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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 4474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4474 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12019/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. DE ROSA VINCENZO come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
e AN NI come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 6.11.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Con il ricorso depositato il 05/10/2023 parte ricorrente ha dedotto:
- di aver versato, in qualità di medico - odontoiatra, dal 20.11.1985 e fino al 29.09.1992, a suo dire in favore dell' nella gestione liberi professionisti, i contributi all'uopo CP_1 previsti per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale;
- di essere iscritto all' e di aver chiesto all' in data 10.07.2021, il rilascio del CP_2 CP_1
prospetto e/o di ogni altra documentazione che potesse attestare il versamento dei predetti contributi, ricevendo risposta in data 21/07/2021 nella quale si rappresentava chiaramente che i versamenti in questione, comunque obbligatori, integravano esclusivamente la copertura del contributo di pertinenza del Servizio Sanitario Nazionale
(c.d. "Tassa per la salute");
- di aver presentato in data 23.09.2021, ai sensi della legge n. 45 del 5.03.1990, domanda di ricongiunzione dei predetti periodi di contribuzione presso il Fondo degli specialisti ambulatoriali;
- che, dopo sollecito dell' , con provvedimento emesso in data 06.03.2023 e CP_2 notificato, a mezzo PEC, il 21.03.2023 l' respingeva la domanda poiché sulla CP_1
posizione assicurativa a lui intestata non risultava accreditato alcun contributo IVS.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare
e dichiarare che il dott. ha versato, dal 20.11.1985 e fino al 29.09.1992, in favore Parte_1 dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di appartenenza, nella gestione liberi professionisti, i contributi all'uopo previsti per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale”.
2 L' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
2. La legge n.45/90 prevede: “Art.
1. Facolta' di ricongiunzione 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo. 2.
Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
4. Dopo il compimento dell'eta' pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, puo' essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo' essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2”.
La ricongiunzione dei contributi è un istituto che consente al lavoratore che ha posizioni assicurative e periodi di contribuzione accreditati in diverse gestioni previdenziali obbligatorie, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.
Dalla documentazione versata in atti si evince che, come correttamente osservato dall' i versamenti documentati nel presente giudizio (“contributo sociale di malattia CP_1
dovuto dai liberi professionisti in misura percentuale”) non integrano alcun contributo utile ai fini pensionistici, costituendo gli stessi una copertura a favore del Servizio Sanitario
3 Nazionale ai fini delle prestazioni assistenziali e previdenziali, come l'indennità in caso di malattia.
Inoltre, è dirimente ai fini della decisione la circostanza che, non avendo parte ricorrente depositato l'estratto contributivo, non è possibile neppure verificare l'esistenza di eventuali periodi di contribuzione oggetto di possibile ricongiunzione.
Conseguentemente, non ricorrendo i presupposti normativi previsti dalla L. n. 45/90 ai fini del ricongiungimento degli stessi a favore della Controparte_3
, il ricorso va rigettato. CP_2
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1
liquida in complessivi € 950,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Aversa, 13.11.25 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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