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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/06/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. ssa Maria Grixoni Presidente
Dott. ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 89 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Arzachena, via Magenta, 3,
[...] C.F._2 presso lo studio dell'avv. Emanuela Preiti, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata in atti,
parte appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
(C.F. ), CP_2 C.F._4
parti appellate contumaci e
C.F. ) Controparte_3 C.F._5
terza chiamata contumace
Oggetto: Vendita di cose immobili
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e richiesero la dichiarazione di nullità, o CP_1 CP_2 in subordine di risoluzione, dell'atto pubblico di compravendita stipulato con Parte_1
e ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 380/2001 e, per l'effetto, la Parte_2 condanna di questi ultimi alla restituzione in favore dei primi del prezzo dell'immobile, pari ad euro 90.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e al risarcimento del danno, quantificato nella misura di euro 26.393,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitisi e , richiesero in via preliminare Parte_1 Parte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della loro dante causa, al fine di essere tenuti Controparte_3
indenni nel caso di accoglimento della domanda attorea.
La terza chiamata si costituì chiedendo il rigetto delle domande svolte nei loro confronti e la condanna di e ex art. 96 c.p.c. CP_1 CP_2
In sede di precisazione delle conclusioni e rinunciarono alle domande di CP_1 CP_2
nullità e di risoluzione del contratto, avendo insistito soltanto nella domanda di risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente nonché mediante c.t.u., con sentenza n. 110/2024, pubblicata il 13.02.2024, rigettò le domande attoree, rilevandone l'infondatezza, dato che i danni lamentanti coincidevano con le spese sostenute per la conclusione del contratto di acquisto dell'immobile e che dall'espletata c.t.u. emerse che le difformità del bene rispetto al titolo edilizio erano parziali e suscettibili di sanatoria, senza incidenza negativa degli abusi edilizi sul valore commerciale del bene e sulla sua commerciabilità.
Indi, il tribunale pose le spese di lite a carico degli attori in favore dei convenuti e dei convenuti in favore della terza chiamata.
2. Impugnazione della sentenza in punto di spese di lite
La parte appellante ha impugnato la sentenza con un unico motivo d'appello in punto di spese di lite, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il giudice di primo grado non tenuto conto del principio nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “…in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità e ciò anche se l'Attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo…” (v. Cass. civ. n. 511/2021).
e , convenuti nel giudizio di primo grado per sentire dichiarare la nullità Parte_1 Parte_2
e o la risoluzione dell'atto pubblico di compravendita del 2006, avevano dovuto obbligatoriamente chiamare in causa il proprio dante causa, da cui acquistarono l'immobile in Controparte_3 questione nel 2000; difatti, l'eventuale dichiarazione di nullità del contratto oggetto del procedimento avrebbe comportato la nullità del contratto stipulato tra gli odierni appellanti e Controparte_3
*
La causa, istruita documentalmente, è stata definita con decisione a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. *
3. Fondatezza dell'appello
Il gravame di e è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di Parte_1 Parte_2
seguito spiegate.
L'art. 91 c.p.c., il quale stabilisce che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, fissa quale regola generale disciplinante la regolamentazione delle spese di lite, il principio di soccombenza, con funzione di garanzia dell'effettività del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost.
In materia, la giurisprudenza ha chiarito, più volte, che il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio, affermando che
“la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità” e che “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio” (v. Cass. civ. n. 21823/2021; cass. civ. n. 5842/2015).
Orbene, nel caso di specie, la parte appellante ha richiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure condannò la medesima al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (v. Cass. n. 31899/2019).
Nell'ipotesi in esame, occorre osservare che i convenuti correttamente chiamarono in causa
[...] in qualità di dante causa, in quanto soggetto alienante dell'immobile oggetto del contratto CP_3
di cui è causa. La chiamata in causa era, difatti, giustificata dal diritto in capo ai convenuti di essere manlevati in caso di accoglimento della domanda di nullità o di risoluzione del contratto di compravendita dell'immobile, formulata dalla parte attrice.
Pertanto, tenuto conto della rinuncia da parte degli attori delle domande di nullità e di risoluzione del contratto e del rigetto della residua domanda di risarcimento del danno perché infondata per i specifici motivi di cui alla sentenza impugnata, i quali peraltro non sono stati oggetto di impugnazione alcuna con conseguente passaggio in giudicato della decisione sul punto, il tribunale avrebbe dovuto porre il rimborso a carico della parte attrice.
Tanto premesso, la sentenza di primo grado deve essere riformata in punto di spese di lite stabilendo che le spese di lite siano poste a carico degli attori in favore della terza chiamata.
Le spese di lite del giudizio di primo grado in favore della terza chiamata sono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa 5.201,00 – 26.000,00 valori di poco inferiori ai medi per le questioni giuridiche e di fatto trattate, fasi di studio, introduttiva, di trattazione e istruttoria e decisionale), tenuto conto del principio di diritto chiarito anche da ultimo dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (v. cass. civ. n. 7616/2021).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22 (valore causa 5.201,00 – 26.000,00 valori minimi per la semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, fasi di studio, introduttiva, di trattazione e istruttoria, e decisionale).
Nulla sulle spese dell'appellata rimasta contumace nel presente grado. Controparte_3
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- accoglie l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_3
del Tribunale di Sassari, n. 110/2024, pubblicata il 13.02.2024;
- condanna e alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio CP_1 CP_2
in favore della terza chiamata in causa nella misura di euro 5.000,00 per compensi Controparte_3
professionali, oltre spese generali, IVA e CPA di legge;
- condanna e alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio CP_1 CP_2
in favore della parte appellante nella misura di euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA di legge;
Così deciso in Sassari, 20.06.2025 La Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
La Consigliera Est.
Dott.ssa Monica Moi