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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 27/01/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 36/2018
Sono presenti per parte attrice l'avv. Perrotta, per parte convenuta l'avv. Cantone e per AI, in sostituzione dell'avv. SERAFINO GIOVANNI, l'avv. Annamaria
Serafino.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 17:03, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 36/2018 promossa da
FALLIMENTO ED SRL in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'avv. PERROTTA GIANNI contro
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA (00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SERAFINO
GIOVANNI nonché
CANTONE avv. ALFONSO rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal'avv. ed elettivamente domiciliata
-====== Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767 (rv.
617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi
ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 24 aprile 2018 la ED SRL ha convenuto in giudizio l'avv. Alfonso Cantone e la AI allegando l'inadempimento dell'avv. Cantone che, non costituendosi in giudizio, aveva determinato la condanna della IM al pagamento delle spese di lite oltre al mancato recupero di crediti vantati nei confronti della Senigaglia SCARL e chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento di € 370.000,00
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato la domanda chiedendone il rigetto, in particolare la AI ha eccepito la carenza di legittimazione passiva.
La domanda giudiziale trova il proprio fondamento nel comportamento dell'avv.
Cantone che, omettendo ogni difesa nel giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo richiesto dalla IM nei confronti della Senigaglia, aveva determinato il rigetto della domanda nel merito con la revoca del decreto opposto e la condanna alle spese.
In corso di causa la IM è fallita e in sua sostituzione si è costituita la Curatela del fallimento.
Poiché avverso la sentenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato interposto appello, con ordinanza del 20 aprile 2022 “osservato che il giudizio in relazione al quale è allegata la responsabilità del convenuto avv. Cantone è attualmente interrotto davanti alla Corte di Appello di Roma (RG n. 5773/2017)”, era stata dichiarata la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
2 Il giudizio è stato poi riassunto il 6 febbraio 2024. Secondo le allegazioni di parte convenuta la riassunzione sarebbe tardiva poiché, stante la natura dichiarativa della sentenza che definisce il processo, il termine per la riassunzione verrebbe a scadere anticipatamente rispetto alla sentenza.
L'eccezione non convince, alla luce del dettato dell'art. 124 disp. att. c.p.c.: A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica ...; nella fattispecie la riassunzione è avvenuta nei tre mesi dalla certificazione, prima della quale non vi
è prova del giudicato formatosi.
Ciò premesso, la causa non merita accoglimento neppure nel merito.
Si controverte, infatti, in tema di responsabilità professionale, in particolare dell'avvocato, materia disciplinata dagli artt. 1218, 1176 e 2236 c.c..
Per andare esente da responsabilità il professionista, secondo quanto disposto dall'art. 1218 c.c., è tenuto a provare che non vi è stato inadempimento ovvero che l'inadempimento sia dovuto a causa a lui non imputabile. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.) e, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave. Infine, la diligenza da applicarsi deve essere parametrata a quella del professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass. civ. Sez. II, 14/08/1997, n.
7618).
Ma, l'obbligazione assunta dal legale è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a svolgere l'incarico con la diligenza esigibile per consentire il raggiungimento del risultato sperato, ma non assume l'obbligazione di procurare con certezza quel risultato.
Ne consegue che l'inadempimento del professionista non discende dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata. Ne consegue inoltre che la domanda risarcitoria potrà trovare accoglimento, solo ove "sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito" (ex multis, Cass. n. 25112/2017; Cass. n. 2638/2013).
Con specifico riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, occorrerà, dunque, l'allegazione e la prova del non corretto adempimento dell'attività
3 professionale, dell'esistenza di un danno effettivo. Il nesso causale tra la condotta e il danno è da correlarsi alla dimostrazione del fatto che il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se lo stesso difensore avesse tenuto il comportamento dovuto (“In tema di responsabilità civile, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta
del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone” Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 16/05/2017, n. 12038).
Il principio sopra riprodotto deriva dal riesame di argomenti da tempo consolidati in giurisprudenza: da un lato in tema di nesso causale tra l'omissione del professionista ed il danno (Cass., 9 giugno 2004, n. 10966; Cass., 23 marzo 2006,
n. 6537), da un altro in tema di valutazione delle potenzialità di successo dell'azione proposta (Cass., 7 agosto 2002, n. 11901; Cass., 5 febbraio 2013, n. 2638). La valutazione della probabilità di successo avviene sulla base di un giudizio probabilistico: se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto.
Non vi è motivo per cui questo tribunale si discosti dal principio sopra affermato.
Occorre dunque entrare nel merito della domanda promossa contro l'avv. Cantone
e, alla luce delle allegazioni e delle prove offerte da parte attrice, valutare la condotta contestata all'avv. Cantone in relazione alla complessità della controversia verificando:
• se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dell'avvocato,
• se un danno vi sia stato effettivamente e
• se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Occorre esaminare separatamente i diversi profili:
• se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dell'avvocato
Nella fattispecie parte attrice allega che l'avv. Cantone, non costituendosi
4 nell'opposizione a decreto ingiuntivo, ha determinato, nel giudizio di merito che segue all'opposizione, la revoca del decreto e la condanna della IM (in bonis).
La prova di una condotta omissiva dell'avv. Cantone è agli atti.
Quanto agli ulteriori elementi di valutazione, ovvero
• se un danno vi sia stato effettivamente
• se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, si tratta dapprima di valutare in termini probabilistici l'accoglibilità della domanda, quindi di valutare se il danno lamentato sia conseguenza della condotta omissiva o commissiva del difensore.
L'esistenza e la misura del danno devono essere oggetto di specifica allegazione e prova.
Ma nella fattispecie la valutazione prognostica positiva non può essere effettuata, atteso il difetto di allegazione e di prova di elementi di fatto e di diritto da cui desumere che, se l'azione oggetto del mandato professionale fosse stata correttamente e tempestivamente proposta dal professionista, la domanda della cliente avrebbe avuto buone probabilità di essere accolta.
L'atto introduttivo reca una corretta descrizione di quale avrebbe dovuto essere la condotta corretta dell'avv. Cantone (costituirsi e svolgere difese – atto di citazione, pag. 2) ma non indica quali sarebbero state le difese che, nel merito, avrebbero comportato il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente, dunque l'accoglimento nel merito della domanda diretta al soddisfacimento del credito della
IM.
Le lacune della difesa dell'attore non sono state colmate neppure nel corso del giudizio.
È bene precisare che, sul punto, non potevano essere di giovamento l'interrogatorio formale e le prove testimoniali articolate dalla difesa della IM: i capitoli sono articolati su circostanze che non avrebbero potuto condurre alla prova dell'esistenza del danno (prova derivante dal giudizio prognostico sulla possibilità accoglimento della domanda della ED) e, in assenza della prova del danno, resta irrilevante la condotta omissiva contestata da parte attrice all'avv. Cantone.
In altri termini manca del tutto prima l'allegazione difensiva e poi la produzione di
5 elementi di prova da cui far discendere la valutazione prognostica circa l'esito che il giudizio avrebbe avuto se l'avv. Cantone avesse correttamente e tempestivamente svolto difese. In altre parole, alla luce delle difese, nulla deponeva favorevolmente all'accoglimento della domanda proposta con il patrocinio dell'avv. Cantone davanti al Tribunale di Roma.
Manca, infatti, la prova del fatto che la domanda contenuta nel decreto ingiuntivo poteva avere accoglimento.
In sintesi, la responsabilità professionale dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, essendo al contrario necessario verificare se vi sia stato un danno effettivo e, in particolare, se il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se lo stesso difensore avesse tenuto il comportamento dovuto.
L'affermazione della responsabilità del professionista presuppone, quindi,
l'allegazione e la prova di elementi da cui desumere il raggiungimento del risultato sperato per effetto di un'attività legale del professionista diligentemente proposta e coltivata.
Mancando la prova del risultato che l'attrice avrebbe ottenuto per effetto di un'attività correttamente svolta, manca la prova del danno. Ne consegue l'integrale rigetto della presente domanda.
In considerazione delle peculiarità della vicenda si ritiene sussistano quelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, a mente della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c. (Corte cost., 19/04/2018, n. 77), consentono la compensazione integrale delle spese.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv. Francesco
Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
ED SRL
contro
CANTONE avv. ALFONSO e UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
SPA, iscritta al RG 36/2018 rigetta la domanda e compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 27 gennaio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
6
Verbale di udienza
All'udienza del 27/01/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 36/2018
Sono presenti per parte attrice l'avv. Perrotta, per parte convenuta l'avv. Cantone e per AI, in sostituzione dell'avv. SERAFINO GIOVANNI, l'avv. Annamaria
Serafino.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 17:03, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 36/2018 promossa da
FALLIMENTO ED SRL in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'avv. PERROTTA GIANNI contro
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA (00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SERAFINO
GIOVANNI nonché
CANTONE avv. ALFONSO rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal'avv. ed elettivamente domiciliata
-====== Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767 (rv.
617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi
ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 24 aprile 2018 la ED SRL ha convenuto in giudizio l'avv. Alfonso Cantone e la AI allegando l'inadempimento dell'avv. Cantone che, non costituendosi in giudizio, aveva determinato la condanna della IM al pagamento delle spese di lite oltre al mancato recupero di crediti vantati nei confronti della Senigaglia SCARL e chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento di € 370.000,00
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato la domanda chiedendone il rigetto, in particolare la AI ha eccepito la carenza di legittimazione passiva.
La domanda giudiziale trova il proprio fondamento nel comportamento dell'avv.
Cantone che, omettendo ogni difesa nel giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo richiesto dalla IM nei confronti della Senigaglia, aveva determinato il rigetto della domanda nel merito con la revoca del decreto opposto e la condanna alle spese.
In corso di causa la IM è fallita e in sua sostituzione si è costituita la Curatela del fallimento.
Poiché avverso la sentenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato interposto appello, con ordinanza del 20 aprile 2022 “osservato che il giudizio in relazione al quale è allegata la responsabilità del convenuto avv. Cantone è attualmente interrotto davanti alla Corte di Appello di Roma (RG n. 5773/2017)”, era stata dichiarata la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
2 Il giudizio è stato poi riassunto il 6 febbraio 2024. Secondo le allegazioni di parte convenuta la riassunzione sarebbe tardiva poiché, stante la natura dichiarativa della sentenza che definisce il processo, il termine per la riassunzione verrebbe a scadere anticipatamente rispetto alla sentenza.
L'eccezione non convince, alla luce del dettato dell'art. 124 disp. att. c.p.c.: A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica ...; nella fattispecie la riassunzione è avvenuta nei tre mesi dalla certificazione, prima della quale non vi
è prova del giudicato formatosi.
Ciò premesso, la causa non merita accoglimento neppure nel merito.
Si controverte, infatti, in tema di responsabilità professionale, in particolare dell'avvocato, materia disciplinata dagli artt. 1218, 1176 e 2236 c.c..
Per andare esente da responsabilità il professionista, secondo quanto disposto dall'art. 1218 c.c., è tenuto a provare che non vi è stato inadempimento ovvero che l'inadempimento sia dovuto a causa a lui non imputabile. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.) e, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave. Infine, la diligenza da applicarsi deve essere parametrata a quella del professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass. civ. Sez. II, 14/08/1997, n.
7618).
Ma, l'obbligazione assunta dal legale è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a svolgere l'incarico con la diligenza esigibile per consentire il raggiungimento del risultato sperato, ma non assume l'obbligazione di procurare con certezza quel risultato.
Ne consegue che l'inadempimento del professionista non discende dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata. Ne consegue inoltre che la domanda risarcitoria potrà trovare accoglimento, solo ove "sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito" (ex multis, Cass. n. 25112/2017; Cass. n. 2638/2013).
Con specifico riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, occorrerà, dunque, l'allegazione e la prova del non corretto adempimento dell'attività
3 professionale, dell'esistenza di un danno effettivo. Il nesso causale tra la condotta e il danno è da correlarsi alla dimostrazione del fatto che il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se lo stesso difensore avesse tenuto il comportamento dovuto (“In tema di responsabilità civile, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta
del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone” Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 16/05/2017, n. 12038).
Il principio sopra riprodotto deriva dal riesame di argomenti da tempo consolidati in giurisprudenza: da un lato in tema di nesso causale tra l'omissione del professionista ed il danno (Cass., 9 giugno 2004, n. 10966; Cass., 23 marzo 2006,
n. 6537), da un altro in tema di valutazione delle potenzialità di successo dell'azione proposta (Cass., 7 agosto 2002, n. 11901; Cass., 5 febbraio 2013, n. 2638). La valutazione della probabilità di successo avviene sulla base di un giudizio probabilistico: se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto.
