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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 717 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare ex art.127 ter del
20.05.2025, promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 13.02.1976, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Albina Nucera, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via del Gelsomino n.37 è elettivamente domiciliato;
e Controparte_1
(C.F.: nata a [...] il
[...] C.F._2
25.11.1976, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Albina
Nucera, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via del
Gelsomino n.37 è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti- nonchè Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto a Reggio
Calabria (RC) il 24/09/1999;
-considerato che con decreto dell'01.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 20.05.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi al contempo alle parti termine perentorio sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria (RC) il 24/09/1999; b) dal matrimonio sono nati quattro figli: (21.06.2002) (21.06.2002), Per_1 Persona_2
(10.09.2003) (08.10.2004); Per_3 Per_4
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
01.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 18.03.2025 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-pronuncia l'omologa della separazione tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (RC) n.
651, Parte II, Serie A Uff.1 – anno 1999, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Reggio Calabria, Traversa seconda di Via
Troncovito n. 12, di proprietà della IG.ra verrà assegnata alla CP_1
stessa unitamente ai figli con tutti i beni e gli arredi ivi contenuti.
3. I figli , , e sono tutti maggiorenni e, tra Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
l'altro, il figlio lavora part time, ha contratto di Per_1 Per_4
apprendistato con Trenitalia, mentre e sono studentesse Per_2 Per_3
universitarie.
4. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di concorso al Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli , , e entro il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
giorno 5 di ogni mese, l'assegno di € 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) come da come da protocollo del Tribunale di Reggio Calabria, sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate e poi documentate.
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 29.05.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 717 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare ex art.127 ter del
20.05.2025, promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 13.02.1976, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Albina Nucera, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via del Gelsomino n.37 è elettivamente domiciliato;
e Controparte_1
(C.F.: nata a [...] il
[...] C.F._2
25.11.1976, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Albina
Nucera, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via del
Gelsomino n.37 è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti- nonchè Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto a Reggio
Calabria (RC) il 24/09/1999;
-considerato che con decreto dell'01.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 20.05.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi al contempo alle parti termine perentorio sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria (RC) il 24/09/1999; b) dal matrimonio sono nati quattro figli: (21.06.2002) (21.06.2002), Per_1 Persona_2
(10.09.2003) (08.10.2004); Per_3 Per_4
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
01.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 18.03.2025 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-pronuncia l'omologa della separazione tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (RC) n.
651, Parte II, Serie A Uff.1 – anno 1999, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Reggio Calabria, Traversa seconda di Via
Troncovito n. 12, di proprietà della IG.ra verrà assegnata alla CP_1
stessa unitamente ai figli con tutti i beni e gli arredi ivi contenuti.
3. I figli , , e sono tutti maggiorenni e, tra Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
l'altro, il figlio lavora part time, ha contratto di Per_1 Per_4
apprendistato con Trenitalia, mentre e sono studentesse Per_2 Per_3
universitarie.
4. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di concorso al Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli , , e entro il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
giorno 5 di ogni mese, l'assegno di € 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) come da come da protocollo del Tribunale di Reggio Calabria, sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate e poi documentate.
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 29.05.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna