Sentenza 26 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2004, n. 6090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6090 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT MA PI, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso l'avvocato SALVATORE MILETO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE GALLUCCIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ARADEO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLE NAVI 20, presso l'Avvocato CESAREO ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO APOLLONIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 609/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 28/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 28/10/2003 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolga il ricorso perché manifestamente fondato, con le conseguenze di legge.
RILEVATO
che è impugnata la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che su domanda proposta da NT MA IA ha determinato il conguaglio dell'indennità di espropriazione relativamente a terreni di sua proprietà, siti in Comune di Aradeo, a suo tempo ceduti volontariamente;
che il controricorso proposto dal Comune di Aradeo e inammissibile, in quanto notificato oltre i termini di cui all'art. 370, terzo comma, c.p.c.;
RITENUTO
quanto all'unico motivo del ricorso per Cassazione proposti da NT MA IA che esso è manifestamente fondato: con riguardo a cessioni che abbiano fatto riferimento, in relazione al futuro conguaglio, ai criteri di cui alla legge n. 385 del 1980, ove, prima della determinazione del conguaglio, sia intervenuta la sentenza costituzionale n. 223 del 1983 (dichiarativa dell'illegittimità della citata legge relativamente ai suddetti criteri), gli interessi compensativi sulla somma dovuta per conguaglio sono dovuti dalla data della citata sentenza costituzionale, ossia dal momento in cui sussisteva il pieno diritto del cessionario di ottenere il pagamento del suo credito (e non dalla data della domanda giudiziale proposta per il conseguimento del conguaglio): Cass. 8045/00;
che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, che provvedere anche sulle spese di questo giudizio;
visto l'art. 375, secondo comma, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 l. 24.3.2001 n. 89;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2004