Articolo 17 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 16Articolo 18
Versione
13 gennaio 1974
Art. 17. (Altre prestazioni)

Le altre prestazioni previste dall'articolo 2, le misure e le condizioni per l'erogazione delle medesime sono determinate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su proposta del consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio dell'Opera.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974