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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 1195 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Parrino Maria Teresa e LINGUANTI
ELISA , giusta procura in atti ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. REINA
CHIARA , resistente –
Avente ad oggetto: Disabilità gravissima
All'udienza del 15/09/2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA
Avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario e che parte ricorrente non è Cont tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' giusta dichiarazione in atti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_3 separatamente liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 27/01/2024, la ricorrente in epigrafe, impugnava il provvedimento prot. n. 0423923 del 27.11.23 di reiezione dell'istanza per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima;
- premesso che instauratosi il contraddittorio, l
[...]
si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
1 - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott. concludeva la consulenza dichiarando che “ Persona_1 Parte_1
NON presenti - ad oggi - i precisi requisiti di ordine medico-legali, tali da
[...] poter consentire il riconoscimento del beneficio economico espressamente previsto dall'art. 3 – comma 2 – del Decreto Interministeriale del 26.09.2016, in favore dei soggetti riconosciuti quali “disabili gravissimi”;
- rilevato che le conclusioni del CTU, Dott. vanno condivise, in Per_1 quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la CP_3 consulenza tecnica separatamente liquidate.
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Così deciso all'esito dell'udienza del 15/09/2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta
Il GOTIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 1195 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Parrino Maria Teresa e LINGUANTI
ELISA , giusta procura in atti ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. REINA
CHIARA , resistente –
Avente ad oggetto: Disabilità gravissima
All'udienza del 15/09/2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA
Avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario e che parte ricorrente non è Cont tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' giusta dichiarazione in atti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_3 separatamente liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 27/01/2024, la ricorrente in epigrafe, impugnava il provvedimento prot. n. 0423923 del 27.11.23 di reiezione dell'istanza per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima;
- premesso che instauratosi il contraddittorio, l
[...]
si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
1 - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott. concludeva la consulenza dichiarando che “ Persona_1 Parte_1
NON presenti - ad oggi - i precisi requisiti di ordine medico-legali, tali da
[...] poter consentire il riconoscimento del beneficio economico espressamente previsto dall'art. 3 – comma 2 – del Decreto Interministeriale del 26.09.2016, in favore dei soggetti riconosciuti quali “disabili gravissimi”;
- rilevato che le conclusioni del CTU, Dott. vanno condivise, in Per_1 quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la CP_3 consulenza tecnica separatamente liquidate.
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Così deciso all'esito dell'udienza del 15/09/2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta
Il GOTIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
2