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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/12/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2-1/ /2025
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno in persona del Giudice designato dott.ssa Francesca Calagna, visto il ricorso depositato in data 13 gennaio 2025 da nato il [...] Parte_1
a Napoli ( ) e nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
( ), entrambi residenti a [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Fioravanti, tramite l'O.C.C. in persona del Gestore della Crisi avv. per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei CP_1 debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII;
visto il decreto di apertura della procedura, depositato in data 26 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII e sono stati disposti: la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata;
il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori Parte_2
e nonché il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria
[...] Parte_1 amministrazione se non preventivamente autorizzati;
vista la relazione depositata in data 1 aprile 2025 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;
dato atto che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni da parte di
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Ascani;
Parte_3
esaminati gli atti del procedimento unitario n. 2-1/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Premesso che
L'art. 70, co. 7, CCII prevede che “il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza […]”.
Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza Pag. 1 di 8 una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testé richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta.
Venendo, quindi, per quanto qui rileva, alla fase dell'omologazione, il Tribunale è chiamato a verificare:
- la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati. Nel caso in cui uno o più creditori contestino la convenienza della proposta, poi, al Tribunale è altresì demandato un controllo più mirato. In sede di omologa, infatti, i creditori possono formulare delle osservazioni, il cui contenuto può essere assai variegato, rappresentando lo strumento per introdurre elementi specifici ai fini della valutazione sulla convenienza e sulla fattibilità della proposta, in questo caso, rispetto al singolo creditore opponente e sempre in relazione alla alternativa liquidatoria (da una lettura combinata degli artt. 69 e 70 CCII si può desumere che la contestazione della convenienza della proposta è solo uno dei possibili contenuti delle osservazioni che i creditori possono formulare, contestazione specifica la quale soltanto - si ritiene - sia preclusa al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB).
Chiaramente, nell'effettuare la valutazione di convenienza, nozione per il vero assai sfuggente, deve ritenersi che il Tribunale attingerà certamente anche al contributo dell'OCC che svolge diversi compiti, in senso lato, “di ausilio” al Tribunale. Pag. 2 di 8 Alla luce delle osservazioni pervenute, la legge demanda all'OCC di proporre eventuali modifiche al piano. Modifiche che rappresentano, appunto, l'oggetto di una proposta che dovrà pur sempre essere sottoposta al debitore e da questi fatta propria perché possa addivenirsi all'omologa. Potendo, in linea teorica, il debitore ritenere di non aderire alle modifiche proposte.
Alternativamente, in caso di carenza dei presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano proposto o di accoglimento delle contestazioni eventualmente mosse dai creditori, il Giudice provvede al diniego dell'omologazione dichiarando inefficaci le misure protettive accordate.
Osserva
1.Sul piano di ristrutturazione del debito proposto. Tanto debitamente premesso, venendo al caso di specie, appare opportuno richiamare i contenuti del piano di ristrutturazione del debito proposto dai ricorrenti per come modificato in senso migliorativo a valle delle osservazioni formulate da Parte_3
[...]
Più precisamente, i ricorrenti hanno chiesto, nell'ambito di una procedura familiare, l'omologazione di un piano che mette a disposizione dei creditori la complessiva somma di € 57.584,63 secondo le seguenti modalità:
- il versamento, entro 25 giorni dal provvedimento di apertura della procedura, della somma di € 35.000,00 così corrisposti:
➢ quanto ad € 19.100,00 direttamente dalla sig.ra , previa Parte_2 messa a disposizione della procedura, dell'intero ricavato monetario della vendita della casa di Napoli;
➢ quanto ad € 15.900,00 direttamente dal terzo , figlio dei CP_2 ricorrenti. Nella proposta migliorativa formulata, entro 60 giorni dall'apertura della procedura, la somma così ricavata sarà destinata: quando ad € 27.766,49 a titolo di prima “maxi rata” in favore del creditore ipotecario quanto ad € 7.233,51 a titolo Parte_3 di compensi per l' OCC;
- il soddisfacimento del credito residuo vantato dal creditore ipotecario pari a € 16.233,51 nonché degli interessi legali pari ad € 595,08 Parte_3 che matureranno dal sessantesimo giorno dopo l'omologazione entro il termine massimo di 24 mesi a norma dell'art. 64, co. 4, CCII con le seguenti modalità:
➢ mediante il versamento di n. 24 rate mensili dell'importo di € 315,00 cadauna, corrisposte direttamente dai ricorrenti e decorrenti dal sessantesimo giorno successivo all'omologazione del piano (di cui € 298,00 da parte di Pt_1
Pag. 3 di 8 ed € 17,00 da parte di ) per un importo Pt_1 Parte_2 complessivamente pari ad € 7.560,00
➢ mediante la messa a disposizione da parte ricorrente Parte_1 della somma complessiva di € 5.680,00 derivante dalla liquidazione del TFR maturato, della tredicesima e della quattordicesima allo stesso spettanti in ragione del rapporto di lavoro presso la (doc. 61 e 62); Controparte_3
➢ mediante la messa a disposizione da parte del figlio dei ricorrenti, CP_2
, della somma di € 3.588,59, a titolo di finanza esterna (doc. 63);
[...]
