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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 990/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 990/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. DAVOLI ANDREA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con gli avv.ti RUFFINI NINO GIORDANO e Controparte_1
E;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 25/10/2014 a Reggio Emilia (atto n. 240, parte I, anno 2014). Dal matrimonio è nata la figlia Per_1
(26/06/2015). Le parti vivono separate in forza della sentenza del
[...] le di Reggio Emilia del 13/07/2020 che ha stabilito l'affido esclusivo della minore alla madre, che le visite paterne fossero regolamentate dal Servizio Sociale e che il padre contribuisse al mantenimento della minore versando il 30% delle spese straordinarie.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che sia Parte_1 dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine ha allegato:
▶che il marito è un padre inadeguato in quanto non è in grado di comprendere i bisogni della minore ed è dedito ad attività illecite;
▶che la figlia è a disagio con il padre e non lo vuole frequentare;
▶di occuparsi in via esclusiva del mantenimento della figlia. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affido esclusivo della minore con collocazione presso di sé, che venga incaricato il Servizio Sociale di supportare il nucleo famigliare e valutare la ripresa dei rapporti con il padre e che quest'ultimo contribuisca al mantenimento della minore versando il 30% delle spese straordinarie. si è costituito e non si è opposto alla Controparte_1 pro ontestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che dal mese di maggio 2021 la ricorrente gli ha impedito di frequentare la minore, sebbene le accuse di maltrattamenti a suo carico siano state archiviate;
▶che le sue condizioni di salute sono critiche e per questo sta scontando presso il proprio domicilio la pena della reclusione di dodici anni per il reato di associazione mafiosa;
▶che percepisce solamente una pensione di € 266. Ha, pertanto, chiesto l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, che le visite paterne siano organizzate con l'intermediazione del Servizio Sociale presso il proprio domicilio e che siano progressivamente ampliate prevedendo in un primo momento che la figlia trascorra presso di lui il mercoledì e il sabato (dall'uscita da scuola alla sera ore 20), nonché a week-end alterni la domenica (dalle ore 10 alle ore 20); in un secondo momento che la minore trascorra presso di lui due pomeriggi a settimana con pernottamento e week-end alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Ha, inoltre, chiesto che la madre si faccia interamente carico delle spese ordinarie e straordinarie della figlia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Il Tribunale si è già pronunciato sul vincolo con la sentenza parziale pubblicata in data 08/07/2024.
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, la ricorrente ha chiesto la conferma dell'affido esclusivo della minore a sé allegando l'inadeguatezza del padre sia in relazione ai suoi comportamenti nei confronti della figlia sia in ragione della sua condotta di vita, avendo riportato condanne per reati di stampo mafioso. Ha dichiarato di aver sporto denuncia nei confronti del marito per maltrattamenti ai danni della minore e ha riferito che, nonostante il provvedimento di archiviazione, continua a rifiutarsi di Persona_1 incontrare il padre. Quest'ultimo ichiesta affermando che una tale modalità di affido, già disposta in sede di separazione, ha pregiudicato grandemente il suo rapporto con la figlia, in quanto la madre si è rifiutata di collaborare con il Servizio Sociale per organizzare gli incontri protetti nel periodo in cui scontava gli arresti domiciliari. Alla luce del delicato quadro rappresentato, il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'ascolto della minore e alla verifica della capacità genitoriale delle parti. La consulenza ha evidenziato che:
-le difficoltà di comunicazione e cooperazione sono attribuibili a entrambe le parti, dal momento che, se è vero che la madre non coinvolge il padre nelle scelte di cura e di educazione della minore, a sua volta il padre non si è mai attivato per essere maggiormente coinvolto (“L'affidamento esclusivo in capo alla madre, per come lei lo ha interpretato, ha attribuito a lei sola la responsabilità di agire e decidere per la figlia limitando lo spazio d'azione del padre: non è emerso che il padre negli anni abbia preso contatti con scuola, pediatra o associazione sportiva per assumere informazioni sulla figlia e potersi esprimere in merito alle scelte materne
[…]” p. 43);
-la condotta criminosa del resistente ha inciso in modo significativo sul rapporto con la figlia, contribuendo a generare un distacco affettivo e ostacolando l'instaurarsi di una quotidianità nella quale la minore potesse riconoscerlo come figura genitoriale di riferimento (“il signor pare CP_1 dare poca importanza alle ripercussioni a livello relazionale della complessa vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto pesantemente;
non sembra riconoscere il peso che la ex moglie ha dovuto portare negli anni né pare essersi accorto della sofferenza della donna a seguito della delusione e della paura delle vicende in cui si diceva che il marito fosse coinvolto” p. 15; “ ha un rapporto preferenziale con la Persona_1 madre che rappre o genitore di riferimento;
il padre non è vissuto come figura di attaccamento soprattutto a causa della mancata quotidianità dopo la nascita della bambina. La detenzione del CP_1 durante i mesi di gravidanza della moglie e la conseguente se hanno creato una distanza tra lui e la figlia che ad oggi non risulta colmata.” p. 50”);
-la madre provvede in modo adeguato e completo alle esigenze della minore, ma contribuisce a marginalizzare la figura paterna mostrandosi restia a far incontrare la minore al padre e permettendo alla stessa di chiamare “papà” il nuovo compagno (“Attualmente la signora coinvolge la bambina nella relazione con il compagno in modi che risultano non del tutto adeguati e che portano la minore ancora una volta a confondere ruoli e funzioni chiamando il signor “papà” senza essere corretta dagli Per_2 adulti di riferimento” p. 44; “la non è supportata in modo adeguato nel rapporto con il padre ma si ritiene che reagisca ai timori della madre assumendoli come propri e tendendo a rifiutare il padre senza valide motivazioni che possano sostenere la sua posizione. Non si esclude che la minore in modo anche inconsapevole si adegui alle aspettative materne che la vorrebbero lontana dal padre.” p. 49);
-la minore esprime disagio nei rapporti con il padre e si rifiuta di avere ulteriori contatti con lo stesso, sebbene tale diniego non sia sorretto da alcuna motivazione (“Si osserva un viraggio che porta la minore a chiusura e stile relazionale difensivo nel momento in cui affronta la dimensione paterna: si incupisce, l'eloquio si impoverisce, si nota Persona_1
l'emergere di tensione nervosa che la porta in alcune occasioni (si veda l'ultimo colloquio) a mostrare aggressività franca a livello verbale. La posizione di rifiuto del padre non è sostenuta da motivazioni (nemmeno generiche) né da quanto osservato durante l'interazione tra lei ed il signor
p. 41). CP_1
e, a fronte del quadro emerso, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per confermare l'affido esclusivo della minore alla madre, con il supporto e il monitoraggio del Servizio Sociale, come peraltro suggerito dalla CTU. I genitori hanno infatti dimostrato carenze nell'ambito della comunicazione reciproca e nella comprensione dei bisogni della minore. La ricorrente ha manifestato significative difficoltà nel coinvolgere l'altro genitore nella vita di e nel riconoscere l'importanza Persona_1 della presenza del padre per la crescita della stessa (“La signora Pt_1 sembra aver assunto in passato atteggiamenti ostacolanti della frequentazione padre-figlia e pare non comprendere le conseguenze che la scomparsa del padre dalla sua vita potrebbero avere su di lei” p. 18). Allo stesso modo, il padre si è per lungo tempo disinteressato della minore, non attivandosi per ottenere informazioni sul suo stato né contribuendo in alcun modo al suo mantenimento, sebbene dalla documentazione penale prodotta in atti e dalle risultanze della consulenza emerga che lo stesso non è privo di mezzi (“Nel secondo incontro il signor porta diversi regali per concordati grazie all'intervento CP_1 Per_1 ulenti di parte: un set rry Potter di cui la bambina è appassionata, una cuffia firmata, un giaccone, un completo con maglia e pantaloni. Il padre commenta le scelte fatte e dice che la signora lo Pt_1 ha aiutato a scegliere dandogli alcuni suggerimenti.” p. 23). Quanto alle visite paterne, il calendario proposto dal padre deve essere rigettato atteso che il resistente si trova attualmente detenuto. Il ripristino della relazione padre-figlia potrà avvenire esclusivamente con gradualità, attraverso l'intermediazione e il supporto dei Servizi Sociali territorialmente competenti, e solo quando vi saranno le condizioni oggettive per garantirne lo svolgimento in un contesto protetto, che certamente non può coincidere con l'ambiente carcerario. Il Collegio dispone, pertanto, che la minore sia affidata in via esclusiva alla madre e incarica il Servizio Sociali di: -mantenere una funzione di stretto monitoraggio e vigilanza allo scopo di garantire, qualora possibile, la ripresa degli incontri padre-figlia, di sostenere la signora nella comunicazione con l'altro genitore, di Pt_1 aiutarla a coinvolgere il padre nel quotidiano di anche tramite Per_1 confronto sulle piccole questioni (dentista, visite mediche, scelta dello sport, scelta della scuola, rendimento scolastico, etc.);
- mantenere una posizione attiva nella valutazione del coinvolgimento del compagno della signora nella vita della minore evitando Pt_1 confusione di ruoli e decisioni affrettate e/o non opportune rispetto a future convivenze e nuovi nuclei familiari;
-disporre la ripresa della frequentazione padre e figlia nel momento in cui il signor venisse rilasciato o venisse accordato l'arresto CP_1 domiciliare. Si dispone, inoltre, come peraltro richiesto dalla stessa ricorrente, che la minore fin da subito inizi e mantenga un percorso presso la NPIA territoriale che la sostenga nel superamento della posizione di rifiuto del padre, la aiuti a contenere e tollerare la frustrazione, garantisca un adeguato spazio di elaborazione dei vissuti aggressivi, riporti equilibrio nel mondo interno della minore.
3. Mantenimento della prole La domanda della ricorrente relativa al riconoscimento di un contributo da parte del padre per il mantenimento della minore può essere accolta, mentre deve essere rigettata la contraria richiesta del resistente di essere esonerato anche dal versamento delle spese straordinarie. Non sono infatti emersi elementi di novità tali da giustificare una modifica dell'assetto definito in sede di separazione. Inoltre, sebbene non siano stati forniti elementi di prova certi e documentali circa l'attuale situazione economica del resistente, è ragionevole presumere che lo stesso non sia priva di entrate, anche alla luce dell'imputazioni mosse a suo carico. In ogni caso, il dovere di mantenimento nei confronti dei figli minori costituisce un obbligo inderogabile che grava su entrambi i genitori, proporzionalmente alle rispettive capacità, e non può essere escluso neppure in presenza di difficoltà economiche. Il Collegio conferma, pertanto, l'obbligo in capo al padre di partecipare al 30% delle spese straordinarie.
4. Spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via esclusiva alla madre;
-incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di: a) mantenere una funzione di stretto monitoraggio e vigilanza allo scopo di garantire, qualora possibile, la ripresa degli incontri padre-figlia, di sostenere la signora nella comunicazione con l'altro genitore, di Pt_1 aiutarla a coinvolgere il padre nel quotidiano di anche tramite Per_1 confronto sulle piccole questioni (dentista, visite mediche, scelta dello sport, scelta della scuola, rendimento scolastico, etc.); b) mantenere una posizione attiva nella valutazione del coinvolgimento del compagno della signora nella vita della minore evitando confusione di ruoli e decisioni Pt_1 affrettate e/o non opportune rispetto a future convivenze e nuovi nuclei familiari;
c) disporre la ripresa della frequentazione padre e figlia nel momento in cui il signor venisse rilasciato o venisse accordato CP_1
l'arresto domiciliare;
d) curi il percorso della minore presso la NPIA territoriale che la sostenga nel superamento della posizione di rifiuto del padre, la aiuti a contenere e tollerare la frustrazione, garantisca un adeguato spazio di elaborazione dei vissuti aggressivi, riporti equilibrio nel mondo interno della minore;
-pone a carico del resistente l'obbligo di sostenere il 30% delle spese straordinarie della figlia, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.500 per onorari, più spese generali IVA e CPA.
Reggio Emilia, 12/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 990/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. DAVOLI ANDREA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con gli avv.ti RUFFINI NINO GIORDANO e Controparte_1
E;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 25/10/2014 a Reggio Emilia (atto n. 240, parte I, anno 2014). Dal matrimonio è nata la figlia Per_1
(26/06/2015). Le parti vivono separate in forza della sentenza del
[...] le di Reggio Emilia del 13/07/2020 che ha stabilito l'affido esclusivo della minore alla madre, che le visite paterne fossero regolamentate dal Servizio Sociale e che il padre contribuisse al mantenimento della minore versando il 30% delle spese straordinarie.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che sia Parte_1 dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine ha allegato:
▶che il marito è un padre inadeguato in quanto non è in grado di comprendere i bisogni della minore ed è dedito ad attività illecite;
▶che la figlia è a disagio con il padre e non lo vuole frequentare;
▶di occuparsi in via esclusiva del mantenimento della figlia. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affido esclusivo della minore con collocazione presso di sé, che venga incaricato il Servizio Sociale di supportare il nucleo famigliare e valutare la ripresa dei rapporti con il padre e che quest'ultimo contribuisca al mantenimento della minore versando il 30% delle spese straordinarie. si è costituito e non si è opposto alla Controparte_1 pro ontestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che dal mese di maggio 2021 la ricorrente gli ha impedito di frequentare la minore, sebbene le accuse di maltrattamenti a suo carico siano state archiviate;
▶che le sue condizioni di salute sono critiche e per questo sta scontando presso il proprio domicilio la pena della reclusione di dodici anni per il reato di associazione mafiosa;
▶che percepisce solamente una pensione di € 266. Ha, pertanto, chiesto l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, che le visite paterne siano organizzate con l'intermediazione del Servizio Sociale presso il proprio domicilio e che siano progressivamente ampliate prevedendo in un primo momento che la figlia trascorra presso di lui il mercoledì e il sabato (dall'uscita da scuola alla sera ore 20), nonché a week-end alterni la domenica (dalle ore 10 alle ore 20); in un secondo momento che la minore trascorra presso di lui due pomeriggi a settimana con pernottamento e week-end alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Ha, inoltre, chiesto che la madre si faccia interamente carico delle spese ordinarie e straordinarie della figlia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Il Tribunale si è già pronunciato sul vincolo con la sentenza parziale pubblicata in data 08/07/2024.
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, la ricorrente ha chiesto la conferma dell'affido esclusivo della minore a sé allegando l'inadeguatezza del padre sia in relazione ai suoi comportamenti nei confronti della figlia sia in ragione della sua condotta di vita, avendo riportato condanne per reati di stampo mafioso. Ha dichiarato di aver sporto denuncia nei confronti del marito per maltrattamenti ai danni della minore e ha riferito che, nonostante il provvedimento di archiviazione, continua a rifiutarsi di Persona_1 incontrare il padre. Quest'ultimo ichiesta affermando che una tale modalità di affido, già disposta in sede di separazione, ha pregiudicato grandemente il suo rapporto con la figlia, in quanto la madre si è rifiutata di collaborare con il Servizio Sociale per organizzare gli incontri protetti nel periodo in cui scontava gli arresti domiciliari. Alla luce del delicato quadro rappresentato, il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'ascolto della minore e alla verifica della capacità genitoriale delle parti. La consulenza ha evidenziato che:
-le difficoltà di comunicazione e cooperazione sono attribuibili a entrambe le parti, dal momento che, se è vero che la madre non coinvolge il padre nelle scelte di cura e di educazione della minore, a sua volta il padre non si è mai attivato per essere maggiormente coinvolto (“L'affidamento esclusivo in capo alla madre, per come lei lo ha interpretato, ha attribuito a lei sola la responsabilità di agire e decidere per la figlia limitando lo spazio d'azione del padre: non è emerso che il padre negli anni abbia preso contatti con scuola, pediatra o associazione sportiva per assumere informazioni sulla figlia e potersi esprimere in merito alle scelte materne
[…]” p. 43);
-la condotta criminosa del resistente ha inciso in modo significativo sul rapporto con la figlia, contribuendo a generare un distacco affettivo e ostacolando l'instaurarsi di una quotidianità nella quale la minore potesse riconoscerlo come figura genitoriale di riferimento (“il signor pare CP_1 dare poca importanza alle ripercussioni a livello relazionale della complessa vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto pesantemente;
non sembra riconoscere il peso che la ex moglie ha dovuto portare negli anni né pare essersi accorto della sofferenza della donna a seguito della delusione e della paura delle vicende in cui si diceva che il marito fosse coinvolto” p. 15; “ ha un rapporto preferenziale con la Persona_1 madre che rappre o genitore di riferimento;
il padre non è vissuto come figura di attaccamento soprattutto a causa della mancata quotidianità dopo la nascita della bambina. La detenzione del CP_1 durante i mesi di gravidanza della moglie e la conseguente se hanno creato una distanza tra lui e la figlia che ad oggi non risulta colmata.” p. 50”);
-la madre provvede in modo adeguato e completo alle esigenze della minore, ma contribuisce a marginalizzare la figura paterna mostrandosi restia a far incontrare la minore al padre e permettendo alla stessa di chiamare “papà” il nuovo compagno (“Attualmente la signora coinvolge la bambina nella relazione con il compagno in modi che risultano non del tutto adeguati e che portano la minore ancora una volta a confondere ruoli e funzioni chiamando il signor “papà” senza essere corretta dagli Per_2 adulti di riferimento” p. 44; “la non è supportata in modo adeguato nel rapporto con il padre ma si ritiene che reagisca ai timori della madre assumendoli come propri e tendendo a rifiutare il padre senza valide motivazioni che possano sostenere la sua posizione. Non si esclude che la minore in modo anche inconsapevole si adegui alle aspettative materne che la vorrebbero lontana dal padre.” p. 49);
-la minore esprime disagio nei rapporti con il padre e si rifiuta di avere ulteriori contatti con lo stesso, sebbene tale diniego non sia sorretto da alcuna motivazione (“Si osserva un viraggio che porta la minore a chiusura e stile relazionale difensivo nel momento in cui affronta la dimensione paterna: si incupisce, l'eloquio si impoverisce, si nota Persona_1
l'emergere di tensione nervosa che la porta in alcune occasioni (si veda l'ultimo colloquio) a mostrare aggressività franca a livello verbale. La posizione di rifiuto del padre non è sostenuta da motivazioni (nemmeno generiche) né da quanto osservato durante l'interazione tra lei ed il signor
p. 41). CP_1
e, a fronte del quadro emerso, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per confermare l'affido esclusivo della minore alla madre, con il supporto e il monitoraggio del Servizio Sociale, come peraltro suggerito dalla CTU. I genitori hanno infatti dimostrato carenze nell'ambito della comunicazione reciproca e nella comprensione dei bisogni della minore. La ricorrente ha manifestato significative difficoltà nel coinvolgere l'altro genitore nella vita di e nel riconoscere l'importanza Persona_1 della presenza del padre per la crescita della stessa (“La signora Pt_1 sembra aver assunto in passato atteggiamenti ostacolanti della frequentazione padre-figlia e pare non comprendere le conseguenze che la scomparsa del padre dalla sua vita potrebbero avere su di lei” p. 18). Allo stesso modo, il padre si è per lungo tempo disinteressato della minore, non attivandosi per ottenere informazioni sul suo stato né contribuendo in alcun modo al suo mantenimento, sebbene dalla documentazione penale prodotta in atti e dalle risultanze della consulenza emerga che lo stesso non è privo di mezzi (“Nel secondo incontro il signor porta diversi regali per concordati grazie all'intervento CP_1 Per_1 ulenti di parte: un set rry Potter di cui la bambina è appassionata, una cuffia firmata, un giaccone, un completo con maglia e pantaloni. Il padre commenta le scelte fatte e dice che la signora lo Pt_1 ha aiutato a scegliere dandogli alcuni suggerimenti.” p. 23). Quanto alle visite paterne, il calendario proposto dal padre deve essere rigettato atteso che il resistente si trova attualmente detenuto. Il ripristino della relazione padre-figlia potrà avvenire esclusivamente con gradualità, attraverso l'intermediazione e il supporto dei Servizi Sociali territorialmente competenti, e solo quando vi saranno le condizioni oggettive per garantirne lo svolgimento in un contesto protetto, che certamente non può coincidere con l'ambiente carcerario. Il Collegio dispone, pertanto, che la minore sia affidata in via esclusiva alla madre e incarica il Servizio Sociali di: -mantenere una funzione di stretto monitoraggio e vigilanza allo scopo di garantire, qualora possibile, la ripresa degli incontri padre-figlia, di sostenere la signora nella comunicazione con l'altro genitore, di Pt_1 aiutarla a coinvolgere il padre nel quotidiano di anche tramite Per_1 confronto sulle piccole questioni (dentista, visite mediche, scelta dello sport, scelta della scuola, rendimento scolastico, etc.);
- mantenere una posizione attiva nella valutazione del coinvolgimento del compagno della signora nella vita della minore evitando Pt_1 confusione di ruoli e decisioni affrettate e/o non opportune rispetto a future convivenze e nuovi nuclei familiari;
-disporre la ripresa della frequentazione padre e figlia nel momento in cui il signor venisse rilasciato o venisse accordato l'arresto CP_1 domiciliare. Si dispone, inoltre, come peraltro richiesto dalla stessa ricorrente, che la minore fin da subito inizi e mantenga un percorso presso la NPIA territoriale che la sostenga nel superamento della posizione di rifiuto del padre, la aiuti a contenere e tollerare la frustrazione, garantisca un adeguato spazio di elaborazione dei vissuti aggressivi, riporti equilibrio nel mondo interno della minore.
3. Mantenimento della prole La domanda della ricorrente relativa al riconoscimento di un contributo da parte del padre per il mantenimento della minore può essere accolta, mentre deve essere rigettata la contraria richiesta del resistente di essere esonerato anche dal versamento delle spese straordinarie. Non sono infatti emersi elementi di novità tali da giustificare una modifica dell'assetto definito in sede di separazione. Inoltre, sebbene non siano stati forniti elementi di prova certi e documentali circa l'attuale situazione economica del resistente, è ragionevole presumere che lo stesso non sia priva di entrate, anche alla luce dell'imputazioni mosse a suo carico. In ogni caso, il dovere di mantenimento nei confronti dei figli minori costituisce un obbligo inderogabile che grava su entrambi i genitori, proporzionalmente alle rispettive capacità, e non può essere escluso neppure in presenza di difficoltà economiche. Il Collegio conferma, pertanto, l'obbligo in capo al padre di partecipare al 30% delle spese straordinarie.
4. Spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via esclusiva alla madre;
-incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di: a) mantenere una funzione di stretto monitoraggio e vigilanza allo scopo di garantire, qualora possibile, la ripresa degli incontri padre-figlia, di sostenere la signora nella comunicazione con l'altro genitore, di Pt_1 aiutarla a coinvolgere il padre nel quotidiano di anche tramite Per_1 confronto sulle piccole questioni (dentista, visite mediche, scelta dello sport, scelta della scuola, rendimento scolastico, etc.); b) mantenere una posizione attiva nella valutazione del coinvolgimento del compagno della signora nella vita della minore evitando confusione di ruoli e decisioni Pt_1 affrettate e/o non opportune rispetto a future convivenze e nuovi nuclei familiari;
c) disporre la ripresa della frequentazione padre e figlia nel momento in cui il signor venisse rilasciato o venisse accordato CP_1
l'arresto domiciliare;
d) curi il percorso della minore presso la NPIA territoriale che la sostenga nel superamento della posizione di rifiuto del padre, la aiuti a contenere e tollerare la frustrazione, garantisca un adeguato spazio di elaborazione dei vissuti aggressivi, riporti equilibrio nel mondo interno della minore;
-pone a carico del resistente l'obbligo di sostenere il 30% delle spese straordinarie della figlia, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.500 per onorari, più spese generali IVA e CPA.
Reggio Emilia, 12/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli