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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4862 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
27/11/1972,
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Merlo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
Viene confermata la volontà delle parti di divorziare pertanto si insiste affinché venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro intercorso alle condizioni qui riportate:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra i signori e avvenuto in Vicenza in data 27.10.2001 Controparte_1 CP_2
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
2. La figlia oggi maggiorenne, soggiornerà presso un genitore, o l'altro, in Per_1
base ai suoi desideri ed esigenze;
3. Il dott. dichiara di assumersi il mantenimento ordinario Controparte_1
della figlia nella misura del 100% pertanto nessun assegno sarà più dovuto tra Per_1
le parti a tale titolo;
4.Le spese straordinarie di saranno a carico di entrambi i genitori nella misura Per_1
del 70% a carico del dott. e nella misura del 30% a carico della dott.ssa CP_1
CP_2
5.I coniugi dichiarano entrambi di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto di mantenimento;
6.I coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni aspetto economico e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente:
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe
2 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 27.10.2001.
All'esito dell'udienza del 10.04.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Bassano Del Grappa (VI) nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 16/08/2011 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo del mantenimento ordinario della figlia nella misura del 100%, nonché Per_1
di sostenere le spese straordinarie relative alla figlia nella misura del 70%; ritiene il
3 Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in Vicenza il 27.10.2001 alle condizioni in epigrafe riportate;
[...] CP_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 314, parte II, serie A, anno 2001;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4862 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
27/11/1972,
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Merlo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
Viene confermata la volontà delle parti di divorziare pertanto si insiste affinché venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro intercorso alle condizioni qui riportate:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra i signori e avvenuto in Vicenza in data 27.10.2001 Controparte_1 CP_2
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
2. La figlia oggi maggiorenne, soggiornerà presso un genitore, o l'altro, in Per_1
base ai suoi desideri ed esigenze;
3. Il dott. dichiara di assumersi il mantenimento ordinario Controparte_1
della figlia nella misura del 100% pertanto nessun assegno sarà più dovuto tra Per_1
le parti a tale titolo;
4.Le spese straordinarie di saranno a carico di entrambi i genitori nella misura Per_1
del 70% a carico del dott. e nella misura del 30% a carico della dott.ssa CP_1
CP_2
5.I coniugi dichiarano entrambi di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto di mantenimento;
6.I coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni aspetto economico e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente:
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe
2 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 27.10.2001.
All'esito dell'udienza del 10.04.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Bassano Del Grappa (VI) nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 16/08/2011 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo del mantenimento ordinario della figlia nella misura del 100%, nonché Per_1
di sostenere le spese straordinarie relative alla figlia nella misura del 70%; ritiene il
3 Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in Vicenza il 27.10.2001 alle condizioni in epigrafe riportate;
[...] CP_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 314, parte II, serie A, anno 2001;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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