- il soddisfacimento degli altri creditori nella misura indicata nel piano (per un importo complessivamente pari a € 5.756,39) entro il termine di mesi 42 decorrenti dalla omologazione del piano secondo le seguenti modalità:
➢ versamento di n. 18 rate mensili (dalla 25 esima alla 42 esima) dell'importo di € 308,40 cadauna da parte dei ricorrenti (di cui € 295,00 da parte di Pt_1 ed € 13,40 da parte di )
[...] Parte_2
- l'esclusione dal piano in quanto mantenuti in capo ai ricorrenti: i) della proprietà della casa di abitazione sita a Spinetoli (AP), Via Nino Ciabattoni n. 55, già oggetto di pignoramento immobiliare;
ii) dell'autovettura Fiat Punto, targata DW706YE, immatricolata nel 2009 nonché iii) dei redditi percepiti mensilmente rispettivamente a titolo di stipendio e di pensione di invalidità salvo quanto sopra indicato e da destinarsi ai creditori alle scadenze previste. 2. Sull'ammissibilità della proposta. Ebbene, in punto di ammissibilità giuridica, deve ritenersi che sussistono i requisiti, soggettivo e oggettivo, per l'accesso alla procedura:
- i ricorrenti rivestono la qualifica di consumatori, in quanto, rispettivamente, lavoratore dipendente e percettore di pensione di invalidità, hanno assunto i debiti di cui al piano per esigenze personali e familiari;
- dalla documentazione agli atti e dalla relazione del Gestore della crisi è emerso che l'indebitamento è derivato dalla perdita incolpevole del posto di lavoro da parte di e della sopravvenuta invalidità che non ha permesso alla stessa Parte_2 di reperire una ulteriore occupazione. Si osservava già in sede di apertura della procedura che “a fronte della esposizione debitoria indicata l'unico lavoratore stabile del nucleo famigliare risulta che, dal 2017, lavora presso la Parte_1 [...] con sede in Colonnella (TE), per uno stipendio mensile pari a circa € CP_4
2.050,00 [circostanza questa da integrare tenuto conto che, nelle more, lo stesso ha cessato il rapporto di lavoro presso la e risulta assunto presso la Controparte_4
CATRASS S.R.L., ndr]. invalida all'80%, percepisce la pensione Parte_2 di invalidità, di 287,09 euro. Dalla documentazione prodotta dall'OCC risulta che
Pag. 4 di 8 ha lavorato solamente nei mesi di Febbraio, Marzo e Ottobre, con un Parte_4 guadagno complessivo di € 2.250,00 circa, come da buste paga allegate (doc.ti 49-50- 51). Relativamente all'anno di imposta 2023 era assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato e il suo reddito personale è stato pari ad
€ 9.148,00, come da dichiarazione dei redditi 2023 (All. doc. n.14), con un netto mensile di appena € 750,00 circa, con il quale, al netto dei bisogni di vita personali, ha contribuito, seppur in via residuale, alla gestione del ménage familiare” 3. Sulle osservazioni al piano. Venendo, quindi, alle osservazioni formulate da si ritiene che le Parte_3 stesse siano superate dalle modifiche in senso migliorativo apportate al piano, riferite dal Gestore della Crisi e fatte proprie dai ricorrenti.
In particolare, risultano certamente superati e assorbiti i rilievi mossi dal creditore ipotecario con riferimento alla sostenibilità del piano, alle spese della procedura esecutiva, alla durata e alla misura del soddisfacimento del credito dallo stesso vantato. Il piano, per come migliorato, risulta in linea con le previsioni di cui all'art. 67, co. 4, CCII con riferimento al trattamento dei creditori prelatizi prevendendo una moratoria di 24 mesi nonché la corresponsione degli interessi legali così come risultano già computate le spese della procedura esecutiva (v. all. B ricorso introduttivo). Risulta altresì superato il rilievo attinente la sostenibilità del piano considerato che il ricorrente risulta essere stato Pt_1 assunto da altra società come da documentazione agli atti (all. 65).
In ordine alla contestazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria (rectius rispetto alla procedura esecutiva pendente sull'immobile di proprietà dei ricorrenti) deve osservarsi quanto segue. Già in sede di apertura della procedura si osservava che “la progressione della procedura esecutiva in atto sul bene immobile (in cui l'offerta minima prevista è pari a 57.900 euro e in cui la prospettiva di realizzo per il creditore attestata dall'OCC, è pari a meno di 44mila euro, in quanto già sono tre Pt_3
i tentativi di asta vendita deserti) […] precluderebbero la fattibilità del piano in quanto la maggior parte del patrimonio liquido esistente verrebbe meno, così come il finanziamento esterno”. La circostanza, in quel caso richiamata a integrare il periculum, risulta valida anche ai fini che qui ci occupano e risulta riscontrata dal Gestore della Crisi, dovendosi osservare come l'andamento della procedura esecutiva (già tre tentativi di asta sono andati deserti) e i tempi della stessa fanno presumere che il creditore ipotecario ne ricaverebbe una somma inferiore rispetto a quella garantita dal piano oggi proposto nonché in tempi probabilmente peggiori.
In altre parole il piano - nella versione migliorata - risulta più conveniente sia nel quantum sia nelle modalità e nei tempi di soddisfacimento del creditore ipotecario atteso che, a fronte degli importi certi messi a disposizione dai ricorrenti e dal terzo finanziatore, questi Pag. 5 di 8 sarebbe altrimenti esposto all'alea della procedura esecutiva (ancora una volta sia rispetto al quantum che a questo punto ci si può attendere inferiore a quello offerto con il piano sia rispetto ai tempi considerato che già tre aste sono andate deserte).
Conclusivamente, le osservazioni formulate dal creditore ipotecario Parte_3 neppure comparso all'udienza per l'omologa del piano, devono ritenersi superate per le ragioni sin qui illustrate.
4. Sul requisito della meritevolezza. Quanto al requisito della meritevolezza, come già ricordato, il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ne ha ampliato la portata, posto che sussiste un veto all'omologazione del piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69, co. 1, CCII, con ciò dovendosi fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità e, dunque, di un livello di capacità di previsione alquanto basso. Ebbene non ci sono evidenze che i ricorrenti abbiano causato il proprio indebitamento con colpa grave, mala fede o frode risultano piuttosto dagli atti che la situazione di sovraindebitamento è stata determinata dalla perdita incolpevole del posto di lavoro da parte di e dalla sopravvenuta invalidità della stessa che non Parte_2 le ha permesso di reperire un'altra occupazione.
Deve infatti osservarsi, da un lato, che, per quanto concerne la diligenza, risulta che i ricorrenti abbiano assunto le relative obbligazioni potendo contare sul reddito dagli stessi percepito (ciò avendo riguardo al rapporto tra la prestazione delle garanzie per l'accensione dei finanziamenti e la situazione reddituale e patrimoniale riferita al momento del compimento degli atti medesimi, il tutto come risulta dalla relazione dell'OCC) e che si siano ritrovati, ciononostante, in una situazione di sovraindebitamento per esigenze familiari certamente impreviste- Inoltre, rispetto al profilo della meritevolezza, tenuto conto di quanto già osservato sulla portata dell'art. 69 CCII, deve rammentarsi come il controllo demandato al Tribunale si sostanzi nella verifica della mancanza di frode, malafede o colpa grave, la quale ultima si identifica con la mancanza della diligenza richiesta al debitore ex art. 1176 c.c. ma nei limiti della colpa grave. In concreto, nel caso di specie, non pare potersi dedurre alcun elemento nel senso del difetto di meritevolezza in capo ai ricorrenti, tenuto conto sia del motivo dell'indebitamento, del reddito disponibile al tempo della contrazione del debito e delle cause del sovraindebitamento. Occorre poi ricordare come, il CCII, introduce un ulteriore elemento di cui il gestore della crisi è chiamato a dare atto nella propria relazione, vale a dire quello relativo alla valutazione del merito creditizio del consumatore potendosi considerare comunque non grave la colpa del debitore nel caso in cui la condotta del soggetto finanziatore sia stata tale da rafforzare l'affidamento del primo sulla sostenibilità dell'impegno. Senza che da ciò possa desumersi alcun automatismo tra la violazione dei Pag. 6 di 8 principi di cui all'articolo 124 bis TUB da parte del creditore e una presunta esimente a beneficio del debitore. Nel caso di specie, infatti, considerato tutto quanto fin qui osservato, risulta che i ricorrenti abbiano agito diligentemente. 5. Sulla fattibilità del piano. Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili. Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), deve osservarsi che i ricorrenti percepiscono entrambi redditi da lavoro e da pensione e che tali redditi, contraddistinti da stabilità, siano perciò idonei ad assicurare il fabbisogno del piano di ristrutturazione. In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte dei debitori di atti in frode ai creditori fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura.
Considerato che non risultano altre parti costituite in giudizio (risultando in ogni caso tutte superate le contestazioni di le spese devono intendersi compensate. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1 nato il [...] a [...] ( ) e nata il C.F._1 Parte_2
02/05/1966 a Napoli ( ), entrambi residenti in 63078 Spinetoli C.F._2
(AP), Via Nino Ciabattoni n. 55, rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Fioravanti, tramite l'O.C.C. in persona del Gestore della Crisi avv. CP_1
DISPONE
Pag. 7 di 8 i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
ii) che il Gestore della crisi relazioni per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;
AVVERTE
- i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
DICHIARA chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Ascoli Piceno, 10/12/2025
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Francesca Calagna
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno in persona del Giudice designato dott.ssa Francesca Calagna, visto il ricorso depositato in data 13 gennaio 2025 da nato il [...] Parte_1
a Napoli ( ) e nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
( ), entrambi residenti a [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Fioravanti, tramite l'O.C.C. in persona del Gestore della Crisi avv. per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei CP_1 debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII;
visto il decreto di apertura della procedura, depositato in data 26 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII e sono stati disposti: la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata;
il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori Parte_2
e nonché il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria
[...] Parte_1 amministrazione se non preventivamente autorizzati;
vista la relazione depositata in data 1 aprile 2025 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;
dato atto che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni da parte di
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Ascani;
Parte_3
esaminati gli atti del procedimento unitario n. 2-1/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Premesso che
L'art. 70, co. 7, CCII prevede che “il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza […]”.
Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza Pag. 1 di 8 una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testé richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta.
Venendo, quindi, per quanto qui rileva, alla fase dell'omologazione, il Tribunale è chiamato a verificare:
- la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati. Nel caso in cui uno o più creditori contestino la convenienza della proposta, poi, al Tribunale è altresì demandato un controllo più mirato. In sede di omologa, infatti, i creditori possono formulare delle osservazioni, il cui contenuto può essere assai variegato, rappresentando lo strumento per introdurre elementi specifici ai fini della valutazione sulla convenienza e sulla fattibilità della proposta, in questo caso, rispetto al singolo creditore opponente e sempre in relazione alla alternativa liquidatoria (da una lettura combinata degli artt. 69 e 70 CCII si può desumere che la contestazione della convenienza della proposta è solo uno dei possibili contenuti delle osservazioni che i creditori possono formulare, contestazione specifica la quale soltanto - si ritiene - sia preclusa al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB).
Chiaramente, nell'effettuare la valutazione di convenienza, nozione per il vero assai sfuggente, deve ritenersi che il Tribunale attingerà certamente anche al contributo dell'OCC che svolge diversi compiti, in senso lato, “di ausilio” al Tribunale. Pag. 2 di 8 Alla luce delle osservazioni pervenute, la legge demanda all'OCC di proporre eventuali modifiche al piano. Modifiche che rappresentano, appunto, l'oggetto di una proposta che dovrà pur sempre essere sottoposta al debitore e da questi fatta propria perché possa addivenirsi all'omologa. Potendo, in linea teorica, il debitore ritenere di non aderire alle modifiche proposte.
Alternativamente, in caso di carenza dei presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano proposto o di accoglimento delle contestazioni eventualmente mosse dai creditori, il Giudice provvede al diniego dell'omologazione dichiarando inefficaci le misure protettive accordate.
Osserva
1.Sul piano di ristrutturazione del debito proposto. Tanto debitamente premesso, venendo al caso di specie, appare opportuno richiamare i contenuti del piano di ristrutturazione del debito proposto dai ricorrenti per come modificato in senso migliorativo a valle delle osservazioni formulate da Parte_3
[...]
Più precisamente, i ricorrenti hanno chiesto, nell'ambito di una procedura familiare, l'omologazione di un piano che mette a disposizione dei creditori la complessiva somma di € 57.584,63 secondo le seguenti modalità:
- il versamento, entro 25 giorni dal provvedimento di apertura della procedura, della somma di € 35.000,00 così corrisposti:
➢ quanto ad € 19.100,00 direttamente dalla sig.ra , previa Parte_2 messa a disposizione della procedura, dell'intero ricavato monetario della vendita della casa di Napoli;
➢ quanto ad € 15.900,00 direttamente dal terzo , figlio dei CP_2 ricorrenti. Nella proposta migliorativa formulata, entro 60 giorni dall'apertura della procedura, la somma così ricavata sarà destinata: quando ad € 27.766,49 a titolo di prima “maxi rata” in favore del creditore ipotecario quanto ad € 7.233,51 a titolo Parte_3 di compensi per l' OCC;
- il soddisfacimento del credito residuo vantato dal creditore ipotecario pari a € 16.233,51 nonché degli interessi legali pari ad € 595,08 Parte_3 che matureranno dal sessantesimo giorno dopo l'omologazione entro il termine massimo di 24 mesi a norma dell'art. 64, co. 4, CCII con le seguenti modalità:
➢ mediante il versamento di n. 24 rate mensili dell'importo di € 315,00 cadauna, corrisposte direttamente dai ricorrenti e decorrenti dal sessantesimo giorno successivo all'omologazione del piano (di cui € 298,00 da parte di Pt_1
Pag. 3 di 8 ed € 17,00 da parte di ) per un importo Pt_1 Parte_2 complessivamente pari ad € 7.560,00
➢ mediante la messa a disposizione da parte ricorrente Parte_1 della somma complessiva di € 5.680,00 derivante dalla liquidazione del TFR maturato, della tredicesima e della quattordicesima allo stesso spettanti in ragione del rapporto di lavoro presso la (doc. 61 e 62); Controparte_3
➢ mediante la messa a disposizione da parte del figlio dei ricorrenti, CP_2
, della somma di € 3.588,59, a titolo di finanza esterna (doc. 63);
[...]
- il soddisfacimento degli altri creditori nella misura indicata nel piano (per un importo complessivamente pari a € 5.756,39) entro il termine di mesi 42 decorrenti dalla omologazione del piano secondo le seguenti modalità:
➢ versamento di n. 18 rate mensili (dalla 25 esima alla 42 esima) dell'importo di € 308,40 cadauna da parte dei ricorrenti (di cui € 295,00 da parte di Pt_1 ed € 13,40 da parte di )
[...] Parte_2
- l'esclusione dal piano in quanto mantenuti in capo ai ricorrenti: i) della proprietà della casa di abitazione sita a Spinetoli (AP), Via Nino Ciabattoni n. 55, già oggetto di pignoramento immobiliare;
ii) dell'autovettura Fiat Punto, targata DW706YE, immatricolata nel 2009 nonché iii) dei redditi percepiti mensilmente rispettivamente a titolo di stipendio e di pensione di invalidità salvo quanto sopra indicato e da destinarsi ai creditori alle scadenze previste. 2. Sull'ammissibilità della proposta. Ebbene, in punto di ammissibilità giuridica, deve ritenersi che sussistono i requisiti, soggettivo e oggettivo, per l'accesso alla procedura:
- i ricorrenti rivestono la qualifica di consumatori, in quanto, rispettivamente, lavoratore dipendente e percettore di pensione di invalidità, hanno assunto i debiti di cui al piano per esigenze personali e familiari;
- dalla documentazione agli atti e dalla relazione del Gestore della crisi è emerso che l'indebitamento è derivato dalla perdita incolpevole del posto di lavoro da parte di e della sopravvenuta invalidità che non ha permesso alla stessa Parte_2 di reperire una ulteriore occupazione. Si osservava già in sede di apertura della procedura che “a fronte della esposizione debitoria indicata l'unico lavoratore stabile del nucleo famigliare risulta che, dal 2017, lavora presso la Parte_1 [...] con sede in Colonnella (TE), per uno stipendio mensile pari a circa € CP_4
2.050,00 [circostanza questa da integrare tenuto conto che, nelle more, lo stesso ha cessato il rapporto di lavoro presso la e risulta assunto presso la Controparte_4
CATRASS S.R.L., ndr]. invalida all'80%, percepisce la pensione Parte_2 di invalidità, di 287,09 euro. Dalla documentazione prodotta dall'OCC risulta che
Pag. 4 di 8 ha lavorato solamente nei mesi di Febbraio, Marzo e Ottobre, con un Parte_4 guadagno complessivo di € 2.250,00 circa, come da buste paga allegate (doc.ti 49-50- 51). Relativamente all'anno di imposta 2023 era assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato e il suo reddito personale è stato pari ad
€ 9.148,00, come da dichiarazione dei redditi 2023 (All. doc. n.14), con un netto mensile di appena € 750,00 circa, con il quale, al netto dei bisogni di vita personali, ha contribuito, seppur in via residuale, alla gestione del ménage familiare” 3. Sulle osservazioni al piano. Venendo, quindi, alle osservazioni formulate da si ritiene che le Parte_3 stesse siano superate dalle modifiche in senso migliorativo apportate al piano, riferite dal Gestore della Crisi e fatte proprie dai ricorrenti.
In particolare, risultano certamente superati e assorbiti i rilievi mossi dal creditore ipotecario con riferimento alla sostenibilità del piano, alle spese della procedura esecutiva, alla durata e alla misura del soddisfacimento del credito dallo stesso vantato. Il piano, per come migliorato, risulta in linea con le previsioni di cui all'art. 67, co. 4, CCII con riferimento al trattamento dei creditori prelatizi prevendendo una moratoria di 24 mesi nonché la corresponsione degli interessi legali così come risultano già computate le spese della procedura esecutiva (v. all. B ricorso introduttivo). Risulta altresì superato il rilievo attinente la sostenibilità del piano considerato che il ricorrente risulta essere stato Pt_1 assunto da altra società come da documentazione agli atti (all. 65).
In ordine alla contestazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria (rectius rispetto alla procedura esecutiva pendente sull'immobile di proprietà dei ricorrenti) deve osservarsi quanto segue. Già in sede di apertura della procedura si osservava che “la progressione della procedura esecutiva in atto sul bene immobile (in cui l'offerta minima prevista è pari a 57.900 euro e in cui la prospettiva di realizzo per il creditore attestata dall'OCC, è pari a meno di 44mila euro, in quanto già sono tre Pt_3
i tentativi di asta vendita deserti) […] precluderebbero la fattibilità del piano in quanto la maggior parte del patrimonio liquido esistente verrebbe meno, così come il finanziamento esterno”. La circostanza, in quel caso richiamata a integrare il periculum, risulta valida anche ai fini che qui ci occupano e risulta riscontrata dal Gestore della Crisi, dovendosi osservare come l'andamento della procedura esecutiva (già tre tentativi di asta sono andati deserti) e i tempi della stessa fanno presumere che il creditore ipotecario ne ricaverebbe una somma inferiore rispetto a quella garantita dal piano oggi proposto nonché in tempi probabilmente peggiori.
In altre parole il piano - nella versione migliorata - risulta più conveniente sia nel quantum sia nelle modalità e nei tempi di soddisfacimento del creditore ipotecario atteso che, a fronte degli importi certi messi a disposizione dai ricorrenti e dal terzo finanziatore, questi Pag. 5 di 8 sarebbe altrimenti esposto all'alea della procedura esecutiva (ancora una volta sia rispetto al quantum che a questo punto ci si può attendere inferiore a quello offerto con il piano sia rispetto ai tempi considerato che già tre aste sono andate deserte).
Conclusivamente, le osservazioni formulate dal creditore ipotecario Parte_3 neppure comparso all'udienza per l'omologa del piano, devono ritenersi superate per le ragioni sin qui illustrate.
4. Sul requisito della meritevolezza. Quanto al requisito della meritevolezza, come già ricordato, il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ne ha ampliato la portata, posto che sussiste un veto all'omologazione del piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69, co. 1, CCII, con ciò dovendosi fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità e, dunque, di un livello di capacità di previsione alquanto basso. Ebbene non ci sono evidenze che i ricorrenti abbiano causato il proprio indebitamento con colpa grave, mala fede o frode risultano piuttosto dagli atti che la situazione di sovraindebitamento è stata determinata dalla perdita incolpevole del posto di lavoro da parte di e dalla sopravvenuta invalidità della stessa che non Parte_2 le ha permesso di reperire un'altra occupazione.
Deve infatti osservarsi, da un lato, che, per quanto concerne la diligenza, risulta che i ricorrenti abbiano assunto le relative obbligazioni potendo contare sul reddito dagli stessi percepito (ciò avendo riguardo al rapporto tra la prestazione delle garanzie per l'accensione dei finanziamenti e la situazione reddituale e patrimoniale riferita al momento del compimento degli atti medesimi, il tutto come risulta dalla relazione dell'OCC) e che si siano ritrovati, ciononostante, in una situazione di sovraindebitamento per esigenze familiari certamente impreviste- Inoltre, rispetto al profilo della meritevolezza, tenuto conto di quanto già osservato sulla portata dell'art. 69 CCII, deve rammentarsi come il controllo demandato al Tribunale si sostanzi nella verifica della mancanza di frode, malafede o colpa grave, la quale ultima si identifica con la mancanza della diligenza richiesta al debitore ex art. 1176 c.c. ma nei limiti della colpa grave. In concreto, nel caso di specie, non pare potersi dedurre alcun elemento nel senso del difetto di meritevolezza in capo ai ricorrenti, tenuto conto sia del motivo dell'indebitamento, del reddito disponibile al tempo della contrazione del debito e delle cause del sovraindebitamento. Occorre poi ricordare come, il CCII, introduce un ulteriore elemento di cui il gestore della crisi è chiamato a dare atto nella propria relazione, vale a dire quello relativo alla valutazione del merito creditizio del consumatore potendosi considerare comunque non grave la colpa del debitore nel caso in cui la condotta del soggetto finanziatore sia stata tale da rafforzare l'affidamento del primo sulla sostenibilità dell'impegno. Senza che da ciò possa desumersi alcun automatismo tra la violazione dei Pag. 6 di 8 principi di cui all'articolo 124 bis TUB da parte del creditore e una presunta esimente a beneficio del debitore. Nel caso di specie, infatti, considerato tutto quanto fin qui osservato, risulta che i ricorrenti abbiano agito diligentemente. 5. Sulla fattibilità del piano. Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili. Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), deve osservarsi che i ricorrenti percepiscono entrambi redditi da lavoro e da pensione e che tali redditi, contraddistinti da stabilità, siano perciò idonei ad assicurare il fabbisogno del piano di ristrutturazione. In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte dei debitori di atti in frode ai creditori fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura.
Considerato che non risultano altre parti costituite in giudizio (risultando in ogni caso tutte superate le contestazioni di le spese devono intendersi compensate. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1 nato il [...] a [...] ( ) e nata il C.F._1 Parte_2
02/05/1966 a Napoli ( ), entrambi residenti in 63078 Spinetoli C.F._2
(AP), Via Nino Ciabattoni n. 55, rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Fioravanti, tramite l'O.C.C. in persona del Gestore della Crisi avv. CP_1
DISPONE
Pag. 7 di 8 i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
ii) che il Gestore della crisi relazioni per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;
AVVERTE
- i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
DICHIARA chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Ascoli Piceno, 10/12/2025
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Francesca Calagna
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