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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/10/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA DA, a seguito dell'udienza del
14.10.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8620/2024 promossa da
. (C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Maria Spadaro giusta procura in atti
- ricorrenti -
Contro in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore anche quale mandatario della , rappresentato e difeso giusta CP_2 procura in atti dall'avv. Marta Odorizzi;
- resistente –
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Claudia Spina
Avente ad oggetto: opposizione intimazione di pagamento
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 14 ottobre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore della parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.9.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 9029224187 000 notificata in data
11.9.2024 afferente, tra l'altro, i seguenti avvisi di addebito: n° 593 2015 0000280632 000, n° 593
2015 0001018463 000, n° 593 2015 0001109746 000, n° 593 2015 0005102274 000, n° 593 2016
0000157687 000 e n° 593 2016 0003323836 000 tutti relativi all'omesso versamento dei contributi
1 previdenziali relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 avanzando contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento impugnata.
In via preliminare, eccepiva la tardività delle iscrizioni a ruolo stante la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito indicati nel succitato atto di intimazione oggetto di impugnazione.
Nel merito, asseriva di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata e di non aver potuto pertanto esercitare il proprio diritto di difesa in ordine alle somme asseritamente dovute. Eccepiva pertanto l'estinzione dei crediti vantanti dall' - aventi tutti natura previdenziale - stante il decorso del termine Controparte_4 quinquennale di prescrizione di all'art. 3 comma 9 della legge 335/1995.
Tanto premesso concludeva chiedendo: “disporre l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n° 293 2024 9029224187 000, limitatamente agli avvisi di addebito n° 593 2015
0000280632 000, n° 593 2015 0001018463 000, n° 593 2015 0001109746 000, n° 593 2015
0005102274 000, n° 593 2016 0000157687 000 e n° 593 2016 0003323836 000, ad essa sottostanti, nonché di ogni altro atto precedente e presupposto per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione dei crediti ivi vantati;
in ogni caso annullare con ogni formula o motivazione tutti i predetti atti e dichiarare che nessuna somma, ad alcun titolo, la ricorrente è obbligato a corrispondere all' ed ai resistenti;
con vittoria di spese e compensi”. CP_1
1.2 Con memoria responsiva tempestivamente depositata in data 16.1.2025, si costituiva l'
[...]
, pure evocata in giudizio, precisando in via preliminare che, pur avendo Controparte_3 ad oggetto l'intimazione impugnata anche altri avvisi di addebito e cartelle esattoriali, la società ricorrente si era limitata ad impugnare, nel giudizio in oggetto, solo quelli indicati in ricorso.
Eccepiva, avuto riguardo al motivo dell'omessa notifica degli avvisi di addebito, il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la notifica dei predetti atti presupposti rientrava nella competenza esclusiva dell'Ente impositore.
Nel merito rilevava, altresì, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione deducendo a tal riguardo di aver notificato successivamente alla notifica degli avvisi di addebito diversi atti interruttivi della prescrizione, mai impugnati dalla società ricorrente.
Tanto premesso formulava le seguenti conclusioni: “dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' dai vizi di competenza dell'Ente impositore;
- rigettare Controparte_3
l'opposizione in quanto inammissibile, tardiva ed infondata per i motivi meglio esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
1.3 Con memoria di costituzione del 20.1.2025 si è costituito l' , ribandendo il mancato CP_1 pagamento da parte della società ricorrente degli importi dovuti a titolo di contribuzione
2 previdenziale indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, adducendo la corretta notifica degli atti prodromici regolarmente notificati.
In via preliminare eccepiva quindi l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione per il periodo anteriore alla notifica.
Con riferimento all'eventuale decorso della prescrizione successiva rilevava che - in disparte la esclusiva legittimazione passiva dell'agente della riscossione, tenuto al recupero coattivo dei crediti oggetti dell'intimazione di pagamento impugnata - risultava dalla documentazione in atti che
[...] aveva posto in essere gli atti interruttivi del termine successivamente Controparte_5 alla notifica degli avvisi di addebito e che, pertanto, anche tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa emergenziale Covid 19, la prescrizione non risultava maturata.
Ciò posto, concludeva chiedendo “rigettare il ricorso e tutte le domande avanzate dalla parte opponente e, per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito oggetto di causa. Spese e competenze di causa rifuse;
in subordine, in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza degli avvisi opposti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
1.4 Accolta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato già in sede di fissazione della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione e disposta la trattazione della udienza di discussione del 14 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate invero dalla sola parte ricorrente, la causa, istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
*******
2. Appare opportuno procedere alla qualificazione della domanda e, in ragione delle doglianze formulate dall'opponente, delineare la natura della spiegata opposizione.
In linea generale, quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc…; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di
3 accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo;
e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va invece qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99.5
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, etc...).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24, comma 5, D. Lgs. n.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Quanto al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 D.Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione il comma 1 dell'art. 617 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di 20 giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, e venendo al caso che ci occupa, si osserva che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che, in mancanza di notifica degli avvisi di addebito sottesi, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste (id est 2014,2015 e
2016), risulta decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento qui impugnata;
ha, altresì, eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito suddetti, sì come dedotta in intimazione e, comunque, a volerla ritenere andata a buon fine, in assenza di atti interruttivi intermedi rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento ora opposta.
4 Ebbene, dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, comma 5,
D.Lgs. n. 46/1999, avendo l'opponente contestato che gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento prodromici le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr.
Cass. n. 29294/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione
(per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., Sez. VI, ord.
2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
Ciò posto, in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, si procederà pertanto alla verifica della notifica degli atti in discussione, da parte opponente negata, atteso che tale verifica, laddove positiva, precluderebbe ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, solo restando in esame la questione afferente alla prescrizione successiva.
2.1 Sempre in via preliminarmente va dichiarata, la carenza di legittimazione passiva di . CP_5
Va, infatti, evidenziato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, siccome in quelli di opposizione ad avviso di addebito, nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'Agente della Riscossione - quale adiectus solutionis causa - l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass., S. U., 08.03.2022 n. 7514).
5 La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 ... la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito” Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio... ... ...
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81
c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010) ...” (Cass.,
S.U., n. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, atteso che le doglianze mosse dalla ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., “...contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n.
7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per
6 sopravvenuta prescrizione si controverte... ... ... Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contraddittore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della CP_1
Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre
2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento...” (cfr., tra le varie, Tribunale di Catania Sez. Lav. 23.02.2023 n.
701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
2.2 Venendo al merito;
tenuto conto che parte ricorrente ha contestato l'omessa notifica - entro i termini di legge – degli avvisi di addebito e dei relativi atti interruttivi della prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9,
L. n. 335/1995, assumendo che, anche a voler ritenere notificati detti avvisi, in assenza di validi atti interruttivi, la pretesa contributiva sarebbe comunque prescritta alla data di conoscenza dell'intimazione di pagamento ora opposta;
che tale contestazione gli è sempre consentita traducendosi nella confutazione del diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti;
che soccorre, infatti, in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo;
che è comunque pacifico che, anche ove acclarata la notifica dell'avviso di addebito, non opposto, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva
7 è sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263); dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' emerge che tutti gli avvisi di CP_1 addebito oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento sono stati regolarmente notificati a mezzo raccomandata a/r alla società ricorrente presso la sua sede legale in Via Cifali n. 86-88 (CT).
In dettaglio: gli avvisi di pagamento n. 59320150000280632000 e n. 59320150001018463000 risultano notificati per compiuta giacenza rispettivamente in data 25.6.2015 e 30.9.2015 allorché sono stati rilasciati i relativi avvisi (cfr. All. 1 e 2 comparsa ); gli ulteriori avvisi addebito n. CP_1
59320150001109746000; n. 5932015 0005102274000; n. 59320160000157687000 n.
59320160003323836000 risultano essere stati notificati rispettivamente in data 30.9.2015,
15.12.2015, 22.3.2016 e 4.7.2016 a mezzo raccomandata a/r al predetto indirizzo di Via Cifali n. 86
(CT) e consegnati a mani proprie del legale rappresentante della società o della dipendente Pt_3
(cfr. All. 3,4,5 e 6 comparsa ).
[...] CP_1
Avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti, è dunque tardivamente proposta oltre il termine di 40 giorni l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999, come tale inammissibile.
Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa (mancanza dei presupposti impositivi), ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la
8 categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
2.3 Stante la regolare notifica degli avvisi di addebito, deve vagliarsi l'eccezione di prescrizione successiva a decorrere dalla data di notifica degli avvisi di addebito, non soggetta a termini di decadenza (ex artt. 615).
Partendo dall'assunto dell'effettiva notifica degli atti sottostanti all'impugnata intimazione di pagamento ai fini dell'accertamento della prescrizione successiva è necessario verificare se vi siano stati atti interruttivi del termine di prescrizione tra le suddette date di notifica dei singoli avvisi di pagamento e quella di notifica della intimazione opposta.
Ora, dalla documentazione prodotta in atti dall' non risultano essere stati notificati alla società CP_5 ricorrente validi atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 c. 9 L. n.
335/1995 relativamente alle annualità 2014,2015 e 2016 ricomprese negli avvisi di pagamento sottesi all'intimazione impugnata.
Ed invero, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320150000280632000 notificato in data
25.6.2015 e agli avvisi di addebito n. 59320150001018463000 e n. 59320150001109746000 notificati in data 30.9.2015 si osserva che, pur risultando il termine di prescrizione interrotto una prima volta con l'intimazione di pagamento n. 29320169022249945000 notificata in data
28.10.2016 (cfr. All 6 memoria ) lo stesso termine risultava ormai decorso alla data del CP_5
18.10.2022 (cfr. All.ti 7 e 8 memoria ), allorché, è stata notificata la seconda intimazione di CP_5 pagamento n. 29320229014868463000 antecedente a quella oggetto del presente giudizio e ciò anche a voler considerare la sospensione dei termini della prescrizione pari a complessivi 311 giorni
(id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021) prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020. (sul punto cfr. Corte di Appello di Catania sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025)
Lo stesso può dirsi anche avuto riguardo l'avviso di addebito n. 59320150005102274000 notificato in data 15.12.2015, l'avviso di addebito n. 59320160000157687000 notificato in data 22.3.2016, nonché, l'avviso di addebito n. 59320160003323836000 notificato in data 4.7.2016 atteso che il primo ed unico atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dall'intimazione di pagamento n.
29320229014868463000 notificata solo in data 18.10.2022 e come tale inidonea e tardiva rispetto ai crediti portati dai predetti avvisi di pagamento, stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione. (cfr. All.ti 7 e 8 memoria ) CP_5
Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso va integralmente accolto e va dichiarata la prescrizione dei crediti in contestazione nel presente giudizio.
9 4. Le spese di lite, in ragione del non pacifico orientamento della giurisprudenza pur di legittimità in ordine al periodo di sospensione stabilito dalla normativa emergenziale, vanno parzialmente compensate, nel resto seguendo la soccombenza, nella misura liquidata ex dm 55/2014 aggiornato ai sensi del dm 147/2022, come da dispositivo;
compensate invece integralmente per quanto riguarda i rapporti con in ragione della ritenuta carenza di legittimazione passiva. CP_5
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_5 in accoglimento del ricorso dichiara prescritto il credito azionato afferente agli avvisi di n° 593 2015
0000280632 000, n° 593 2015 0001018463 000, n° 593 2015 0001109746 000, n° 593 2015
0005102274 000, n° 593 2016 0000157687 000 e n° 593 2016 0003323836 000;
- dichiara compensate per metà le spese di lite, che per il residuo pone a carico dell' e liquida CP_1 in favore della parte opponente in € 2.100,25 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA,
CPA e rimborso C.U., come per legge con distrazione in favore dell'avv.to Elisa Spadaro;
- compensa integralmente nel resto con riguardo alla posizione di . CP_5
Così deciso in Catania il 26 ottobre 2025
Il Giudice
LA DA
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA DA, a seguito dell'udienza del
14.10.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8620/2024 promossa da
. (C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Maria Spadaro giusta procura in atti
- ricorrenti -
Contro in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore anche quale mandatario della , rappresentato e difeso giusta CP_2 procura in atti dall'avv. Marta Odorizzi;
- resistente –
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Claudia Spina
Avente ad oggetto: opposizione intimazione di pagamento
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 14 ottobre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore della parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.9.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 9029224187 000 notificata in data
11.9.2024 afferente, tra l'altro, i seguenti avvisi di addebito: n° 593 2015 0000280632 000, n° 593
2015 0001018463 000, n° 593 2015 0001109746 000, n° 593 2015 0005102274 000, n° 593 2016
0000157687 000 e n° 593 2016 0003323836 000 tutti relativi all'omesso versamento dei contributi
1 previdenziali relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 avanzando contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento impugnata.
In via preliminare, eccepiva la tardività delle iscrizioni a ruolo stante la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito indicati nel succitato atto di intimazione oggetto di impugnazione.
Nel merito, asseriva di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata e di non aver potuto pertanto esercitare il proprio diritto di difesa in ordine alle somme asseritamente dovute. Eccepiva pertanto l'estinzione dei crediti vantanti dall' - aventi tutti natura previdenziale - stante il decorso del termine Controparte_4 quinquennale di prescrizione di all'art. 3 comma 9 della legge 335/1995.
Tanto premesso concludeva chiedendo: “disporre l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n° 293 2024 9029224187 000, limitatamente agli avvisi di addebito n° 593 2015
0000280632 000, n° 593 2015 0001018463 000, n° 593 2015 0001109746 000, n° 593 2015
0005102274 000, n° 593 2016 0000157687 000 e n° 593 2016 0003323836 000, ad essa sottostanti, nonché di ogni altro atto precedente e presupposto per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione dei crediti ivi vantati;
in ogni caso annullare con ogni formula o motivazione tutti i predetti atti e dichiarare che nessuna somma, ad alcun titolo, la ricorrente è obbligato a corrispondere all' ed ai resistenti;
con vittoria di spese e compensi”. CP_1
1.2 Con memoria responsiva tempestivamente depositata in data 16.1.2025, si costituiva l'
[...]
, pure evocata in giudizio, precisando in via preliminare che, pur avendo Controparte_3 ad oggetto l'intimazione impugnata anche altri avvisi di addebito e cartelle esattoriali, la società ricorrente si era limitata ad impugnare, nel giudizio in oggetto, solo quelli indicati in ricorso.
Eccepiva, avuto riguardo al motivo dell'omessa notifica degli avvisi di addebito, il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la notifica dei predetti atti presupposti rientrava nella competenza esclusiva dell'Ente impositore.
Nel merito rilevava, altresì, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione deducendo a tal riguardo di aver notificato successivamente alla notifica degli avvisi di addebito diversi atti interruttivi della prescrizione, mai impugnati dalla società ricorrente.
Tanto premesso formulava le seguenti conclusioni: “dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' dai vizi di competenza dell'Ente impositore;
- rigettare Controparte_3
l'opposizione in quanto inammissibile, tardiva ed infondata per i motivi meglio esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
1.3 Con memoria di costituzione del 20.1.2025 si è costituito l' , ribandendo il mancato CP_1 pagamento da parte della società ricorrente degli importi dovuti a titolo di contribuzione
2 previdenziale indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, adducendo la corretta notifica degli atti prodromici regolarmente notificati.
In via preliminare eccepiva quindi l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione per il periodo anteriore alla notifica.
Con riferimento all'eventuale decorso della prescrizione successiva rilevava che - in disparte la esclusiva legittimazione passiva dell'agente della riscossione, tenuto al recupero coattivo dei crediti oggetti dell'intimazione di pagamento impugnata - risultava dalla documentazione in atti che
[...] aveva posto in essere gli atti interruttivi del termine successivamente Controparte_5 alla notifica degli avvisi di addebito e che, pertanto, anche tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa emergenziale Covid 19, la prescrizione non risultava maturata.
Ciò posto, concludeva chiedendo “rigettare il ricorso e tutte le domande avanzate dalla parte opponente e, per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito oggetto di causa. Spese e competenze di causa rifuse;
in subordine, in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza degli avvisi opposti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
1.4 Accolta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato già in sede di fissazione della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione e disposta la trattazione della udienza di discussione del 14 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate invero dalla sola parte ricorrente, la causa, istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
*******
2. Appare opportuno procedere alla qualificazione della domanda e, in ragione delle doglianze formulate dall'opponente, delineare la natura della spiegata opposizione.
In linea generale, quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc…; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di
3 accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo;
e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va invece qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99.5
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, etc...).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24, comma 5, D. Lgs. n.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Quanto al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 D.Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione il comma 1 dell'art. 617 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di 20 giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, e venendo al caso che ci occupa, si osserva che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che, in mancanza di notifica degli avvisi di addebito sottesi, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste (id est 2014,2015 e
2016), risulta decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento qui impugnata;
ha, altresì, eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito suddetti, sì come dedotta in intimazione e, comunque, a volerla ritenere andata a buon fine, in assenza di atti interruttivi intermedi rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento ora opposta.
4 Ebbene, dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, comma 5,
D.Lgs. n. 46/1999, avendo l'opponente contestato che gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento prodromici le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr.
Cass. n. 29294/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione
(per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., Sez. VI, ord.
2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
Ciò posto, in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, si procederà pertanto alla verifica della notifica degli atti in discussione, da parte opponente negata, atteso che tale verifica, laddove positiva, precluderebbe ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, solo restando in esame la questione afferente alla prescrizione successiva.
2.1 Sempre in via preliminarmente va dichiarata, la carenza di legittimazione passiva di . CP_5
Va, infatti, evidenziato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, siccome in quelli di opposizione ad avviso di addebito, nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'Agente della Riscossione - quale adiectus solutionis causa - l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass., S. U., 08.03.2022 n. 7514).
5 La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 ... la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito” Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio... ... ...
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81
c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010) ...” (Cass.,
S.U., n. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, atteso che le doglianze mosse dalla ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., “...contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n.
7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per
6 sopravvenuta prescrizione si controverte... ... ... Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contraddittore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della CP_1
Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre
2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento...” (cfr., tra le varie, Tribunale di Catania Sez. Lav. 23.02.2023 n.
701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
2.2 Venendo al merito;
tenuto conto che parte ricorrente ha contestato l'omessa notifica - entro i termini di legge – degli avvisi di addebito e dei relativi atti interruttivi della prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9,
L. n. 335/1995, assumendo che, anche a voler ritenere notificati detti avvisi, in assenza di validi atti interruttivi, la pretesa contributiva sarebbe comunque prescritta alla data di conoscenza dell'intimazione di pagamento ora opposta;
che tale contestazione gli è sempre consentita traducendosi nella confutazione del diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti;
che soccorre, infatti, in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo;
che è comunque pacifico che, anche ove acclarata la notifica dell'avviso di addebito, non opposto, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva
7 è sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263); dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' emerge che tutti gli avvisi di CP_1 addebito oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento sono stati regolarmente notificati a mezzo raccomandata a/r alla società ricorrente presso la sua sede legale in Via Cifali n. 86-88 (CT).
In dettaglio: gli avvisi di pagamento n. 59320150000280632000 e n. 59320150001018463000 risultano notificati per compiuta giacenza rispettivamente in data 25.6.2015 e 30.9.2015 allorché sono stati rilasciati i relativi avvisi (cfr. All. 1 e 2 comparsa ); gli ulteriori avvisi addebito n. CP_1
59320150001109746000; n. 5932015 0005102274000; n. 59320160000157687000 n.
59320160003323836000 risultano essere stati notificati rispettivamente in data 30.9.2015,
15.12.2015, 22.3.2016 e 4.7.2016 a mezzo raccomandata a/r al predetto indirizzo di Via Cifali n. 86
(CT) e consegnati a mani proprie del legale rappresentante della società o della dipendente Pt_3
(cfr. All. 3,4,5 e 6 comparsa ).
