Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Marco Sabella Consigliere relatore
Dott. Alberto Lo Giudice Ausiliario Della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 211/2024 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Enna, promossa
DA
, in persona del Parte_1 Pt_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, nei cui Uffici, siti in Caltanissetta, Via
Libertà n. 174 è domiciliato
Appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci
e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliato in Biella nella Via G.
De Marchi, n. 4/A, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Rinaldi Appellato Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.05.2022, Controparte_1
- premesso essere un docente di Scuola Primaria e dell'Infanzia abilitato, altresì, all'insegnamento della religione cattolica e, come tale, inserito nella graduatoria di merito redatta in
1
Deduceva, all'uopo, di avere prestato più di 36 mesi di servizio alle dipendenze del , su posti vacanti in organico di diritto CP_2
(ossia in virtù di supplenze annuali conferite ininterrottamente, con scadenza al 31 agosto e, quindi, ai sensi dell'art. 4, comma
1, della legge n. 124/1999) negli anni scolastici dal 2012/2013 al 2021/2022, senza soluzioni di continuità, e che il termine apposto a ciascun contratto di lavoro era illegittimo dal momento che egli veniva assunto su posti presenti nell'organico di diritto e per esigenze non transitorie od eccezionali dell'Amministrazione, sicché ogni termine apposto risultava in contrasto con il Decreto Legislativo 6.9.2001, n. 368, applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni.
Richiamata la giurisprudenza delle Alte Corti nazionali e comunitaria pronunciatesi in materia, evidenziata l'insussistenza di un piano di assunzione straordinario (non previsto dalla L. n. 107 del 13.7.2015 per i docenti di religione), né tantomeno ordinario, per la mancata attivazione di concorsi per l'assunzione in ruolo e, dando altresì atto dell'impossibilità di conversione del rapporto, stante l'espresso divieto posto dall'articolo 97 della Costituzione e dell'art. 36 D. Lgs.
165/2001, concludeva come in premessa.
Costituitasi in giudizio, l'amministrazione scolastica resisteva nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo la specialità della disciplina relativa al reclutamento in ruolo ed a termine del personale docente di religione, caratterizzata da una particolare flessibilità e dalla considerevole quota di fabbisogno, pari al 30% dei posti, lasciata per legge alle 2 assunzioni non di ruolo ed evidenziando, altresì, che l'ordinamento italiano prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, comma 2, L.
186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
Con sentenza n. 471/2024, pubblicata in data 10.10.2024, l'adito
Tribunale del Lavoro di Enna, accertata e dichiarata la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, condannava il al pagamento dell'indennità Parte_1 risarcitoria di cui all'art. 32 comma 5° L. n. 183/2010 in favore del ricorrente pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda sino al saldo effettivo, oltre spese del giudizio;
Avverso detta sentenza propone appello il Parte_1
, per i motivi che saranno appresso esaminati.
[...] si è costituito, rilevando l'infondatezza del Controparte_1 gravame, chiedendone il rigetto.
*******************************
Il proposto gravame si fonda sulla considerazione di carattere generale che gli insegnanti di religione cattolica costituiscono nel nostro ordinamento una categoria speciale del lavoro nella Scuola vivente nell'ambito di un comparto, altrettanto speciale a sua volta, del lavoro pubblico, essendo la loro esistenza prevista da accordi internazionali con la Santa ED ( del 1929 e Accordi Controparte_3 di Villa Madama del 1984) e da una serie di norme interne applicative dirette a disciplinarne il reclutamento.
Come è infatti noto, degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha infatti tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il d.lgs 16.4.1994 n.
297, che all'art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato 3 mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri.
Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
In tale ambito si inserisce la l. 18 luglio 2003, n. 186 (Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), che ribadisce la specificità di status dei detti insegnanti, indicando nell'idoneità rilasciata dalla Diocesi una condizione di partecipazione al concorso ed una causa di decadenza in caso di revoca.
In particolare, la legge ha introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1).
I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei “posti funzionanti” per ciascuna diocesi.
L'art. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.
Il comma 10 precisa che «per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio» e tale personale integra il 30 % proprio degli addetti assunti a termine. 4 L'art. 1, comma 2, prevede poi che «agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico” e dalla contrattazione collettiva».
La contrattazione collettiva (art. 40, c. 5, C.C.N.L. 2006/2009 di comparto) ha a sua volta confermato il richiamo all'art. 309, co. 2 d. lgs. 297/e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa dunque tuttora vigente.
È poi altrettanto noto che sia la Corte Costituzionale che la Corte di
Cassazione, quest'ultima in plurime sentenze, anche assai recenti, hanno ritenuto la legittimità di tale assetto normativo, ivi compreso la regola del rinnovo automatico degli incarichi annuali, e la sua compatibilità con le norme comunitarie in materia di contratti a termine, ciò in relazione alle particolari esigenze di flessibilità postulate da tale speciale categoria di pubblici impiegati.
Costituisce, infine, dato pacifico, per quel che qui interessa, che alla legge in commento sia poi in realtà seguito un unico bando di concorso nel 2004 (solo nel 2024, infatti, a distanza di vent'anni, ne risulta essere stato bandito un altro).
Si tratta, dunque, secondo il , di una figura professionale Parte_1 del tutto singolare ed oggetto di una disciplina che non può essere incisa dalle indicazioni non autoesecutive, della direttiva
1999/70/CE, mancando oltretutto la possibilità di individuare un lavoratore “equiparabile” da prendere come termine di comparazione.
In relazione a tale ultimo punto, il sottolinea, infatti, Parte_1 innanzitutto, che la precarietà degli IRC non è da imputarsi al tipo di contratto di lavoro con il , ma alla singolare Parte_1 condizione di soggezione degli stessi all'Autorità ecclesiastica, ossia all'idoneità rilasciata dalla Diocesi, che costituisce il presupposto dell'incarico annuale e che incide anche sui rapporti instaurati a tempo indeterminato, in caso di revoca, con la conseguenza che un
IRC non potrà mai aspirare ad una “stabilizzazione” assimilabile a quella del lavoratore con contratto a tempo indeterminato. 5 Sottolinea, inoltre, il , che nei confronti degli IRC non Parte_1 sussiste, alcuna discriminazione economica, ciò in quanto essi godono di un trattamento retributivo equiparabile a quello del personale assunto a tempo indeterminato, per effetto di “scatti di anzianità” che vengono loro riconosciuti anche quando sono ancora semplici “incaricati”, riconoscendo inoltre agli stessi l'art. 25 del
C.C.N.L. 4 agosto 1995 un'equiparazione integrale al personale assunto a tempo indeterminato in materia di ferie, permessi ed assenze.
Ciò posto, più nello specifico, con il primo motivo, il Parte_1 appellante denuncia “Falsa applicazione della clausola 5 Direttiva
1999/70/CE”, lamentando, in buona sostanza, che nella specie il
Tribunale - facendo formale applicazione del divieto di cui all'art. 36,
d.lgs. n. 165/2001, inapplicabile al comparto scuola ai sensi del comma 5-quinquies - avrebbe in realtà fatto diretta applicazione della clausola comunitaria citata, nonostante la sua conclamata natura non auto-esecutiva, omettendo di indagare sul fatto che nel nostro ordinamento non esistono norme prevalenti su quelle speciali che disciplinano il reclutamento scolastico, in se perfettamente legittime.
Lamenta, all'uopo, che il primo decidente, facendo ricorso alle motivazioni di cui alla sentenza Cass. Sez. L., n. 18698 del Cont 09/06/2022, avrebbe fondato la condanna del al risarcimento del danno c.d. comunitario sull'accertamento dell'abusività del protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale previsto dalla L. n. 186/2003, mutuando il sistema sanzionatorio applicato dalla disciplina di cui all'art. 28, d.lgs. n. 81/2015, applicando un limite ai rinnovi contrattuali che il Legislatore italiano, all'art. 29 stesso D.Lgs, ha espressamente escluso per il comparto Scuola, ragionamento che, sebbene supportato dall'imputazione al Parte_1 appellante di non avere bandito i previsti concorsi, implica, appunto, la diretta applicazione nei confronti del datore di lavoro di una norma europea non auto-esecutiva che, in quanto tale, non può prevalere sulle norme speciali che disciplinano lo specifico rapporto di lavoro.
Deduce il che, quindi, ogni contratto di lavoro stipulato con Parte_1
i docenti di religione deve ritenersi pienamente conforme al diritto 6 interno, in assenza di condotte abusive che possano fondare un'azione di responsabilità nei suoi confronti.
Rileva, inoltre, il che tutte le censure ascritte allo stesso Parte_1 dalla sentenza di condanna sono in realtà da ricondurre a precise scelte legislative, che non possono essere discusse dinnanzi al
Giudice del Lavoro, ciò in quanto in Italia le Pubbliche
Amministrazioni possono bandire concorsi solo a fronte di una specifica autorizzazione (rilasciata dal la Funzione CP_5
Pubblica), che presuppone una decisione di spesa assunta dal
Legislatore.
Consegue da quanto detto che la controversia andrebbe risolta dal
Giudice del Lavoro in base al diritto vigente, escludendo la responsabilità civile del datore di lavoro, salvo il diritto dei lavoratori di promuovere un'azione risarcitoria da attività legislativa nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla mancata indizione dei concorsi in discorso.
Chiede, poi, l'appellante, a questa Corte di valutare se sussistano i presupposti per rimettere pregiudizialmente l'esame di tali questioni alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'originaria parte ricorrente, “previo accertamento della natura non auto-esecutiva della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE e della conformità al diritto interno dei contratti stipulati”, ovvero dichiarare la nullità della sentenza di primo grado “per avere omesso di riqualificare la domanda come azione risarcitoria nei confronti dello Stato Legislatore”.
Con il secondo motivo, denuncia l'appellante “violazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001”, lamentando, sinteticamente, che il tribunale avrebbe omesso di accertare l'esistenza del danno, “data per scontata”, senza istruttoria” e liquidato con un meccanismo di indennizzo appena introdotto, pur richiamando poi una normativa abrogata (l'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010) da una norma (l'art. 28,
d.lgs. n. 81/2015) certamente inapplicabile al personale scolastico (ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 81/2015).
Più in particolare, lamenta, innanzitutto, il Parte_1 che il Tribunale ha ritenuto di applicare alla specie il nuovo testo dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, appena introdotto dall'art. 12, comma 1, d.l. 16 settembre 2024, n. 131 (già convertito in l. 14 7 novembre 2024, n. 166), che non può essere però applicato retroattivamente, avendo la norma un contenuto sostanziale e non processuale ed ostandovi, altresì, in senso contrario, il disposto dell'art. 5 c.p.c.
Lamenta, poi, l'eccessività della somma liquidata a titolo risarcitorio al ricorrente, pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per un duplice ordine di ragioni:
1) il fatto che, a differenza dei lavoratori “stagionali, i contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni dedotti in giudizio sono tutti contratti annuali, ovvero con termine al 31 agosto e inizio al 1settembre, senza soluzione di continuità, onde non si sono venuti a creare in capo al ricorrente “vuoti” contrattuali e/o stipendiali, con un trattamento economico e giuridico equiparato al lavoratore a tempo indeterminato;
2) la circostanza che la speciale disciplina applicabile alla ricostruzione di carriera dei docenti di religione consente agli stessi di vedersi valutati integralmente gli anni di servizio a tempo determinato.
Eccepisce, infine, l'appellante che la sentenza gravata appare, in ogni caso, contraddittoria, nella misura in cui, da un lato, fa applicazione della normativa appena introdotta (l'art. 36, comma 5, d.lgs. n.
165/2001 novellato) e, dall'altro lato, richiama l'art. 32, comma 5, l.
n. 183/2010, a sua volta abrogato dall'art. 28, d.lgs. n. 81/2015.
L'art. 28, d.lgs. n. 81/2015 sarebbe poi stato evocato quale misura del “danno comunitario” sul falso presupposto che controversie come quella in esame vertano effettivamente su forme di “abuso di contratti a termine”, cosa che sarebbe da escludere in generale perché nella fattispecie, come già sopra rilevato, non si può parlare di “abuso” del datore di lavoro, bensì - semmai - di inadeguata attuazione della direttiva 1999/70/CE da parte del Legislatore.
- l'art. 28, comma 2, poi, è una norma speciale, derogatoria rispetto alle regole ordinarie di riparto dell'onere della prova, espressamente
“inapplicabile” al settore scolastico, giusta la previsione di cui all'art. 29, comma 2, stesso d.lgs., con conseguente inapplicabilità dei principi di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 15 marzo 2016, n. 5072, sulla nozione di danno comunitario, che si erano occupate di vera e propria “reiterazione 8 abusiva” perché il datore di lavoro resistente era l
[...]
, laddove i contratti Parte_3 del personale scolastico sono, invece, espressamente esclusi dall'applicazione del meccanismo forfettario di indennizzo in caso di reiterazione dei contratti a termine.
Conseguentemente, nella fattispecie, dovendo trovare applicazione le regole ordinarie, gravando in capo al ricorrente l'onere di dimostrare il danno subito, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la domanda doveva essere rigettata per mancanza di prova e, ancora prima, per mancata deduzione dei relativi fatti costitutivi.
Ove, infine, si ritenesse applicabile l'art. 28, d.lgs. n. 81/2015, secondo l'appellante la fattispecie andrebbe quantomeno sussunta nel comma 3 dell'art. 28, a mente del quale: “In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà”.
Chiede, in definitiva, il , relativamente alla domanda di Parte_1 risarcimento del danno:
“a) rigettare integralmente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque indimostrata;
b) in subordine, applicare il comma 3 dell'art. 28, d.lgs. n. 81/2015 e dimezzare l'importo dell'indennizzo liquidato.”.
I motivi proposti non sono suscettibili di accoglimento e presentano anche profili di evidente inammissibilità, laddove prospettano questioni - quali la inapplicabilità della della clausola 5 Direttiva
1999/70/CE”; il difetto di legittimazione passiva del
[...]
, in relazione alla proposta qualificazione della Parte_1 domanda quale azione risarcitoria da attività legislativa, esperibile solo nei confronti della Controparte_6
l'applicabilità della disciplina di cui al comma 3 dell'art. 28 d.lgs. n.
81/2015 – mai dedotte nelle difese di cui al primo grado del giudizio. Cont In questo, infatti il , oltre a eccepire la prescrizione quinquennale del diritto ai sensi dell'art. 2948, comma 1 n. 4 cod. civ., profilo espressamente rigettato dal tribunale, si era limitato a sostenere la compatibilità della disciplina interna concernente il reclutamento degli inseganti di religione cattolica con la più volte citata clausola 5 9 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in ragione della necessità dello Stato di assicurare un costante adeguamento del numero di docenti al numero degli allievi, che tenga conto non solo, come per le altre materie di insegnamento, dell'andamento demografico e della mobilità della popolazione ma anche delle singole scelte degli alunni, anch'esse non preventivabili, di avvalersi o meno di tale insegnamento, esigenza che costituisce, dunque, una ragione obiettiva per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi della detta clausola comunitaria. Ne deduceva il convenuto che il peculiare regime di Parte_1 reclutamento degli insegnanti di religione cattolica non fosse soggetto ai limiti numerici o temporali dei rinnovi di incarichi annuali (stante il meccanismo di automatico rinnovo salvo conferma), ponendosi quindi come disciplina speciale che non consentiva di ritenere applicabile il limite dei 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4 bis, del D.
Lgs. n. 368/2001.
Rilevava, infine, il convenuto, che non fosse comunque conferente ai fini dell'accoglimento della domanda il riferimento alla nota sentenza
CGUE “ ”, che si riferiva unicamente all'ipotesi in cui si Per_1 fossero coperti con rapporti di lavoro a tempo determinato posti vacanti (ovvero in attesa di individuazione e nomina del titolare di diritto), senza possibilità di predeterminare i tempi delle procedure concorsuali, con la conseguenza che la copertura del posto vacante con contratti a termine si protrarrebbe, sostanzialmente, a tempo indeterminato, senza possibilità né di conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, né di risarcimento del danno. Tale ragionamento non poteva, infatti, secondo il , Parte_1 essere trasposto agli insegnanti di religione, perché i posti di insegnamento ricompresi nella quota percentuale del 30% della dotazione organica complessiva, di cui all'art. 3, comma 10 L. n.
186/2003 non sono posti vacanti e disponibili, ma appunto, per espressa volontà di legge, e per le peculiari esigenze di “doppia flessibilità”, posti da coprirsi mediante incarichi annuali.
Il , nel presente grado, lungi dal ripercorrere le difese già Parte_1 proposte, motivandone la fondatezza e i vizi motivazionale della sentenza gravata, ha in realtà proposto, ex novo, una integrale rilettura delle questioni concernenti l'individuazione di possibili abusi 10 nella disciplina nazionale interna dei contratti a tempo determinato, sotto il profilo della loro reiterazione e delle regole eurounitarie, dettate dalla citata clausola 5 Direttiva 1999/70/CE, che vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire ad esigenze datoriali durevoli.
Nel fare ciò, l'amministrazione scolastica appellante ritiene di potere sottoporre a critica, chiedendone l'integrale riforma, della giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi nella materia oggetto di trattazione, laddove ha individuato ormai con sufficiente precisione i casi e i limiti in cui la suddetta reiterazione può considerarsi effettivamente “abusiva”, ponendosi in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario, fondando il diritto al risarcimento del danno in capo agli insegnati “vittime” dell'abuso stesso.
Ritiene la Corte che le questioni prospettate dalla difesa erariale non siano tuttavia idonee a consentire il superamento di principi elaborati, in maniera ormai del tutto consolidata e univoca, dalla giurisprudenza italiana, dai quali non si vede alcun motivo di discostarsi.
Le questioni oggi proposte, anzi, che si ritiene opportuno comunque trattare, non presentano neanche profili di novità, essendo già state ampiamente trattate e risolte in seno alle pronunce che saranno di seguito analizzate, cui la Corte presta piena adesione.
Quanto, innanzitutto, alla natura non auto-esecutiva della clausola
5 Direttiva 1999/70/CE, trattasi di profilo non solo del tutto pacifico, mai posto in dubbio dagli arresti giurisprudenziali sopra cennati e dalla stessa sentenza appellata, ma anche privo di qualsivoglia rilievo ai fini della presente decisione.
Come è infatti noto, le Direttive sono atti vincolanti delle istituzioni dell'UE, previsti dall'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il quale stabilisce che la Direttiva vincola lo
Stato membro cui si rivolge per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Esse, dune, in breve, a differenza dei regolamenti e delle decisioni, impongono l'obbligo del risultato, lasciando liberi gli Stati di adottare le misure dagli stessi ritenute opportune. In generale non hanno efficacia diretta - cioè non producono diritti ed obblighi che i giudici nazionali devono far osservare, ma hanno un'efficacia mediata attraverso i provvedimenti che gli Stati intenderanno adottare in sede 11 di recepimento. Se, normalmente, la Direttiva non è in grado di entrare in vigore in caso di infruttuosa scadenza del termine assegnato al singolo Stato per darvi attuazione, nel caso di Direttive
c.d. self executing la giurisprudenza dell'Unione ammette che possano produrre effetti diretti negli ordinamenti interni, nella parte in cui prevedano obblighi precisi e incondizionati a carico dello Stato, creando pertanto, a favore dei cittadini, veri e propri diritti soggettivi tutelabili davanti al giudice nazionale.
Tale efficacia diretta si sviluppa solamente in senso verticale (nei rapporti tra il singolo e lo Stato inadempiente) e non in senso orizzontale (nei rapporti tra singoli soggetti), e può comportare la responsabilità dello Stato per il mancato recepimento della Direttiva con conseguente obbligo di risarcimento del danno subito dal singolo per effetto dell'inadempimento
Ciò posto, nessuno dubitando che la Direttiva contenente la clausola oggetto di disamina non sia self executing, è altrettanto indubbio che essa detti precisi obiettivi da realizzare nella materia dei contratti di lavoro a termine, che ciascuno degli stati membri deve, obbligatoriamente, pena l'irrogazione di sanzioni, assicurare, individuando poi, liberamente – e in ciò consiste la non esecutività della direttiva – gli strumenti legislativi attraverso cui farlo.
Nella specie, dunque, come in ogni altro caso in cui si controverta di compatibilità del diritto nazionale con quello comunitario, non si tratta di fare applicazione diretta nell'ordinamento interno di norme comunitarie ma di valutare in maniera esaustiva se il diritto interno, nel suo complesso, consenta o meno di raggiungere gli obiettivi, vincolanti, indicati dalla normativa sovra nazionale.
E il tribunale, nel richiamare i recenti arresti desumibili dalla nota
Sentenza Cass. Lav. del 9 giugno 2022, n. 18698, già ripetutamente affermati e poi ripresi e ribaditi da successive pronunce di legittimità, cui l'intera giurisprudenza di merito risulta essersi adeguata, ha semplicemente mostrato di condividerli, ritenendo, alla loro stregua, che anche nel caso dell'originario ricorrente ricorresse un evidente abuso dello strumento del contratto a termine, in quanto in concreto finalizzato - nel contesto di un sistema nazionale che, pur prevedendolo, non consentiva di fatto la definitiva “stabilizzazione” degli insegnanti di religione cattolica, mediante l'omissione 12 dell'indizione triennale dei relativi concorsi per la loro immissione in ruolo - a mantenerne lo status di precario al di fuori delle esigenze di flessibilità perseguite dalla normativa interna.
In tale contesto, il primo Giudice ha correttamente rilevato che - realizzandosi l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro quando l'insegnante sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza, appunto triennale, prevista dalla legge, senza che, per il radicarsi dell'illecito, sia necessaria altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale (cfr. la citata sentenza Cass. n. 18698/2022) – nel caso del si fosse in presenza della violazione della clausola 5 di cui CP_1 alla Direttiva 1999/70/CE, avebdo egli pacificamente prestato più Cont di 36 mesi di servizio alle dipendenze del , in virtù di supplenze annuali conferite ininterrottamente con scadenza al
31 agosto, negli anni scolastici dal 2012/2013 al 2021/2022, senza soluzioni di continuità, dovendo pertanto ravvisarsi l'abusivo ricorso ai contratti a termine a partire dall'a.s. 2015/2016, cioè per 7 anni consecutivi.
Nel fare riferimento al termine triennale del resto, il Tribunale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità richiamata, non ha affatto inteso fare applicazione diretta del limite temporale previsto dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 - certamente inapplicabile al comparto scuola ai sensi del comma 5-quinquies, peraltro abrogato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - né mutuare il sistema sanzionatorio di cui all'art. 28, d.lgs. n. 81/2015, neanche menzionato nella sentenza gravata, così applicando un limite ai rinnovi contrattuali che il Legislatore italiano, all'art. 29 dello stesso
D.Lgs, ha espressamente escluso per il comparto Scuola.
Il Tribunale ha in realtà fatto riferimento al limite temporale oltre il quale si ritiene configurabile l'abuso dello strumento negoziale, dettato proprio dall'art. 3, co. 2, della legge n. 186/2003, a sua volta coincidente con i tre anni di cui alla normativa prima richiamata, utilizzando poi il sistema sanzionatorio di cui all'art. 32, co. 5, L.
183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015), conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, solo quale 13 parametro di quantificazione “tratto da sistema analogo”, peraltro già riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico da Corte di Giustizia 7 marzo 2018,
, sì come sottolineato nella citata Sentenza Cass. Lav. del 9 Pt_4 giugno 2022, n. 18698.
Il detto abuso non può che essere imputato alla parte datoriale, ossia allo Stato Persona, del quale i costituiscono articolazione CP_7 esecutiva, che è il soggetto dal quale dipendono ovviamente tutte le scelte, sia di politica legislativa che di carattere amministrativo, in un articolato sistema di interazioni, dipendenti dall'esistenza di colazioni politiche di maggioranza, variabili nel tempo, nel quale le responsabilità delle scelte compiute sono sempre condivise, non potendo di certo dirsi che i Ministri a capo dei diversi dicasteri non vi concorrano, rimanendo estranei alle scelte compiute in sede di redazione delle leggi di bilancio, laddove si decide se finanziare o meno determinate attività dello Stato quali, appunto, l'indizione di concorsi a copertura di posti di pubblico impiego vacanti.
Nella specie, del resto, l'organo legislativo ha già adottato la sua scelta, prevedendo come obbligatorio il meccanismo dell'indizione triennale di concorsi per l'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica, essendo dipesa la sua effettiva realizzazione, rimasta incompiuta dal 2004, da scelte politiche di bilancio cui il datore di lavoro, quale capo di amministrazione e componente di un collegio politico (il Consiglio dei ministri) ha certamente partecipato.
Diverso è invece il profilo, denunciato dal appellante, Parte_1 concernente l'eventuale risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli, oggetto di deduzione e prova, che è connesso, sì come chiarito sempre da Cass. Lav. del 9 giugno 2022, n. 18698, alla necessaria e automatica prosecuzione per un tempo indefinito dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, stante l'impossibilità di una loro conversione a tempo indeterminato.
Anche tali profili devono dunque essere fatti oggetto di rigetto.
Quanto al secondo motivo di gravame, con esso l'appellante ha lamentato, in buona sostanza, che il primo decidente avrebbe omesso di accertare l'esistenza del danno, “data per scontata”, senza istruttoria”, liquidandolo poi con un meccanismo di indennizzo 14 appena introdotto, che non potrebbe essere applicato retroattivamente (il testo dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, novellato dall'art. 12, comma 1, d.l. 16 settembre 2024, n. 131) pur richiamando poi all'uopo in dispositivo, contraddittoriamente, una disciplina abrogata (l'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010) da una norma
(l'art. 28, d.lgs. n. 81/2015) a sua volta inapplicabile al personale scolastico (ai sensi dell'art. 29, stesso d.lgs.).
Lamenta, poi, l'appellante l'eccessività della somma liquidata a titolo risarcitorio, invocando in ogni caso la riduzione di cui all'art. 28, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, a mente del quale: “In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà”.
Procedendo con ordine, la lamentata omissione in ordine all'accertamento dell'esistenza del danno, discende dall'assunto, da ritenere infondato alla luce di quanto appena motivato, della inapplicabilità nella fattispecie oggetto di disamina dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di danno c.d. “comunitario” presunto, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 15 marzo 2016, n. 5072, non essendosi qui in presenza di una “reiterazione abusiva” del contratto a termine ma di inadeguata attuazione della direttiva 1999/70/CE da parte del
Legislatore ed essendo l'art. 28, comma 2 d.lgs. n. 81/2015, evocato quale misura del “danno comunitario”, una norma speciale, derogatoria rispetto alle regole ordinarie di riparto dell'onere della prova, espressamente “inapplicabile” al settore scolastico, giusta la previsione di cui all'art. 29, comma 2, stesso d.lgs.
Ne conseguirebbe, secondo la prospettazione dell'appellante, che, nella specie, dovendo trovare applicazione le regole ordinarie, gravando in capo al ricorrente l'onere di dimostrare il danno subito, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la domanda doveva essere rigettata per mancanza di prova e, ancora prima, per mancata deduzione dei relativi fatti costitutivi.
Essendo invece nella specie da ritenere consumato, per le ragioni spiegate, un caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine a opera della parte datoriale - e non di responsabilità da omissione 15 legislativa - devono trovare applicazione i meccanismi risarcitori individuati dall'arresto delle Sezioni Unite appena citato, secondo il quale “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ….. può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art.
32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (oggi art. 28, comma 2, d.lgs. n.
81/2015), quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto” in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla “prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”.
E non si tratta, come detto, contrariamente a quanto arguito dall'appellante, di applicazione diretta di un sistema sanzionatorio non applicabile per legge nel settore del pubblico impiego scolastico ma di mera applicazione parametrica di un sistema analogo di determinazione del danno risarcibile, tra il minimo e il massimo previsti, che spetta poi al giudice quantificare in concreto.
Proprio perché non si tratta di applicazione diretta della disciplina risarcitoria ex d.lgs. n. 81/2015 ma di mera applicazione parametrica solo dei relativi criteri di calcolo, non può poi trovare ingresso la Cont domanda subordinata del di riconoscere sulla somma liquidata a titolo risarcitorio la riduzione di cui all'art. 28, comma 3, d.lgs. n.
81/2015.
Quanto alla determinazione del comunitario, la sentenza impugnata presenta effettivamente profili di contradditorietà, nella parte in cui, in motivazione ritiene di fare applicazione della nuova disciplina dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, riconoscendo al ricorrente, a titolo risarcitorio, una somma complessiva pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, applicati i criteri previsti dall'art. 8 L. n. 604/1966, operando così una commistione 16 tra la detta disciplina e quella contenuta nell'art. 32, comma 5°, L. n.
183/2010 (oggi art. 28, comma, 2 d.lgs. n. 81/2015), poi all'uopo citata nella parte dispositiva, prescindendo in verità la previsione dell'art. 36 dal riferimento ai detti parametri - in quanto essa cita espressamente i parametri cui avere riguardo per la quantificazione, ossia la gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e la durata complessiva del rapporto - e ragguagliando la somma dovuta per le mensilità riconosciute non all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore ma all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Quindi delle due l'una: o si ritiene applicabile il nuovo testo dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. citato (e in tal caso l'indennità risarcitoria va determinata “nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”), oppure si ritiene applicabile, come finora ritenuto prima della detta novella, la disciplina di cui 28, comma 2
d.lgs. n. 81/2015 (già art. 32, comma 5°, L. n. 183/2010), liquidando tale indennità “nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.”.
Ritiene la Corte che nella specie debba effettivamente trovare applicazione la nuova disciplina contenuta nell'art. 36, comma 5, del d.lgs 165/2001 che, precisando, in ottemperanza di recenti rilievi mossi dalla commissione europea, la previsione contenuta in tale norma prima della novella (che sanciva genericamente il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni) ha specificato i parametri di quantificazione di tale risarcimento, rendendo di fatto ormai inutile l'applicazione parametrica dei parametri di calcolo dettati dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.
17 Non si tratta, come arguito dall'appellante, di disciplina sostanziale che viene qui applicata in maniera retroattiva, facendosene in realtà applicazione a un rapporto corrente ancora in vita, senza in alcun modo disconoscere effetti già in esso verificatisi o incidere sulla natura del diritto fatto valere in giudizio, ovvero modificare la disciplina giuridica del fatto generatore del diritto (cfr. Cass. civ. n.
16620/2013), trattandosi di meri parametri di quantificazione di un danno risarcibile già in quanto tale riconosciuto all'avente diritto.
Facendo applicazione della nuova disciplina, in parziale accoglimento delle doglianze contenute nell'atto di gravame, deve effettivamente ritenersi l'eccessività dell'indennità risarcitoria liquidata dal primo decidente.
Tenuto infatti conto della gravità della violazione, in ragione del numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e della durata complessiva del rapporto, nell'ottica di introdurre un criterio di quantificazione il più possibile obiettivo che possa trovare applicazione anche in controversie analoghe, si ritiene equa la liquidazione dell'indennità risarcitoria in ragione di 4 mensilità per i primi 12 mesi di rapporto di lavoro superiore al limite dei 36 mesi e di una mensilità per ogni anno ulteriore.
Deve essere quindi riconosciuto all'odierna parte appellata un importo pari a n. 10 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. in godimento alla data del deposito del ricorso, oltre accessori di legge.
La sentenza appellata deve essere quindi parzialmente riformata per quanto di ragione.
Le spese di lite afferenti al presente grado, stante la sostanziale soccombenza del appellante, vanno poste a carico di Parte_1 quest'ultimo e liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m.
55/2014 - indeterminabile a bassa complessità - omesso il compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, applicando i parametri minimi, tenuto conto della natura seriale delle questioni affrontate.
PQM
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 471/2024, pubblicata in data
10.10.2024, del Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro 18 - condanna il al pagamento Parte_1 dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs
165/2001, come novellato dall'art. 12, comma 1, d.l. 16 settembre
2024, n. 131, convertito in l. 14 novembre 2024, n. 166, in favore di pari a 10 mensilità della retribuzione di Controparte_1 riferimento per il calcolo del t.f.r. in godimento alla data del deposito del ricorso, oltre accessori di legge;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna il alla rifusione in Parte_1 favore di parte appellata delle spese di lite afferenti al presente grado, liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Caltanissetta, 09.04.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
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