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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1478/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1478/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del promossa da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Annamaria Motta contro
C.F. , con il patrocinio _1 C.F._2 dell'avv. Tiziana Laurettini con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/4/2024 Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti pagina 1 di 3 civili del matrimonio celebrato il giorno 05/12/1973.
Esponeva che dall'unione con era nata la figlia _1 Per_1 nel 1974 e che i coniugi si erano separati con decreto di omologa n. rep. 1179/1980 del 17/12/1980.
Chiedeva soltanto la pronuncia sullo status.
Prima della celebrazione della prima udienza si costituiva _1
, la quale depositava congiuntamente a un
[...] Parte_1 accordo sulle condizioni di divorzio con il quale tra l'altro le parti chiedevano che l'udienza si svolgesse ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare del 05/03/2025 le parti insistevano in atti e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 03/07/2024)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) confermare che i sottoscritti rinunciano reciprocamente al mantenimento provvedendo da tempo, ciascuno per se stesso e pagina 2 di 3 dichiarando che nulla hanno da pretendere l'un l'altro.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della necessaria pronuncia sullo status.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 13 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale, definitivamente pronunciando
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 05/12/1973 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 1973 (Atto n.
856, Parte II Serie A)
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della I Sezione civile del Tribunale, il 10.3.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1478/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del promossa da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Annamaria Motta contro
C.F. , con il patrocinio _1 C.F._2 dell'avv. Tiziana Laurettini con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/4/2024 Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti pagina 1 di 3 civili del matrimonio celebrato il giorno 05/12/1973.
Esponeva che dall'unione con era nata la figlia _1 Per_1 nel 1974 e che i coniugi si erano separati con decreto di omologa n. rep. 1179/1980 del 17/12/1980.
Chiedeva soltanto la pronuncia sullo status.
Prima della celebrazione della prima udienza si costituiva _1
, la quale depositava congiuntamente a un
[...] Parte_1 accordo sulle condizioni di divorzio con il quale tra l'altro le parti chiedevano che l'udienza si svolgesse ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare del 05/03/2025 le parti insistevano in atti e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 03/07/2024)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) confermare che i sottoscritti rinunciano reciprocamente al mantenimento provvedendo da tempo, ciascuno per se stesso e pagina 2 di 3 dichiarando che nulla hanno da pretendere l'un l'altro.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della necessaria pronuncia sullo status.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 13 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale, definitivamente pronunciando
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 05/12/1973 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 1973 (Atto n.
856, Parte II Serie A)
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della I Sezione civile del Tribunale, il 10.3.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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