Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Francesco Tanzi Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bauer e Andriulli
- Convenuto -
OGGETTO: “Fondo Garanzia ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18 ottobre 2023 il ricorrente in epigrafe ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di:
“1) Dichiarare ed accertare che il ricorrente ha diritto ad ottenere la liquidazione della somma di € 1.634,99 a titolo di crediti di lavoro diversi dal TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a carico del Fondo di Garanzia dell' Sede di Taranto, come CP_1
prescritto dalla L. 297/82 e dal DLvo 80/90;
2) Conseguentemente condannate il leg. Rapp. P.t. dell' con sede in Taranto alla Via CP_1
Golfo di Taranto n. 7/D, al pagamento in favore del ricorrente la somma di € 1.634,99 5 a titolo di crediti di lavoro diversi dal TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre al danno da svalutazione monetaria secondo i dati ISTAT e gli interessi sulle somme rivalutate, dal sorgere del singolo rateo all'effettivo soddisfo”.
Si è costituito l' chiedendo dichiararsi improponibile la domanda (in assenza di previa CP_1
domanda amministrativa riferita alle mensilità oggetto del ricorso giudiziale) e comunque rigettarsi nel merito il ricorso.
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La domanda è inaccoglibile attesa la sua improponibilità, essendo fondata l'eccezione sollevata dall' (e trattandosi peraltro di questione rilevabile anche d'ufficio). CP_1
Invero, in punto di fatto deve osservarsi che – giusta quanto emergente ex actis – l'istanza amministrativa proposta in data 25.08.2022 si riferisce, quanto al periodo di maturazione dei crediti richiesti, a quello dal 1.07.2020 al 10.08.2020. Difetta pertanto una domanda amministrativa riferita ai crediti oggetto del giudizio (gennaio 2020: € 653,63; febbraio
2020: € 643,79; marzo 2020: € 194,63, nonché ratei tredicesima e quattordicesima maturati negli ultimi tre mesi € 160,94). Né il periodo corretto di maturazione dei crediti è indicato nel ricorso ammistrativo.
Deve quindi farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. cod. proc. civ., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio” (sic testualmente Cass. Lav. 12 marzo
2004 n° 5149).
Ne deriva l'improponibilità della domanda.
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Stante la natura pregiudiziale della questione affrontata e ritenuta la buona fede della parte ricorrente, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara improponibile il ricorso;
spese compensate.
Taranto, 18 febbraio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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