[...] CP_1
Avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti, è dunque tardivamente proposta oltre il termine di 40 giorni l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999, come tale inammissibile.
Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa (mancanza dei presupposti impositivi), ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la
8 categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
2.3 Stante la regolare notifica degli avvisi di addebito, deve vagliarsi l'eccezione di prescrizione successiva a decorrere dalla data di notifica degli avvisi di addebito, non soggetta a termini di decadenza (ex artt. 615).
Partendo dall'assunto dell'effettiva notifica degli atti sottostanti all'impugnata intimazione di pagamento ai fini dell'accertamento della prescrizione successiva è necessario verificare se vi siano stati atti interruttivi del termine di prescrizione tra le suddette date di notifica dei singoli avvisi di pagamento e quella di notifica della intimazione opposta.
Ora, dalla documentazione prodotta in atti dall' non risultano essere stati notificati alla società CP_5 ricorrente validi atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 c. 9 L. n.
335/1995 relativamente alle annualità 2014,2015 e 2016 ricomprese negli avvisi di pagamento sottesi all'intimazione impugnata.
Ed invero, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320150000280632000 notificato in data
25.6.2015 e agli avvisi di addebito n. 59320150001018463000 e n. 59320150001109746000 notificati in data 30.9.2015 si osserva che, pur risultando il termine di prescrizione interrotto una prima volta con l'intimazione di pagamento n. 29320169022249945000 notificata in data
28.10.2016 (cfr. All 6 memoria ) lo stesso termine risultava ormai decorso alla data del CP_5
18.10.2022 (cfr. All.ti 7 e 8 memoria ), allorché, è stata notificata la seconda intimazione di CP_5 pagamento n. 29320229014868463000 antecedente a quella oggetto del presente giudizio e ciò anche a voler considerare la sospensione dei termini della prescrizione pari a complessivi 311 giorni
(id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021) prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020. (sul punto cfr. Corte di Appello di Catania sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025)
Lo stesso può dirsi anche avuto riguardo l'avviso di addebito n. 59320150005102274000 notificato in data 15.12.2015, l'avviso di addebito n. 59320160000157687000 notificato in data 22.3.2016, nonché, l'avviso di addebito n. 59320160003323836000 notificato in data 4.7.2016 atteso che il primo ed unico atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dall'intimazione di pagamento n.
29320229014868463000 notificata solo in data 18.10.2022 e come tale inidonea e tardiva rispetto ai crediti portati dai predetti avvisi di pagamento, stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione. (cfr. All.ti 7 e 8 memoria ) CP_5
Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso va integralmente accolto e va dichiarata la prescrizione dei crediti in contestazione nel presente giudizio.
9 4. Le spese di lite, in ragione del non pacifico orientamento della giurisprudenza pur di legittimità in ordine al periodo di sospensione stabilito dalla normativa emergenziale, vanno parzialmente compensate, nel resto seguendo la soccombenza, nella misura liquidata ex dm 55/2014 aggiornato ai sensi del dm 147/2022, come da dispositivo;
compensate invece integralmente per quanto riguarda i rapporti con in ragione della ritenuta carenza di legittimazione passiva. CP_5
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_5 in accoglimento del ricorso dichiara prescritto il credito azionato afferente agli avvisi di n° 593 2015
0000280632 000, n° 593 2015 0001018463 000, n° 593 2015 0001109746 000, n° 593 2015
0005102274 000, n° 593 2016 0000157687 000 e n° 593 2016 0003323836 000;
- dichiara compensate per metà le spese di lite, che per il residuo pone a carico dell' e liquida CP_1 in favore della parte opponente in € 2.100,25 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA,
CPA e rimborso C.U., come per legge con distrazione in favore dell'avv.to Elisa Spadaro;
- compensa integralmente nel resto con riguardo alla posizione di . CP_5
Così deciso in Catania il 26 ottobre 2025
Il Giudice
LA DA
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