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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/10/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.10.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dagli avv. ti Ester Stancanelli e IN EN GU per gli attori, dalla Avv.ta Angelina Aveni per il comune, dall'avv. Giovanni
EN CA per in proprio e nella qualità di Controparte_1
titolare della ditta individuale MONKEY PUB DI CI ER
e (evocata in giudizio quale legale rappresentante de Parte_1 [...]
, - visto l'art. 281 Controparte_2
sexies c.p.c. pronuncia la seguente
sentenza
Nel procedimento civile iscritto al n. 157/2019R.G. avente per oggetto: risarcimento danni
VERTENTE TRA
(C.F. (c.f.: Parte_2 C.F._1 Parte_3
(c.f.: C.F._2 Parte_4
) e (C.F. C.F._3 Parte_5
elettivamente domiciliati in indirizzo C.F._4
telematico, rappresentati e difesi dagli avv. ti Ester Stancanelli e
IN EN GU, giusta procura in atti. ATTORI contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato Controparte_3 P.IVA_1
2 in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv.ta Angelina
Aveni, giusta procura in atti.
CONVENUTO
(cod. fisc. ) in Controparte_1 CodiceFiscale_5
proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale
MONKEY PUB DI CI ER (P.IVA ) e P.IVA_2
(cod. fisc. ) nella qualità Parte_1 CodiceFiscale_6
di legale rappresentante de Controparte_2
(cod. fisc. ) elettivamente
[...] P.IVA_3
domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'avv.
Giovanni EN CA, giusta procura in atti.
CONVENUTI
IN FATTO E IN DIRITTO sentenza redatta ai sensi dell'art.132 n. 4) c.p.c. ter c.p.c. e art. 118 disp. Att. c.p.c.
pag. 2/30 Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
e hanno Parte_3 Parte_5 Parte_4
convenuto in giudizio e nonché il Controparte_1 Parte_1
, per sentirli condannare, in solido tra loro, Controparte_3
3 al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti a causa delle immissioni - intollerabili - acustiche e olfattive provenienti dal locale commerciale sito al piano terra dell'edificio “Condominio Azzurro” di Via Colonnello Bertè n.
14 – riferibili, dal gennaio 2012 a dicembre 2014 a Pt_1
quale legale rappresentante de “
[...] Controparte_2
; dal Gennaio 2015 a in
[...] Controparte_1
proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale
“Monkey Pub” – in relazione all'appartamento adibito a residenza familiare posto al primo piano (seconda elevazione fuori terra) dell'edificio condominiale.
Tra le ragioni a sostegno della pretesa risarcitoria, gli attori hanno dedotto: a) la provenienza, dalle attività commerciali succedutesi nel tempo, a partire da maggio 2012, di immissioni sonore ed odorigene moleste, di entità superiore al limite della normale tollerabilità; b) le plurime segnalazioni rivolte alle autorità (Asp, Vigili Urbani, rimaste prive di CP_3
riscontro; c) l'adozione di modifiche interne all'abitazione, sub specie di diversa distribuzione degli spazi interni, con creazione pag. 3/30 di due distinte unità, fonte di ingenti spese di manutenzione straordinaria restando, tuttavia, inutilizzata la parte corrispondente ai locali commerciali a piano strada, oggetto di recente vendita con ricavo di corrispettivo ridotto rispetto al 4 valore di mercato degli appartamenti in zona, a causa del deprezzamento dovuto alla presenza del pub;
d) l'accertamento, tramite indagine fonometrica, di intollerabilità delle immissioni e dell'inquinamento acustico arrecato all'abitazione sede della residenza familiare, proveniente dal locale sottostante;
e) la conseguente perdita della normale fruizione dell'immobile – essendo, le immissioni, fonte di disagio familiare e disgregazione subita dalla famiglia, tra le altre, a causa della decisione di allontanamento assunta, dapprima, da Parte_3
e nel 2016; poi, da nel
[...] Parte_5 Parte_2
2018 – con pregiudizio e pericolo alle condizioni di salute; f)
l'imputabilità, al comune di , della omessa adozione di CP_3
misure idonee allo scopo di far cessare le immissioni denunciate dagli attori, restando inattuata l'ordinanza sindacale n. 60/2013
e l'imputabilità, ai titolari delle attività commerciali, della violazione del dovere di controllo in quanto gestori tenuti a calmierare schiamazzi degli avventori.
