Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei SIg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3616 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”
Promosso da
, nato a [...] il [...], con l'avv.to Parte_1
APOLLONIO LUANA, e , nata a [...]_1
il 05/01/1983, con l'avv.to ZAPPATORE DARIO WALTER
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di conSIlio, la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio, in NEVIANO (Le), il
13/04/2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di NEVIANO
(Le) al n. 2 P. II, serie A, anno 2002).
Per_ Dall'unione coniugale sono nate due figlie, in data 01.10.2003, pertanto oggi maggiorenne, e in data 18.07.2009. Per_2
Con decreto depositato il 21.04.2016, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 27/08/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarato il divorzio alle condizioni del ricorso (segnatamente:
“A) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
B) la figlia minore della coppia, , è affidata ad entrambi i genitori e Persona_3 continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione di costei, con diritto di visita del padre da esercitarsi con le seguenti modalità:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 20:00 in inverno, e fino alle ore 22:00 in estate;
- durante il periodo delle vacanze natalizie, la minore trascorrerà i giorni dal 23 al
30 dicembre con un genitore e quelli dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- durante il periodo delle vacanze pasquali, la minore trascorrerà il periodo che va dalla mattina del Venerdì Santo al pomeriggio della Domenica di Pasqua con un genitore e il periodo che va dal pomeriggio della Domenica di Pasqua al martedì successivo con l'altro;
- la minore trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori le seguenti festività: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre;
- la minore trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà con i relativi genitori, così come avverrà per i compleanni di questi ultimi, mentre il giorno del compleanno della figlia verrà trascorso con entrambi i genitori, alternando la permanenza della figlia presso ciascun genitore tra mattina/primo pomeriggio e tardo pomeriggio/sera;
- durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
C) fermo restando l'affidamento condiviso, per mere questioni di gestione pratica degli incombenti da compiere nell'interesse della figlia minore, la SI.ra CP_1 sarà autorizzata a sottoscrivere tutte le istanze/richieste/autorizzazioni e comunque ogni documento relativo ai rapporti con l'istituto scolastico frequentato dalla minore , senza che sia necessaria la sottoscrizione anche da parte del Persona_3 SI. Per_3
D) in ordine al mantenimento delle figlie, il SInor corrisponderà Parte_1 mensilmente alla moglie, entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma di € 350,00
(€ 175,00 per ciascuna figlia) da accreditarsi sul seguente IBAN IT23 N052 6279
830C C 013 0501 183;
E) il SI. rinuncia, in favore della SI.ra , alla propria quota delle Per_3 CP_1 somme erogate a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico e di ogni altra misura di sostengo alla famiglia;
somme che saranno, quindi, di esclusiva spettanza della SI.ra , la quale provvederà ad avanzare agli enti CP_1 competenti le relative istanze, mentre il SI. si impegna sia a non farne Per_3 richiesta sia a fornire e/o sottoscrivere tutta la documentazione eventualmente necessaria;
F) i coniugi concorreranno al pagamento delle spese straordinarie, determinate secondo il protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Lecce, nella misura del
50% ciascuno.”).
All'udienza del 29.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui all'art. 3,
n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 8 anni,
e non essendo emersi elementi dai quali desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla pronuncia del divorzio, alle condizioni del ricorso, nulla avendo osservato il PM.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nato a [...], il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] () il 05/01/1983, così provvede:
[...]
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Neviano (Le), il 13/04/2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Neviano (Le), al n. 2 P.II, serie A, anno 2002), alle condizioni di cui al ricorso, come meglio esplicitate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore