Art. 53. 1. Nella prima applicazione della presente legge, per il personale che alla data del 25 giugno 1982 aveva gia' maturato i requisiti di anzianita' previsti negli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , la durata dei corsi ivi indicati e' ridotta a due mesi.
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1 novembre 1986
1 novembre 1986