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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2080/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
dott.ssa Elena Maria Grazioli Consigliere
dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere est.
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 1.7.2024 avverso la sentenza n. 4900/2024 del Tribunale di
Milano pubblicata il 9.5.2024, non notificata tra:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Maurizio Ferrario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in corso
Garibaldi 67, Rho, giusta procura in calce
Appellante
Contro
Controparte_1
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4900/2024 pronunciata in materia di locazione di beni mobili
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza ed in completa riforma della sentenza appellata, così decidere:
pagina 1 di 5 Nel merito, accertata e dichiarata l'inesistenza, nullità o inefficacia dei contratti n. 193-1464 e n. 114-23162, nonché l'inesistenza, nullità o inefficacia le condizioni generali di contratto ed assicurative di tutti i n. 3 contratti azionati da ivi incluse le clausole penali ed oneri CP_1
assicurativi, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 18831/2021
(procedimento monitorio RG 39195/2021, emesso il 05.10.2021 e pubblicato il 26.10.2021) perché fondato su somme non dovute.
Con vittoria di spese, per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi nella misura di cui al DM
55/2014 ai valori medi, da distrarsi allo scrivente avvocato che si dichiara antistatario.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. ha impugnato la sentenza n. 4900/24 con cui il Tribunale di Milano ha Parte_1 rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18831/2021 emesso in favore della società locatrice per il pagamento della somma di € 6.881,49 a titolo di Controparte_1
canoni, penali e spese oltre interessi dovuti in forza di 3 contratti di locazione aventi ad oggetto stampanti (n. 193-1464 e n.114-23162) e apparecchi telefonici (n. 114-25839).
Il Tribunale, in particolare, con riferimento al contratto n.114 – 25839 recante la firma autografa e il timbro del legale rappresentante di , riteneva che la contestazione di Parte_1
detta sottoscrizione non fosse sufficientemente specifica;
per i contratti firmati digitalmente (n.
114 – 23162, e n. 193 – 1464) osservava che ciascuno recava l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante della società opponente e della società conduttrice e che la correttezza del procedimento di firma elettronica fosse comprovata dalla produzione del “certificato di completamento” rilasciato da “DocuSign” accreditata per l'esecuzione e la gestione di transazioni su documenti digitali, così da precluderne il disconoscimento.
Il primo giudice riteneva in ogni caso provata, seppure parzialmente, l'avvenuta esecuzione dei contratti alla luce della mancata contestazione della fornitura da parte dell'opponente, della prova della consegna dei beni a mezzo dei verbali di consegna e dell'avvenuto pagamento dei canoni sino al dicembre del 2019.
2. L'appellante censura l'appellata sentenza e ne chiede pertanto la riforma per: - avere il giudice ritenuto provata la sottoscrizione digitale dei contratti n. 114 – 23162 e n. 193 – 1464, nonostante il tempestivo disconoscimento e l'assenza di documentazione e di supporti informatici idonei a dimostrare l'esito positivo della procedura telematica nonché la riconducibilità della sottoscrizione al legale rappresentante della società, carenza di prova che pagina 2 di 5 priverebbe di fondamento tutte le pretese creditorie azionate da in sede monitoria: pur CP_1
riconoscendo la conclusione di un contratto orale per il noleggio di detti apparecchi, contestava che controparte potesse pretendere alcunché per canoni (non essendo provato l'accordo nella misura di quanto preteso) e tantomeno a titolo di penali;
- per non avere il giudice tenuto conto altresì del tempestivo disconoscimento del contratto di locazione operativa n. 114-25839
(relativo al noleggio di n. 1 centrale telefonica con n. 6 telefoni) sottoscritto con firma autografa e di avere quindi fondato la sua decisione sulla base di una documentazione che, in assenza della richiesta di verificazione da parte di sarebbe inutilizzabile. CP_1
3. non si è costituita e all'udienza del 4.2.2025, verificata la regolarità della notifica CP_1
dell'appello, è stata dichiarata contumace. La causa è stata quindi rimessa in decisione ex art.352 cpc all'udienza del 3.6.2025 e discussa nella camera di consiglio del 10.6.2025.
4. E' la stessa ad ammettere l'esistenza dei rapporti di locazione dei beni mobili CP_2
oggetto di causa, dimostrata del resto dal pagamento dei canoni fino al dicembre 2019, nonché dai documenti di trasporto degli apparecchi e dai verbali di consegna, muniti di sottoscrizione dell'odierna appellante (non disconosciuta) per ricevuta dall'odierna appellante. Il comportamento tenuto da consente di desumere con certezza la sussistenza del Parte_1
rapporto secondo le condizioni alle quali ha dato volontaria esecuzione: a giustificazione della sospensione dei pagamenti, del resto, l'appellante non ha allegato una verificata difformità tra quanto richiesto e pagato con quanto pattuito, ma una non meglio precisata eccessiva onerosità dei canoni e una del tutto indimostrata sussistenza di difetti dei beni. Ne consegue, pertanto,
l'obbligo di di corrispondere gli importi di cui alle fatture commerciali insolute per Parte_1
l'importo di € 3.036,11, corrispondente ai canoni scaduti, comprensivi delle spese di assicurazione include in ciascuna rata, oltre alle spese di recupero del credito (Euro 62,40) anch'esse incluse nell'importo portato dal decreto ingiuntivo e non specificamente contestato.
5. L'appello deve invece essere accolto quanto alla debenza dell'importo di € 3.782,98, richiesto da a titolo di penale contrattuale, in mancanza di documentazione idonea a CP_1 dimostrare l'accettazione della relativa clausola.
, infatti, ha prontamente disconosciuto (con l'opposizione a decreto ingiuntivo) in Parte_1
modo chiaro e non equivoco ex art.214 cpc le sottoscrizioni attribuitele dei contratti prodotti da e dunque sia di quello portante firma autografa che di quelli portante firma digitale, CP_1
ricordandosi in proposito che per soddisfare il requisito della specificità della contestazione è sufficiente che venga negata l'autenticità della sottoscrizione (“Tutte le firme ivi apposte, al pari delle intere due scritture contrattuali, sono disconosciute perché non riconducibili a pagina 3 di 5 , che mai ha apposto”). Diversa questione è quella della inverosimiglianza della Parte_1
contestazione, che non avrebbe comunque sollevato dall'onere di proporre l'istanza di CP_1
verificazione al fine di avvalersi dei documenti disconosciuti. La mancata proposizione di alcuna istanza ex art.216 cpc preclude pertanto la valutazione dei contratti scritti, dai quali soli sarebbe stato possibile ricavare la prova di un accordo anche in ordine alle clausole penali per l'inadempimento. L'importo di € 3.782,98, dato dalla somma delle singole penali calcolate per ognuno dei 3 contratti, non è pertanto dovuto.
E' opportuno precisare come la disciplina del disconoscimento valga anche con riferimento ai due contratti, ovvero il n. 193-1464 e il n. 114-23162, firmati digitalmente, atteso che l'articolo
5 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale-CAD) prevede al comma 1 bis che il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 del codice civile: tale disciplina trova applicazione non solo con riferimento agli effetti, ma anche in relazione alle condizioni affinché la scrittura privata possa assumere valore di prova documentale. Pertanto, laddove il documento firmato digitalmente sia stato disconosciuto ex artt. 214 – 216 c.p.c. da colui contro il quale viene fatta valere, il suo utilizzo è precluso in mancanza di un giudizio di verificazione. Non appare infatti convincente la tesi, cui pare aderire la sentenza impugnata, secondo la quale la firma digitale (per il suo procedimento di formazione attraverso l'utilizzo di una coppia di chiavi crittografica, una pubblica ed una privata nella sola disponibilità del soggetto titolare) avrebbe la stessa forza probatoria di una sottoscrizione legalmente riconosciuta, e cioè formerebbe piena prova delle dichiarazioni da chi l'ha firmato digitalmente fino a querela di falso. Tale piena efficacia probatoria, in realtà, è attribuita dall'ordinamento solo alla firma digitale autenticata contemplata dall'art. 16, II co. del DPR n.516/97, secondo cui “l'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non
è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 28, primo comma, numero 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89”: nella firma digitale non autenticata, invece, permane proprio la possibilità dell'utilizzo abusivo della chiave privata da parte di terzi non titolari della stessa.
Questo, in definitiva, resterà poi l'oggetto del procedimento di verificazione, nell'ambito del quale si applicherà infatti l'art.21, II co. CAD a mente del quale, in relazione al tipo di documento (informatico) e di firma (digitale), l'uso del dispositivo si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria, con un'inversione a questo punto dell'onere della prova (in questo senso anche Trib. Roma 23.1.17 n.1127).
pagina 4 di 5 6. L'appello deve dunque essere parzialmente accolto, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna di al pagamento in favore di della minor somma di € 3.098,51 (€ Parte_1 CP_1
3.036,11 + € 62,40), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
7. Le spese processuali di primo grado debbono conseguentemente essere riliquidate sulla base della somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa il tutto come in dispositivo CP_1
alla stregua dei parametri medi di cui al DM147/22, considerata la complessità delle questioni trattate.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia di CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Milano n. 4900/2024, in riforma dell'appellata sentenza, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 18831/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 5.10.2021;
2. condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€3.098,51 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3. condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali per il giudizio avanti il Tribunale, liquidate in complessivi € 2.552,00 (di cui Euro
425,00 per la fase di studio, Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro 851,00 per la fase di trattazione ed Euro 851,00 per la fase decisionale), oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, il 10.6.2025
Il Cons. est. Dott.ssa Maura Caterina Barberis Il Presidente Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
dott.ssa Elena Maria Grazioli Consigliere
dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere est.
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 1.7.2024 avverso la sentenza n. 4900/2024 del Tribunale di
Milano pubblicata il 9.5.2024, non notificata tra:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Maurizio Ferrario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in corso
Garibaldi 67, Rho, giusta procura in calce
Appellante
Contro
Controparte_1
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4900/2024 pronunciata in materia di locazione di beni mobili
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza ed in completa riforma della sentenza appellata, così decidere:
pagina 1 di 5 Nel merito, accertata e dichiarata l'inesistenza, nullità o inefficacia dei contratti n. 193-1464 e n. 114-23162, nonché l'inesistenza, nullità o inefficacia le condizioni generali di contratto ed assicurative di tutti i n. 3 contratti azionati da ivi incluse le clausole penali ed oneri CP_1
assicurativi, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 18831/2021
(procedimento monitorio RG 39195/2021, emesso il 05.10.2021 e pubblicato il 26.10.2021) perché fondato su somme non dovute.
Con vittoria di spese, per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi nella misura di cui al DM
55/2014 ai valori medi, da distrarsi allo scrivente avvocato che si dichiara antistatario.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. ha impugnato la sentenza n. 4900/24 con cui il Tribunale di Milano ha Parte_1 rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18831/2021 emesso in favore della società locatrice per il pagamento della somma di € 6.881,49 a titolo di Controparte_1
canoni, penali e spese oltre interessi dovuti in forza di 3 contratti di locazione aventi ad oggetto stampanti (n. 193-1464 e n.114-23162) e apparecchi telefonici (n. 114-25839).
Il Tribunale, in particolare, con riferimento al contratto n.114 – 25839 recante la firma autografa e il timbro del legale rappresentante di , riteneva che la contestazione di Parte_1
detta sottoscrizione non fosse sufficientemente specifica;
per i contratti firmati digitalmente (n.
114 – 23162, e n. 193 – 1464) osservava che ciascuno recava l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante della società opponente e della società conduttrice e che la correttezza del procedimento di firma elettronica fosse comprovata dalla produzione del “certificato di completamento” rilasciato da “DocuSign” accreditata per l'esecuzione e la gestione di transazioni su documenti digitali, così da precluderne il disconoscimento.
Il primo giudice riteneva in ogni caso provata, seppure parzialmente, l'avvenuta esecuzione dei contratti alla luce della mancata contestazione della fornitura da parte dell'opponente, della prova della consegna dei beni a mezzo dei verbali di consegna e dell'avvenuto pagamento dei canoni sino al dicembre del 2019.
2. L'appellante censura l'appellata sentenza e ne chiede pertanto la riforma per: - avere il giudice ritenuto provata la sottoscrizione digitale dei contratti n. 114 – 23162 e n. 193 – 1464, nonostante il tempestivo disconoscimento e l'assenza di documentazione e di supporti informatici idonei a dimostrare l'esito positivo della procedura telematica nonché la riconducibilità della sottoscrizione al legale rappresentante della società, carenza di prova che pagina 2 di 5 priverebbe di fondamento tutte le pretese creditorie azionate da in sede monitoria: pur CP_1
riconoscendo la conclusione di un contratto orale per il noleggio di detti apparecchi, contestava che controparte potesse pretendere alcunché per canoni (non essendo provato l'accordo nella misura di quanto preteso) e tantomeno a titolo di penali;
- per non avere il giudice tenuto conto altresì del tempestivo disconoscimento del contratto di locazione operativa n. 114-25839
(relativo al noleggio di n. 1 centrale telefonica con n. 6 telefoni) sottoscritto con firma autografa e di avere quindi fondato la sua decisione sulla base di una documentazione che, in assenza della richiesta di verificazione da parte di sarebbe inutilizzabile. CP_1
3. non si è costituita e all'udienza del 4.2.2025, verificata la regolarità della notifica CP_1
dell'appello, è stata dichiarata contumace. La causa è stata quindi rimessa in decisione ex art.352 cpc all'udienza del 3.6.2025 e discussa nella camera di consiglio del 10.6.2025.
4. E' la stessa ad ammettere l'esistenza dei rapporti di locazione dei beni mobili CP_2
oggetto di causa, dimostrata del resto dal pagamento dei canoni fino al dicembre 2019, nonché dai documenti di trasporto degli apparecchi e dai verbali di consegna, muniti di sottoscrizione dell'odierna appellante (non disconosciuta) per ricevuta dall'odierna appellante. Il comportamento tenuto da consente di desumere con certezza la sussistenza del Parte_1
rapporto secondo le condizioni alle quali ha dato volontaria esecuzione: a giustificazione della sospensione dei pagamenti, del resto, l'appellante non ha allegato una verificata difformità tra quanto richiesto e pagato con quanto pattuito, ma una non meglio precisata eccessiva onerosità dei canoni e una del tutto indimostrata sussistenza di difetti dei beni. Ne consegue, pertanto,
l'obbligo di di corrispondere gli importi di cui alle fatture commerciali insolute per Parte_1
l'importo di € 3.036,11, corrispondente ai canoni scaduti, comprensivi delle spese di assicurazione include in ciascuna rata, oltre alle spese di recupero del credito (Euro 62,40) anch'esse incluse nell'importo portato dal decreto ingiuntivo e non specificamente contestato.
5. L'appello deve invece essere accolto quanto alla debenza dell'importo di € 3.782,98, richiesto da a titolo di penale contrattuale, in mancanza di documentazione idonea a CP_1 dimostrare l'accettazione della relativa clausola.
