Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1923/2021 R.G.
PROMOSSA DA
, avente c.f , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio de Capoa (c.f.: ; pec: C.F._2
; Email_1
NEI CONFRONTI DI
, avente c.f. , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._3
Avv.ti Fabio Gusso (C.F. - PEC C.F._4
e Alessandra Brunazzo (C.F. Email_2
pec: ; CodiceFiscale_5 Email_3
E NEI CONFRONTI DI
, avente , rappresentata e difesa dall'Avv. Ortis Parte_2 CodiceFiscale_6
Pellizzer;
E NEI CONFRONTI DI
avente c.f. Controparte_2 P.IVA_1
CONTUMACE
1
Con ordinanza n. 760/2021, il Tribunale di Ferrara decideva la controversia instaurata nel gennaio 2021 dalle sorelle e nei confronti del Parte_2 Controparte_1 fratello e della società in accomandita semplice, indicata in intestazione, Parte_1 di cui le prime erano accomandati ed il fratello unico accomandatario, avanzando le seguenti domande: <accertare che le ricorrenti sono creditori nei confronti della>[...]
(P.IVA: ), con sede in Controparte_3 P.IVA_1
Copparo (FE), fraz. Coccanile, Via Provinciale per Cologna n. 56, in persona del socio accomandatario dott. no nch eL del dott. Parte_1 Parte_1
( ) personalmente, delle seguenti somme in linea capitale
[...] C.F._1
a titolo di utili maturati e non versati relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019, dott.ssa euro 29.520,54; dott.ssa euro Controparte_1 Parte_2
54.823,89; per l'effetto, condannare la Controparte_4
(P.IVA: ), con sede in Copparo (FE), fraz.
[...] P.IVA_1
Coccanile, Via Provinciale per Cologna n. 56, in persona del socio accomandatario dott. no nc h eL il dott. Parte_1 Parte_1
( ) personalmente, responsabile in via sussidiaria ex lege, C.F._1 al pagamento a favore delle ricorrenti delle seguenti somme in linea capitale: dott.ssa per euro 29.520,54, dott.ssa per euro 54.823,89, Controparte_1 Parte_2 ovvero delle diverse somme, anche maggiori, che avessero a risultare dovute, per i titoli indicati in narrativa.
Somme da incrementarsi di interessi e rivalutazione>.
*
Con la suindicata ordinanza, veniva accertato < che è creditrice Controparte_1
della somma di euro 29.520,54 e della somma di euro 54.823,89, nei Parte_2
confronti della in Controparte_5
persona del socio accomandatario e, in via sussidiaria, nei confronti Parte_1
del socio accomandatario personalmente, a titolo di utili maturati e non Parte_1
versati relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019>.
La in persona del socio Controparte_5
accomandatario veniva, dunque, condannata al pagamento in favore di Parte_1
2 di euro 29.520,54 e in favore di di euro 54.823,89, Controparte_1 Parte_2
oltre interessi in misura legale dalla approvazione di ogni singolo rendiconto al saldo.
*
Avverso tale ordinanza interponeva appello solo , rimasto contumace in Parte_1
primo grado, formulando le seguenti conclusioni:
< - In via principale e nel merito: revocare l'Ordinanza impugnata perché illegittima e/o nulla e/o invalida per le ragioni esposte in narrativa e /o dichiarare l'Ordinanza impugnata inammissibile e/o inefficace per non aver il giudice di Primo Grado accertato la carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire in capo alle ricorrenti e quindi dichiarato la improcedibilità del procedimento instaurato dalle ricorrenti e e per l'effetto, Controparte_1 Parte_2 sempre previa revoca dell'Ordinanza impugnata, dichiarare la loro carenza assoluta di interesse e legittimazione ad agire;
- In via subordinata e nel merito: nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, voglia l'Ecc.ma Corte rimettere la causa nella fase ordinaria di merito del primo grado, ovvero dare corso innanzi al Collegio al giudizio ordinario e concedere i termini di legge per le memorie previste ai sensi dell'art. 183 c.p.c, chiedendosi sin d'ora che vengano respinte tutte le richieste formulate dalle Dottoresse e Controparte_1 Pt_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate e per essere esse
[...]
in ogni caso decadute dal rivendicare il pagamento degli utili maturati relativamente agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019.
In ogni caso con vittoria delle spese del procedimento.
Sempre in ogni caso, con condanna delle odierne convenute ex art. 96 c.p.c.
Nei confronti della Controparte_5
- Prendere atto delle conclusive determinazioni che verranno assunte dalle parti e dalla
Corte d'Appello adita.
Spese di lite compensate>.
*
Resistevano le sorelle, mentre la società non si costituiva.
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 14.3.2023 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, evidenziato quanto è pacifico in causa, riportando le esatte parole del primo giudice, come segue:
< è società della Controparte_6
famiglia con capitale sociale di euro 12.911,42 che dalla visura in camera di Pt_1
commercio risulta così frazionato (doc. 3, ricorrente - copia visura CCIAA): Parte_1
socio accomandatario, con una quota di nominali euro 2.194,95;
[...] Controparte_1
socio accomandante, con una quota di nominali euro 2.194,95; ,
[...] Parte_2
socio accomandante, con una quota di nominali euro 4.131,65; , socio Parte_3
accomandante, con una quota di nominali euro 4.131,65; , socia Controparte_5
accomandataria, con una quota di nominali euro 258,22;
- la quota di , di nominali euro 258,22, pari al 2%, è pacificamente caduta Controparte_5
in successione ed è stata assegnata in parti eguali ai figli ( doc. 4 ricorrente, "atto di interpretazione di testamento olografo ed accettazione di eredità" atto notarile in data
4.9.2017); conseguentemente il capitale sociale risulta frazionato come segue: Parte_1
quota di nominali euro 2.259,50, pari al 17,5 % del capitale sociale;
[...] [...]
quota di nominali euro 2.259,50, pari al 17,5% del capitale sociale;
Controparte_1
quota di nominali euro 4.196,20, pari al 32,5% del capitale sociale;
Parte_2
quota di nominali euro 4.196,20, pari al 32,5 % del capitale sociale;
Parte_3
- il socio accomandatario ha presentato dei bilanci/rendiconti annuali sulla gestione della società, senza distribuire gli utili ai soci, a partire dall'anno 2016 (doc. 5 e 6 ricorrente, copie lettere a mezzo pec in data 28 luglio 2020 e in data 27 novembre 2020);
- i bilanci redati da riportano i seguenti risultati: Parte_1
- esercizio 2016, utile: 48.302,27 (doc. 7 ricorrente);
- esercizio 2017, utile: 36.697,31 (doc. 8 ricorrente);
- esercizio 2018, utile: 51.608,25 (doc. 9 ricorrente);
- esercizio 2019, utile: 32.081,11 (doc. 10 ricorrente)>.
2)Dopo aver evidenziato quanto precede il primo giudice accoglie le domande attoree, richiamando ed illustrando la previsione di cui all'art. 2262 c.c.
Soggiunge come non sia stata dimostrata
"patrimonializzare" gli utili rinunciando alla loro distribuzione in mancanza di una
4 delibera in cui gli accomandanti medesimi abbiano stabilito di accrescere il patrimonio netto della società rinunciando così alla distribuzione degli utili conseguiti, come dedotto solo genericamente da parte convenuta. Nulla osta infàtti che in sede di approvazione del bilancio soci stabiliscano una diversa destinazione degli utili rispetto a quella tipica, che è di essere liquidati a fàvore dei soci aventi diritto, ma detta decisione trattandosi di società di persone deve essere adottata all'unanimità.
La dedotta mancata impugnazione dei bilanci da parte dei soci ricorrenti e l'assenza di formali richieste di ripartizione degli utili sino al 2020 non risultano di per sé elementi univoci e indicativi di rinuncia ai crediti maturati posto che, è pacifico in causa, che l'accomandatario abbia consegnato ai soci accomandanti i rendiconti dal 2016 al 2019 solo nel giugno del 2019 (su espressa richiesta delle accomandanti), data in cui le socie ricorrenti hanno preso contezza del loro diritto di credito (come emerge dal verbale allegato da parte convenuta - doc. 8); nè le prove orali articolate da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta risultano sul punto in alcun modo rilevanti>.
3) Una volta richiamata la motivazione del primo giudice, va subito sgombrato il campo dalla contestazione di carenza di interesse, sollevata da parte appellante, confusamente collegandola con la contestazione sollevata in primo grado e non esamintata dal primo giudice di decadenza dal diritto di impugnare i rendiconti, afferenti gli anni de quibus, da ritenersi, pertanto, approvati dai soci accomandanti, in base alle previsione dello statuto.
Evidenzia, inoltre, come erroneamente il primo giudice abbia affermato che i rendiconti non erano soggetti all'approvazione dei soci accomandanti.
Deduce, infine, come le ricorrenti non avessero impugnato tempestivamente i rendiconti entro il termine di decadenza, previsto dallo statuto, e dunque non potessero più contestare la destinazione degli utili a riserva.
5) La contestazione in esame, diffusamente argomentata da parte appellante, è palesemente inconferente, posto che una simile destinazione non è oggetto dei rendiconti, ma può essere decisa da tutti i soci col
6) Parte appellante contesta, inoltre, come il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza di un simile patto, a fronte:
5 -della incontestata circostanza che gli utili non erano mai stati distribuiti sin dalla costiituzione della società, risalente al 1959;
-della circostanza che i rendiconti afferenti gli anni in considerazione non erano stati impugnati;
-della circostanza, deducibile dagli stessi, che i profitti erano stati destinati a riserva.
7)Il motivo è infondato, per le considerazioni di seguito svolte.
Va, anzitutto, evidenziato come l'allegazione dell'appellante di aver comunicato informalmente i bilanci nel periodo in considerazione (successivo alla morte della madre), com era suo onere, quale amministratore, non è provata e sembra, anzi, contraddetta dal contenuto del
<-in data 04 marzo 2019 le socie accomandanti della società Dott.ssa e Parte_2
Dott.ssa , inviarono per raccomandata a.r., antipiata per Pec, CP_1 Controparte_1
formale richiesta di controllo, ai sensi degli artt. 2261 e 2320 e.e., controllo dei bilanci e della documentazione più volte procrastinato dal rag. in comunicazione Parte_4
diretta con il dott. ; Persona_1
- in data 24 maggio 2019, con invio mail, l'Avv. Stefano Busatti, in quanto incaricato dall'amministratore Dott. , comunicava la messa a disposizione presso Parte_1
la sede di tutta la documentazione richiesta a artire dalle ore 18 00 dì 27 marzo 2019;
- in data 29 maggio 2019 a seguito diffida dell'Avv. Ortis Pellizzer tramite Pec,
l'amministratore ha inviato alle sunnominate socie accomandanti lo stato patrimoniale, il e/Economico dell'esercizio 2018 con un elenco delle rimanenze finali, redatti in forma libera>.
Le richieste delle sorelle, di cui alle premesse, che hanno condotto alla consegna dei rendono, invero, palese la volontà delle stesse di non consentire, in conformità Parte_5
al passato, alla non distrbuzione degli utili.
8) Resta da evidenziare la palese infondatezza del motivo, con cui si lamenta la violazione dei principi contabili, già per la motivazione che prevalgono le previsioni normative.
9)Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come specificato in dispositivo, tenendo della circostanza che nel corso del procedimento Controparte_1
6 inizialmente costituitasi con la sorella, ha revocato la nomina al comune difensore ed ha nominato un nuovo difensore.
8) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1923/2021 R.G., così statuisce:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione, in favore delle appellate e Controparte_1
delle iniziali spese del grado, liquidate in € 5.000, oltre rimborso spese Parte_2
generali, iva e cpa;
-condanna l'appellante alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1
separatamente sostenute, liquidate in € 3.000 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
-condanna l'appellante alla refusione, in favore di delle spese separatamente Parte_2
sostenute, liquidate in € 3.000 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 16.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
7