Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1157 del 2024 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1157 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “modifica alle condizioni della separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) in data 20.01.57, rappresentata e difesa dall'avv. CARAVETTA DAMIANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. VALLECCA CATERINA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 12.06.24 la parte ricorrente Parte_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie
[...] [...]
. CP_1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
- Con Sentenza n. 1024/2022, pubblicata il 22/07/2022, emessa inter partes nella causa iscritta al n. 1703/2019 R.G.A.C. del Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - passata in autorità di cosa giudicata in data 22/02/2023, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvedeva: a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
b) CP_1 Parte_1 rigetta la domanda principale e quella riconvenzionale di addebito;
c) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
d) pone a carico del resistente Parte_1 l'obbligo di corrispondere in favore del ricorrente entro il giorno cinque CP_1 di ogni mese, l'assegno mensile di € 600,00, a titolo di mantenimento della moglie;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di luglio 2023, secondo gli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio;
- In data 01.02.24 il Sig. è andato in pensione e, purtroppo, ha subito una Parte_1 considerevole diminuzione del suo reddito. Invero, oltre ad una forte decurtazione del reddito netto in busta paga, ha subito un abbattimento della pensione di invalidità che percepiva unitamente alla sua retribuzione quale dipendente della Calabria Verde e ciò è facilmente evincibile comparando i cedolini della pensione dei mesi di febbraio e marzo
2024 - attualmente percepisce circa € 1.600,00 mensili - con le ultime dichiarazioni dei redditi che si depositano.
- Al Sig. verso la fine dell'anno 2010, è stata riscontrata un'acuta forma Parte_1 di leucemia a cui è seguito un trapianto di midollo osseo nell'anno 2012 e cinque lunghi anni di chemioterapia come attestato dalla certificazione medica che si produce. Tale grave forma di malattia ha segnato profondamente il Sig. lasciando Parte_1 inevitabilmente degli strascichi psicologici che hanno portato all'insorgenza di disturbi patologici come da documentazione medica che si produce, tant'è che il ricorrente deve sottoporsi a controlli periodici e cure con un notevole esborso economico.
- Il Sig. si è visto costretto ad apire una “Linea di credito in Conto Parte_1
Corrente” come da contratto che si produce per far fronte alle spese quotidiane, nonché a quelle di manutenzione, assicurazione, bollo, revisione dell'autovettura Mod. Mini tg. DS 925 YJ di sua proprietà;
- È evidente che a causa delle mutate condizioni economiche, oltre che l'aggravarsi delle condizioni di salute, non consentono al ricorrente di procedere al pagamento mensile della somma di € 600,00 quale mantenimento della Sig.ra CP_1 Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di:
1. Non sia più dovuto l'assegno di mantenimento nei confronti della Sig.ra CP_1 in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso e per tutte le ragioni di cui in atto premessa e, conseguentemente, disporne la revoca con effetto a partire dalla data della presente domanda;
2. In subordine, procedere alla riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra nella misura di € 200,00 o minore ritenuta di giustizia, con effetto a partire CP_1 dalla data della presente domanda.
3. Per il resto, si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di separazione.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si è costituita
[...]
, la quale si è difesa come in atti ed ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: CP_1
1) Rigettare la richiesta di modifica delle condizioni della separazione e, pertanto, confermare l'assegno di mantenimento nell'importo di € 600,00 mensili a carico del sig.
[...] da versare alla sig. entro il giorno cinque di ogni mese, detto assegno sarà Pt_1 CP_1 annualmente ed automaticamente rivalutato, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
2) ll tutto con condanna delle spese di lite da distrarsi in favore dello Stato atteso che la sig.ra ha presentato richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. CP_1 Fissata l'udienza per la comparizione delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c. si è proceduto alla audizione delle stesse. Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, alla luce dell'assenza di qualsiasi richiesta istruttoria formulata dalle parti, il giudice designato ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
2. Conclusioni delle parti.
All'udienza del giorno 12.11.24 le parti hanno discusso e concluso come in atti.
3. Le coordinate ermeneutiche di riferimento.
3.1. Osserva il Collegio, al fine di delimitare correttamente il perimetro normativo del presente giudizio, che ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., “qualora sopravvengano giustificati motivi, R.G. n. 1157 del 2024 - Pag. 3 di 5
le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. La disposizione, in materia di separazione, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 156 c.p.c. ultimo comma, secondo cui “Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti” 3.2. Pertanto, soltanto le parti nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di separazione o il decreto di omologa, possono chiedere la revisione limitatamente alle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli suindicati.
3.3. Inoltre, seguendo la consolidata giurisprudenza formatasi nella vigenza dell'art. 710
c.p.c. e che può essere traslata anche nel nuovo contesto normativo, la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di separazione giudiziale (ovvero, il che è lo stesso, con il decreto di omologa) è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156 ult. co. c. c., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall'ex art. 9 L. n. 898/70 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 473bis.29 c.p.c. (già 710 c.p.c.) natura di revisio prioris istantiae e, quindi, di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici, per quello che qui interessa) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Nella giurisprudenza di legittimità si è, inoltre, affermato che “in tema di separazione, applicandosi in via analogica l'art. 156, settimo comma, c.c., i giustificati motivi che autorizzano il mutamento delle relative condizioni consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati” (v. Cass. Civ. n. 24321 del 2007;
Cass. Civ. n. 3149 del 2001).
È necessario, pertanto, che a fondamento della istanza vengano posti elementi di fatto nuovi rispetto a quelli già valutati in sede di prima statuizione (cfr. tra le altre Cass. Civ. 787 del 2017;
Cass. Civ. 1096 del 2010), nonché rispetto a quelli che avrebbero potuto essere dedotti, operando la regola generale del giudicato che copre il dedotto ed il deducibile (cfr. Cass. Civ. 4768 del 2018).
In sede di modifica rimane, quindi, preclusa al giudice la possibilità di compiere una nuova valutazione e verifica delle circostanze addotte nel procedimento di separazione;
in ordine alla richiesta di revoca o rimodulazione dell'assegno di mantenimento il giudice non può procedere ad una autonoma e nuova valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno sulla base di una differente analisi delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della separazione o del successivo procedimento di modifica, ma – nel rispetto delle valutazioni effettuate al momento dell'attribuzione del contributo in esame – deve limitarsi a verificare se e in quale misura sussistano nuove circostanze e se le stesse abbiano modificato l'assetto precedentemente stabilito, con la conseguente necessità di adeguare l'importo o la sussistenza dell'obbligo di mantenimento alla nuova ed attuale situazione economica delle parti (v. anche Cass. Civ. n. 214 del 2016; Cass. Civ. n.
14143 del 2015; Cass. Civ. 1595 del 2008).
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, spetta, poi, al coniuge interessato ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione, l'onere di provare che sono sopravvenuti fatti che hanno inciso, alterandolo, sull'equilibrio economico tenuto presente nel tempo anteriore. In altri termini, per ottenere dal giudice la revisione delle condizioni della separazione è necessario dimostrare che, a seguito di fatti sopravvenuti, è cambiato il complessivo equilibrio economico in precedenza stabilito.
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4. Nel merito.
4.1. Le deduzioni della parte ricorrente concernenti il suo stato di salute (relativo all'acuta forma di leucemia e conseguenti disturbi) rappresentano circostanze già dedotte nel giudizio di separazione, come si evince agevolmente dai documenti depositati dalla parte resistente e che, quindi, non assurgono al rango di circostanze nuove idonee a giustificare la richiesta modifica. Del resto, i documenti indicati come 1 e 2 recano data 2019 e la sentenza di separazione è dell'anno 2022.
4.2. L'intervento di sostituzione valvolare aortica del 10.5.23 è collocato temporalmente in data posteriore alla sentenza di separazione, ma non incide certo sulla situazione patrimoniale del ricorrente, tenuto conto della gratuità del Servizio Sanitario Nazionale e dell'assenza di qualsiasi documentazione a supporto dei “notevoli esborsi” dedotti. 4.3. Allo stesso modo, la “Linea di credito in Conto Corrente” e, quindi, il contratto relativo al finanziamento reca data 2019 e, quindi, non rappresenta una circostanza sopravvenuta rispetto alla sentenza già adottata. Inoltre, il riferimento “alle spese quotidiane, nonché a quelle di manutenzione, assicurazione, bollo, revisione dell'autovettura Mod. Mini tg. DS 925 YJ” riproduce pedissequamente deduzioni già articolate nel giudizio concluso con la sentenza di cui si chiede la revisione.
4.4. Di contro, la circostanza che il non percepisca più nella stessa misura la Pt_1 pensione di invalidità, stimata in separazione in euro 860,00 è circostanza dedotta dalla parte ricorrente e mai contestata in maniera specifica – e, quindi, idonea allo scopo - dalla parte resistente. Si tratta, quindi, di un fatto obiettivamente nuovo, sorto in un momento successivo rispetto al provvedimento di cui si chiede la modifica e che giustifica, quindi, una rimodulazione del contributo al mantenimento della moglie ex art. 156 c.c.
Ai fini della concreta determinazione della riduzione – non potendo certamente accogliersi la richiesta di revoca, tenuto conto della sperequazione tuttora esistente tra le complessive posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi – non può non tenersi conto del risparmio di spesa del Pt_1 nella corresponsione del canone di locazione (al tempo della sentenza di separazione pari ad euro
350,00 mensili, secondo quanto riportato nella parte motiva della stessa, ora pari ad euro 280,00 mensili) nonché della intervenuta estinzione del dedotto finanziamento nel novembre del 2024 (con conseguente estinzione dell'obbligo di corrispondere mensilmente una somma pari a circa 130,00 euro mensili), alla luce della documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente. Inoltre, deve evidenziarsi, da un lato, che il percepisce una pensione pari a 1.610,00 Pt_1 euro e che la sia priva di qualsiasi entrata economica;
dall'altro lato, tenuto conto della CP_1 ratio del contributo ex art. 156 c.c. volto non già ad ovviare ad una situazione di bisogno, bensì ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale, la riduzione non potrà essere tale da incidere sulle esigenze basilari e di vita quotidiana della resistente, alla luce delle sproporzione reddituale tuttora sussistente tra i coniugi.
4.5. Per l'effetto, l'assegno di mantenimento deve essere rideterminato nella misura di euro
500,00 mensili, somma da rivalutarsi secondo quanto previsto in dispositivo.
La somma andrà versata dal ricorrente alla moglie entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026.
5. Il regime delle spese.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: R.G. n. 1157 del 2024 - Pag. 5 di 5
A. A parziale modifica della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1024 del 2022 (R.G. 1703 del 2019) PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di Parte_1 corrispondere in favore della resistente , entro il giorno cinque di CP_1 ogni mese, l'assegno mensile di € 500,00, a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di gennaio 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
C. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16.1.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro'
Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia