CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 957/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7566/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
CF_Resistente_1Resistente 1 -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2623/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239005231590000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: non costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Resistente 1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento nr.
10020239005231590 emessa dall'Ader nonchè avverso le due cartelle in essa richiamate e cioè la cartella N° 10020170011606959000 - assumendo che non gli era stata notificata - e la N° 10020210006798482000 dichiarando che la stessa era stata impugnata in precedenza ed annullata con sentenza n°2421/2023. Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione del credito azionato e la correlata decadenza.
Con sentenza n.2326/2024 la CTP di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo che la cartella di pagamento nr. 10020210006798482000 era stata annullata dalla sentenza nr. 2421/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Salerno e, seppure tale pronuncia non fosse definitiva, non poteva darsi luogo ad alcuna attività di riscossione, nemmeno provvisoria. La cartella di pagamento nr.
10020170011606759000, invece, risultava regolarmente notificata . Avverso tale pronuncia proponeva appello L'AdE e il contribuente non si costituiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, con l'appello proposto, l'Esattoria ne ha condizionato il suo accoglimento alla decisione di altro giudizio e precisamente quello ad oggetto la proposta impugnativa della sentenza N°2421/ 23 emessa dalla CTP di Salerno, richiamata supra ed avente ad oggetto la cartella nr. 10020210006798482000.
Dalle allegazioni difensive dell'AdER emerge che, in proposito, la CTR di Salerno si è espressa recentemente sul punto con la sentenza n° 568/25 , passata in cosa giudicata. Con la stessa la Corte di secondo grado ha sentenziato che l'Esattoria fosse responsabile per non aver evocato in giudizio l'Ente impositore responsabile delle eccepite criticità e, pertanto, ha sostanzialmente disatteso le motivazioni poste a fondamento del gravame proposto dall'Ente avverso le motivazioni del primo grado, che avevano accolto il ricorso del contribuente .
Di conseguenza l'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi illegittima in relazione alla sola cartella nr. 10020210006798482000 , coerentemente con quanto stabilito dal giudice di primo grado .
L'appello andrà quindi rigettato . Nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio del contribuente.
PQM
Rigetta l'appello. Nulla per le spese
Salerno 16.1.2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Massimo Buono
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7566/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
CF_Resistente_1Resistente 1 -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2623/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239005231590000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: non costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Resistente 1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento nr.
10020239005231590 emessa dall'Ader nonchè avverso le due cartelle in essa richiamate e cioè la cartella N° 10020170011606959000 - assumendo che non gli era stata notificata - e la N° 10020210006798482000 dichiarando che la stessa era stata impugnata in precedenza ed annullata con sentenza n°2421/2023. Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione del credito azionato e la correlata decadenza.
Con sentenza n.2326/2024 la CTP di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo che la cartella di pagamento nr. 10020210006798482000 era stata annullata dalla sentenza nr. 2421/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Salerno e, seppure tale pronuncia non fosse definitiva, non poteva darsi luogo ad alcuna attività di riscossione, nemmeno provvisoria. La cartella di pagamento nr.
10020170011606759000, invece, risultava regolarmente notificata . Avverso tale pronuncia proponeva appello L'AdE e il contribuente non si costituiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, con l'appello proposto, l'Esattoria ne ha condizionato il suo accoglimento alla decisione di altro giudizio e precisamente quello ad oggetto la proposta impugnativa della sentenza N°2421/ 23 emessa dalla CTP di Salerno, richiamata supra ed avente ad oggetto la cartella nr. 10020210006798482000.
Dalle allegazioni difensive dell'AdER emerge che, in proposito, la CTR di Salerno si è espressa recentemente sul punto con la sentenza n° 568/25 , passata in cosa giudicata. Con la stessa la Corte di secondo grado ha sentenziato che l'Esattoria fosse responsabile per non aver evocato in giudizio l'Ente impositore responsabile delle eccepite criticità e, pertanto, ha sostanzialmente disatteso le motivazioni poste a fondamento del gravame proposto dall'Ente avverso le motivazioni del primo grado, che avevano accolto il ricorso del contribuente .
Di conseguenza l'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi illegittima in relazione alla sola cartella nr. 10020210006798482000 , coerentemente con quanto stabilito dal giudice di primo grado .
L'appello andrà quindi rigettato . Nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio del contribuente.
PQM
Rigetta l'appello. Nulla per le spese
Salerno 16.1.2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Massimo Buono