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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2196/2025
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B A R I
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela RN, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.12.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del mancato deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G
2196/2025 vertente
1 T R A
(c.f. e P.Iva Parte_1
)in persona del legale rappresentate pro tempore, P.IVA_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Giuseppe Del Medico - c.f.
C.F._1
E
(c.f. ),Parte_2 C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 14.02.2025 e di conseguente fissazione dell'udienza di discussione ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti effettuava il deposito telematico di note scritte. La causa veniva quindi decisa in data odierna sulla base degli atti.
Alla data fissata per la discussione della causa nessuna delle parti effettuava il deposito telematico di note scritte. In particolare, non avendo il ricorrente depositato note di trattazione scritta, né il ricorso notificato, è mancata la prova dell'avvenuta regolare notifica al resistente del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di comparizione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per mancanza della prova della regolare “vocatio in ius”.
L'inosservanza del principio del contraddittorio di cui all'art.101
c.p.c. inibisce pertanto al giudicante di emettere una pronuncia di merito sulla domanda avanzata dal ricorrente.
2 La declaratoria di improcedibilità prevale su quella di cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, poiché la cancellazione presuppone – contrariamente a quanto avvenuto nella specie- che il processo si sia validamente instaurato con l'osservanza del principio del contraddittorio.
Trattandosi di decisione che riguarda una questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio, essa va emessa nella forma della sentenza (art. 279, comma 2, c.p.c.).
Non essendovi la costituzione del rapporto processuale, non v'è luogo a provvedere in merito alle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
1) Dichiara improcedibile il ricorso.
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 04.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela RN
3
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B A R I
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela RN, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.12.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del mancato deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G
2196/2025 vertente
1 T R A
(c.f. e P.Iva Parte_1
)in persona del legale rappresentate pro tempore, P.IVA_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Giuseppe Del Medico - c.f.
C.F._1
E
(c.f. ),Parte_2 C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 14.02.2025 e di conseguente fissazione dell'udienza di discussione ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti effettuava il deposito telematico di note scritte. La causa veniva quindi decisa in data odierna sulla base degli atti.
Alla data fissata per la discussione della causa nessuna delle parti effettuava il deposito telematico di note scritte. In particolare, non avendo il ricorrente depositato note di trattazione scritta, né il ricorso notificato, è mancata la prova dell'avvenuta regolare notifica al resistente del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di comparizione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per mancanza della prova della regolare “vocatio in ius”.
L'inosservanza del principio del contraddittorio di cui all'art.101
c.p.c. inibisce pertanto al giudicante di emettere una pronuncia di merito sulla domanda avanzata dal ricorrente.
2 La declaratoria di improcedibilità prevale su quella di cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, poiché la cancellazione presuppone – contrariamente a quanto avvenuto nella specie- che il processo si sia validamente instaurato con l'osservanza del principio del contraddittorio.
Trattandosi di decisione che riguarda una questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio, essa va emessa nella forma della sentenza (art. 279, comma 2, c.p.c.).
Non essendovi la costituzione del rapporto processuale, non v'è luogo a provvedere in merito alle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
1) Dichiara improcedibile il ricorso.
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 04.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela RN
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