Gli attori, quindi, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che nel periodo di
pag. 4/30 tempo decorrente da Maggio a 2012 a dicembre 2014 la sig.ra
n.q. di legale rappresentante e gestore Parte_1
dell'esercizio commerciale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande denominato “ CP_2 CP_4
5
[...]
ubicato nel Comune di in via Colonnello CP_2 CP_3
Bertè num. 16, ha determinato illecite immissioni intollerabili ex art. 844 cod. civ. nell'abitazione di parte attrice e per
l'effetto condannare la suddetta convenuta al risarcimento dei danni da riconoscere in favore di ciascuno degli attori, nella misura che verrà accertata in corso di causa e, comunque, quantificabile anche con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ;
2) accertare e dichiarare che a decorrere da gennaio
2015 il Sig.
n.q. di legale rappresentante e gestore Controparte_1
dell'esercizio commerciale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande denominato “Monkey pub” ubicato nel
Comune di in via Colonnello Bertè num. 16, ha CP_3
determinato illecite immissioni intollerabili ex art 844 cod. civ. nell'abitazione di parte attrice e per l'effetto condannare la suddetta convenuta al risarcimento dei danni da riconoscere in favore di ciascuno degli attori, nella misura che verrà accertata in corso di causa e, comunque, quantificabile anche con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ;
3) accertare e
pag. 5/30 dichiarare che per tutto il periodo di tempo in contestazione, a decorrere dal Maggio 2012 il in persona Controparte_3
del Sindaco pro tempore, quale ente tenuto alla sorveglianza al controllo ed alla repressione degli illeciti nel territorio 6 comunale ha determinato e continua a determinare con la sua condotta omissiva le illecite immissioni intollerabili ex art. 844 nell'abitazione degli attori provenienti dalla strada sottostante
e, per l'effetto, condannare il suddettoconvenuto al risarcimento dei danni in favore di ciascuno degli attori, nella misura che sarà accertata in corso di causa e, comunque, quantificabile anche con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.; 4) Su tutte le domande determinate quantificate a titolo risarcitorio, condannare i convenuti ciascuno per la propria quota di responsabilità alla corresponsione degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria;
5) Con espressa riserva di chiedere in corso di causa, ex art. 700 cpc un provvedimento cautelare, nelle forme e nei termini di legge, volto ad inibire, e\o far cessare le illecite immissioni nocive per cui è causa;
6) con riserva di articolare entro i termini di legge ogni richiesta istruttoria utile e conducente, ivi inclusa come mezzo apposita perizia medico legale per la quantificazione dei danni biologici patiti dagli attori;
7) con vittoria di spese e compensi di causa.
pag. 6/30 Il giudizio si è svolto nella resistenza dell'ente e dei convenuti e CP_1 Pt_5
In particolare, il – costituitosi con comparsa Controparte_3
depositata il 30.4.2019 – ha eccepito, preliminarmente, il 7 difetto di giurisdizione del G.O. a favore del Giudice
Amministrativo per insindacabilità del non facere della PA, rispetto all'attività discrezionale della PA che invece viene espressamente invocata dagli attori, in particolare, al capo a) del capitolo III sulla responsabilità dell'Ente: “venga ordinato al
l'adozione dei provvedimenti più opportuni Controparte_3
affinché cessino i rumori insopportabili …” o, ancora, “La mancata adozione delle misure di vigilanza e controllo ha, quindi in concreto impedito la cessazione delle immissioni intollerabili con la conseguenza che l'amministrazione comunale deve essere ritenuta responsabile ex art. 2043. CC sotto il profilo omissivo del danno ingiusto causato dalle illegittime immissioni acustiche”.
Ha eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva stante la non riferibilità di attività alcuna che possa essere inquadrata quale fonte di immissioni intollerabili essendo,
l'immissione intollerabile lamentata dagli attori, originata dal comportamento di utenti (clienti/avventori del pub) di un'area appartenente a privati (sita al piano terra del condominio) con la pag. 7/30 conseguenza che chiamati a rispondere possono essere solo l'effettivo autore materiale e gestore dell'esercizio commerciale in solido eventualmente con il proprietario (i soli possibili destinatari non solo di pronunzie di accertamento 8 dell'intollerabilità e di condanna a titolo risarcitorio, ma anche di veri e propri ordini, di facere o di non facere, aventi come contenuto il compimento di tutte quelle modifiche strutturali indispensabili per neutralizzare le immissioni o la cessazione delle stesse).
Ancora, eccepito il difetto di litisconsorzio necessario nei confronti del Condominio Azzurro, il ha rilevato il CP_3
tempestivo intervento dal momento in cui è stato interessato della questione - ovvero sin dal 2014 e non invece dall'anno
2012 – con diversi accertamenti, eseguiti anche da parte del personale dell i quali tuttavia non hanno mai Parte_6
riscontrato alcuna irregolarità e, altresì, il riscontro di assenza di profili di responsabilità omissiva in virtù dei contenuti dell'Ordinanza di archiviazione resa dal G.I.P. in ordine alla attività espletata dagli enti all'uopo preposti, tra cui anche il
(così essendo imputabile, l'immissione Controparte_3
sonora derivante dagli avventori e dal loro vociferare, esclusivamente alla condotta del gestore dell'esercizio).
pag. 8/30 Sicché, ribadendo l'assenza di colpa imputabile al - CP_3
essendo, peraltro, investita della questione l già nel 2015 Pt_7
allorquando l'ente convenuto richiese il monitoraggio. Ma la relazione di intervento da parte dell si ebbe solo nel Pt_7
9 febbraio 2018) – l'ente ha concluso per il rigetto delle pretese attore.
Con comparsa depositata il 21.5.2019, si sono costituiti anche e n.q., contestando gli assunti Controparte_1 Parte_1
attorei e chiedendo il rigetto della domanda.
Hanno eccepito, preliminarmente, la carenza di legittimazione processuale passiva della società citata in giudizio “il
[...]
, in quanto estinta ovvero cancellata Controparte_2
dal registro delle imprese in data antecedente rispetto alla chiamata in giudizio nonché la sussistenza di una causa di pregiudizialità tecnica tra il presente giudizio e il procedimento penale n. 4232/2012 R.G.N.R. 761/21016 R.G.T. (così individuato nel documento recante costituzione di parte civile di a fronte del n. 4232/2013 R.G.N.R. - 761/21016 Parte_2
R.G.T. indicato nello scritto responsivo)- ove il convenuto
è imputato del reato previsto dagli artt. 81, 659 Controparte_1
e 594 c.p., e nel quale l'attore, , si è costruito parte Parte_2
civile, richiedendo il risarcimento dei danni subiti (quantificati in non meno di €. 50.000,00) articolando prove relative non solo pag. 9/30 alle immissioni sonore, ma anche per quelle oggetto del presente giudizio.
I convenuti, inoltre, hanno allegato la riunione di tale procedimento con quello distinto con il n. 830/2016 R.G.N.R. 10 sempre a carico di imputato del reato di cui Controparte_1
all'art. 659 c.p. e nel quale il risulta, altresì, Parte_2
costituito parte civile, richiedendo il risarcimento dei danni subiti (quantificati in non meno di €. 50.000,00) per effetto delle immissioni sonore e odorigene derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale “ ” gestito da CP_2 [...]
CP_1
I convenuti, richiedenti, in conseguenza della pregiudizialità tecnica tra i procedimenti penali riuniti ed il presente procedimento, la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento in attesa della definizione delle azioni penali, nel merito hanno rilevato, a confutazione delle tesi attoree, che il
Monkey Pub di è attività da sempre esercitata Controparte_1
nel pieno rispetto della normativa vigente, anche sotto il profilo della tutela ambientale e dei diritti dei terzi, contrariamente a quanto sostenuto dal , anche Parte_2
tramite segnalazioni e denunce all'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle risultanze peritali, durante i diversi sopralluoghi, prive di evidenza di elementi di intollerabilità provenienti dal pag. 10/30 locale Monkey pub (pure a fronte del riscontro di rumori dovuti a schiamazzi provocati dagli avventori del locale che sostavano nel marciapiede opposto rispetto la parte antistante dell'attività,
e per i quali lo ha declinato ogni responsabilità in CP_1
11 quanto luogo pubblico, la cui gestione è di esclusiva competenza comunale).
Parte convenuta nelle proprie conclusioni ha chiesto pertanto al giudicante: a) In via preliminare di ritenere e dichiarare la mancanza di legittimazione processuale passiva de
[...]
per essere la società estinta, ancor Controparte_2
prima della notifica dell'atto di citazione;
b) in via preliminare disporre, ex artt. 295 c.p.c., 75, comma III° c.p.p.e 211 disp. att.
c.p.p., la sospensione del presente giudizio civile sino alla definizione del procedimento penale n. 4232/2013 R.G.N.R. -
761/21016 R.G.T. (ove è stato riunito quello distinto con il n.
830/2016 R.G.N.R.) ove l'odierno attore, , ha Parte_2
esercitato, in data antecedente, l'azione civile mediante la costituzione di parte civile; c) di ritenere e dichiarare la totale infondatezza in fatto ed inattendibilità in diritto, anche alla luce della C.T.U. espletata nel procedimento cautelare
n.1876/2016 R.G.A.C. Tribunale di Barcellona P.G., delle domande risarcitorie formulate dagli attori;
d) di ritenere e dichiarare che il signor in proprio e nella Controparte_1
pag. 11/30 qualità di titolare della ditta individuale “Monkey Pub”, non riveste alcuna responsabilità per i rumori e gli schiamazzi provocati dalle persone che sostano sul suolo pubblico opposto alla propria attività di vendita e somministrazione di 12 alimenti e bevande.
La causa – revocata, implicitamente, la originaria sospensione disposta limitatamente alla domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti di (cfr. Parte_2 Controparte_1
ordinanza del 25.05.2019; ordinanza del 17 febbraio 2023; ordinanza del 4.10.2023; ordinanza del 21.04.2024) - è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, al 9.10.2025 per la decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., con concessione del termine di
30 giorni per il deposito di scritti conclusionali.
******
Va premessa – così prendendo posizione in ordine alle eccezioni sollevate dal , ribadite, da ultimo, Controparte_3
negli scritti conclusivi autorizzati (cfr. “comparsa conclusionale” datata 08.09.2025 a firma Avv.ta Angelina
Aveni) la non decisività - sotto il profilo pregiudiziale- preliminare indipendente dalla valutazione di fondatezza della pretesa azionata verso l'ente - del difetto di giurisdizione del
G.O. a favore del Giudice Amministrativo per insindacabilità
pag. 12/30 del non facere della PA. e di legittimazione passiva - avuto riguardo: a) alla inerenza dell'evocazione, riguardata in chiave prospettica, ad atti di natura non necessariamente autoritativa, perché riflesso del neminem laedere: « In materia di immissioni 13 acustiche intollerabili, l'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del neminem laedere»(cfr. Cassazione civile sez. un., 12/10/2020, n.21993); b) alla configurabilità di legittimazione passiva (intesa quale condizione dell'azione e non come effettiva titolarità del rapporto obbligatorio dal lato passivo, costituente la risultante della verifica delle evidenze processuali all'esito del contraddittorio) dell'ente comunale il quale, «può essere convenuto in giudizio in quanto responsabile delle immissioni acustiche intollerabili provenienti dalla strada comunale e prodotte dagli avventori dei locali commerciali, idonee a ledere i diritti dei cittadini alla salute, alla vita familiare e di proprietà» (cfr. Cassazione civile sez. III,
23/05/2023, n.14209).
pag. 13/30 Dal contenuto della citazione introduttiva, infatti, si riscontra la prospettazione, tra le doglianze che innervano il cuore dei fatti costitutivi della domanda, di “un elevato numero di avventori” richiamati dalla musica ad alto volume “che si propaga anche 14 all'esterno del locale, nell'area (marciapiede) da questi occupata con tavoli e sedie” i quali si trattengono “in strada dopo la chiusura del locale, schiamazzando fino a notte fonda”) così prospettandosi, in chiave astratta, la responsabilità dell'ente in relazione alle immissioni acustiche lamentate come nocive e fonte di pregiudizio, in vista del conseguimento di una tutela risarcitoria – espressamente chiesta nelle conclusioni - per i danni conseguenti alla lesione dei beni primari quali i diritti alla salute e di proprietà – previo l'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni derivanti dall'esecuzione di una strada pubblica – e, quindi, la riconducibilità della pretesa attorea alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché relativa al «nucleo minimo essenziale di diritti soggettivi pieni, nei confronti dei quali l'azione della pubblica amministrazione è vincolata» (cfr. Cassazione civile, sez. un., 14/05/2024, n.
13178).
La domanda degli attori, configurando una fattispecie di illecito aquiliano, mira alla condanna del convenuto in Controparte_1
proprio e quale titolare della ditta individuale Monkey Pub e de pag. 14/30 al risarcimento dei danni Controparte_2
derivanti dalle immissioni sonore – sub specie di schiamazzi e rumori provocati dagli avventori del locale – e di esalazione dei fumi provocati dall'esercizio della relativa attività commerciale. 15 Nei confronti dell'ente si invoca la responsabilità concorsuale in forza di un contributo omissivo che “ha determinato e continua
a determinare, le illecite immissioni intollerabili ex art. 844 c.c. nell'abitazione degli attori provenienti dalla strada sottostante”.
Sicché, limitatamente alla posizione del convenuto
[...]
(e, specularmente, al rapporto con l'attore CP_1 Pt_2
, unico a costituirsi parte civile prospettando “sofferenze
[...]
di natura morale e psicologica”) trattandosi di condotte illecite oggetto di contestazione in sede penale – riferite ad arco temporale coincidente con quello esposto nella citazione introduttiva dell'odierno procedimento, ovvero, con riferimento al periodo di inizio, a partire da maggio 2012 e, comunque, fino al momento di presentazione della dichiarazione di costituzione come parte civile nel procedimento penale n. R.G. 830/2016
(5.01.2019) ove si fa riferimento ai fatti avvenuti in data antecedente o prossima al 19.03.2016 (cfr. doc. n. 7 fascicolo convenuti e - ove l'attore si è CP_1 Pt_5 Parte_2
costituto, in epoca antecedente (5.1.2019) alla notifica della pag. 15/30 citazione introduttiva (7-8.1.2019) del procedimento in trattazione, parte civile reclamando il ristoro dei danni (in misura non inferiore a 50.000,00 euro) occorre verificare le interferenze derivanti dalla chiusura del procedimento R.G. 16 830/2016.
Dalla documentazione in atti, al riguardo, consta la declaratoria di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p. per il verificarsi di causa di estinzione (prescrizione) del reato contestato a CP_1
in termini di abuso di strumenti sonori con propagazione
[...]
di musica ad alto volume, disturbando il riposo di Parte_2
(cfr. sentenza n. 722/2022 depositata il 12.8.2022, con attestazione di irrevocabilità del 17.10.2022 in allegato alla nota di deposito del 12.09.2023).
La materia di rapporti tra processo penale e civile di danno è regolata dagli artt. 651 e 652 c.p.p.
Al cospetto di definizione del procedimento penale – il cui capo di imputazione sia connotato, come nella specie, da un medesimo nucleo centrale di fatti (nei limiti oggettivi e soggettivi sopra esposti) rispetto a quelli posti a base della pretesa risarcitoria - la sentenza di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, passata in giudicato, non esplica alcuna efficacia vincolante pag. 16/30 nel giudizio civile di danno (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
12/04/2017 , n. 9358).
Sicché, considerata la natura della statuizione adottata in sede penale, non ricorrono, nella specie, le condizioni per 17 l'operatività di un vincolo assoluto derivante dal decisum - e dalle annesse statuizioni argomentative - contenuto nella sentenza n. 722/2022 citata.
Piuttosto, per l'apprezzamento dei requisiti costitutivi dell'illecito aquiliano – condotta dolosa o colposa, nesso di causalità tra la stessa e il danno ingiusto che si assume derivato e, appunto, danno inteso come conseguenze giuridiche pregiudizievoli vulneranti la sfera del danneggiato sotto il profilo materiale e morale – fermo l'onere probatorio incombente sulla parte che agisce in giudizio, sono utilizzabili tanto le prove documentali quanto le prove presuntive e, ad un tempo, le prove atipiche (quali quelle raccolte in altro procedimento che abbia visto coinvolte le stesse parti nei cui confronti può operare la regola probatoria).
Premesso, infatti, che nella fattispecie non ricorrono i vincoli derivanti dalle prove iuris et de iure – come accade in tema di prova del titolo negoziale per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem – utilizzabili sono anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale,
pag. 17/30 purché le prove siano idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio (cfr. Cassazione civile , sez. III, 31/05/2024, n. 15296; in senso conforme e con particolare riferimento alla insussistenza di una norma di chiusura sulla tassatività dei 18 mezzi di prova, Cassazione civile , sez. VI , 01/02/2023 , n.
2947).
Venendo, funditus, alla concreta fattispecie, dal compendio probatorio complessivamente acquisito non risulta, anzitutto, predicabile la ricorrenza degli elementi tipici dell'illecito aquiliano nei riguardi del convenuto. Controparte_3
Militano, verso tale direzione valutativa, le risultanze estrapolabili dalla ordinanza del G.I.P. dell'intestato Tribunale - resa nel procedimento n. 113/2018 (cfr. doc. n. 18 fascicolo comune di convenuto) - in quanto corroborabili alla CP_3
stregua della copiosa documentazione offerta in produzione dall'ente.
In particolare, dalla lettura dell'ordinanza di archiviazione resa dal G.I.P. in relazione alla condotta omissiva imputabile agli organi dell'ente per l'omessa vigilanza e controllo in vista del contenimento delle immissioni rumorose lamentate da e dagli altri attori come nocive e provenienti Parte_2
dall'attività di somministrazione al pubblico facente capo – per il periodo denunciato – a , subentrato nella Controparte_1
pag. 18/30 gestione a può evincersi, al contrario, la Parte_1
estrinsecazione di una continua e corposa attività di controllo – sub specie di rilascio autorizzazioni, previa istruttoria del procedimento amministrativo, sopralluoghi, 19 interventi sui luoghi tramite i Carabinieri “in sede di pronto intervento” ove è svolta l'attività percepita come fonte di immissioni nocive (cfr. doc. n. 18 fascicolo comune di CP_3
convenuto) – esitata in provvedimenti sanzionatori sebbene non interdittivi – attività tale da consentire, anche in questa sede,
l'esclusione di riferibilità all'ente di condotta causalmente riconducibile, anche se in forma omissiva, al tipo di nocumento lamentato dall'attore e dagli altri suoi familiari, Parte_2
stante la evidenza di numerosi interventi e attività di ispezione riferibili al comune di in epoca che coeva ai fatti CP_3
lamentati, protrattasi anche in limine con la instaurazione del giudizio, dimostrativi di una forma di vigilanza e controllo sulle attività assentite il cui esercizio si interseca per l'ubicazione e le modalità di svolgimento, con il suolo pubblico e con gli edifici adibiti anche a residenza abitativa dei privati, avente anche la veste della diffida alla adozione di “ogni accorgimento tecnico operativo ed impiantistico congruo e idoneo a conseguire
l'immediato risanamento acustico dell'ambiente interno ed esterno del locale, riducendo le emissioni acustiche entro i
pag. 19/30 limiti stabiliti dalla normativa vigente” entro trenta giorni dalla notifica della nota del 7.8.2018 (cfr. docc. da 2 a 5 e da 10 a 13 fascicolo convenuto comune di ). CP_3
Le evidenze probatorie raccolte, in termini piani, depongono per 20 l'esclusione dell'esistenza (o, quantomeno, della sua evidenza) dei requisiti dell'illecito aquiliano nei confronti del di CP_3
, non permettendo l'individuazione di una condotta CP_3
antigiuridica – esternata attraverso i funzionari preposti – collocabile, anche nella sua accezione omissiva, in direzione causalmente orientata alla produzione del tipo di nocumento prospettato dagli attori in termini di pregiudizio alla salute psico fisica derivante dalla insalubrità sonora e odorosa degli ambienti familiari della propria abitazione, derivante dalle emissioni riconducibili alla attività di somministrazione posta in essere dalla ditta facente capo a . Controparte_1
Per tali ragioni, in sintesi, la pretesa azionata verso l'ente di prossimità va respinta.