Non vi è motivo per cui questo tribunale si discosti dal principio sopra affermato.
Occorre dunque entrare nel merito della domanda promossa contro l'avv. Cantone
e, alla luce delle allegazioni e delle prove offerte da parte attrice, valutare la condotta contestata all'avv. Cantone in relazione alla complessità della controversia verificando:
• se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dell'avvocato,
• se un danno vi sia stato effettivamente e
• se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Occorre esaminare separatamente i diversi profili:
• se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dell'avvocato
Nella fattispecie parte attrice allega che l'avv. Cantone, non costituendosi
4 nell'opposizione a decreto ingiuntivo, ha determinato, nel giudizio di merito che segue all'opposizione, la revoca del decreto e la condanna della IM (in bonis).
La prova di una condotta omissiva dell'avv. Cantone è agli atti.
Quanto agli ulteriori elementi di valutazione, ovvero
• se un danno vi sia stato effettivamente
• se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, si tratta dapprima di valutare in termini probabilistici l'accoglibilità della domanda, quindi di valutare se il danno lamentato sia conseguenza della condotta omissiva o commissiva del difensore.
L'esistenza e la misura del danno devono essere oggetto di specifica allegazione e prova.
Ma nella fattispecie la valutazione prognostica positiva non può essere effettuata, atteso il difetto di allegazione e di prova di elementi di fatto e di diritto da cui desumere che, se l'azione oggetto del mandato professionale fosse stata correttamente e tempestivamente proposta dal professionista, la domanda della cliente avrebbe avuto buone probabilità di essere accolta.
L'atto introduttivo reca una corretta descrizione di quale avrebbe dovuto essere la condotta corretta dell'avv. Cantone (costituirsi e svolgere difese – atto di citazione, pag. 2) ma non indica quali sarebbero state le difese che, nel merito, avrebbero comportato il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente, dunque l'accoglimento nel merito della domanda diretta al soddisfacimento del credito della
IM.
Le lacune della difesa dell'attore non sono state colmate neppure nel corso del giudizio.
È bene precisare che, sul punto, non potevano essere di giovamento l'interrogatorio formale e le prove testimoniali articolate dalla difesa della IM: i capitoli sono articolati su circostanze che non avrebbero potuto condurre alla prova dell'esistenza del danno (prova derivante dal giudizio prognostico sulla possibilità accoglimento della domanda della ED) e, in assenza della prova del danno, resta irrilevante la condotta omissiva contestata da parte attrice all'avv. Cantone.
In altri termini manca del tutto prima l'allegazione difensiva e poi la produzione di
5 elementi di prova da cui far discendere la valutazione prognostica circa l'esito che il giudizio avrebbe avuto se l'avv. Cantone avesse correttamente e tempestivamente svolto difese. In altre parole, alla luce delle difese, nulla deponeva favorevolmente all'accoglimento della domanda proposta con il patrocinio dell'avv. Cantone davanti al Tribunale di Roma.
Manca, infatti, la prova del fatto che la domanda contenuta nel decreto ingiuntivo poteva avere accoglimento.
In sintesi, la responsabilità professionale dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, essendo al contrario necessario verificare se vi sia stato un danno effettivo e, in particolare, se il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se lo stesso difensore avesse tenuto il comportamento dovuto.
L'affermazione della responsabilità del professionista presuppone, quindi,
l'allegazione e la prova di elementi da cui desumere il raggiungimento del risultato sperato per effetto di un'attività legale del professionista diligentemente proposta e coltivata.
Mancando la prova del risultato che l'attrice avrebbe ottenuto per effetto di un'attività correttamente svolta, manca la prova del danno. Ne consegue l'integrale rigetto della presente domanda.
In considerazione delle peculiarità della vicenda si ritiene sussistano quelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, a mente della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c. (Corte cost., 19/04/2018, n. 77), consentono la compensazione integrale delle spese.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv. Francesco
Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
ED SRL
contro
CANTONE avv. ALFONSO e UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
SPA, iscritta al RG 36/2018 rigetta la domanda e compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 27 gennaio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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