, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina de Tilla (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio dell'avv. Mario Pietrunti, in Campobasso Via Pietrunti n. 20 APPELLANTE -APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 30/4/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 339/21 il Tribunale di Isernia ha condannato il al pagamento in Parte_1 favore di della somma di euro 49.898,81, oltre interessi moratori dalla scadenza Controparte_1 al saldo. Ha infatti riconosciuto parzialmente il credito, originariamente vantato da ENEL Sole s.r.l.
(poi ceduto a nei confronti del in conseguenza della stipula di una Controparte_1 Pt_1 convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica. Ha dichiarato prescritto l'ulteriore credito pari ad euro 17.262,99.
Avverso la sentenza hanno proposto appello sia che il con Controparte_1 Parte_1 separati atti. I relativi procedimenti sono stati poi riuniti.
Il censura la sentenza sotto diversi profili. Pt_1
1) Inesistenza della comparsa di costituzione di Controparte_1
Sostiene l'appellante che la comparsa di costituzione e risposta sia stata inizialmente depositata telematicamente e successivamente sia stata depositata una “nuova comparsa di costituzione e risposta cartacea munita di firma analogica”. Quest'ultimo atto, in quanto creato in modalità cartacea, sarebbe “giuridicamente inesistente”, con conseguente “inammissibilità della costituzione operata in maniera cartacea […]”.
L'eccezione è priva di pregio. si è costituita mediante deposito telematico della comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, come emerge chiaramente dal fascicolo telematico di primo grado. La circostanza peraltro è pacificamente riconosciuta dallo stesso appellante.
Non si comprendono quindi le argomentazioni sostenute dal difensore del Pt_1
In ogni caso la costituzione mediante deposito di copia cartacea e non telematica integrerebbe esclusivamente una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto (in tal senso, Cass. Sez. VI, ordinanza n. 33601/22).
Va quindi respinto il primo motivo di gravame.
2) Violazione dell'art. 9 L. n. 2248/1865 Sostiene il la inefficacia della cessione del credito da ENEL Sole s.r.l. a Parte_1 [...]
non avendovi aderito l'ente territoriale. Al riguardo richiama l'art. 9 L. n. 2248/1865, CP_1 che recita: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
L'appellante rappresenta che il contratto, da cui è scaturito il credito ceduto, fu stipulato il 31/1/08; aveva durata decennale per cui era ancora in corso di esecuzione al momento della cessione del credito, avvenuta il 26/3/14 per rogito notarile.
Deve preliminarmente osservarsi che la disposizione richiamata non distingue tra amministrazioni statali e non. Il giudice di legittimità ha pertanto ritenuto applicabile la norma alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici territoriali, come nel caso di specie (in tal senso Cass. Sez. I, sentenza n.
11475/08; Sez. I, sent. n. 268/06; Sez. III n. 981/02; Sez. I, sent. n. 13261/00). Soltanto l'art. 69 R.D.
n. 24409/23, che prescrive requisiti di forma e comunicazione, inerisce esclusivamente all'amministrazione statale.
Occorre pertanto stabilire se il contratto stipulato tra le parti fosse ancora in essere alla data di cessione del credito.
In data 31/1/08 il e stipularono una convenzione avente ad Parte_1 Controparte_1 oggetto la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del (cfr. art. 2). La Parte_1 durata della convenzione venne fissata in 10 anni, “con effetto immediato dalla sua sottoscrizione”
(cfr. art. 3).
E' perciò indubbio che la cessione del credito, formalizzata con rogito notarile del 26/3/14, si perfezionò quando il contratto era ancora in corso. Nessuna risoluzione della convenzione, a norma dell'art. 18 del contratto menzionato, intervenne in epoca antecedente alla cessione del credito.
Erra pertanto il giudice di primo grado laddove afferma laconicamente che il “non ha Pt_1 provato, né chiesto di provare, che esso (il contratto, ndr) fosse ancora in esecuzione al momento della cessione dei crediti per cui è causa”. Al contrario proprio il contratto (in atti) dimostra inequivocabilmente che la convenzione era ancora in essere.
Non è invocabile l'art. 117 D. l.vo n. 163/06 (all'epoca applicabile), secondo cui le cessioni di crediti da corrispettivo sono efficaci e opponibili alle amministrazioni pubbliche appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario. I commi secondo e terzo esigono infatti la “notifica all'amministrazione” pubblica debitrice della cessione dei crediti. In difetto di tale notifica (circostanza non allegata e tantomeno provata dal cessionario), non può ritenersi efficace ed opponibile al l'atto di cessione. Parte_1
Infine, diversamente da quanto sostenuto da l'art. 4 dell'atto di cessione non Controparte_1 conferisce a quest'ultima società alcun mandato finalizzato alla riscossione dei crediti maturati in capo ad ENEL Sole. Il contratto di mandato, previsto dall'art. 1703 c.c., obbliga una parte
(mandatario) al compimento di uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante). La clausola negoziale in esame, invece, non pone alcun obbligo di riscossione in capo a CP_1 nell'interesse di ENEL Sole ma semplicemente “autorizza” il cessionario “a farsi riconoscere come tale” ed esprime il consenso del cedente affinché “ove necessario, gli eventuali mandati o ordini di pagamento riferibili ai Crediti siano intestati al Cessionario stesso”. Non è perciò corretto qualificare giuridicamente la società cessionaria come mandataria della società cedente.
Alla stregua di tali considerazioni, deve escludersi che la società fosse creditrice Controparte_1 nei confronti del non essendo opponibile all'ente territoriale (terzo debitore) Parte_1
l'atto di cessione di credito, stipulato tra ENEL Sole s.r.l. e in data 26/3/14. Controparte_1
Va conseguentemente accolto l'appello proposto dal dichiarando la inesistenza Parte_1 del credito preteso da nei confronti del predetto ente. CP_1
3) Appello proposto da Controparte_1
Per le ragioni innanzi illustrate va respinto l'appello di finalizzato al riconoscimento CP_1 del maggior credito di euro 67.161,80 nei confronti del giustificato dalla medesima causa Pt_1 petendi.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 98/22 R.G., sugli appelli proposti da e avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 339/21 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, dichiara inesistente il Parte_1 credito preteso da nei confronti del Controparte_1 Pt_1
2) rigetta l'appello proposto da Controparte_1
3) condanna al rimborso in favore del delle spese Controparte_1 Pt_1 Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro
7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente grado, in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che l'appello proposto da è integralmente rigettato ai fini dei Controparte_1 provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 4/9/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)