, infatti, ha prontamente disconosciuto (con l'opposizione a decreto ingiuntivo) in Parte_1
modo chiaro e non equivoco ex art.214 cpc le sottoscrizioni attribuitele dei contratti prodotti da e dunque sia di quello portante firma autografa che di quelli portante firma digitale, CP_1
ricordandosi in proposito che per soddisfare il requisito della specificità della contestazione è sufficiente che venga negata l'autenticità della sottoscrizione (“Tutte le firme ivi apposte, al pari delle intere due scritture contrattuali, sono disconosciute perché non riconducibili a pagina 3 di 5 , che mai ha apposto”). Diversa questione è quella della inverosimiglianza della Parte_1
contestazione, che non avrebbe comunque sollevato dall'onere di proporre l'istanza di CP_1
verificazione al fine di avvalersi dei documenti disconosciuti. La mancata proposizione di alcuna istanza ex art.216 cpc preclude pertanto la valutazione dei contratti scritti, dai quali soli sarebbe stato possibile ricavare la prova di un accordo anche in ordine alle clausole penali per l'inadempimento. L'importo di € 3.782,98, dato dalla somma delle singole penali calcolate per ognuno dei 3 contratti, non è pertanto dovuto.
E' opportuno precisare come la disciplina del disconoscimento valga anche con riferimento ai due contratti, ovvero il n. 193-1464 e il n. 114-23162, firmati digitalmente, atteso che l'articolo
5 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale-CAD) prevede al comma 1 bis che il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 del codice civile: tale disciplina trova applicazione non solo con riferimento agli effetti, ma anche in relazione alle condizioni affinché la scrittura privata possa assumere valore di prova documentale. Pertanto, laddove il documento firmato digitalmente sia stato disconosciuto ex artt. 214 – 216 c.p.c. da colui contro il quale viene fatta valere, il suo utilizzo è precluso in mancanza di un giudizio di verificazione. Non appare infatti convincente la tesi, cui pare aderire la sentenza impugnata, secondo la quale la firma digitale (per il suo procedimento di formazione attraverso l'utilizzo di una coppia di chiavi crittografica, una pubblica ed una privata nella sola disponibilità del soggetto titolare) avrebbe la stessa forza probatoria di una sottoscrizione legalmente riconosciuta, e cioè formerebbe piena prova delle dichiarazioni da chi l'ha firmato digitalmente fino a querela di falso. Tale piena efficacia probatoria, in realtà, è attribuita dall'ordinamento solo alla firma digitale autenticata contemplata dall'art. 16, II co. del DPR n.516/97, secondo cui “l'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non
è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 28, primo comma, numero 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89”: nella firma digitale non autenticata, invece, permane proprio la possibilità dell'utilizzo abusivo della chiave privata da parte di terzi non titolari della stessa.
Questo, in definitiva, resterà poi l'oggetto del procedimento di verificazione, nell'ambito del quale si applicherà infatti l'art.21, II co. CAD a mente del quale, in relazione al tipo di documento (informatico) e di firma (digitale), l'uso del dispositivo si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria, con un'inversione a questo punto dell'onere della prova (in questo senso anche Trib. Roma 23.1.17 n.1127).
pagina 4 di 5 6. L'appello deve dunque essere parzialmente accolto, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna di al pagamento in favore di della minor somma di € 3.098,51 (€ Parte_1 CP_1
3.036,11 + € 62,40), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
7. Le spese processuali di primo grado debbono conseguentemente essere riliquidate sulla base della somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa il tutto come in dispositivo CP_1
alla stregua dei parametri medi di cui al DM147/22, considerata la complessità delle questioni trattate.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia di CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Milano n. 4900/2024, in riforma dell'appellata sentenza, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 18831/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 5.10.2021;
2. condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€3.098,51 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3. condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali per il giudizio avanti il Tribunale, liquidate in complessivi € 2.552,00 (di cui Euro
425,00 per la fase di studio, Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro 851,00 per la fase di trattazione ed Euro 851,00 per la fase decisionale), oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, il 10.6.2025
Il Cons. est. Dott.ssa Maura Caterina Barberis Il Presidente Dott.ssa Laura Sara Tragni
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