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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 421/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GR DO, LA
AULENTA MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 767/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Comune di Grumo Appula - Piazza Vittorio Veneto N. 8 70025 Grumo Appula BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 121/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 17/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4061 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4139 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, il Comune di Grumo Appula proponeva impugnazione nei confronti Resistente_1
, avverso la sentenza del giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bari del 17 gennaio 2025 che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente relativo all'accertamento di imposte locali a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2018, con pronuncia favorevole solo in ordine alla prima.
La decisione, infatti, riteneva che l'atto impositivo fosse stato notificato tardivamente con conseguente decadenza dell'azione accertatrice.
Il Comune addebitava alla sentenza un erroneo calcolo dei termini utili alla notifica dell'accertamento, ritenendo applicabile la proroga legale conseguente alla normativa emergenziale intervenuta nel periodo della pandemia covid. Riproduceva le contestazioni agli argomenti del ricorso come già affrontati in primo grado.
Si costituiva la Resistente_1 che contestava le ragioni di appello e proponeva a sua volta appello incidentale con conclusioni dirette, in via principale, alla conferma della sentenza, ma pure, in via gradata, all'accoglimento integrale delle ragioni rivolte alla declaratoria di nullità di entrambi gli avvisi di accertamento,
e solo in subordine, alla rideterminazione del valore delle aree fabbricabili ai fini Imu.
La Resistente_1 faceva seguire una proposta conciliativa diretta alla definizione concordata della controversia e il Comune la accettava, sottoscrivendo l'accordo nel testo depositato in atti.
All'udienza odierna il rappresentante del Comune, che aveva richiesto la partecipazione da remoto, ometteva di collegarsi e venivano raccolte le sole deduzioni del difensore della Resistente_1 presente in udienza. Sulle conclusioni di quest'ultimo, rivolte alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte assumeva la decisione della causa dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la proposta conciliativa della contribuente è stata accolta dal Comune che ha sottoscritto il documento nel testo contenente le clausole dell'accordo, e depositato in atti nella copia firmata digitalmente.
La richiesta conclusiva della Resistente_1 di declaratoria della cessazione della materia del contendere è conseguente all'intervenuta conciliazione della lite, e dunque va accolta con la pronuncia di estinzione del giudizio
Definita così la lite, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la CMC.
Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GR DO, LA
AULENTA MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 767/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Comune di Grumo Appula - Piazza Vittorio Veneto N. 8 70025 Grumo Appula BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 121/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 17/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4061 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4139 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, il Comune di Grumo Appula proponeva impugnazione nei confronti Resistente_1
, avverso la sentenza del giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bari del 17 gennaio 2025 che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente relativo all'accertamento di imposte locali a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2018, con pronuncia favorevole solo in ordine alla prima.
La decisione, infatti, riteneva che l'atto impositivo fosse stato notificato tardivamente con conseguente decadenza dell'azione accertatrice.
Il Comune addebitava alla sentenza un erroneo calcolo dei termini utili alla notifica dell'accertamento, ritenendo applicabile la proroga legale conseguente alla normativa emergenziale intervenuta nel periodo della pandemia covid. Riproduceva le contestazioni agli argomenti del ricorso come già affrontati in primo grado.
Si costituiva la Resistente_1 che contestava le ragioni di appello e proponeva a sua volta appello incidentale con conclusioni dirette, in via principale, alla conferma della sentenza, ma pure, in via gradata, all'accoglimento integrale delle ragioni rivolte alla declaratoria di nullità di entrambi gli avvisi di accertamento,
e solo in subordine, alla rideterminazione del valore delle aree fabbricabili ai fini Imu.
La Resistente_1 faceva seguire una proposta conciliativa diretta alla definizione concordata della controversia e il Comune la accettava, sottoscrivendo l'accordo nel testo depositato in atti.
All'udienza odierna il rappresentante del Comune, che aveva richiesto la partecipazione da remoto, ometteva di collegarsi e venivano raccolte le sole deduzioni del difensore della Resistente_1 presente in udienza. Sulle conclusioni di quest'ultimo, rivolte alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte assumeva la decisione della causa dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la proposta conciliativa della contribuente è stata accolta dal Comune che ha sottoscritto il documento nel testo contenente le clausole dell'accordo, e depositato in atti nella copia firmata digitalmente.
La richiesta conclusiva della Resistente_1 di declaratoria della cessazione della materia del contendere è conseguente all'intervenuta conciliazione della lite, e dunque va accolta con la pronuncia di estinzione del giudizio
Definita così la lite, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la CMC.
Spese compensate.