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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/08/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 860/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Manuela Velotti Presidente Dr. Andrea Lama Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 860/2022 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. TUFFANELLI ALESSANDRA con domicilio eletto presso il suo studio in FERRARA, 48 Controparte_1 APPELLANTE contro
E_ (C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. VERDI MARCO con domicilio eletto
[...] P.IVA_1 presso il suo studio in MILANO, VIA FONTANA 14
APPELATO
nonchè contro
CP_3 Rappresentata e difesa da Avv. CARLO BERTI con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA VIA MARSALA 31
APPELLATO
OGGETTO: INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 28.1.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello suitestata, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello esposti in citazione ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuto e dichiarato che l'istruttoria in primo grado ha confermato che
in qualità di lavoratore subordinato della Parte_1 [...]
oggi , è stato assoggettato al regolare E_ E_ esercizio del potere di controllo di quest'ultima anche con riferimento ai Contratti di consulenza, esecuzione ordine per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione ordini, sottoscrizione e/o collocamento e custodia ed amministrazione di strumenti finanziari ed a tutti gli altri rapporti di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, istaurati dalla
oggi , con l'avv. E_ E_ Michaela Troisi, e che nessuna contestazione gli è stata mossa al riguardo dalla datrice di lavoro, ritenere e dichiarare la conformità, alle direttive di quest'ultima, delle attività svolte dal Sig. in esecuzione delle mansioni dalla stessa attribuitegli con Parte_1 riferimento ai menzionati Contratti e, per l'effetto, ritenere e dichiarare, per le causali di cui alla parte motiva del presente atto e di tutti gli atti e documenti ivi richiamati e da intendersi quivi trascritti, che l'attività posta in essere da è stata conforme, anche Parte_1 per frequenza di operazioni, al profilo di rischio attribuito dalla all'attrice in primo CP_2 grado e che, in tutti i casi, indipendentemente da tale coerenza, ogni attività posta in essere da in virtù della sua subordinazione alla Parte_1 [...]
oggi , durante e nel contesto dell'esecuzione E_ E_ dei Contratti da quest'ultima conclusi con l'avv. si è, evidentemente, svolta CP_3 nell'ambito ed all'interno del perimetro di operatività impostogli dalla datrice di lavoro, con conseguente insussistenza di qualunque responsabilità diretta del Sig. per Parte_1 i danni accertati a carico dell'avv. Michaela Troisi, stante la natura esclusivamente contrattuale della responsabilità per la causazione di essi e l'esclusiva ascrivibilità di detta responsabilità contrattuale alla sola E_ condannando, per l'effetto, la oggi E_ E_
, che in assenza di propedeutiche azioni ex art. 7 l. 300/70 alcuna domanda E_ (di manleva o regresso, comunque tardive per le causali di cui alla parte motiva) poteva rivolgere al a rifondere a quest'ultimo tutte le somme dallo stesso corrisposte all'avv. Pt_1 in esecuzione della sentenza di cui è gravame, oltre interessi e rivalutazione CP_3 come per legge.
- In subordine, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere la sussistenza di qualche responsabilità a carico del Sig. ritenere e dichiarare comunque che Parte_1 l'unica fonte di responsabilità per i danni subiti dall'avv. Troisi è quella contrattuale ascrivibile alla sola oggi E_ [...]
, per le ragioni di cui all'atto di appello e, conseguentemente, ritenere e dichiarare CP_2 che l'unica responsabilità ascrivibile al Sig. è quella contrattuale dello Parte_1 stesso verso la BIM per la violazione degli obblighi gravanti a suo carico per effetto del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che, stante la mancanza della propedeutica istaurazione del procedimento di cui all'art. 7 l. 300/70, la
[...]
oggi , ha, all'epoca dei E_ E_ fatti di cui è causa, rinunciato ad esercitare il proprio potere disciplinare ed il conseguente diritto di regresso contro il dipendente per i danni da costui eventualmente arrecati a terzi nell'esecuzione delle mansioni attribuitegli dalla stessa datrice di lavoro e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la oggi E_ [...]
, nulla può pretendere oggi dal Sig. a nessun titolo e, conseguentemente, CP_2 Pt_1 condannare la oggi E_ E_
, a rifondere al Sig. tutte le somme dallo stesso corrisposte all'avv.
[...] Parte_1 in esecuzione alla sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione come CP_3 per legge. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. - Per l'appellata Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni CP_4 contraria istanza disattesa
- respingere l'appello ex adverso proposto, in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2611/2021 resa dal Tribunale civile di Bologna, nella causa n. RG 13282/2017, in data 24.10.2021 e pubblicata in data 5 novembre 2021. Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CNPA come per legge.”
- Per l'appellato : “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ex art 348bis c.p.c. dell'avverso atto di appello, non presentando lo stesso una ragionevole probabilità di successo, nei termini richiesti dalla disposizione processual-civilistica appena richiamata;
- nel merito, respingere l'impugnazione proposta dal sig. avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Bologna n. 2611/2021 pubblicata il 05.11.2021, e tutte le domande ivi comunque formulate, in quanto manifestamente infondate in fatto ed immotivate in diritto, confermando, conseguentemente, la sentenza appellata. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 2611 del 24.10/5.11.2021, il Tribunale di Bologna in parziale accoglimento delle domande svolte da nei confronti di CP_4 [...] (nel prosieguo anche solo la banca) e di Controparte_5 [...]
quale promotore finanziario della banca, condannava in solido i convenuti a titolo di Parte_1 risarcimento danni ex artt. 2055 c.c. e 31/3° co. TUF al pagamento dell'importo di € 42.329,96 già decurtata ex art. 1227 c.c., oltre rivalutazione, danno da ritardo e interessi, dichiarando ciascun convenuto nei rapporti interni responsabile per la metà ex artt. 1298 c.c.; compensava parzialmente le spese in misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico dei convenuti.
In particolare l'attrice aveva allegato sotto ogni possibile profilo la nullità/ CP_4 annullabilità/inefficacia/inopponibilità delle operazioni di acquisto di strumenti finanziari effettuate con la banca per il tramite del promotore tra il 2012 e il 2015 deducendo sia responsabilità contrattuale in solido anche derivante dall'inosservanza degli obblighi informativi, sia responsabilità extra- contrattuale di ciascuno, anche per il fatto illecito dell'ausiliario, quantificando il danno patito in misura pari all'investimento economico (€ 123.234,46) ovvero in via equitativa.
Entrambi i convenuti avevano dedotto il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c.
2.
Premesse le debite distinzioni tra nullità degli acquisti per vizi genetici del contratto e violazione degli obblighi informativi semmai causa di risoluzione, e previa CTU, il primo giudice escludeva che la fattispecie inerisse a nullità contrattuale, così come escludeva violazioni del canone di adeguatezza e/o di obblighi informativi per le singole operazioni effettuate;
nondimeno rilevava e affermava la ricorrenza del profilo di inadeguatezza per la frequenza delle operazioni nel periodo agosto 2012- dicembre 2014 richiamando il disposto dell'art. art. 40 Reg. 16190/2007 in tema di frequenza CP_6 delle operazioni non adeguata al cliente;
riconosceva quindi il risarcimento del danno patrimoniale nell'importo determinato dal CTU in € 47.033,00 condannando in solido i due convenuti, escludendo il danno non patrimoniale;
nei rapporti interni stabiliva il concorso paritario e “in virtù della domanda di regresso formulata dalla banca” statuiva che ciascun convenuto era obbligato a tenere indenne l'altro per la parte eccedente la suddetta quota del 50%; riconosceva, infine, il concorso colposo del creditore nella misura del 10% e liquidava conseguentemente € 42.329,96 oltre rivalutazione, danno da ritardo e interessi.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 3.5.2022 appellava Parte_1 innanzi a questa Corte formulando apparentemente n. 3 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata preliminarmente eccepiva l'inammissibilità CP_4 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne chiedeva il rigetto con conferma totale della sentenza.
Ritualmente costituita la banca in via preliminare chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto con conferma della sentenza.
In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva rinvita per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 28.1.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare la banca deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva “una ragionevole probabilità di essere accolta” e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. invece è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
In via preliminare l'appellata deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. CP_3
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320). Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché i motivi di impugnazione svolti dall'appellante Pt_1 tutti afferenti la contestazione della propria responsabilità, consentono di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee.
5.
Va preliminarmente chiarito che l'appello concerne esclusivamente l'affermazione di responsabilità del on avendo alcuno degli appellati proposto appello incidentale avverso la statuizione Pt_1 sul quantum di danno né sull'implicito rigetto della domanda di manleva svolta dalla banca, riqualificata dal primo giudice come domanda di regresso, né sulla ripartizione interna della responsabilità fra condebitori solidali.
Su tali punti, conseguentemente, è sceso il giudicato interno ex art. 329 c.p.c.
6.
Con il primo motivo l'appellante ribadisce che il suo ruolo di dipendente abilitato dalla banca allo svolgimento di tutte le attività oggetto dei contratti bancari con la on ha dato luogo ad alcuna CP_3 contestazione disciplinare e dunque che egli aveva operato in coerenza alle direttive dell'istituto di credito.
Il motivo è infondato: è irrilevante il rapporto di subordinazione avendo il giudice posto l'accento, diversamente, sul ruolo effettivo di consulente finanziario del non contestato ed anzi Pt_1 ammesso dal medesimo in sede di interrogatorio.
E' altresì irrilevante che nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato la banca non abbia mosso contestazioni al dipendente, perché, avendo fatto il giudice corretta applicazione degli artt. 2055 e 1298 c.c. in tema di responsabilità solidale, nonché dell'art. 31 TUF, norma speciale in materia di strumenti finanziari, con previsione della responsabilità solidale della banca per il fatto illecito del promotore finanziario che nell'esercizio delle sue incombenze abbia arrecato danni a terzi, il piano di responsabilità del non attiene al rapporto contrattuale con la banca, ma ha una propria Pt_1 autonoma rilevanza sul piano extra-contrattuale verso i terzi, in concorso con la responsabilità indiretta del soggetto abilitato ex art. 2049 c.c.
La norma richiamata (art. 31 comma 3 D. Lgs. n. 58/1998 cd. TUF nel testo ratione temporis vigente rubricato “Promotori finanziari”) prevede(va) che “Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.
Come noto, l'imputazione oggettiva alla società abilitata delle conseguenze lesive dell'operato del promotore finanziario si giustifica per il fatto che la società si avvale strumentalmente e in via esclusiva del suo operato, sicchè la norma da un lato si pone come tutela del risparmiatore-cliente e dall'altro come incentivo alla selezione e controllo da parte della proponente;
ma la responsabilità è in primis del promotore finanziario per il danno arrecato a terzi e, in via solidale, della in virtù CP_2 del rapporto di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e fatto del promotore, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure.
Il fatto illecito del promotore, nondimeno, ha autonoma rilevanza dannosa di natura extra- contrattuale.
Nella fattispecie ciò che è stato accertato è che il ell'esercizio delle proprie mansioni di Pt_1
“relationship manager” ha posto in essere una attività di consulenza finanziaria orientata ad un dinamismo espressione di una strategia di trading non adeguata all'esperienza della cliente ed al suo profilo di rischio, il che equivale a dire che il promotore non ha agito con la prudenza e diligenza imposte dai doveri di protezione dell'investitore, che nella fattispecie lo avrebbero dovuto indurre a sconsigliare la cliente dall'effettuare tali e tante operazioni finanziarie in arco di tempo limitato, ciò che dà conto anche della ricorrenza dell'elemento soggettivo della colpa, fondamento della responsabilità soggettiva del promotore.
In altri, conclusivi, termini, la responsabilità del è propria e personale per avere agito, Pt_1 quale promotore finanziario, in violazione dei canoni di protezione del cliente imposti dalla normativa di settore, laddove la responsabilità della banca per il fatto illecito del promotore è solidale e indiretta ex art. 2049 c.c. in virtù della estensione di cui all'art. 31 cit.
7.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la propria responsabilità extracontrattuale concorrente con quella contrattuale della banca, sostenendo che la strategia di trading non adeguata per frequenza rispetto al profilo del cliente sarebbe riferibile solo alla banca perché lui non avrebbe preso iniziative proprie e avrebbe sempre agito nel perimetro di operatività che gli aveva indicato la banca.
Il motivo è infondato e assimilabile al primo;
basti considerare che è lo stesso a dedurre Pt_1 di avere raccolto entrambi i questionari della cliente, ciò che consiste in attività tipica del consulente finanziario su cui gravano, in via autonoma e diretta rispetto al preponente, gli obblighi di condotta prescritti dalla normativa di settore.
8.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la parificazione della domanda di manleva svolta dalla banca alla domanda di regresso che, secondo l'appellante, non spetterebbe alla banca in mancanza di alcun addebito disciplinare. Il motivo è infondato, trattandosi di mera questione puramente terminologica, laddove il primo giudice ha implicitamente rigettato la domanda di manleva della banca verso il avendo Pt_1 affermato la responsabilità solidale, pur a diverso titolo, dei due coobbligati in virtù delle più volte citate disposizioni normative;
ha, nondimeno, affermato a beneficio di entrambi i convenuti che ad essi spetta l'azione di regresso nel caso di pagamento per somma eccedente la quota interna di competenza, laddove non corrisponde all'interesse dell'appellante dolersi del mancato accoglimento della domanda di manleva della banca.
9.
Non è svolto alcun specifico motivo di appello in punto a statuizione sulle spese del primo grado.
Non spetta all'appellante alcuna ripetizione né rivalsa delle spese di lite corrisposte all'attrice CP_3 in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, qui integralmente confermata. 10.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino a € 52.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e di già Parte_1 CP_3 E_ [...] on atto di appello notificato in data E_
3.5.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2611 del 24.10/5.11.2021
CONDANNA al rimborso in favore di e di Parte_1 CP_3 [...]
delle spese del grado di appello, che liquida per ciascuna parte appellata in € CP_2
6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 27.5.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Manuela Velotti Presidente Dr. Andrea Lama Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 860/2022 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. TUFFANELLI ALESSANDRA con domicilio eletto presso il suo studio in FERRARA, 48 Controparte_1 APPELLANTE contro
E_ (C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. VERDI MARCO con domicilio eletto
[...] P.IVA_1 presso il suo studio in MILANO, VIA FONTANA 14
APPELATO
nonchè contro
CP_3 Rappresentata e difesa da Avv. CARLO BERTI con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA VIA MARSALA 31
APPELLATO
OGGETTO: INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 28.1.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello suitestata, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello esposti in citazione ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuto e dichiarato che l'istruttoria in primo grado ha confermato che
in qualità di lavoratore subordinato della Parte_1 [...]
oggi , è stato assoggettato al regolare E_ E_ esercizio del potere di controllo di quest'ultima anche con riferimento ai Contratti di consulenza, esecuzione ordine per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione ordini, sottoscrizione e/o collocamento e custodia ed amministrazione di strumenti finanziari ed a tutti gli altri rapporti di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, istaurati dalla
oggi , con l'avv. E_ E_ Michaela Troisi, e che nessuna contestazione gli è stata mossa al riguardo dalla datrice di lavoro, ritenere e dichiarare la conformità, alle direttive di quest'ultima, delle attività svolte dal Sig. in esecuzione delle mansioni dalla stessa attribuitegli con Parte_1 riferimento ai menzionati Contratti e, per l'effetto, ritenere e dichiarare, per le causali di cui alla parte motiva del presente atto e di tutti gli atti e documenti ivi richiamati e da intendersi quivi trascritti, che l'attività posta in essere da è stata conforme, anche Parte_1 per frequenza di operazioni, al profilo di rischio attribuito dalla all'attrice in primo CP_2 grado e che, in tutti i casi, indipendentemente da tale coerenza, ogni attività posta in essere da in virtù della sua subordinazione alla Parte_1 [...]
oggi , durante e nel contesto dell'esecuzione E_ E_ dei Contratti da quest'ultima conclusi con l'avv. si è, evidentemente, svolta CP_3 nell'ambito ed all'interno del perimetro di operatività impostogli dalla datrice di lavoro, con conseguente insussistenza di qualunque responsabilità diretta del Sig. per Parte_1 i danni accertati a carico dell'avv. Michaela Troisi, stante la natura esclusivamente contrattuale della responsabilità per la causazione di essi e l'esclusiva ascrivibilità di detta responsabilità contrattuale alla sola E_ condannando, per l'effetto, la oggi E_ E_
, che in assenza di propedeutiche azioni ex art. 7 l. 300/70 alcuna domanda E_ (di manleva o regresso, comunque tardive per le causali di cui alla parte motiva) poteva rivolgere al a rifondere a quest'ultimo tutte le somme dallo stesso corrisposte all'avv. Pt_1 in esecuzione della sentenza di cui è gravame, oltre interessi e rivalutazione CP_3 come per legge.
- In subordine, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere la sussistenza di qualche responsabilità a carico del Sig. ritenere e dichiarare comunque che Parte_1 l'unica fonte di responsabilità per i danni subiti dall'avv. Troisi è quella contrattuale ascrivibile alla sola oggi E_ [...]
, per le ragioni di cui all'atto di appello e, conseguentemente, ritenere e dichiarare CP_2 che l'unica responsabilità ascrivibile al Sig. è quella contrattuale dello Parte_1 stesso verso la BIM per la violazione degli obblighi gravanti a suo carico per effetto del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che, stante la mancanza della propedeutica istaurazione del procedimento di cui all'art. 7 l. 300/70, la
[...]
oggi , ha, all'epoca dei E_ E_ fatti di cui è causa, rinunciato ad esercitare il proprio potere disciplinare ed il conseguente diritto di regresso contro il dipendente per i danni da costui eventualmente arrecati a terzi nell'esecuzione delle mansioni attribuitegli dalla stessa datrice di lavoro e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la oggi E_ [...]
, nulla può pretendere oggi dal Sig. a nessun titolo e, conseguentemente, CP_2 Pt_1 condannare la oggi E_ E_
, a rifondere al Sig. tutte le somme dallo stesso corrisposte all'avv.
[...] Parte_1 in esecuzione alla sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione come CP_3 per legge. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. - Per l'appellata Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni CP_4 contraria istanza disattesa
- respingere l'appello ex adverso proposto, in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2611/2021 resa dal Tribunale civile di Bologna, nella causa n. RG 13282/2017, in data 24.10.2021 e pubblicata in data 5 novembre 2021. Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CNPA come per legge.”
- Per l'appellato : “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ex art 348bis c.p.c. dell'avverso atto di appello, non presentando lo stesso una ragionevole probabilità di successo, nei termini richiesti dalla disposizione processual-civilistica appena richiamata;
- nel merito, respingere l'impugnazione proposta dal sig. avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Bologna n. 2611/2021 pubblicata il 05.11.2021, e tutte le domande ivi comunque formulate, in quanto manifestamente infondate in fatto ed immotivate in diritto, confermando, conseguentemente, la sentenza appellata. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 2611 del 24.10/5.11.2021, il Tribunale di Bologna in parziale accoglimento delle domande svolte da nei confronti di CP_4 [...] (nel prosieguo anche solo la banca) e di Controparte_5 [...]
quale promotore finanziario della banca, condannava in solido i convenuti a titolo di Parte_1 risarcimento danni ex artt. 2055 c.c. e 31/3° co. TUF al pagamento dell'importo di € 42.329,96 già decurtata ex art. 1227 c.c., oltre rivalutazione, danno da ritardo e interessi, dichiarando ciascun convenuto nei rapporti interni responsabile per la metà ex artt. 1298 c.c.; compensava parzialmente le spese in misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico dei convenuti.
In particolare l'attrice aveva allegato sotto ogni possibile profilo la nullità/ CP_4 annullabilità/inefficacia/inopponibilità delle operazioni di acquisto di strumenti finanziari effettuate con la banca per il tramite del promotore tra il 2012 e il 2015 deducendo sia responsabilità contrattuale in solido anche derivante dall'inosservanza degli obblighi informativi, sia responsabilità extra- contrattuale di ciascuno, anche per il fatto illecito dell'ausiliario, quantificando il danno patito in misura pari all'investimento economico (€ 123.234,46) ovvero in via equitativa.
Entrambi i convenuti avevano dedotto il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c.
2.
Premesse le debite distinzioni tra nullità degli acquisti per vizi genetici del contratto e violazione degli obblighi informativi semmai causa di risoluzione, e previa CTU, il primo giudice escludeva che la fattispecie inerisse a nullità contrattuale, così come escludeva violazioni del canone di adeguatezza e/o di obblighi informativi per le singole operazioni effettuate;
nondimeno rilevava e affermava la ricorrenza del profilo di inadeguatezza per la frequenza delle operazioni nel periodo agosto 2012- dicembre 2014 richiamando il disposto dell'art. art. 40 Reg. 16190/2007 in tema di frequenza CP_6 delle operazioni non adeguata al cliente;
riconosceva quindi il risarcimento del danno patrimoniale nell'importo determinato dal CTU in € 47.033,00 condannando in solido i due convenuti, escludendo il danno non patrimoniale;
nei rapporti interni stabiliva il concorso paritario e “in virtù della domanda di regresso formulata dalla banca” statuiva che ciascun convenuto era obbligato a tenere indenne l'altro per la parte eccedente la suddetta quota del 50%; riconosceva, infine, il concorso colposo del creditore nella misura del 10% e liquidava conseguentemente € 42.329,96 oltre rivalutazione, danno da ritardo e interessi.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 3.5.2022 appellava Parte_1 innanzi a questa Corte formulando apparentemente n. 3 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata preliminarmente eccepiva l'inammissibilità CP_4 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne chiedeva il rigetto con conferma totale della sentenza.
Ritualmente costituita la banca in via preliminare chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto con conferma della sentenza.
In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva rinvita per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 28.1.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare la banca deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva “una ragionevole probabilità di essere accolta” e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. invece è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
In via preliminare l'appellata deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. CP_3
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320). Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché i motivi di impugnazione svolti dall'appellante Pt_1 tutti afferenti la contestazione della propria responsabilità, consentono di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee.
5.
Va preliminarmente chiarito che l'appello concerne esclusivamente l'affermazione di responsabilità del on avendo alcuno degli appellati proposto appello incidentale avverso la statuizione Pt_1 sul quantum di danno né sull'implicito rigetto della domanda di manleva svolta dalla banca, riqualificata dal primo giudice come domanda di regresso, né sulla ripartizione interna della responsabilità fra condebitori solidali.
Su tali punti, conseguentemente, è sceso il giudicato interno ex art. 329 c.p.c.
6.
Con il primo motivo l'appellante ribadisce che il suo ruolo di dipendente abilitato dalla banca allo svolgimento di tutte le attività oggetto dei contratti bancari con la on ha dato luogo ad alcuna CP_3 contestazione disciplinare e dunque che egli aveva operato in coerenza alle direttive dell'istituto di credito.
Il motivo è infondato: è irrilevante il rapporto di subordinazione avendo il giudice posto l'accento, diversamente, sul ruolo effettivo di consulente finanziario del non contestato ed anzi Pt_1 ammesso dal medesimo in sede di interrogatorio.
E' altresì irrilevante che nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato la banca non abbia mosso contestazioni al dipendente, perché, avendo fatto il giudice corretta applicazione degli artt. 2055 e 1298 c.c. in tema di responsabilità solidale, nonché dell'art. 31 TUF, norma speciale in materia di strumenti finanziari, con previsione della responsabilità solidale della banca per il fatto illecito del promotore finanziario che nell'esercizio delle sue incombenze abbia arrecato danni a terzi, il piano di responsabilità del non attiene al rapporto contrattuale con la banca, ma ha una propria Pt_1 autonoma rilevanza sul piano extra-contrattuale verso i terzi, in concorso con la responsabilità indiretta del soggetto abilitato ex art. 2049 c.c.
La norma richiamata (art. 31 comma 3 D. Lgs. n. 58/1998 cd. TUF nel testo ratione temporis vigente rubricato “Promotori finanziari”) prevede(va) che “Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.
Come noto, l'imputazione oggettiva alla società abilitata delle conseguenze lesive dell'operato del promotore finanziario si giustifica per il fatto che la società si avvale strumentalmente e in via esclusiva del suo operato, sicchè la norma da un lato si pone come tutela del risparmiatore-cliente e dall'altro come incentivo alla selezione e controllo da parte della proponente;
ma la responsabilità è in primis del promotore finanziario per il danno arrecato a terzi e, in via solidale, della in virtù CP_2 del rapporto di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e fatto del promotore, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure.
Il fatto illecito del promotore, nondimeno, ha autonoma rilevanza dannosa di natura extra- contrattuale.
Nella fattispecie ciò che è stato accertato è che il ell'esercizio delle proprie mansioni di Pt_1
“relationship manager” ha posto in essere una attività di consulenza finanziaria orientata ad un dinamismo espressione di una strategia di trading non adeguata all'esperienza della cliente ed al suo profilo di rischio, il che equivale a dire che il promotore non ha agito con la prudenza e diligenza imposte dai doveri di protezione dell'investitore, che nella fattispecie lo avrebbero dovuto indurre a sconsigliare la cliente dall'effettuare tali e tante operazioni finanziarie in arco di tempo limitato, ciò che dà conto anche della ricorrenza dell'elemento soggettivo della colpa, fondamento della responsabilità soggettiva del promotore.
In altri, conclusivi, termini, la responsabilità del è propria e personale per avere agito, Pt_1 quale promotore finanziario, in violazione dei canoni di protezione del cliente imposti dalla normativa di settore, laddove la responsabilità della banca per il fatto illecito del promotore è solidale e indiretta ex art. 2049 c.c. in virtù della estensione di cui all'art. 31 cit.
7.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la propria responsabilità extracontrattuale concorrente con quella contrattuale della banca, sostenendo che la strategia di trading non adeguata per frequenza rispetto al profilo del cliente sarebbe riferibile solo alla banca perché lui non avrebbe preso iniziative proprie e avrebbe sempre agito nel perimetro di operatività che gli aveva indicato la banca.
Il motivo è infondato e assimilabile al primo;
basti considerare che è lo stesso a dedurre Pt_1 di avere raccolto entrambi i questionari della cliente, ciò che consiste in attività tipica del consulente finanziario su cui gravano, in via autonoma e diretta rispetto al preponente, gli obblighi di condotta prescritti dalla normativa di settore.
8.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la parificazione della domanda di manleva svolta dalla banca alla domanda di regresso che, secondo l'appellante, non spetterebbe alla banca in mancanza di alcun addebito disciplinare. Il motivo è infondato, trattandosi di mera questione puramente terminologica, laddove il primo giudice ha implicitamente rigettato la domanda di manleva della banca verso il avendo Pt_1 affermato la responsabilità solidale, pur a diverso titolo, dei due coobbligati in virtù delle più volte citate disposizioni normative;
ha, nondimeno, affermato a beneficio di entrambi i convenuti che ad essi spetta l'azione di regresso nel caso di pagamento per somma eccedente la quota interna di competenza, laddove non corrisponde all'interesse dell'appellante dolersi del mancato accoglimento della domanda di manleva della banca.
9.
Non è svolto alcun specifico motivo di appello in punto a statuizione sulle spese del primo grado.
Non spetta all'appellante alcuna ripetizione né rivalsa delle spese di lite corrisposte all'attrice CP_3 in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, qui integralmente confermata. 10.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino a € 52.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e di già Parte_1 CP_3 E_ [...] on atto di appello notificato in data E_
3.5.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2611 del 24.10/5.11.2021
CONDANNA al rimborso in favore di e di Parte_1 CP_3 [...]
delle spese del grado di appello, che liquida per ciascuna parte appellata in € CP_2
6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 27.5.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti