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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al r.g. 2603/2024 promossa da:
(C.F. in persona dell'Amministratore di Sostegno Parte_1 C.F._1
Avv. elettivamente domiciliata in Genova via SS. Giacomo e Filippo n. 19/5, Controparte_1 presso l'avv. Carlo IAVICOLI, che la rappresenta e difende;
Attore contro
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Genova, Controparte_2 C.F._2
Piazza Corvetto 2/4, presso l'avv. Francesca ROCCELLA, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Claudio Roccella e Lorenzo Bendini;
Convenuto
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e/o difesa respinta e disattesa, contestata ogni eventuale nuova avversaria domanda in relazione alla quale si dichiara di non accettare il contraddittorio:
- Nel merito:
A) - In via principale:
a) - accertare e dichiarare, con pronuncia di accertamento negativo, che gli apparenti testamenti olografi di apparente provenienza da , nata a [...] l'[...], C.F.: Persona_1
, ivi deceduta in data 21.03.2020, rispettivamente in apparente data C.F._3 07.10.2016, pubblicato in data 13.05.2020 con verbale a rogito Notaio Dott.ssa E. Per_2
di Genova (rep. n° 8562 – racc. n° 3362), e in apparente data 13.12.2019, pubblicato in
[...]
data 10.03.2021 con verbale a rogito Notaio Avv. P. Lizza di Genova (rep. n° 105693 – racc. n°
39619), disconosciuti dalla attrice , sono apocrifi e non provenienti dalla predetta Parte_1
de cuius, per cui gli stessi sono giuridicamente inesistenti e nulli, ovvero dichiarare gli stessi annullati, nulli, invalidi e comunque giuridicamente inefficaci, con ogni conseguenziale pronuncia;
b) – accertare e dichiarare la qualità della attrice di unico erede legittimo della Parte_1 sorella e conseguentemente dichiarare l'apertura della successione legittima di Persona_1 quest'ultima a favore della attrice;
Parte_1
c) - dichiarare la convenuta essere tenuta, e per l'effetto condannarla, alla Controparte_2 restituzione, a favore della attrice stessa, dei beni compresi nell'eredità morendo dismessa dalla predetta de cuius ove la stessa convenuta si sia impossessata in tutto o in parte dei medesimi, con ogni conseguenziale pronuncia.
B) – In via subordinata:
a1) – accertare e dichiarare l'incapacità naturale di intendere e di volere e comunque l'incapacità, ex art. 591, 2° comma, n° 3, cod. civ., di disporre validamente per testamento della de cuius Per_1
al tempo della formazione degli apparenti testamenti olografi rispettivamente in (apparente)
[...]
data 07.10.2016 (pubblicato con verbale a rogito Notaio Dott.ssa di Genova Persona_3
in data 13.05.2020 - rep. n° 8562 – racc. n° 3362) e
13.12.2019 (pubblicato con verbale a rogito Notaio Avv. P. Lizza di Genova in data 10.03.2021 - rep. n° 105693 – racc. n° 39619) per cui è causa e – per l'effetto – dichiarare gli stessi nulli, annullati, invalidi e comunque giuridicamente inefficaci, con ogni conseguenziale pronuncia;
b1) – accertare e dichiarare la qualità della attrice di unico erede legittimo della Parte_1 sorella e conseguentemente dichiarare l'apertura della successione legittima di Persona_1 quest'ultima a favore della attrice;
Parte_1
c1) - dichiarare la convenuta essere tenuta, e per l'effetto condannarla, alla Controparte_2
restituzione, a favore della attrice stessa, dei beni compresi nell'eredità morendo dismessa dalla predetta de cuius ove la stessa convenuta si sia impossessata in tutto o in parte degli stessi, con ogni conseguenziale pronuncia.
C) - In via ulteriormente subordinata, con riguardo unicamente alla scheda testamentaria in data
07.10.2016 e ferme restando le richieste declaratorie (in via principale e in via subordinata) di cui alle precedenti lettere A) e B) con riguardo alla scheda testamentaria in data 13.12.2019:
a2) - accertare e dichiarare che la scrittura in data 07.10.2016 (pubblicata con verbale a rogito
Notaio Dott.ssa di Genova in data 13.05.2020 – rep. n° 8562 – racc. n° Persona_3 3362) di apparente provenienza da , non costituisce testamento non contenendo la Persona_1
stessa alcuna istituzione di erede o comunque alcuna disposizione di carattere testamentario, con ogni conseguenziale pronuncia.
b2) – accertare e dichiarare la qualità della attrice di unico erede legittimo della Parte_1 sorella e conseguentemente dichiarare l'apertura della successione legittima di Persona_1 quest'ultima a favore della attrice;
Parte_1
c2) - dichiarare la convenuta essere tenuta, e per l'effetto condannarla, alla Controparte_2
restituzione, a favore della attrice stessa, dei beni compresi nell'eredità morendo dismessa dalla predetta de cuius ove la stessa convenuta si sia impossessata in tutto o in parte degli stessi, con ogni conseguenziale pronuncia.
- In via istruttoria:
a) - licenziare CTU grafologica volta ad accertare che le (apparenti) schede testamentarie rispettivamente in data 07.10.2016 e 13.12.2019 ad apparente provenienza di (nata a [...]
Camogli l'11.10.1954 ed ivi deceduta in data 21.03.2020) sono in tutto o in parte aprocrife e non provenienti dalla stessa, autorizzando il CTU ad accedere all'Ufficio Anagrafe del Comune di
Camogli e del Comune di Genova per prendere visione e riprodurre fotograficamente la sottoscrizione della de cuius apposta sul 'cartellino-firma' e sul modulo di richiesta di carta di identità della quale si sono prodotte fotocopie in atti, nonché con ordine ai
Notai che hanno curato la pubblicazione dei predetti testamenti olografi di esibire al nominando
CTU ed agli eventuali CC.TT.PP. l'originale delle predette asserite schede testamentarie, con facoltà di trarne riproduzioni fotografiche anche a mezzo di ausiliario;
b) - contemporaneamente o successivamente licenziare CTU medico-legale per accertare
l'incapacità fisica e/o naturale di intendere e di volere della de cuius e comunque Persona_1
l'incapacità della stessa, ai sensi dell'art. 591, 2° comma, n° 3, cod. civ., di disporre per testamento dei propri beni con riguardo alle predette apparenti schede testamentarie impugnate ed alla rispettiva data delle stesse, autorizzando il CTU a richiedere all'A.O.U. San Martino di Genova copia delle cartelle cliniche della de cuius con riguardo ai ricoveri di cui si è Persona_1
prodotta documentazione in atti;
c) – si chiede l'acquisizione del fascicolo di codesta Tribunale concernente la procedura di A.d.S. di (R.G. n° 3523/2013); Persona_1
d) – si chiede ordinarsi all' ed al competente Ambito , di Controparte_3 Controparte_4
depositare in giudizio una copia di tutta la documentazione afferente la pratica di invalidità civile e di accompagnamento della Signora nata l'[...] ed ivi deceduta il 21.03.2020; Persona_1
e) - si offrono in comunicazione i documenti sopra citati ed in calce elencati. - In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi comprese quelle di CTU e CTP”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Adito Tribunale, annullare e/o dichiarare nullo il testamento olografo in data
13/12/2019 pubblicato con verbale del Notaio Lizza rep. 105693 del 10/03/2021; in relazione alle ulteriori domande di parte attrice, respingere le stesse per quanto di ragione;
conseguentemente accertare e dichiarare che la scheda 7/1/2016, pubblicata con verbale Notaio Persona_2
del 13/5/2020 rep. 8562, ha natura ed idoneità ad essere qualificato testamento olografo con istanza affinché su tale accertamento si proceda all'emissione di sentenza parziale;
limitatamente alla capacità di testare della de cuius, nelle data di redazione della predetta scheda, e alla asserita sua falsità falsità, ci si rimette all'apprezzamento ed alle decisioni dell'Adito Tribunale alla luce delle istanze istruttorie formulate ex adverso cui non ci si oppone.
Si insta fin da ora per la compensazione delle spese di lite, sia in ragione della questione trattata che del contegno processuale della convenuta.”
*****
Con atto di citazione ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
- di essere sorella di nata a [...] l'[...] e deceduta il 21.03.2020 (cfr. Persona_1
produzione n. 2 atto di citazione);
- di aver sempre vissuto unitamente alla propria sorella a Camogli, in un rapporto simbiotico;
- che, in data 02.10.2013, è stato nominato quale amministratore di sostegno di Persona_1
l'avv. in quanto la stessa non era più in grado di provvedere alle proprie Controparte_5
eIGenze a causa delle patologie da cui era affetta;
- che, successivamente con provvedimento in data 07.04.2014 veniva nominato quale amministratore di sostegno a tempo indeterminato l'avv. del Foro di Controparte_6
Genova, il quale svolgeva l'incarico fino alla morte della beneficiata (cfr. produzione n.3 atto di citazione);
- che, analogamente, nell'ambito della procedura iscritta al numero di ruolo 3381/2013 del
Tribunale di Genova veniva nominato un amministratore di sostegno provvisorio a favore dell'attrice nella persona dell'avv. successivamente confermato a tempo Controparte_5
indeterminato con provvedimento del giudice tutelare in data 02.04.2014 (cfr. produzione n.
4 atto di citazione), cui seguiva la sostituzione del professionista già incaricato avv.
(cfr. produzione n.5 atto di citazione); Controparte_1 - che, a seguito del decesso di richiedeva la pubblicazione Persona_1 Controparte_2
al notaio di un testamento olografo di apparente provenienza della de Persona_2
cuius e di apparente data 07.10.2016, con il quale la de cuius avrebbe nominato la CP_2
propria erede universale (cfr. produzione n. 6 atto di citazione);
- che tale testamento olografo risulta contenere le seguenti volontà della de cuius, di seguito riportate: “7 ottobre 2016
Io [segue parola illeggibile] itta Persona_1
Autorizzizo la Sig.ra mia CP_2
Erede
Entrare in casa Mia e di gestire le mie cose personali
”; Persona_1
- che, secondo la prospettazione attorea, tale documento non è un testamento, dal momento che manca nel testo un'inequivoca istituzione di erede;
- che, successivamente, su richiesta dell'avv. , veniva pubblicato un altro testamento CP_6
olografo di apparente provenienza della de cuius e di apparente data 13.12.2019 a ministero del Notaio di Genova (verbale di pubblicazione in data 10.03.2021 – rep. n° Persona_4
105693 – racc. n° 39619; cfr. produzione n. 7 atto di citazione);
- che, con tale secondo testamento, risulta essere disposto come di seguito:
“La sottoscritta in grado di Persona_1
intendere e volere desidero che in caso di morte di essere messa vicino ai miei genitori e di lasciar come unica erede la Sig. che mi Controparte_2
è sempre stata vicino
Camogli 13 Dicembre 2019
”; Persona_1
- che, la IG.ra era vicina di casa delle sorelle e ha aiutato saltuariamente le CP_2 Per_1
stesse a provvedere ai piccoli incombenti quotidiani, quali: fare la spesa, pagare le bollette delle utenze ecc.;
- che, la IGnora ha promosso una vertenza di lavoro nei confronti di entrambe le CP_2
sorelle sostenendo di non aver mai ricevuto alcun compenso dalle stesse, per tali Per_1
attività;
- che, a fronte delle richieste avanzate dalla IG.ra , le sorelle hanno stipulato CP_2 Per_1
in data 02.10.2018 una conciliazione in sede sindacale ex articolo 410 – 411 cpc con la IG.ra corrispondendo alla stessa l'importo di euro 3.500,00 (cfr. produzione n. 8 CP_2
atto di citazione);
- che il patrimonio relitto dalla de cuius risulterebbe cospicuo (di circa euro 600.000,00), ma che parte attrice non ha titolo per chiedere informazioni esatte alle banche presso cui si trovano i depositi;
- che le sorelle dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, Per_1
hanno venduto la loro villa a Camogli, con atto stipulato in data 23.10.2017, per il prezzo di
1.400.000,00 (cfr. produzione n.9 atto di citazione);
- che parte attrice ritiene che i testamenti oggetto della presente causa siano falsi e quindi invalidi ed inefficaci, in quanto non provenienti in tutto o in parte da Persona_1
- che si contesta la qualificazione giuridica di testamento della scrittura in data 07.10.2016,
dal momento che la stessa non contiene alcuna espressa istituzione di erede.
Sulla base di tali ragioni, ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_2
che venga accertato che i testamenti olografi di apparente provenienza da parte di Persona_1
sono apocrifi e non provenienti dalla de cuius. Conseguentemente ha chiesto che sia accertata e dichiarata la sua qualità di unico erede legittimo della sorella e che sia dichiarata Persona_1
l'apertura della successione legittima di quest'ultima a favore di e che la convenuta Parte_1 sia condannata a restituirle i beni compresi nell'eredità morendo dismessa dalla de cuius.
Ha chiesto che, in via subordinata, sia accertata e dichiarata l'incapacità naturale e l'incapacità ex articolo 591 2° comma n. 3 c.p.c. di disporre validamente per testamento della de cuius
[...]
al tempo della formazione dei testamenti olografi e che gli stessi vengano dichiarati nulli, Per_1
annullabili, invalidi e comunque giuridicamente inefficaci.
In via ulteriormente subordinata, ha chiesto che con riguardo alla scheda testamentaria in data
07.10.2016 venga accertato e dichiarato che la stessa non costituisce testamento, non contenendo alcuna istituzione di erede o alcuna disposizione di carattere testamentario.
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto che venga dichiarato nullo il Controparte_2
testamento olografo redatto in data 13/12/2019, associandosi in tal modo alla domanda formulata da parte attrice.
Ha chiesto, inoltre, che venga accertato e dichiarato che la scrittura datata 07 gennaio 2016 ha natura e idoneità ad essere qualificata come valido testamento olografo, con istanza affinché su tale accertamento si proceda all'emissione di sentenza parziale e limitatamente alla capacità di testare della de cuius si è rimessa alle decisioni del Tribunale.
All'udienza del 19 settembre 2024, il Giudice ha fissato l' udienza del 16/1/2025 per la rimessione della causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'articolo 189 c.p.c. Le parti hanno precisato le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e hanno depositato le difese finali.
All' udienza del 16/1/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***** ha promosso l'odierno procedimento contestando la validità dei testamenti olografi Parte_1
datati 07.10.2016 e 13.12.2019 (cfr. produzione n.6 e 7 atto di citazione) e apparentemente redatti dalla propria sorella Persona_1
Secondo la prospettazione attorea, la prima scheda testamentaria datata 07.10.2016 risulterebbe apocrifa, dal momento che tra un rigo e l'altro del testo sarebbe stato inserito con diversa tipologia di scrittura e con penna avente inchiostro differente il termine “erede” e anche la seconda scheda testamentaria datata 13.12.2019 sarebbe viziata da nullità, in quanto priva del requisito dell'autografia, richiesto dall'articolo 606 c.c.
Parte convenuta si è associata alle conclusioni di parte attrice relativamente alla scheda testamentaria datata 13.12.2019, sostenendo la nullità della stessa alla luce delle risultanze della perizia redatta dalla dott.ssa Per_5
Dall'analisi grafologica effettuata, infatti, è emersa la diversità di tratto calligrafico tra il testo e la firma apposta in calce al documento: “La redazione testuale presenta infatti una Persona_1
stesura scorrevole e curvilinea connotata da eccessive asolature basali di alcune lettere quali la I P di al primo rigo, la g di genitori al quarto rigo, la S del cognome e la G del nome CP_2
al quinto rigo che non trova alcun riscontro nella grafia esile ed incerta della firma CP_2
.” (cfr. pagina 2, produzione n.11 atto di citazione). Persona_1
Secondo il perito incaricato dall' attrice, l'inconsueta collocazione del testo in posizione ribassata rispetto al margine superiore del foglio e la presenza di due differenti mezzi di scrittura, rendono plausibile l'ipotesi che si tratti di un “bianco segno” e che la parte testuale sia stata aggiunta successivamente da terza persona.
Dalle risultanze peritali condivise dalle parti, pertanto, emerge la mancanza di autografia della scheda testamentaria, requisito che deve sussistere non solo relativamente alla sottoscrizione, ma anche relativamente alla data e al testo del documento e che è escluso nel caso dell'intervento di un terzo (cfr. Cassazione Civile, n. 20703 del 2013).
Pertanto, atteso che entrambe le parti del giudizio hanno aderito alle risultanze della perizia della dott.ssa deve essere dichiarata ex art. 606 c.c. la nullità della scheda testamentaria datata Per_5
13.12.2019, per mancanza di autografia.
Diversamente dalla prospettazione attorea, parte convenuta sostiene la validità della scheda testamentaria datata 07.10.2016. In particolare, afferma che dall'atto emerge la volontà del testatore di deIGnare come erede universale , la quale per effetto di tale nomina viene autorizzata ad “entrare in Controparte_2 casa mia e di gestire le mie cose” (cfr. produzione n. 6 atto di citazione).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, per decidere se un documento abbia i requisiti intrinseci di un testamento olografo, occorre accertare se l'estensore abbia avuto la volontà definitiva di disporre attualmente dei suoi beni per il tempo successivo alla propria morte (cfr. Cassazione Civile, n.
150/2014, Cassazione Civile, n. 25936/2021).
La Suprema Corte ha ribadito che il testamento costituisce un atto di particolare gravità, destinato a valere post mortem, in quanto contiene precetti rivolti a persone diverse dal suo autore. Per tali motivi, si deve essere certi che le dichiarazioni in esso contenute corrispondano alla volontà del de cuius, perché soltanto sul presupposto di tale garanzia il legislatore ne ha riconosciuto il carattere vincolante post mortem (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 8490/2012).
Nel caso di specie, le parole utilizzate dalla de cuius “Autorizzo la IG.ra mia erede a CP_2 entrate in casa mia e di gestire le mie cose personali” non fanno emergere la volontà di istituire erede la convenuta, ma quella di autorizzare quest'ultima ad accedere temporaneamente all'abitazione della de cuius al fine di gestire le sue cose personali. Se la de cuius avesse voluto disporre tramite tale scritto di tutti i suoi beni dopo la morte, avrebbe potuto utilizzare dei termini differenti rispetto a quelli scelti, ad esempio, autorizzando la convenuta a disporre di tutti i suoi beni immobili oppure del denaro depositato sul suo conto corrente bancario.
La Suprema Corte ha precisato che l'accertamento dell'intenzione dell'autore del testamento deve essere compiuto sulla base di rigorose indagini, il cui risultato si presenti univoco, nel senso che deve risultare con certezza che con esso si sia inteso realizzare una disposizione di ultima volontà
(cfr. Cass., sentenza 21 gennaio 1964).
La volontà testamentaria della de cuius non può essere desunta esclusivamente dall'inserimento della parola “erede” in posizione centrale tra la terza e quarta riga del documento datato 07.10.2016.
Dall'esame delle produzioni in atti, inoltre, risulta che sia stata ricoverata proprio in Persona_1
data 07.10.2016 presso la Residenza Villa delle Rose (cfr. produzione n.19 atto di citazione).
Tale certificato rafforza la prospettazione attorea, secondo la quale avrebbe voluto Persona_1 dotare la convenuta di un'autorizzazione scritta, affinché quest'ultima potesse recarsi presso la sua abitazione per provvedere alla gestione dei suoi beni personali, a causa dell'assenza della de cuius, che nella data indicata nella scrittura datata 07.10.2016 era ricoverata presso la Residenza Villa delle Rose.
Sulla base di tutte le argomentazioni richiamate, pertanto, deve escludersi che il documento datato
07.10.2016 possa essere qualificato come un testamento olografo. Conseguentemente, deve essere dichiarata l'apertura della successione legittima in favore dell'attrice, sorella della de cuius, ai sensi dell'articolo 570 c.c.
Infine, deve essere rigettata la domanda di restituzione dei beni compresi nell'eredità della de cuius, in quanto non risulta provato che la convenuta sia nel possesso degli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite in considerazione della condotta processuale della convenuta che ha aderito almeno ad una delle domande proposte dalla parte attrice ( nullità del secondo testamento per mancanza di autografia, testamento peraltro non pubblicato su iniziativa della convenuta ) e in considerazione della necessità di interpretare la scrittura datata 7/10/2016 possono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- dichiara la nullità della scheda testamentaria 13.12.2019, pubblicata in data 10.03.2021 con verbale a rogito Notaio Avv. P. Lizza di Genova ( rep. n° 105693 – racc. n° 39619 ), per le motivazioni di cui in narrativa;
- dichiara che il documento datato 07.10.2016 pubblicato in data 13.05.2020 con verbale a rogito Notaio Dott.ssa di Genova ( rep. n° 8562 – racc. n° 3362 ), non Persona_3
contiene alcuna istituzione di erede o disposizione di carattere testamentario, per le motivazioni di cui in narrativa;
- accerta e dichiara la qualità della parte attrice di unico erede legittimo della Parte_1
sorella e conseguentemente dichiara l'apertura della successione legittima di Persona_1 quest'ultima a favore della attrice , per le motivazioni di cui in narrativa;
Parte_1
- rigetta la domanda di restituzione dei beni compresi nell'eredità, per le motivazioni di cui in narrativa;
- compensa integralmente tra le parti le spese legali del giudizio
Così deciso in Genova il 16 Gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino