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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 129/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti SERINO LUIGI e LO GIUDICE Controparte_1
MARCO, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Tribunale del lavoro di Reggio Calabria esponeva che: Controparte_1 provenendo dal bacino ex LSU, ha svolto la propria prestazione lavorativa, qualificata formalmente come collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co), presso istituti scolastici statali nella provincia di Reggio Calabria e in forza di contratti di co.co.co. a far data dal 01/07/2001 e sino al
31/08/2018, al termine del quale veniva assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato con la funzione di assistente amministrativo (Profilo B1 – CCNL Scuola), il tutto a seguito del posizionamento nella graduatoria della procedura selettiva/concorso pubblico per titoli e colloquio indetto con la legge finanziaria del 2017.
Sin dalla sottoscrizione del primo contratto di co.co.co. il ricorrente prestava la propria attività lavorativa, giusta documentazione versata in atti, nelle forme di un vero e proprio lavoratore subordinato, dovendo lo stesso attenersi agli ordini di servizio emessi dal DSGA e Direttore scolastico concernenti le mansioni ripartita a tutti i lavoratori dell'Istituto scolastico, a procedure giustificative in ordine a permessi e congedi, ecc., che non si traducevano nella mera fissazione di un risultato in termini di servizio e di produttività, ma in un vero e proprio assoggettamento alle direttive stabilite nel piano di lavoro al pari di quanto avveniva per gli altri lavoratori dipendenti, stante l'assenza di alcuna differenziazione tra le due categorie di lavoratori.
Chiedeva pertanto di accertare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, la condanna del alla corresponsione delle differenze retributive, di Parte_1 anzianità di carriera e di tutti le altre voci accessorie di retribuzione, nonché al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 36, comma 5, D. Lgs. N. 165/2001 per abuso della contrattazione a termine.
Si costituiva il e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo Controparte_2 anche la prescrizione.
Il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che la prestazione lavorativa era stata svolta nei modi tipici del rapporto di lavoro di tipo subordinato, assimilabile, in tutto e per tutto, al rapporto di lavoro dell'assistente amministrativo;
avendo il ricorrente svolto le mansioni tipiche dell'assistente amministrativo sottoposto al potere direttivo, gerarchico, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi.
Rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dal essendosi costituito tardivamente ed Parte_1 essendo decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e condannava lo stesso alle differenze retributive, pari alle differenze tra quanto percepito e quanto egli avrebbe dovuto percepire in base al C.C.N.L. Comparto Scuola applicabile con riferimento al profilo di Assistente amministrativo (profilo B/1), ivi compresi tredicesima mensilità, scatti di anzianità, compenso individuale accessorio, indennità di vacanza contrattuale, maturate a far data dal 1/07/2001 al
31/08/2018 oltre al risarcimento del danno ex art 36 comma 5, D. Lgs. N. 165/2001. Rigettava la domanda di pagamento del tfr, essendo il rapporto ancora in corso in virtù della stabilizzazione.
Avverso la sentenza interpone appello il . Controparte_2 Con il primo motivo censura l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e il conseguente diritto a differenze retributive, deducendo che dalle normative applicabili in subiecta materia emergeva che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dall'Amministrazione era perfettamente in linea, quanto alla descrizione delle attività da svolgere, con le disposizioni di legge e regolamentari contenenti la disciplina specifica dei contratti di collaborazione degli ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità da adibire a mansioni tipiche del personale ATA;
quanto al concreto svolgimento delle mansioni attribuite, la documentazione prodotta dal ricorrente non dimostrava le modalità tipiche del contratto di tipo subordinato, poiché gli atti del dirigente scolastico con cui si chiede anche al personale “co.co.co.” di comunicare preventivamente le assenze per malattia e, in generale le assenze dal luogo di lavoro sono coerenti con l' Intesa sindacale, in quanto volte ad armonizzare l'attività del collaboratore con quella degli altri dipendenti ATA dell'Istituto scolastico, né le direttive dei dirigenti scolastici erano incompatibili con l'autonomia organizzativa della ricorrente, non risultando in atti alcun rifiuto del dirigente scolastico ed essendo dirette ad assicurare il controllo sul concreto svolgimento, in modo efficace, delle attività previste nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
in particolare, gli
“ordini di servizio/ ad assegnazione di orario aggiuntivo/assegnazione di turni ed orario di servizio”, sono comunicazioni di carattere generale, destinate a tutto il personale in servizio e, dunque, anche ai co.co.co.
Con il secondo e terzo motivo di appello, entrambi in subordine rispetto al primo, contesta:
- il riconoscimento delle differenze retributive, della 13ma mensilità, sulla scorta del disposto ex art. 2126 c.c., deducendo che presupposto perché possano riconoscersi al personale co.co.co. gli effetti dell'art. 2126 c.c. è che la prestazione lavorativa si sia svolta al di fuori dei presupposti di legge, mentre nel caso di specie era stata effettuata conformemente al programma originario, né era avvenuta in contrasto con norme poste a difesa del lavoratore;
- il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle differenze retributive per gli scatti di anzianità, in violazione della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in quanto presupposto per l'applicazione dell'art. 2126 cc è che la prestazione sia stata eseguita di fatto pure in mancanza di un rapporto validamente costituito ma nella fattispecie la natura assistenziale del rapporto preclude di ritenere, non solo che si sia costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti, ma anche la natura illegittima del reiterarsi dei contratti collaborazione coordinata e continuativa (la clausola n. 4 del citato Accordo Quadro riguarda esclusivamente i lavoratori a termine sottoposti a vincolo di subordinazione).
Conclude affinché, in parziale riforma della sentenza impugnata, sia rigettato integralmente il ricorso di primo grado o, comunque, anche in subordine, rigettare le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive, alla tredicesima mensilità, al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al pagamento degli scatti di anzianità, per come formulate in primo grado dal ricorrente.
Ha resistito , insistendo per il rigetto dell'appello e conseguente conferma della Controparte_1 sentenza.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 23/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24/10/2025 .
°°°°°°°
L'appello è infondato, con richiamo ex art. 118 disp. att. cpc ai precedenti di questa Corte sulle medesime questioni (sentenze nn. 181/2023 del 02/05/2024 e 186/2024 del 06/03/2024 e altre successive conformi).
veniva assunto con contratti di collaborazione alla luce della disciplina che Controparte_1 consentiva l'utilizzo dei lavoratori ex LSU in ambito scolastico. I contratti stipulati tra il medesimo e il , con cui ha collaborato per circa 17 anni, prima della definitiva Controparte_2 contrattualizzazione, rivestivano la veste formale di “co.co.co.” ex art. 6, c.
2. D.Lgs. n. 81/2001; e tuttavia, come ampiamente dimostrato dalla documentazione depositata in atti, la modalità di svolgimento della prestazione si distaccava ampiamente da tale forma di collaborazione notoriamente consentita a fronte di prestazioni altamente specializzate, per periodi rigorosamente brevi, nel rispetto assoluto dell'autonomia professionale del collaboratore non subordinato.
La norma (“misure volte alla creazione di opportunità occupazionali”) dispone infatti che: “Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art.
2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista”.
In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, secondo il quale “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici
Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art.
1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”. Ciononostante, una volta istituiti e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo, essi devono essere assoggettati alla disciplina loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata. Ciò si traduce nell'applicazione, anche a tali contratti, dei principi generali e, quindi, è possibile superare il dato formale ed indagare la vera natura del rapporto.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue “in tema di occupazione di lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art.
2126 c.c. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni.” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. n. 10951 del
08/05/2018).
Dalla summenzionata pronuncia emerge come non possa prescindersi dal vaglio analitico dei contratti posti a fondamento della domanda, per cui ai fini della qualificazione del rapporto, non può assumere valenza dirimente, per un verso, il nomen iuris utilizzato dalle parti dovendo piuttosto attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti;
e, per altro verso, la qualificazione normativa, ove le modalità di svolgimento si siano discostate dalla previsione di legge, sì che la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi fra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Va altresì osservato che ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro;
ossia, come costante giurisprudenza di legittimità prevede,
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, dovendosi manifestare in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa.
Tanto precedentemente espresso, nel caso di specie il concreto atteggiarsi del rapporto svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico (del dirigente o del Direttore dei servizi amministrativi) indirizzate all'appellato allo stesso modo che agli altri lavoratori formalmente inquadrati come collaboratori amministrativi subordinati, scandito dagli orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, il cui rispetto era oggetto di controllo, connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale al fine di garantire la continuità del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività delle assenze sono tutti elementi che rendono quanto mai evidente la reale natura del rapporto subordinato.
Tali connotati sono stati tutti dimostrati con l'ampia produzione documentale a corredo del ricorso dalla quale si ricava che il lavoratore era stato utilizzato per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
Il ricorrente, dunque, assegnato ai medesimi istituti scolastici con notevole continuità temporale, risulta sia stato pienamente inglobato nell'organizzazione del lavoro, sia in ragione delle specifiche competenze affidate, sia in ragione della partecipazione alle turnazioni per garantire la presenza del personale amministrativo, con assoggettamento a poteri direttivi e di controllo del dirigente, tali da travalicare i limiti imposti dal mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
Ha poi percepito un trattamento economico mensile fisso, comprovato da cedolini paga depositati, che contengono il riferimento alla voce e “stipendio” il cui importo lordo era soggetto a ritenute
IPFEF.
Del resto, le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non erano state contestate dal che aveva solo contestato la qualificazione Parte_1 giuridica ritenendo, erroneamente, vincolante l'aspetto formale dei contratti via via stipulati, in quanto espressamente previsti ed autorizzati dalla normativa di riferimento, non potendosi ravvisare alcun elemento che possa far discendere una effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro presupposto, ovvero l'abuso dello strumento contrattuale.
Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, come anche sopra anticipato, che
“in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”
(cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. n. 14246 del 05/05/2022; Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 18 del
03/01/2019; Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 28459 del 07/11/2018).
Se ne ricava, dunque, che essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato, le doglianze mosse da parte appellante sono destituite di fondamento e da rigettare.
L'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa che consentiva il ricorso allo strumento esclude di per sé la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del profilo formale dal reale assetto degli interessi.
Infatti, la previsione normativa fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui “In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993
- l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” (Cass., Civ., Sez.
Lav., Ord. n. 23638 del 22/11/2010).
Nessun dubbio, pertanto, che l'appellato svolgesse attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico.
Se ne ricava, in conclusione, che l'attività lavorativa fosse, in realtà, di natura subordinata.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il motivo di appello principale spiegato dal
[...]
è destituito di fondamento e deve essere rigettato, con assorbimento delle ulteriori Controparte_2 questioni.
Con gli altri motivi il contesta: Parte_1
-il diritto a percepire la tredicesima mensilità e le differenze retributive tra quanto effettivamente ricevuto e quanto avrebbe dovuto percepire ove il lavoratore fosse stata assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato in base al principio della prestazione di fatto di cui all'art. 2126 c.c.;
- l'applicabilità della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE anche ai collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Deduce che presupposto perché possano riconoscersi al personale co.co.co. gli effetti dell'art. 2126 cc è che la prestazione lavorativa si sia svolta al di fuori dei presupposti di legge, mentre nel caso di specie, tanto non è avvenuto;
inoltre, la natura assistenziale del rapporto precludeva di ritenere che si fosse costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato e di escludere la natura illegittima dei contratti collaborazione coordinata e continuativa.
Il Tribunale, dunque, anche riconoscendo il diritto alle retribuzioni ai sensi dell'art. 2126 cc., avrebbe dovuto rigettare le domande volte al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al pagamento delle differenze retributive sulla base degli scatti di anzianità.
Anche tali motivi sono infondati.
Invero, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, è costante l'insegnamento del giudice di legittimità che riconosce in tali casi il diritto alle differenze retribuzione ex art. 2126 c.c. con ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale: “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Cass. civ. sez. lav., 13/02/2023, n.4360).
Il lavoratore ha diritto, una volta affermata la reale natura del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Cass. ord. n. 21849/2022, che richiama Cass. n. 17248/2018 e Cass. n.
262/2015).
Accertato che i rapporti di lavoro erano effettivamente rapporti di lavoro subordinato, reiterati per svariati anni, non sussiste ostacolo per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione.
Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto “ab origine” a tempo indeterminato.
Trova, infatti, applicazione il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 secondo cui "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere
l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato" (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n.
22558)”.
L'appello proposto dal è, dunque, infondato e va rigettato. Parte_1
Alla soccombenza del segue la condanna del medesimo alle spese di lite del presente Parte_1 gravame, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi (stante la serialità delle questioni) dello scaglione valore indeterminabile bassa complessità ex DM n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori del che ne hanno fatto rituale richiesta. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto dal nei confronti di , con ricorso depositato il Controparte_2 Controparte_1
22.3.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 403 depositata in data 27/02/2023, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
- Pone a carico del le spese di lite , liquidate in Controparte_3 complessivi € 5000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli
Avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Serino.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 129/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti SERINO LUIGI e LO GIUDICE Controparte_1
MARCO, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Tribunale del lavoro di Reggio Calabria esponeva che: Controparte_1 provenendo dal bacino ex LSU, ha svolto la propria prestazione lavorativa, qualificata formalmente come collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co), presso istituti scolastici statali nella provincia di Reggio Calabria e in forza di contratti di co.co.co. a far data dal 01/07/2001 e sino al
31/08/2018, al termine del quale veniva assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato con la funzione di assistente amministrativo (Profilo B1 – CCNL Scuola), il tutto a seguito del posizionamento nella graduatoria della procedura selettiva/concorso pubblico per titoli e colloquio indetto con la legge finanziaria del 2017.
Sin dalla sottoscrizione del primo contratto di co.co.co. il ricorrente prestava la propria attività lavorativa, giusta documentazione versata in atti, nelle forme di un vero e proprio lavoratore subordinato, dovendo lo stesso attenersi agli ordini di servizio emessi dal DSGA e Direttore scolastico concernenti le mansioni ripartita a tutti i lavoratori dell'Istituto scolastico, a procedure giustificative in ordine a permessi e congedi, ecc., che non si traducevano nella mera fissazione di un risultato in termini di servizio e di produttività, ma in un vero e proprio assoggettamento alle direttive stabilite nel piano di lavoro al pari di quanto avveniva per gli altri lavoratori dipendenti, stante l'assenza di alcuna differenziazione tra le due categorie di lavoratori.
Chiedeva pertanto di accertare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, la condanna del alla corresponsione delle differenze retributive, di Parte_1 anzianità di carriera e di tutti le altre voci accessorie di retribuzione, nonché al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 36, comma 5, D. Lgs. N. 165/2001 per abuso della contrattazione a termine.
Si costituiva il e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo Controparte_2 anche la prescrizione.
Il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che la prestazione lavorativa era stata svolta nei modi tipici del rapporto di lavoro di tipo subordinato, assimilabile, in tutto e per tutto, al rapporto di lavoro dell'assistente amministrativo;
avendo il ricorrente svolto le mansioni tipiche dell'assistente amministrativo sottoposto al potere direttivo, gerarchico, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi.
Rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dal essendosi costituito tardivamente ed Parte_1 essendo decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e condannava lo stesso alle differenze retributive, pari alle differenze tra quanto percepito e quanto egli avrebbe dovuto percepire in base al C.C.N.L. Comparto Scuola applicabile con riferimento al profilo di Assistente amministrativo (profilo B/1), ivi compresi tredicesima mensilità, scatti di anzianità, compenso individuale accessorio, indennità di vacanza contrattuale, maturate a far data dal 1/07/2001 al
31/08/2018 oltre al risarcimento del danno ex art 36 comma 5, D. Lgs. N. 165/2001. Rigettava la domanda di pagamento del tfr, essendo il rapporto ancora in corso in virtù della stabilizzazione.
Avverso la sentenza interpone appello il . Controparte_2 Con il primo motivo censura l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e il conseguente diritto a differenze retributive, deducendo che dalle normative applicabili in subiecta materia emergeva che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dall'Amministrazione era perfettamente in linea, quanto alla descrizione delle attività da svolgere, con le disposizioni di legge e regolamentari contenenti la disciplina specifica dei contratti di collaborazione degli ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità da adibire a mansioni tipiche del personale ATA;
quanto al concreto svolgimento delle mansioni attribuite, la documentazione prodotta dal ricorrente non dimostrava le modalità tipiche del contratto di tipo subordinato, poiché gli atti del dirigente scolastico con cui si chiede anche al personale “co.co.co.” di comunicare preventivamente le assenze per malattia e, in generale le assenze dal luogo di lavoro sono coerenti con l' Intesa sindacale, in quanto volte ad armonizzare l'attività del collaboratore con quella degli altri dipendenti ATA dell'Istituto scolastico, né le direttive dei dirigenti scolastici erano incompatibili con l'autonomia organizzativa della ricorrente, non risultando in atti alcun rifiuto del dirigente scolastico ed essendo dirette ad assicurare il controllo sul concreto svolgimento, in modo efficace, delle attività previste nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
in particolare, gli
“ordini di servizio/ ad assegnazione di orario aggiuntivo/assegnazione di turni ed orario di servizio”, sono comunicazioni di carattere generale, destinate a tutto il personale in servizio e, dunque, anche ai co.co.co.
Con il secondo e terzo motivo di appello, entrambi in subordine rispetto al primo, contesta:
- il riconoscimento delle differenze retributive, della 13ma mensilità, sulla scorta del disposto ex art. 2126 c.c., deducendo che presupposto perché possano riconoscersi al personale co.co.co. gli effetti dell'art. 2126 c.c. è che la prestazione lavorativa si sia svolta al di fuori dei presupposti di legge, mentre nel caso di specie era stata effettuata conformemente al programma originario, né era avvenuta in contrasto con norme poste a difesa del lavoratore;
- il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle differenze retributive per gli scatti di anzianità, in violazione della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in quanto presupposto per l'applicazione dell'art. 2126 cc è che la prestazione sia stata eseguita di fatto pure in mancanza di un rapporto validamente costituito ma nella fattispecie la natura assistenziale del rapporto preclude di ritenere, non solo che si sia costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti, ma anche la natura illegittima del reiterarsi dei contratti collaborazione coordinata e continuativa (la clausola n. 4 del citato Accordo Quadro riguarda esclusivamente i lavoratori a termine sottoposti a vincolo di subordinazione).
Conclude affinché, in parziale riforma della sentenza impugnata, sia rigettato integralmente il ricorso di primo grado o, comunque, anche in subordine, rigettare le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive, alla tredicesima mensilità, al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al pagamento degli scatti di anzianità, per come formulate in primo grado dal ricorrente.
Ha resistito , insistendo per il rigetto dell'appello e conseguente conferma della Controparte_1 sentenza.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 23/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24/10/2025 .
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L'appello è infondato, con richiamo ex art. 118 disp. att. cpc ai precedenti di questa Corte sulle medesime questioni (sentenze nn. 181/2023 del 02/05/2024 e 186/2024 del 06/03/2024 e altre successive conformi).
veniva assunto con contratti di collaborazione alla luce della disciplina che Controparte_1 consentiva l'utilizzo dei lavoratori ex LSU in ambito scolastico. I contratti stipulati tra il medesimo e il , con cui ha collaborato per circa 17 anni, prima della definitiva Controparte_2 contrattualizzazione, rivestivano la veste formale di “co.co.co.” ex art. 6, c.
2. D.Lgs. n. 81/2001; e tuttavia, come ampiamente dimostrato dalla documentazione depositata in atti, la modalità di svolgimento della prestazione si distaccava ampiamente da tale forma di collaborazione notoriamente consentita a fronte di prestazioni altamente specializzate, per periodi rigorosamente brevi, nel rispetto assoluto dell'autonomia professionale del collaboratore non subordinato.
La norma (“misure volte alla creazione di opportunità occupazionali”) dispone infatti che: “Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art.
2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista”.
In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, secondo il quale “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici
Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art.
1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”. Ciononostante, una volta istituiti e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo, essi devono essere assoggettati alla disciplina loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata. Ciò si traduce nell'applicazione, anche a tali contratti, dei principi generali e, quindi, è possibile superare il dato formale ed indagare la vera natura del rapporto.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue “in tema di occupazione di lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art.
2126 c.c. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni.” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. n. 10951 del
08/05/2018).
Dalla summenzionata pronuncia emerge come non possa prescindersi dal vaglio analitico dei contratti posti a fondamento della domanda, per cui ai fini della qualificazione del rapporto, non può assumere valenza dirimente, per un verso, il nomen iuris utilizzato dalle parti dovendo piuttosto attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti;
e, per altro verso, la qualificazione normativa, ove le modalità di svolgimento si siano discostate dalla previsione di legge, sì che la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi fra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Va altresì osservato che ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro;
ossia, come costante giurisprudenza di legittimità prevede,
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, dovendosi manifestare in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa.
Tanto precedentemente espresso, nel caso di specie il concreto atteggiarsi del rapporto svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico (del dirigente o del Direttore dei servizi amministrativi) indirizzate all'appellato allo stesso modo che agli altri lavoratori formalmente inquadrati come collaboratori amministrativi subordinati, scandito dagli orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, il cui rispetto era oggetto di controllo, connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale al fine di garantire la continuità del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività delle assenze sono tutti elementi che rendono quanto mai evidente la reale natura del rapporto subordinato.
Tali connotati sono stati tutti dimostrati con l'ampia produzione documentale a corredo del ricorso dalla quale si ricava che il lavoratore era stato utilizzato per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
Il ricorrente, dunque, assegnato ai medesimi istituti scolastici con notevole continuità temporale, risulta sia stato pienamente inglobato nell'organizzazione del lavoro, sia in ragione delle specifiche competenze affidate, sia in ragione della partecipazione alle turnazioni per garantire la presenza del personale amministrativo, con assoggettamento a poteri direttivi e di controllo del dirigente, tali da travalicare i limiti imposti dal mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
Ha poi percepito un trattamento economico mensile fisso, comprovato da cedolini paga depositati, che contengono il riferimento alla voce e “stipendio” il cui importo lordo era soggetto a ritenute
IPFEF.
Del resto, le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non erano state contestate dal che aveva solo contestato la qualificazione Parte_1 giuridica ritenendo, erroneamente, vincolante l'aspetto formale dei contratti via via stipulati, in quanto espressamente previsti ed autorizzati dalla normativa di riferimento, non potendosi ravvisare alcun elemento che possa far discendere una effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro presupposto, ovvero l'abuso dello strumento contrattuale.
Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, come anche sopra anticipato, che
“in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”
(cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. n. 14246 del 05/05/2022; Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 18 del
03/01/2019; Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 28459 del 07/11/2018).
Se ne ricava, dunque, che essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato, le doglianze mosse da parte appellante sono destituite di fondamento e da rigettare.
L'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa che consentiva il ricorso allo strumento esclude di per sé la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del profilo formale dal reale assetto degli interessi.
Infatti, la previsione normativa fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui “In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993
- l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” (Cass., Civ., Sez.
Lav., Ord. n. 23638 del 22/11/2010).
Nessun dubbio, pertanto, che l'appellato svolgesse attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico.
Se ne ricava, in conclusione, che l'attività lavorativa fosse, in realtà, di natura subordinata.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il motivo di appello principale spiegato dal
[...]
è destituito di fondamento e deve essere rigettato, con assorbimento delle ulteriori Controparte_2 questioni.
Con gli altri motivi il contesta: Parte_1
-il diritto a percepire la tredicesima mensilità e le differenze retributive tra quanto effettivamente ricevuto e quanto avrebbe dovuto percepire ove il lavoratore fosse stata assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato in base al principio della prestazione di fatto di cui all'art. 2126 c.c.;
- l'applicabilità della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE anche ai collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Deduce che presupposto perché possano riconoscersi al personale co.co.co. gli effetti dell'art. 2126 cc è che la prestazione lavorativa si sia svolta al di fuori dei presupposti di legge, mentre nel caso di specie, tanto non è avvenuto;
inoltre, la natura assistenziale del rapporto precludeva di ritenere che si fosse costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato e di escludere la natura illegittima dei contratti collaborazione coordinata e continuativa.
Il Tribunale, dunque, anche riconoscendo il diritto alle retribuzioni ai sensi dell'art. 2126 cc., avrebbe dovuto rigettare le domande volte al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al pagamento delle differenze retributive sulla base degli scatti di anzianità.
Anche tali motivi sono infondati.
Invero, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, è costante l'insegnamento del giudice di legittimità che riconosce in tali casi il diritto alle differenze retribuzione ex art. 2126 c.c. con ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale: “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Cass. civ. sez. lav., 13/02/2023, n.4360).
Il lavoratore ha diritto, una volta affermata la reale natura del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Cass. ord. n. 21849/2022, che richiama Cass. n. 17248/2018 e Cass. n.
262/2015).
Accertato che i rapporti di lavoro erano effettivamente rapporti di lavoro subordinato, reiterati per svariati anni, non sussiste ostacolo per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione.
Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto “ab origine” a tempo indeterminato.
Trova, infatti, applicazione il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 secondo cui "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere
l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato" (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n.
22558)”.
L'appello proposto dal è, dunque, infondato e va rigettato. Parte_1
Alla soccombenza del segue la condanna del medesimo alle spese di lite del presente Parte_1 gravame, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi (stante la serialità delle questioni) dello scaglione valore indeterminabile bassa complessità ex DM n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori del che ne hanno fatto rituale richiesta. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto dal nei confronti di , con ricorso depositato il Controparte_2 Controparte_1
22.3.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 403 depositata in data 27/02/2023, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
- Pone a carico del le spese di lite , liquidate in Controparte_3 complessivi € 5000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli
Avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Serino.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)