Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.389 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 389 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...] residente a [...]
Calvillano 59/1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianfabio Brandi,
E
la sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
59/1 Montecopiolo (RN) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Samuela
Melini.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 01/08/2024, i ricorrenti, esponevano:
“Gli istanti hanno contratto matrimonio in data 21.02.2009 in Montecopiolo (RN) trascritto al n. 2 parte 1° , come risulta da estratto dell'atto di matrimonio ( all. 5));
dopo il matrimonio, i coniugi si sono stabiliti a Montecopiolo (RN) via Calvillano n. 59/1 nella casa coniugale di proprietà del marito;
Dal matrimonio, come risulta da certificato di residenza e stato di famiglia con rapporto di parentela ( all-. 6) sono nati due figli:
nata a [...] il [...], studentessa del liceo artistico Scuola Persona_1
del Libro di Urbino e , nato a [...] il [...], che ha frequentato la seconda Per_2
elementare a Montecopiolo (RN);
Il sig. è titolare di partita iva agricola fino ad € 7.000,00 di reddito, non è né Parte_1
coltivatore diretto né (IAP) imprenditore agricolo a titolo principale (doc.9), infatti coltiva una piccola porzione di terreno di circa tre ettari n comune di Montecopiolo, vicino a casa di proprietà della di lui madre.
La sig.ra ha contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.04.2024 al Parte_2
30.09.2024, solitamente lavorava saltuariamente come cameriera nei fine settimana con contratto a chiamata inidoneo a maturare reddito;
I due coniugi dichiarano, ad oggi, di essere economicamente autosufficienti.
A seguito di insorte incompatibilità caratteriali è venuto a mancare l'affectio maritalis necessario alla convivenza;
”.
Tanto premesso, previa dichiarazione di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“1)I coniugi vivranno separati e nel mutuo rispetto, la sig.ra Parte_2
contestualmente alla firma del presente atto, uscirà definitivamente dalla casa coniugale e porterà altrove la propria residenza, prelevando i propri effetti personali;
1)L'affido dei due figli minorenni della coppia resta condiviso, ed saranno Per_1 Per_
allocati presso il padre nella casa coniugale in Calvillano di Montecopiolo (PU). La patria potestà verrà esercitata da entrambi in affidamento condiviso. Entrambi i genitori dovranno partecipare attivamente alla vita dei figli garantendo il diritto di ed Per_1 Per_
alla bigenitorialità.
NORMAZIONE DIRITTO DI VISITA 2)La madre avrà il diritto-dovere di vedere liberamente i figli ed o e di tenerli Per_1 Per_
con sé, nei periodi di seguito indicati, il tutto compatibilmente con le condizioni di salute e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei fanciulli:
n. 3 pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola lunedì, martedì e giovedì con rientro a Calvillano presso la casa coniugale alle 18,00 di sera;
I genitori si impegnano in futuro ad assecondare le inclinazioni scolastiche, ludiche, artistiche e sportive dei figli adeguando alle loro esigenze di crescita anche il piano di frequentazione suddetto, garantendo comunque che eventuali modifiche non saranno peggiorative rispetto al diritto dovere della madre e di ed alla bigenitorialità. Per_1 Per_
il Natale e la Pasqua ed saranno ad anni alterni presso il padre o la madre, Per_1 Per_
stesso dicasi per l'Epifania, mentre i giorni di festività natalizie e pasquali trascorreranno metà del periodo con il padre e l'altra metà con la madre possibilmente con più giorni consecutivi presso ogni genitore, si precisa che se la madre lavora nel suddetto periodo i ragazzi saranno ospiti dei nonni materni oppure trascorreranno con la madre solo i pomeriggi e varranno le ordinarie regole;
durante le vacanze estive ed potranno trascorrere un periodo di 7-15 giorni Per_1 Per_
consecutivi con il padre o la madre per eventuali viaggi che saranno concordati, diversamente anche per il periodo estivo varranno le ordinarie regole;
I ricorrenti hanno sempre l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico;
comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
STATUIZIONI ECONOMICHE
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La sig.ra non avendo attualmente altre disponibilità economiche Parte_2
lavorando come cameriera in maniera saltuaria solo il sabato e la domenica e pur riconoscendo insufficiente la quota di seguito indicata, verserà al marito entro il dieci di ogni mese , quale concorso nel mantenimento dei due figli minori la somma di € 200,00
( duecento,00) mensili, € 100,00 mensili a figlio , da aggiornarsi annualmente come per legge secondo istat, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie mediche , scolastiche e sportive, come da protocollo ordine Avvocati Pesaro , oltre all'assegno unico pagato dall per la quota del 50% ( cinquanta per cento ) di spettanza della stessa , CP_1
che la sig.ra al momento di sottoscrizione del presente atto, si impegna ed Parte_2 obbliga a cedere (nel ricorso sottoscritto dalle parti la parola irrevocabilmente viene concordemente cancellata con postilla) al sig. . Parte_1
Con il buon esito dei patti di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ad oggi ogni rapporto economico e non tra loro in essere e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra ad oggi.
I ricorrenti dichiarano di aver provveduto a dividere il peculio che avevano in comune durante la convivenza more uxorio.
Le disposizioni di cui ai precedenti punti dovranno essere realizzate evitando ogni eventuale comportamento pregiudizievole per il rapporto genitore-figli, anche al fine di garantire a ed la continuità del rapporto genitoriale e parentale in maniera Per_1 Per_
equilibrata ed armonica;
I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e la salute dei figli, secondo quanto previsto dall'affidamento condiviso, ciascun genitore si impegna ad operare direttamente per la cura dei figli coordinando con l'altro le relative responsabilità sulla base di un progetto comune delineato nel bene superiore di ed;
Per_1 Per_
Entrambe le parti s'impegnano formalmente al reciproco rispetto ed a mantenere un atteggiamento improntato alla massima educazione;
I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto od altro documento valido per l'espatrio, per uso personale da parte dell'Autorità competente.”
All'esito del deposito delle note scritte congiunte, in data 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
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La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 20-
25 novembre 2024 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori ed Per_1
sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse. Per_ Soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli minori ed . Per_1 Per_
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
19.12.1978 e nata a [...] il 27.10. alle condizioni di cui al ricorso Parte_2
congiunto per separazione del 01.08.2024, riportate in parte motiva, e confermate nelle note scritte del 20-25.11.2024
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Montecopiolo (RN);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 11.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone