Articolo 53 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 52Articolo 54
Versione
1 novembre 1986
Art. 53. 1. Nella prima applicazione della presente legge, per il personale che alla data del 25 giugno 1982 aveva gia' maturato i requisiti di anzianita' previsti negli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , la durata dei corsi ivi indicati e' ridotta a due mesi.
Entrata in vigore il 1 novembre 1986