Quanto alla posizione del convenuto , invece, Controparte_1
dalla relazione di CTU espletata nel procedimento n. n.
1876/2016 R.G. – i cui risultati possono porsi a base del convincimento giudiziale per un concorso di plurime e collimanti ragioni di logicità, coerenza e attendibilità, ovvero:
a) perché aventi ad oggetto la verifica della sussistenza di pag. 20/30 immissioni di rumori ed odori maleodoranti e, in particolare, se le stesse superino i limiti di normale tollerabilità e pregiudichino la salubrità dei locali e la salute di chi vi abita, tra le medesime parti dell'odierno giudizio - quantomeno con 21 riferimento alla parte convenuta rispetto alla quale si contesta una condotta antigiuridica attiva foriera di danno ingiusto risarcibile – avuto riguardo al quesito “Accertare le cause delle immissioni riscontrate e, in particolare, se tali immissioni provengono dal locale commerciale sottostante “Monkey Pub di ”(cfr. pag. 3 sub doc. n. 9 fascicolo convenuti Controparte_1
); b) per lo svolgimento delle indagini Controparte_5
peritali nel pieno contraddittorio delle parti interessate, con esternazione di prove tecniche modali, ovvero “in presenza delle parti sig. , assistito dall'avv. Francesco Parte_2
Paladini che nomina come consulenti di parte il Prof.
[...]
e l'ing. ; ed in presenza del Per_1 Persona_2
Sig. titolare del Monkey Pub, nella qualità di Controparte_1
Convenuto assistito dall'avv. Giovanni EN CA il quale nomina quale consulente di parte l'ing. Persona_3
nonché, per l'effettuazione, in occasione di specifico
[...]
sopralluogo, di accensione della “friggitrice presente nel laboratorio del Monkey Pub” e, dopo la messa in funzione, per l'invito al Sig. “a friggere delle patatine” con Controparte_1
pag. 21/30 accertamento insieme ad alcuni convenuti (i CTP
Ing. , il Prof. e l'Avv. Paladini, mentre per Persona_2 Per_1
il Sig. era presente il CTP Ing. ) CP_1 Persona_3
negli appartamenti di proprietà del Sig. , per Parte_2
22 verificare “se si avvertissero odori di fritto provenienti dal
Locale Commerciale Monkey Pub” e, altresì, per la realizzazione di “ sopralluoghi in notturna senza il preavviso alle parti” su invito dei legali (cfr. pagg. 3-4 sub doc. n. 9 fascicolo convenuti ); c) per l'accesso, Controparte_5
appunto, agli appartamenti in proprietà “dove si sono Pt_5
scattate diverse foto e verificato ulteriormente se si percepivano eventuali rumori provenienti dall'attività del locale” e dove, inoltre, si è verificato, “eventuale odore proveniente dalla friggitoria del locale” e, infine, per le . diverse foto scattate all'interno ed all'esterno del locale medesimo e constatato il numero di avventori presenti (cfr. pag. 4 sub doc. n. 9 fascicolo convenuti ); d) per la individuazione delle Controparte_5
norme tecniche di riferimento rilevanti (“requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento” di cui al DPCM
16/04/1999 n.215 (cfr. pag. 5 sub doc. n. 9 fascicolo convenuti
- è emersa, anzitutto, l'assenza di Controparte_5
irregolarità nella denuncia o presentazione di dichiarazioni in vista dell'esercizio dell'attività stante: i) la registrazione alla pag. 22/30 competente ASP di Dipartimento di Prevenzione di Pt_6
come BAR e altri esercizi simili senza cucina (rilevante CP_3
prima facie in merito alle emissioni odorose, quantomeno sotto il profilo della insussistenza di apertura ab origine irregolare 23 della attività di somministrazione al pubblico); ii) la presenza di un sistema di filodiffusione con delle casse, utilizzato all'interno del locale ed autorizzato dalla AE (rilevante sotto il profilo del coinvolgimento acustico derivante dalla apertura dell'esercizio commerciale (cfr. pag. 13 sub doc. n. 9 fascicolo convenuti ). Controparte_5
Su tali premesse si innesta l'accertamento relativo alle emissioni sonore.
Dalla relazione di CTU esperita nel procedimento per ATP, infatti, non è emerso l'apprezzamento, “durante i sopralluoghi in notturna, all'interno degli appartamenti di proprietà del Sig.
di rumore proveniente dal locale Monkey Pub” Parte_2
(cfr. pag. 14 sub doc. n. 9 fascicolo convenuti Controparte_5
.
[...]
Da tale accertamento può dedursi l'inconsistenza di un apprezzabile effetto pregiudizievole riconducibile causalmente alla attività del gestore del locale Monkey Pub. Non può, dunque, predicarsi, sotto il profilo delle immissioni sonore,
l'esistenza di una catena causale obiettiva fonte di danno pag. 23/30 derivante dal superamento del limite della tollerabilità acustica, all'interno dei locali abitativi del e della di lui famiglia, Pt_5
sotto il profilo del pregiudizio non patrimoniale.
Sicché, refluendo, le evidenze probatorie, sul terreno del nesso 24 di causalità e del danno, in via assorbente, la pretesa, per le denunciate emissioni sonore va respinta.
Quanto, poi, alle emissioni di fumi, dalla documentazione in atti si evince la riferibilità, all'odierno attore, di dichiarazione resa nel procedimento cautelare instaurato ex art. 700 c.p.c. - al cui interno è stata eseguita l'indagine e acquisita la relativa relazione tecnica a firma dell' ingegnere , Testimone_1
sulla cui obiettiva attendibilità si è detto, sopra riferita in merito alle emissioni sonore - segnatamente all'udienza del 14 marzo
2019, relativa al fatto che le stesse sono cessate (cfr. doc. n. 10 fascicolo convenuti ). Controparte_5
Sicché, a fronte di allegazione riferibile alla difesa dei convenuti – dal cui scritto responsivo si evince già il riferimento alla dichiarazione resa nel procedimento cautelare n. 1876/2016
R.G. databile al 14.3.2019, di cessazione degli odori derivanti dalla cucina – dalla pronuncia giudiziale conclusiva del procedimento caratterizzato, in quella sede a cognizione sommaria, dalla allegazione dei medesimi fatti – come si evince dalla narrativa in fatto costituente premessa dell'ordinanza del pag. 24/30 4.05.2019, in cui è possibile apprezzare i riferimenti ai medesimi luoghi , Via Colonnello Francesco Bertè, n. CP_3
14, sede del condominio al cui piano terra vi è il locale da cui è lamentata la provenienza delle immissioni sonore e odorigene 25 addotte come lesive e superiori la normale tollerabilità) alle medesime situazioni giuridiche soggettive rientranti nel cono d'ombra dell'art. 844 c.c. (con doglianza riferita ai riflessi
“sulla normale vita di relazione del ricorrente, impedendogli una normale fruizione della sua proprietà e compromettendo seriamente lo stato di salute per il forte stress, accumulato da tempo, con la perdita del sonno” esposti in termini sostanzialmente analoghi al libello introduttivo) – trova riscontro la tesi della difesa dei convenuti tenuto conto, peraltro, della carenza di allegazioni di segno contrario riferibili alla parte attrice.
Dallo scritto conclusivo, infatti, non emerge riferimento alcuno alla dichiarazione – resa nell'interesse di , parte Parte_2
ricorrente nel citato procedimento n. 1876/2016 R.G.A.C. – di cessazione delle immissioni lamentate ex art. 844 c.c. limitandosi, le difese attoree, al richiamo alle “perizie fonometriche del prof. e ai rilievi dell come Per_1 Pt_7
fonte di accertamento del “superamento dei limiti di accettabilità previsti dalla normativa speciale (L. 447/95)” (cfr.
pag. 25/30 pag. 4 paragrafo II sub lett. a) Note conclusionali del
9.09.2025).
Sicché – posto il riferimento, in sede di scritti conclusionali, alla sola normativa di cui alla Legge quadro n. 447 del 26 ottobre 26 1995 che ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico
(restando, invece, carente ogni richiamo in ordine alle emissioni odorose, limitandosi, gli attori al generico riferimento a “odori provenienti dall'interno del locale (musica, cucina)” – la cessazione delle emissioni incide sulla utilità di un pronunciamento sul merito della pretesa e conduce, quindi, anche in questa sede, a confermare la statuizione adottata nel provvedimento cautelare del 4.05.2019 (cfr. doc. n. 10 fascicolo convenuti ). Controparte_5
In ogni caso, con ciò affrontando, per tale aspetto, la questione relativa alla soccombenza virtuale, quand'anche si fossero posti a base della decisione gli accertamenti della CTU espletata nel giudizio cautelare n. 1876/2016 R.G.A.C. – dalla quale è emerso, che “Relativamente agli odori maleodoranti, nei tre sopralluoghi effettuati, due in notturna ed uno nel pomeriggio, il sottoscritto ha potuto notare cattivo odore che si sentiva più accentuato nell'appartamento che il Sig. ha in affitto, e Pt_5
precisamente nel vano adibito dall'affittuaria a camera da letto,
pag. 26/30 il quale balcone dà sull'area condominiale, dove è presente il foro di “aereazione” della cappa a carboni attivi della Ditta
Monkey Pub” (cfr. pag. 15 sub doc. n. 9 fascicolo convenuti
) - la domanda non avrebbe potuto Controparte_5
27 attingere ad esito di accoglibilità giacché, sotto il profilo del pregiudizio non patrimoniale, la rilevata locazione al terzo recide la continuità abitativa del e della sua famiglia con Pt_5
il cespite che si assume attinto da immissioni nocive e, quindi, incide, elidendolo, sul nesso di causalità (potendo, sotto altro profilo/angolo visuale, porsi quale elemento di esclusione della legittimazione ad agire per il ristoro di un danno non patrimoniale che si propaga e attinge l'appartamento di proprietà (all'epoca) ma locato al terzo attinto dagli odori nocivi).
In ogni caso, la fattispecie aquiliana dedotta in lite si è rivelata carente sotto il profilo della prova della esistenza di danni patrimoniali – reclamati sub specie di “grave deprezzamento dell'immobile di proprietà, una cui porzione è stata venduta a un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato;
oltre a ingenti spese per lavori interni, affitti e consulenze tecniche” -e non patrimoniali riconducibili in via esclusiva e/o preponderante alla condotta di gestione del locale (fonte di emissioni e di mancato controllo sugli avventori/clienti).
pag. 27/30 Già sotto il profilo assertivo, infatti, i pregiudizi – incluso il danno alla salute, patito, in particolare da Parte_2
“costretto a ricorrere a cure mediche per stati d'ansia reattivi e insonnia” nonché la “disgregazione del nucleo familiare, con la 28 sig.ra e il figlio costretti a trasferirsi in altra Parte_3 Pt_5
abitazione per poter riposare” (cfr. note conclusive) – si è rivelato, al cospetto delle difese svolte dai convenuti - – segnatamente in punto di separazione di fatto dei coniugi
, nonché di trasferimento dei figli e Parte_8 Pt_5
oramai stabilmente risiedenti all'estero, “ove Parte_4
svolgono attività lavorativa, e, saltuariamente ritornano in
Italia, soprattutto per stare vicino alla propria madre” – generico e, comunque, provo di supporto probatorio adeguato mancando, tra le altre, una attività di contestazione dell'assunto
(cfr. da ultimo note conclusive del 9.9.2025 sub paragrafo c)
“Sul diritto al risarcimento del danno”).
Ne segue, in definitiva, il rigetto della pretesa degli attori con assorbimento di ogni altra questione (inclusa la dedotta estinzione della società di persone intestata a e Parte_1
nella cui gestione si è avvicendato ). Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai valori tabellari medi, secondo il valore dichiarato (scaglione pag. 28/30 fino a euro 52.000,00) al netto della fase istruttoria, dacché di natura documentale.
Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria avuto riguardo alla obiettiva difficoltà tecnica legata 29 all'accertamento dell'ubi consistam dei limiti di tollerabilità delle emissioni – come indicato dal CTU stesso nella relazione disposta nel giudizio ex art. 700 c.p.c. prodromico al presente -
(e, comunque, benché implicitamente coltivata in modo generico la pretesa relativa alle emissioni di fumi, stante la rilevata presenza di cattivo odore che si sentiva più accentuato nell'appartamento locato dal . Pt_5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 157/2019 R.G., così provvede:
RIGETTA le domande proposte da Parte_2 Parte_3
, e nei confronti di
[...] Parte_4 Parte_5 CP_3
e di in proprio e nella qualità di titolare della
[...] Controparte_1
ditta individuale Controparte_6
per le ragion spiegate in parte motiva,
[...]
dichiarando, in particolare, con riferimento alle lamentate emissioni di fumi, cessata la materia del contendere;
CONDANNA in solido gli attori al pagamento delle SPESE che si liquidano in complessivi euro 5.810,00 a favore del di CP_3
pag. 29/30 oltre rimborso al 15% IVA, CPA come per legge;
CP_3
CONDANNA in solido gli attori al pagamento delle SPESE che si liquidano in complessivi euro 5.810,00 a favore dei convenuti
[...]
in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale CP_1 30
Monkey Pub di RG CA e , oltre rimborso al 15% Parte_1
IVA, CPA come per legge;
Barcellona P.G. 27.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 30/30