Sentenza 2 maggio 2017
Ordinanza collegiale 14 luglio 2022
Sentenza 23 agosto 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/08/2022, n. 11239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11239 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/08/2022
N. 11239/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07203/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7203 del 2016, proposto da
AR OS CE, SI AR, TA AR, LI NA, DE ET VA, NI AN RA, RD AR TT, LO LA, GH LE, AT MA, BE AR, ON ED, RR AR OS, LA EN, CA RA, TA AR AT, I' AD, RI SI, RO LE Oreste, GO Santa, NI AR, AR EN AR AR, CA NA AR, US NE, CA LI, SN PA, TI EL, TI Santi, CI AT, CI PR, RI RA, IR LL, CO OS AN, UR GR, CO NA AR EN, CO US, Contraffatto AR IT, OR ZA, OR ZO, ZA Maugeri TI AR, AC ME, PI ZI, CU VA, D’LO IM, D’ZA IM, TT AR TT, De LU AN, Del RO IN, Del HI AB, Di ED TA, Di RO SA, Di MI LI, Di LV IA, AN RA, Di LA AR, Di OM AR, Di AI NA, UC AR Santa, EM AR LI ME, AL PA AR, CO RO, FA DA, AC IN, FA AR LI, FE RO, EZ AR, FE LO, Festa Ferrante RA, VI OS, FI TA FA, CE IA, IL BA, ON AR TE, RM ER, OR TA, LI ES, ZE SA, LO OR, AT RA, UC UC, IN AT, ND NE, IG GI, IZ IA, AR AR LA, GU BI, LÌ LI AR, SE NA, IN IR, UL RE, La CH AR PA, AG AR RA, AU RI, ET HI, RI SE, Lo BI SI, LO NE, IO RA, IOni UI EL, AG BE, AN TA AR, RL IA, MA AT, NA DR, ME NA AR, MI RA, LI EL, LI IM, MI SI, LO NA AR, IN NA AR, MO CL, OL AN, CH IN, US NA, ET ME, NA AR, IC LI AT, TR IU, DD AN, IT IC, LÈ ON, HI IL, NO IG IA, Palazzo SImelissa, Palazzo ND, LO NA, IS AT, ON SA, CC ND, NC LO, TI IT, IV ARlisa, NO ER, RT NT, AT AR OL, LA AR TE, QU ARnna, NI NP, IE SA NA AR, RO OS, SC IU, ER AR, UC SI, ON VI, VA ZO, AR AN, OR UC, IU OS, OL LI, EN AN, PA HI, VA AN, CH RA, ST IT, AN IU, VA AN, IN NI, AI DO, TI NE, AL ER, LL IA, LA AR TT, EL ARngela, RI FL NE, LL AR, ZA AN, rappresentati e difesi dagli avvocati EL AR Fasano, FA Fasano, con domicilio eletto presso lo studio AR Cecilia in Roma, via B. Tortolini, 29;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR Di SA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza prot. n. 000241/2016 con cui è stata disciplinata "la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017" - nella parte in cui non permette il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato dai ricorrenti negli istituti paritari
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 8 luglio 2022 e nella successiva camera di consiglio del 29 luglio 2022 la dott.ssa SI Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe con la quale l’Amministrazione ha disciplinato la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017.
Esponevano di essere insegnanti assunti in qualità di docenti dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del piano straordinario di assunzione "a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 lettera b) della 1egge 13 luglio 2015, n. 107 e che, al momento dell'entrata in vigore della 1egge n. 107 del 2015, erano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente (c.d. GAE) di cui all’art. 1, co. 605, lett. c), 1egge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi, pertanto, erano stati assunti nelle c.d. fasi B) e “C” della procedura di assunzione descritta all'art. 1, co. 98, lett. c) della stessa legge.
Con il presente ricorso collettivo, deducevano l'illegittimità dell’O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016, nella parte in cui avrebbe attribuito un minor punteggio al personale scolastico che ha prestato servizio pre-ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate rispetto ai docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie; individuavano, inoltre, una ulteriore disparità tra coloro che hanno prestato servizio di ruolo e coloro che hanno prestato servizio pre-ruolo.
Deducevano, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’O.M. n. 241/2016 rispetto agli artt. 3, 51, 97 Cost.
1.1 Con sentenza del 2 maggio 2017 n. 5061 veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice ordinario, sul presupposto che “ le norme censurate dell’OM 241/2016 sono riproduttive del Contratto collettivo nazionale integrativo siglato l’8 aprile 2016, che, a sua volta, s’inserisce nel Contratto collettivo nazionale sottoscritto il 29 novembre 2007.” , ed “ attenendo, dunque la controversia alla fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione scolastica ”.
1.2 La sentenza da ultimo richiamata veniva riformata in appello con sentenza del 23 gennaio 2018 n. 446 e pertanto parte ricorrente riassumeva il relativo giudizio.
1.3 All’esito dell’udienza dell’8 luglio 2022 con ordinanza n. 9758/2022 veniva concesso alle parti termine per contraddire in ordine alla rilevata improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, non avendo parte ricorrente impugnato le graduatorie relative alla mobilità in questione, adottate dall’Amministrazione all’esito della procedura.
1.4 In data 22 luglio 2002 il legale di parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha rappresentato che: 1) le sig.re AM GA, AT IN e AN ZA hanno revocato il mandato professionale ai procuratori costituiti; 2) le ricorrenti RO FE, BE AG e RA CA non hanno interesse alla prosecuzione del giudizio avendo ottenuto trasferimenti presso le sedi desiderate in fase di mobilità; 3) l’eccezione di improcedibilità è infondata dovendo le graduatorie nazionali essere impugnate innanzi al giudice ordinario.
2. In via preliminare il Collegio prende nota dell’avvenuta revoca del mandato difensivo e rileva come la stessa non abbia effetto sul presente giudizio, in quanto, come statuito da condivisibile giurisprudenza, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, “ …ai sensi degli artt. 85 c.p.c. e 39 c.p.a., il difensore di una parte in causa può rinunciare alla procura che gli era stata conferita, ma la sua rinuncia non ha effetti interruttivi e sospensivi del processo pur se non è avvenuta la sua sostituzione, né impedisce il passaggio in decisione del ricorso, essendo egli tenuto a svolgere le funzioni fino alla sua sostituzione (Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956); ciò anche se la rinuncia al mandato è effettuata dal difensore del ricorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2014, n. 3558); stesse considerazioni devono effettuarsi con riguardo alla revoca del mandato da parte della parte ricorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3091). ” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 243/2016).
3. - Premesso quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse sia nei confronti sia delle ricorrenti RO FE, BE AG e RA CA per le quali il difensore ha dichiarato l’assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio avendo ottenuto costoro i trasferimenti presso le sedi desiderate, sia nei confronti degli altri ricorrenti, non avendo questi ultimi impugnato le successive graduatorie di mobilità per cui un eventuale accoglimento del presente ricorso non potrebbe sortire comunque alcun effetto utile per essi.
Al riguardo difatti, pur volendo condividere la tesi prospettata da parte ricorrente sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulle graduatorie di mobilità, questione che tuttavia nel corso del presente giudizio appare coperta da giudicato, trattandosi dell’atto finale di una procedura sulla quale è stata invece affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, vi è comunque da rilevare che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova sull’avvenuta tempestiva impugnazione in sede civile delle relative graduatorie. Rispetto a queste ultime difatti, anche se configurate quali atto di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato e dunque rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, deve ritenersi applicabile l’ordinario termine prescrizionale di cinque anni.
Rimane pertanto indubbio che un eventuale accoglimento del presente ricorso non potrebbe sortire alcun effetto utile per i ricorrenti per cui deve concludersi per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
4. Sussistono ragioni di equità per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma con l'intervento dei magistrati:
US Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
SI Piemonte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI Piemonte | US Sapone |
IL SEGRETARIO