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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/11/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 525/2022
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IO Riga Presidente dr. AN AR TR Consigliere relatore dr. Alessandra De Marco Consigliere all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA in persona di assistito e difeso dall'Avv. DI RISIO Pt_1 Parte_2
CARMINE
APPELLANTE E
, assistito e Controparte_1 difeso dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 429/2022 in data 26 ottobre 2022 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di ha rigettato CP_1
l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 205/2021 emessa dall'
[...]
– con cui erano irrogate sanzioni amministrative per Controparte_1 interposizione illecita di manodopera, a seguito di distacco non genuino delle lavoratrici
, e , con conseguente Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Persona_1 imputazione dei loro rapporti di lavoro subordinato alla società per complessive Pt_1
161 giornate – condannando gli opponenti alle spese di lite.
Il giudice di primo grado, rigettate le eccezioni preliminari afferenti l'omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione, ripercorsa la normativa in materia di distacco di cui al D. L.vo n. 276/2003, nel rilevare “una situazione di stretto collegamento economico funzionale tra le attività imprenditoriali della convenuta e delle predette altre società Pt_1 in considerazione dell'unicità della gestione aziendale, nonché dei relativi poteri organizzativi e direttivi sui lavoratori dipendenti, tutti accentrati in capo al predetto
, ha confermato l'ordinanza ingiunzione, ritenendo che i rapporti di lavoro di Pt_2
dal 13 febbraio 2014 al 16 aprile 2014, di Parte_3 Parte_4 CP_2
e dal 17 aprile 2014 al 30 maggio 2014 si sono svolti in favore e
[...] Persona_1 per conto della società , tenuto conto anche degli esiti di precedenti contenziosi – di Pt_1 cui ai procedimenti nn. n. 1565/2019 e n. 1180/2016 – aventi ad oggetto i medesimi rapporti di lavoro in nero, riferiti a periodi diversi e relativi alle lavoratrici e Pt_4 Persona_1
per i quali, con precedenti pronunce, il Tribunale di Pescara aveva parimenti CP_2 accertato la natura subordinata del rapporto in capo alla Pt_1
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello , in proprio e quale Parte_2 legale rappresentante della chiedendone la riforma e concludendo per sentir “1)- Pt_1 annullare e/o porre nel nulla e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo l'Ordinanza- Ingiunzione impugnata e per l'effetto ritenere e dichiarare che nessuna pretesa creditoria può essere avanzata nei confronti della ricorrente da parte dell' Controparte_1
di 2)- nel merito, porre nel nulla e dichiarare illegittima ogni pretesa
[...] CP_1 creditoria avanzata dell' l'Ordinanza Controparte_1
Ingiunzione impugnata, in quanto la pretesa non è dovuta, per i motivi sopra esposti;
3)- sempre nel merito ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all'
[...]
ragione ed in ogni caso per i titoli dedotti Controparte_3 nell'Ordinanza ingiunzione che s'impugna con il presente atto. 4)-Con vittoria di spese diritti e onorari di causa”.
Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo l'inammissibilità CP_4 dell'appello e contestando nel merito ogni motivo di gravame.
Espletata la prova per testi, disposta ai sensi dell'art. 437 c.p.c., con l'esame delle lavoratrici menzionate nell'ordinanza ingiunzione, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato la mancata ammissione da parte del primo giudice della prova testimoniale, richiesta dal ricorrente in primo grado, ritenuta erroneamente ritenuta superflua, a seguito della acquisizione d'ufficio dei verbali di udienza dei proc. n. 1565/2019 e n. 1180/2016 del Tribunale di Pescara. L'appellante ha inoltre riproposto le considerazioni in fatto e in diritto già svolte in primo grado, tornando a riproporre, in via preliminare e pregiudiziale, l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta, per omessa motivazione e omessa indicazione degli elementi essenziali, nel merito evidenziando nuovamente l'insussistenza di una ipotesi di distacco del lavoratore ed in via subordinata l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la società contestando il rispetto di un orario di lavoro, l'esercizio del potere Pt_1
pag. 2/8 gerarchico e disciplinare, la mancata corresponsione della retribuzione da parte della società
ripercorrendo le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro delle 4 lavoratrici Pt_1 indicate nel verbale ispettivo, le cui prestazioni avrebbero dovuto ritenersi saltuarie ed occasionali.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dal appellato, in quanto, sebbene l'atto di impugnazione risulti redatto in difetto dei CP_4 presupposti formali imposti dalla nuova formulazione dell' art. 434 cpc - (che richiede: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata) - non risultando effettivamente individuati i capi della sentenza investiti dal gravame e le specifiche critiche ad essi indirizzate, né formulate le modifiche di fatto in relazione alla ricostruzione compiuta dalla sentenza e, quindi, la proposta alternativa a confutazione delle determinazioni del primo grado, ciò nonostante, è stato comunque possibile individuare le parti della sentenza ritenute errate e le ragioni, di fatto e diritto, su cui la relativa impugnazione si fonda.
Con le censure azionate l'appellante ha inteso, nella sostanza, contestare la motivazione della sentenza, valutata come carente per non aver tratto dalle risultanze istruttorie i significati ritenuti evidenti o, comunque, desumibili e per aver omesso di svolgere la prova testimoniale pur articolata e richiesta, mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti e alle questioni di diritto trattate.
Quanto alla riproposta eccezione di nullità per omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione, va ribadito quanto correttamente indicato nella sentenza impugnata e cioè che in materia di sanzioni amministrative, non sussiste, in sede di emissione dell'ordinanza ingiunzione, obbligo di specifica motivazione, atteso che è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) – non così nel caso in esame in cui risulta richiamato il verbale ispettivo di accertamento delle violazioni contestate, ben dettagliato e conosciuto dall'opponente – e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (da ultimo Cass. n. 14567/2025).
Nel merito, la questione per cui è causa riguarda il distacco, ritenuto dagli Ispettori del lavoro non genuino, di 4 lavoratrici, risultate formalmente assunte dalla Euroservice srl, nel periodo dal 13.2.2014 al 16.4.2014 ( ) e dal 17.4.2014 al 30.5.2014 ( Parte_3 Pt_4
e , mentre invece le prestazioni di lavoro erano espletate dalle stesse CP_2 Persona_1 in favore della società per un totale di 161 giornate. Pt_1
pag. 3/8 La vicenda ha preso le mosse da un accesso ispettivo in data 16.4.2014 presso lo stabile di Via Raiale Vecchia n. 20 ove gli ispettori trovavano al lavoro le predette lavoratrici. La
risultava dipendente della Euroservice srl, mentre i rapporti di lavoro di Parte_3
e non risultavano formalizzati. La Euroservice srl, il giorno CP_2 Pt_4 Persona_1 dopo, il 17 aprile 2014, provvedeva ad inviare i modelli Unilav al Centro per l'impiego.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione sul rilievo per cui i medesimi fatti erano già stati accertati con la sentenza n. 537/2017, passata in giudicato, emessa all'esito di una controversia di lavoro tra la e conclusasi con il Pt_1 Controparte_2 riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 14.11.2011 al 1.7.2014 e con la sentenza n. 30/2019, confermata in appello (sentenza n. 686/2019) e passata in giudicato, che ha acclarato la natura subordinata dei rapporti di lavoro di Pt_4
e con la per il periodo dal 2011-2012 al 16.4.2014, data del Persona_1 CP_2 Pt_1 primo accesso ispettivo. Le sentenze e i relativi verbali sono stati acquisiti dal giudice di primo grado ed utilizzati ai fini della decisione, rinunciando le parti alle richieste istruttorie, compresa la prova per testi, mai espletata.
In particolare, per la il giudice di primo grado ha valorizzato l'accertamento di CP_2 cui alla sentenza n. 537/2017 circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la nel periodo dal 2012 al luglio 2014, nell'ambito di un più ampio contesto di gruppo Pt_1 di imprese e società gestite indistintamente dalla famiglia periodo in cui è Pt_2 ricompreso anche quello oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, dal 17.4.2014 al 30.5.2014.
Al riguardo, va osservato che la sentenza n. 537/2017, come già rilevato dal primo giudice, non ha autorità di cosa giudicata nel presente giudizio, non risultando l'ispettorato coinvolto come parte nel relativo procedimento e che per le altre lavoratrici, l'accertamento contenuto nella sentenza n. 30/2019 si riferisce a periodo antecedente il 16 aprile 2014, ma e risulta comunque utile ed idoneo a delineare il contesto, rispetto al quale valutare le emergenze istruttorie relative al sopravvenuto accertamento ispettivo.
Su tali presupposti, il Collegio, ritenuto indispensabile, ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., l'esame delle lavoratrici interessate, ha proceduto all'espletamento della prova per testi.
Passando pertanto a rivalutare la fondatezza delle violazioni contestate, va evidenziato che, già con la sentenza n. 30/2019, pronunciata all'esito di un contenzioso relativo a opposizione a ordinanza ingiunzione – analogo a quello per cui è causa – emessa dallo stesso del lavoro, per il periodo immediatamente precedente quello odierno – CP_1 fino al 16 aprile 2014 – è emerso che, sia che dopo Persona_1 Parte_4 essere state licenziate dalla Sige srl nel 2012, hanno continuato a lavorare per la medesima società, sempre presenti al lavoro, con gli stessi orari e svolgendo le stesse mansioni precedentemente eseguite.
pag. 4/8 A tal riguardo sentita come teste nel presente grado ha riferito che Controparte_2
“conosco suo padre e la per i quali ho Parte_2 Controparte_5 Pt_1 lavorato dal novembre 2011 nel senso che sono stata chiamata da Parte_3 che era responsabile amministrativa, rispondendo ad un annuncio di lavoro ed ho continuato a lavorare sempre in nero per 8 ore al giorno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19,anzi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 per 5 giorni a settimana presso gli uffici della Pt_1
che lì aveva anche la sede e che si occupavano anche di altre società. In particolare, la
[...] si occupava di servizi e consulenza alle aziende. Le colleghe e Pt_1 Persona_1 Pt_4 come la stessa lavoravano già quando ho iniziato, le prime due come me, come Parte_3 impiegate;
l'ultima come responsabile. Per un periodo ho avuto un contratto part-time a tempo determinato per circa 2 mesi nel 2012. Per il resto del periodo e fino al 2014 quando, a seguito dell'ispezione, sono stata regolarizzata o meglio assunta in modo regolare, da Euroservice srl, diversa dalla , ho sempre ricevuto quella che era la mia Pt_1 retribuzione sottoforma di compenso per prestazioni occasionali. […] Ho continuato comunque a lavorare negli stessi uffici con le medesime mansioni finché nel luglio 2014 non mi sono dimessa per giusta causa perché non venivo pagata e ho dovuto iniziare un contenzioso conclusosi con la sentenza del Tribunale di Pescara. Fino alle mie dimissioni, le mie colleghe e hanno lavorato come sempre con me nei Pt_4 Persona_1 Parte_3 medesimi uffici con il mio stesso orario giornaliero e settimanale anzi la Pt_4 probabilmente lavorava qualche ora in meno ma non ricordo bene. […] La Euroservice srl era amministrata da persona diversa da e da ma non Parte_2 Controparte_5 ricordo il nome anche perché io ho continuato a lavorare per la o comunque per i Pt_1
Le direttive sul posto di lavoro sono impartite da ”. Pt_2 Parte_3
Già nelle dichiarazioni rese dalla agli ispettori il 16 aprile 2014 e il 16 giugno CP_2
2014 era emerso che, dopo l'accesso ispettivo, risalente al 16 aprile 2014, le attività svolte da lei stessa e dalle altre lavoratrici ( , e erano rimaste Parte_3 Persona_1 Pt_4 invariate, salvo la circostanza che erano state consegnate a tutte lettere di assunzione, firmate da quale amministratore della Euroservice srl. Tutte le predette Persona_2 lavoratrici avevano continuato a occuparsi della contabilità interna delle varie aziende, facenti capo all'ufficio di Via Raiale Vecchia, utilizzando le attrezzature della nei Pt_1 cui programmi informatici è possibile inserire anche la contabilità di altre aziende. Aveva precisato che, poiché il 10 giugno 2014 era andata via altra dipendente, gli Persona_3 adempimenti erano aumentati, dovendo anche rispondere alle telefonate, ribadendo che le direttive erano sempre impartite da e da , per il tramite Parte_2 Controparte_5 della e che anche l'orario di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì era rimasto lo Parte_3 stesso. Ha altresì aggiunto che in origine aveva iniziato a lavorare per la Imes srl per un breve periodo, poi aveva continuato in nero, mentre la era stata assunta dalla Per_3
Ediltecnica srl, invece e dalla Persona_1 Pt_4 Pt_1
pag. 5/8 Significative al riguardo risultano anche le dichiarazioni rese agli ispettori da Per_3
la quale ha confermato di essere stata assunta dalla Ediltecnica srl con sede legale a
[...]
Roma, della quale è legale rappresentante, ma di lavorare presso l'ufficio Controparte_5 di via Raiale Vecchia dove vengono gestite le contabilità di più società, tutte facenti capo ai tra cui la Alsa srl, Cea 4 srl, Imes srl, Pt_2 Pt_1 Controparte_6 CP_7 CP_8
[...
ed altre, precisando di svolgere la sua attività non solo per la Controparte_9 società che l'aveva assunta ma anche per tutte le altre, sotto il coordinamento di Parte_3
quale responsabile amministrativa.
[...]
Anche la ha riferito agli ispettori di essere stata assunta dalla una società Pt_4 Pt_1 di servizi, occupandosi della contabilità di varie ditte, lavorando fino all'aprile 2012 quando è stata licenziata insieme a e per riduzione del personale, in quanto Parte_3 Persona_1 tutte dipendenti Ha aggiunto di essere stata contattata nel giugno luglio 2013 dalla Pt_1
per conto di per lavorare saltuariamente e di aver accettato. Parte_3 Parte_2
Dichiarazioni dello stesso tenore sono state rese agli ispettori anche dalla la Persona_1 quale ha precisato di essere rientrata a lavorare occasionalmente, dopo settembre 2012, a seguito del licenziamento nel precedente mese di aprile, aggiungendo di essere stata presente al lavoro nel 2013 in media per 3 giorni alla settimana e nel 2014 quasi tutti i giorni.
Anche la ha confermato agli ispettori di aver lavorato per la come Parte_3 Pt_1 supervisore del personale e di essere stata licenziata ad aprile 2012, successivamente di essere stata richiamata da tale , amministratore unico della Euroservice srl, Persona_2 poi assunta a tempo indeterminato da quest'ultima società.
Ha spiegato che nel medesimo stabile di via Raiale Vecchia operano varie ditte in forza di contratti di affitto e comodato d'uso, anche se tutte le utenze sono intestate alla medesima proprietà.
In definitiva, può dunque affermarsi che, come ritenuto dal giudice di primo grado, all'esito del giudizio conclusosi con la sentenza n. 30/2019, in forza delle risultanze probatorie acquisite, è stato accertato che sia la che la , la e la CP_2 Parte_3 Pt_4
anche dopo il licenziamento del 2012, hanno continuato a lavorare, svolgendo le Persona_1 stesse mansioni e seguendo gli stessi orari, sebbene queste ultime abbiano ridimensionato, nel corso dell'esame testimoniale, le precedenti dichiarazioni rese agli ispettori, definendo il loro impegno lavorativo svolto “in modo occasionale”.
La sentenza del tribunale è stata confermata da quella della Corte d'appello n. 686/2019, aggiungendo il giudice di secondo grado che la diversità di contenuto, fra le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori e quelle rese dagli stessi quali testi, va risolta privilegiando le prime, per la loro maggiore spontaneità e genuinità.
Alla luce di tali risultanze, va ora valutato il successivo periodo dal 16 aprile 2014 al 30 maggio 2014, oggetto del presente giudizio, per il quale, come anticipato, la CP_2
pag. 6/8 aveva già riferito agli ispettori, che tutte avevano continuato a lavorare almeno fino alla data in cui la stessa era stata sentita dai predetti (giugno 2014).
Sentita come teste nel presente grado, ella ha ribadito di aver sempre lavorato continuativamente dal 2012 e fino a luglio 2014, quando si è dimessa perché non veniva pagata, confermando che anche e avevano continuato a Pt_4 Persona_1 Parte_3 lavorare fino a tale data, sempre nei medesimi uffici e con le stesse mansioni, specificando che solo a seguito dell'ispezione, era stata assunta in modo regolare dalla Euroservice srl.
Le altre lavoratrici, e sentite come testi, hanno affermato, Pt_4 Parte_3 Persona_1 come nel precedente contenzioso, che dopo il 2012 erano state chiamate da Pt_2 saltuariamente ed erano tornate negli uffici per sbrigare adempimenti quando le
[...] scadenze erano imminenti, finchè, qualche giorno prima dell'ispezione – salvo la Parte_3 dal febbraio 2014 – avevano ricominciato a lavorare per la Euroservice srl, società amministrata da che in precedenza era stato loro collega nella Persona_2 Pt_1
Al pari di quanto emerso nel precedente procedimento, per cui l'attività lavorativa delle predette era proseguita invariata fino al 16 aprile 2014, in favore della e in un più Pt_1 ampio contesto di gruppo di imprese facenti tutte riferimento a e Parte_2 CP_5
, il fatto che il 17 aprile 2014 – il giorno dopo l'accesso ispettivo – sono intervenute
[...] le lettere di assunzione a firma di per conto della Euroservice srl non Testimone_1 acquista alcun rilievo sostanziale, visto che le lavoratrici hanno confermato di aver continuato a lavorare per la – sebbene saltuariamente – anche dopo il licenziamento Pt_1 del 2012 e la sia in sede ispettiva che nel corso del presente giudizio, ha CP_2 dichiarato che i rapporti di lavoro erano proseguiti anche dopo il 16 aprile 2014, le mansioni erano rimaste invariate, continuando ciascuna lavoratrice a svolgerle come in tutto il precedente periodo, nel senso della sicura imputazione direttamente alla di tutta Pt_1
l'attività lavorativa svolta dalle stesse, che in via continuativa hanno sempre reso le loro prestazioni in favore di detta ultima società.
Deve escludersi pertanto che ricorrano gli elementi richiesti dalla legge per la legittimità del distacco, confermandosi piuttosto una attività svolta nel diverso contesto di un gruppo di imprese, espressamente negata dalla società opponente odierna appellante. La lavoratrici, infatti, continuavano ad essere utilizzate dalla promiscuamente per l'esecuzione di Pt_1 attività amministrative e contabili, per i rapporti con i fornitori e gli istituti bancari, per conto di tutte le società del gruppo, gestite da e restando la loro Pt_2 Controparte_5 attività di lavoro sempre la stessa, nonostante la successione di differenti imputazioni dei rapporti di lavoro.
Il distacco del lavoratore – che non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del pag. 7/8 datore di lavoro ma in favore del soggetto presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente – è consentito, solo a condizione che esso realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale, che deve essere concreto e reale e che nel caso di specie neppure è stato allegato o né tanto meno dimostrato.
La sentenza di primo grado va dunque confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN AR TR IO Riga
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 525/2022
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IO Riga Presidente dr. AN AR TR Consigliere relatore dr. Alessandra De Marco Consigliere all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA in persona di assistito e difeso dall'Avv. DI RISIO Pt_1 Parte_2
CARMINE
APPELLANTE E
, assistito e Controparte_1 difeso dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 429/2022 in data 26 ottobre 2022 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di ha rigettato CP_1
l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 205/2021 emessa dall'
[...]
– con cui erano irrogate sanzioni amministrative per Controparte_1 interposizione illecita di manodopera, a seguito di distacco non genuino delle lavoratrici
, e , con conseguente Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Persona_1 imputazione dei loro rapporti di lavoro subordinato alla società per complessive Pt_1
161 giornate – condannando gli opponenti alle spese di lite.
Il giudice di primo grado, rigettate le eccezioni preliminari afferenti l'omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione, ripercorsa la normativa in materia di distacco di cui al D. L.vo n. 276/2003, nel rilevare “una situazione di stretto collegamento economico funzionale tra le attività imprenditoriali della convenuta e delle predette altre società Pt_1 in considerazione dell'unicità della gestione aziendale, nonché dei relativi poteri organizzativi e direttivi sui lavoratori dipendenti, tutti accentrati in capo al predetto
, ha confermato l'ordinanza ingiunzione, ritenendo che i rapporti di lavoro di Pt_2
dal 13 febbraio 2014 al 16 aprile 2014, di Parte_3 Parte_4 CP_2
e dal 17 aprile 2014 al 30 maggio 2014 si sono svolti in favore e
[...] Persona_1 per conto della società , tenuto conto anche degli esiti di precedenti contenziosi – di Pt_1 cui ai procedimenti nn. n. 1565/2019 e n. 1180/2016 – aventi ad oggetto i medesimi rapporti di lavoro in nero, riferiti a periodi diversi e relativi alle lavoratrici e Pt_4 Persona_1
per i quali, con precedenti pronunce, il Tribunale di Pescara aveva parimenti CP_2 accertato la natura subordinata del rapporto in capo alla Pt_1
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello , in proprio e quale Parte_2 legale rappresentante della chiedendone la riforma e concludendo per sentir “1)- Pt_1 annullare e/o porre nel nulla e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo l'Ordinanza- Ingiunzione impugnata e per l'effetto ritenere e dichiarare che nessuna pretesa creditoria può essere avanzata nei confronti della ricorrente da parte dell' Controparte_1
di 2)- nel merito, porre nel nulla e dichiarare illegittima ogni pretesa
[...] CP_1 creditoria avanzata dell' l'Ordinanza Controparte_1
Ingiunzione impugnata, in quanto la pretesa non è dovuta, per i motivi sopra esposti;
3)- sempre nel merito ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all'
[...]
ragione ed in ogni caso per i titoli dedotti Controparte_3 nell'Ordinanza ingiunzione che s'impugna con il presente atto. 4)-Con vittoria di spese diritti e onorari di causa”.
Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo l'inammissibilità CP_4 dell'appello e contestando nel merito ogni motivo di gravame.
Espletata la prova per testi, disposta ai sensi dell'art. 437 c.p.c., con l'esame delle lavoratrici menzionate nell'ordinanza ingiunzione, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato la mancata ammissione da parte del primo giudice della prova testimoniale, richiesta dal ricorrente in primo grado, ritenuta erroneamente ritenuta superflua, a seguito della acquisizione d'ufficio dei verbali di udienza dei proc. n. 1565/2019 e n. 1180/2016 del Tribunale di Pescara. L'appellante ha inoltre riproposto le considerazioni in fatto e in diritto già svolte in primo grado, tornando a riproporre, in via preliminare e pregiudiziale, l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta, per omessa motivazione e omessa indicazione degli elementi essenziali, nel merito evidenziando nuovamente l'insussistenza di una ipotesi di distacco del lavoratore ed in via subordinata l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la società contestando il rispetto di un orario di lavoro, l'esercizio del potere Pt_1
pag. 2/8 gerarchico e disciplinare, la mancata corresponsione della retribuzione da parte della società
ripercorrendo le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro delle 4 lavoratrici Pt_1 indicate nel verbale ispettivo, le cui prestazioni avrebbero dovuto ritenersi saltuarie ed occasionali.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dal appellato, in quanto, sebbene l'atto di impugnazione risulti redatto in difetto dei CP_4 presupposti formali imposti dalla nuova formulazione dell' art. 434 cpc - (che richiede: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata) - non risultando effettivamente individuati i capi della sentenza investiti dal gravame e le specifiche critiche ad essi indirizzate, né formulate le modifiche di fatto in relazione alla ricostruzione compiuta dalla sentenza e, quindi, la proposta alternativa a confutazione delle determinazioni del primo grado, ciò nonostante, è stato comunque possibile individuare le parti della sentenza ritenute errate e le ragioni, di fatto e diritto, su cui la relativa impugnazione si fonda.
Con le censure azionate l'appellante ha inteso, nella sostanza, contestare la motivazione della sentenza, valutata come carente per non aver tratto dalle risultanze istruttorie i significati ritenuti evidenti o, comunque, desumibili e per aver omesso di svolgere la prova testimoniale pur articolata e richiesta, mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti e alle questioni di diritto trattate.
Quanto alla riproposta eccezione di nullità per omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione, va ribadito quanto correttamente indicato nella sentenza impugnata e cioè che in materia di sanzioni amministrative, non sussiste, in sede di emissione dell'ordinanza ingiunzione, obbligo di specifica motivazione, atteso che è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) – non così nel caso in esame in cui risulta richiamato il verbale ispettivo di accertamento delle violazioni contestate, ben dettagliato e conosciuto dall'opponente – e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (da ultimo Cass. n. 14567/2025).
Nel merito, la questione per cui è causa riguarda il distacco, ritenuto dagli Ispettori del lavoro non genuino, di 4 lavoratrici, risultate formalmente assunte dalla Euroservice srl, nel periodo dal 13.2.2014 al 16.4.2014 ( ) e dal 17.4.2014 al 30.5.2014 ( Parte_3 Pt_4
e , mentre invece le prestazioni di lavoro erano espletate dalle stesse CP_2 Persona_1 in favore della società per un totale di 161 giornate. Pt_1
pag. 3/8 La vicenda ha preso le mosse da un accesso ispettivo in data 16.4.2014 presso lo stabile di Via Raiale Vecchia n. 20 ove gli ispettori trovavano al lavoro le predette lavoratrici. La
risultava dipendente della Euroservice srl, mentre i rapporti di lavoro di Parte_3
e non risultavano formalizzati. La Euroservice srl, il giorno CP_2 Pt_4 Persona_1 dopo, il 17 aprile 2014, provvedeva ad inviare i modelli Unilav al Centro per l'impiego.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione sul rilievo per cui i medesimi fatti erano già stati accertati con la sentenza n. 537/2017, passata in giudicato, emessa all'esito di una controversia di lavoro tra la e conclusasi con il Pt_1 Controparte_2 riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 14.11.2011 al 1.7.2014 e con la sentenza n. 30/2019, confermata in appello (sentenza n. 686/2019) e passata in giudicato, che ha acclarato la natura subordinata dei rapporti di lavoro di Pt_4
e con la per il periodo dal 2011-2012 al 16.4.2014, data del Persona_1 CP_2 Pt_1 primo accesso ispettivo. Le sentenze e i relativi verbali sono stati acquisiti dal giudice di primo grado ed utilizzati ai fini della decisione, rinunciando le parti alle richieste istruttorie, compresa la prova per testi, mai espletata.
In particolare, per la il giudice di primo grado ha valorizzato l'accertamento di CP_2 cui alla sentenza n. 537/2017 circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la nel periodo dal 2012 al luglio 2014, nell'ambito di un più ampio contesto di gruppo Pt_1 di imprese e società gestite indistintamente dalla famiglia periodo in cui è Pt_2 ricompreso anche quello oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, dal 17.4.2014 al 30.5.2014.
Al riguardo, va osservato che la sentenza n. 537/2017, come già rilevato dal primo giudice, non ha autorità di cosa giudicata nel presente giudizio, non risultando l'ispettorato coinvolto come parte nel relativo procedimento e che per le altre lavoratrici, l'accertamento contenuto nella sentenza n. 30/2019 si riferisce a periodo antecedente il 16 aprile 2014, ma e risulta comunque utile ed idoneo a delineare il contesto, rispetto al quale valutare le emergenze istruttorie relative al sopravvenuto accertamento ispettivo.
Su tali presupposti, il Collegio, ritenuto indispensabile, ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., l'esame delle lavoratrici interessate, ha proceduto all'espletamento della prova per testi.
Passando pertanto a rivalutare la fondatezza delle violazioni contestate, va evidenziato che, già con la sentenza n. 30/2019, pronunciata all'esito di un contenzioso relativo a opposizione a ordinanza ingiunzione – analogo a quello per cui è causa – emessa dallo stesso del lavoro, per il periodo immediatamente precedente quello odierno – CP_1 fino al 16 aprile 2014 – è emerso che, sia che dopo Persona_1 Parte_4 essere state licenziate dalla Sige srl nel 2012, hanno continuato a lavorare per la medesima società, sempre presenti al lavoro, con gli stessi orari e svolgendo le stesse mansioni precedentemente eseguite.
pag. 4/8 A tal riguardo sentita come teste nel presente grado ha riferito che Controparte_2
“conosco suo padre e la per i quali ho Parte_2 Controparte_5 Pt_1 lavorato dal novembre 2011 nel senso che sono stata chiamata da Parte_3 che era responsabile amministrativa, rispondendo ad un annuncio di lavoro ed ho continuato a lavorare sempre in nero per 8 ore al giorno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19,anzi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 per 5 giorni a settimana presso gli uffici della Pt_1
che lì aveva anche la sede e che si occupavano anche di altre società. In particolare, la
[...] si occupava di servizi e consulenza alle aziende. Le colleghe e Pt_1 Persona_1 Pt_4 come la stessa lavoravano già quando ho iniziato, le prime due come me, come Parte_3 impiegate;
l'ultima come responsabile. Per un periodo ho avuto un contratto part-time a tempo determinato per circa 2 mesi nel 2012. Per il resto del periodo e fino al 2014 quando, a seguito dell'ispezione, sono stata regolarizzata o meglio assunta in modo regolare, da Euroservice srl, diversa dalla , ho sempre ricevuto quella che era la mia Pt_1 retribuzione sottoforma di compenso per prestazioni occasionali. […] Ho continuato comunque a lavorare negli stessi uffici con le medesime mansioni finché nel luglio 2014 non mi sono dimessa per giusta causa perché non venivo pagata e ho dovuto iniziare un contenzioso conclusosi con la sentenza del Tribunale di Pescara. Fino alle mie dimissioni, le mie colleghe e hanno lavorato come sempre con me nei Pt_4 Persona_1 Parte_3 medesimi uffici con il mio stesso orario giornaliero e settimanale anzi la Pt_4 probabilmente lavorava qualche ora in meno ma non ricordo bene. […] La Euroservice srl era amministrata da persona diversa da e da ma non Parte_2 Controparte_5 ricordo il nome anche perché io ho continuato a lavorare per la o comunque per i Pt_1
Le direttive sul posto di lavoro sono impartite da ”. Pt_2 Parte_3
Già nelle dichiarazioni rese dalla agli ispettori il 16 aprile 2014 e il 16 giugno CP_2
2014 era emerso che, dopo l'accesso ispettivo, risalente al 16 aprile 2014, le attività svolte da lei stessa e dalle altre lavoratrici ( , e erano rimaste Parte_3 Persona_1 Pt_4 invariate, salvo la circostanza che erano state consegnate a tutte lettere di assunzione, firmate da quale amministratore della Euroservice srl. Tutte le predette Persona_2 lavoratrici avevano continuato a occuparsi della contabilità interna delle varie aziende, facenti capo all'ufficio di Via Raiale Vecchia, utilizzando le attrezzature della nei Pt_1 cui programmi informatici è possibile inserire anche la contabilità di altre aziende. Aveva precisato che, poiché il 10 giugno 2014 era andata via altra dipendente, gli Persona_3 adempimenti erano aumentati, dovendo anche rispondere alle telefonate, ribadendo che le direttive erano sempre impartite da e da , per il tramite Parte_2 Controparte_5 della e che anche l'orario di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì era rimasto lo Parte_3 stesso. Ha altresì aggiunto che in origine aveva iniziato a lavorare per la Imes srl per un breve periodo, poi aveva continuato in nero, mentre la era stata assunta dalla Per_3
Ediltecnica srl, invece e dalla Persona_1 Pt_4 Pt_1
pag. 5/8 Significative al riguardo risultano anche le dichiarazioni rese agli ispettori da Per_3
la quale ha confermato di essere stata assunta dalla Ediltecnica srl con sede legale a
[...]
Roma, della quale è legale rappresentante, ma di lavorare presso l'ufficio Controparte_5 di via Raiale Vecchia dove vengono gestite le contabilità di più società, tutte facenti capo ai tra cui la Alsa srl, Cea 4 srl, Imes srl, Pt_2 Pt_1 Controparte_6 CP_7 CP_8
[...
ed altre, precisando di svolgere la sua attività non solo per la Controparte_9 società che l'aveva assunta ma anche per tutte le altre, sotto il coordinamento di Parte_3
quale responsabile amministrativa.
[...]
Anche la ha riferito agli ispettori di essere stata assunta dalla una società Pt_4 Pt_1 di servizi, occupandosi della contabilità di varie ditte, lavorando fino all'aprile 2012 quando è stata licenziata insieme a e per riduzione del personale, in quanto Parte_3 Persona_1 tutte dipendenti Ha aggiunto di essere stata contattata nel giugno luglio 2013 dalla Pt_1
per conto di per lavorare saltuariamente e di aver accettato. Parte_3 Parte_2
Dichiarazioni dello stesso tenore sono state rese agli ispettori anche dalla la Persona_1 quale ha precisato di essere rientrata a lavorare occasionalmente, dopo settembre 2012, a seguito del licenziamento nel precedente mese di aprile, aggiungendo di essere stata presente al lavoro nel 2013 in media per 3 giorni alla settimana e nel 2014 quasi tutti i giorni.
Anche la ha confermato agli ispettori di aver lavorato per la come Parte_3 Pt_1 supervisore del personale e di essere stata licenziata ad aprile 2012, successivamente di essere stata richiamata da tale , amministratore unico della Euroservice srl, Persona_2 poi assunta a tempo indeterminato da quest'ultima società.
Ha spiegato che nel medesimo stabile di via Raiale Vecchia operano varie ditte in forza di contratti di affitto e comodato d'uso, anche se tutte le utenze sono intestate alla medesima proprietà.
In definitiva, può dunque affermarsi che, come ritenuto dal giudice di primo grado, all'esito del giudizio conclusosi con la sentenza n. 30/2019, in forza delle risultanze probatorie acquisite, è stato accertato che sia la che la , la e la CP_2 Parte_3 Pt_4
anche dopo il licenziamento del 2012, hanno continuato a lavorare, svolgendo le Persona_1 stesse mansioni e seguendo gli stessi orari, sebbene queste ultime abbiano ridimensionato, nel corso dell'esame testimoniale, le precedenti dichiarazioni rese agli ispettori, definendo il loro impegno lavorativo svolto “in modo occasionale”.
La sentenza del tribunale è stata confermata da quella della Corte d'appello n. 686/2019, aggiungendo il giudice di secondo grado che la diversità di contenuto, fra le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori e quelle rese dagli stessi quali testi, va risolta privilegiando le prime, per la loro maggiore spontaneità e genuinità.
Alla luce di tali risultanze, va ora valutato il successivo periodo dal 16 aprile 2014 al 30 maggio 2014, oggetto del presente giudizio, per il quale, come anticipato, la CP_2
pag. 6/8 aveva già riferito agli ispettori, che tutte avevano continuato a lavorare almeno fino alla data in cui la stessa era stata sentita dai predetti (giugno 2014).
Sentita come teste nel presente grado, ella ha ribadito di aver sempre lavorato continuativamente dal 2012 e fino a luglio 2014, quando si è dimessa perché non veniva pagata, confermando che anche e avevano continuato a Pt_4 Persona_1 Parte_3 lavorare fino a tale data, sempre nei medesimi uffici e con le stesse mansioni, specificando che solo a seguito dell'ispezione, era stata assunta in modo regolare dalla Euroservice srl.
Le altre lavoratrici, e sentite come testi, hanno affermato, Pt_4 Parte_3 Persona_1 come nel precedente contenzioso, che dopo il 2012 erano state chiamate da Pt_2 saltuariamente ed erano tornate negli uffici per sbrigare adempimenti quando le
[...] scadenze erano imminenti, finchè, qualche giorno prima dell'ispezione – salvo la Parte_3 dal febbraio 2014 – avevano ricominciato a lavorare per la Euroservice srl, società amministrata da che in precedenza era stato loro collega nella Persona_2 Pt_1
Al pari di quanto emerso nel precedente procedimento, per cui l'attività lavorativa delle predette era proseguita invariata fino al 16 aprile 2014, in favore della e in un più Pt_1 ampio contesto di gruppo di imprese facenti tutte riferimento a e Parte_2 CP_5
, il fatto che il 17 aprile 2014 – il giorno dopo l'accesso ispettivo – sono intervenute
[...] le lettere di assunzione a firma di per conto della Euroservice srl non Testimone_1 acquista alcun rilievo sostanziale, visto che le lavoratrici hanno confermato di aver continuato a lavorare per la – sebbene saltuariamente – anche dopo il licenziamento Pt_1 del 2012 e la sia in sede ispettiva che nel corso del presente giudizio, ha CP_2 dichiarato che i rapporti di lavoro erano proseguiti anche dopo il 16 aprile 2014, le mansioni erano rimaste invariate, continuando ciascuna lavoratrice a svolgerle come in tutto il precedente periodo, nel senso della sicura imputazione direttamente alla di tutta Pt_1
l'attività lavorativa svolta dalle stesse, che in via continuativa hanno sempre reso le loro prestazioni in favore di detta ultima società.
Deve escludersi pertanto che ricorrano gli elementi richiesti dalla legge per la legittimità del distacco, confermandosi piuttosto una attività svolta nel diverso contesto di un gruppo di imprese, espressamente negata dalla società opponente odierna appellante. La lavoratrici, infatti, continuavano ad essere utilizzate dalla promiscuamente per l'esecuzione di Pt_1 attività amministrative e contabili, per i rapporti con i fornitori e gli istituti bancari, per conto di tutte le società del gruppo, gestite da e restando la loro Pt_2 Controparte_5 attività di lavoro sempre la stessa, nonostante la successione di differenti imputazioni dei rapporti di lavoro.
Il distacco del lavoratore – che non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del pag. 7/8 datore di lavoro ma in favore del soggetto presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente – è consentito, solo a condizione che esso realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale, che deve essere concreto e reale e che nel caso di specie neppure è stato allegato o né tanto meno dimostrato.
La sentenza di primo grado va dunque confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN AR TR IO Riga
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