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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7173 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa ON ZO , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili di secondo grado riunite, iscritte al n. 4609 e al n.4890 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, vertenti tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Morrone Corrado e Colucci Francesco per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante nella causa n.4609/2021
P.IVA ) Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Caruso Antonio Giuseppe per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante nella causa n.4890/2021
e
CONDOMINIO EDILIZIO VIA FRANCESCO BONFIGLIO 57 ROMA (C.F. ) P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rosa per procura in calce alle comparse di risposta appellato in entrambi i giudizi
Controparte_1 contumace in entrambi i giudizi appellata in entrambi i giudizi
P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Guidi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.4609/2021 appellata in entrambi i giudizi
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.10878/2021 pubblicata in data 22.6.2021
FATTO E DIRITTO § 1. - Il Condominio Edilizio Via Francesco Bonfiglio conveniva in giudizio
[...] lamentando di aver subito danni alle parti comuni dell'immobile e Parte_2 conseguentemente anche agli appartamenti privati a causa di vizi dei lavori di costruzione dell'edificio, come accertati e quantificati all'esito di un giudizio di ATP, (RG. 52523/2016 Trib. Roma – Dott. Taferna). Proponeva conseguente domanda di condanna della società convenuta al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 140.320,92 oltre iva, oltre ad € 43.620,00 per costo delle opere aggiuntive come indicato dal consulente tecnico di parte del Condominio Ingegnere
con la perizia tecnica di parte in data 15 febbraio 2018, salvo il diverso importo Persona_1 ritenuto di giustizia nel prosieguo del giudizio, oltre interessi ed accessori di legge. La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, per essere essa solamente proprietaria del terreno e venditrice del fabbricato e, previa autorizzazione, chiamava in causa con domanda di manleva lo società appaltatrice dei lavori, Parte_1 con la quale aveva stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di detto immobile. Eccepiva, inoltre, la decadenza e prescrizione dall'azione di garanzia essendo stata proposta l'azione oltre l'anno dalla denunzia dei vizi. Si costituiva in giudizio la società che contestava la domanda e chiedeva a sua Parte_1 volta di chiamare in causa in garanzia le società e per essere Controparte_3 Controparte_2 manlevata in caso di condanna in forza dei contratti di assicurazione e di subappalto rispettivamente stipulati con queste ultime. (già si costituiva in giudizio formulando Controparte_1 Controparte_3 alcune eccezioni pregiudiziali e contrattuali e contestando la fondatezza della domanda attorea. Si costituiva anche contestando le risultanze dell'ATP sotto vari profili. CP_2
§ 2. – All'esito del processo il Tribunale così provvedeva:
1. in accoglimento delle domande dell'attore condanna la società Parte_2 a pagare al la somma di € 118.476,87 oltre agli Controparte_4 interessi, nella misura legale, dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
2. in accoglimento della domanda della convenuta condanna la società a Controparte_5 tenere indenne la società di quanto dovrà pagare al Parte_3 [...]
in ragione della presente sentenza;
Controparte_6
3. rigetta le ulteriori domande delle parti;
4. condanna le società e in solido tra Parte_2 Parte_1 loro, a rifondere al le spese di lite che si liquidano Controparte_4 in complessivi euro € 16.230,50, di cui € 13.430,00 per compensi, € 2.014,50 per spese generali (15% sul compenso totale ) ed € 759,00 di spese oltre ad iva e cpa come per legge. Spese compensate relativamente alle altre parti del giudizio;
5. pone definitivamente le spese della consulenza - liquidate come da separato decreto – a carico delle società e in solido tra loro. Parte_2 Parte_1
§ 3. – A motivo dell'accoglimento della domanda del Condominio, il Tribunale, premettendo che era stata eseguita una consulenza tecnica d'ufficio a opera dell' arch. in procedimento di Persona_2 accertamento tecnico preventivo (ATP) instaurato dal Condominio nei confronti della società
riferiva l'esito degli accertamenti del c.t.u., che aveva riscontrato Parte_2 Parte_2 i vizi allegati dal ricorrente e aveva quantificato in € 118.476,87 il costo delle opere di ripristino. Il Tribunale accertava poi la responsabilità ex art.1669 c.c. di Parte_2 quale venditore dell'immobile munito dei titoli edilizi necessari alla realizzazione del fabbricato e avente facoltà di verificare direttamente o a mezzo del Direttore dei Lavori nominato la corretta esecuzione delle opere, nei confronti del Condominio attore. Respingeva le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla società collocando alla data del 26.4.2016, secondo le deduzioni della stessa convenuta, la decorrenza del termine di decadenza per la denuncia dei vizi e alla data di deposito del ricorso per ATP (19.7.2016) la denuncia dei vizi stessi nei confronti della società. Osservava che il termine di prescrizione aveva ripreso a decorrere alla data di conclusione del procedimento di ATP, il 7.3.2017 sicché la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, avvenuta il 27.2.2018, era tempestiva. Il Tribunale accoglieva, inoltre, la domanda della nei confronti Parte_2 della sulla scorta della clausola di cui agli artt.14 e 15 del contratto di appalto, Parte_1 con cui la società chiamata in causa aveva espressamente assunto la garanzia per i vizi dell'opera. Il Tribunale respingeva, invece, la domanda di condanna in manleva della ei Parte_1 confronti della compagnia assicuratrice accogliendo l'eccezione di Controparte_1 inoperatività della polizza perché essa assicurava solamente i singoli proprietari degli immobili e non il costruttore, non essendo stata sottoscritta la garanzia dell'apposita sezione B dedicata alla responsabilità civile verso terzi. Osservava che, comunque, il diritto sarebbe prescritto ex art.2952 c.c.. Infine il Tribunale respingeva la domanda di manleva proposta da nei Parte_1 confronti di subfornitrice dei pannelli solari e subappaltatrice dell'opera di installazione CP_2 degli stessi, ritenendo indeterminabile la misura dell'incidenza di tali opere nella produzione dei danni lamentati dal Condominio.
§ 4. – La sentenza è stata impugnata sia da che da Parte_2 [...] con due distinti atti di appello, che hanno introdotto distinti giudizi. In entrambi i Parte_1 giudizi si è costituito il Condominio, resistendo agli appelli. Nel giudizio introdotto da
[...] si è costituita anche resistendo all'appello. Parte_1 Controparte_2 I due giudizi sono stati riuniti;
respinta l'istanza ex art.283 c.p.c. di e assegnato Parte_1 termine al Condominio per produrre in giudizio la delibera assembleare che lo autorizza a resistere in entrambi i giudizi, la Corte ha disposto rinvio per conclusioni. Dopo due rinvii d'ufficio per eccedenza del ruolo, mutato il rito ex art.281 sexies c.p.c., i due giudizi sono stati discussi oralmente all'udienza del 28.11.2025 e trattenuti in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, …(omissis)…riformare e/o annullare integralmente la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare le domande dell'appellato
[...]
, anche per decadenza e prescrizione delle sue domande, oltre perché Controparte_7 infondate e non provate, previa declaratoria di nullità, inutilizzabilità e non opponibilità della relazione di CTU espletata nel procedimento di A.T.P.; ovvero, in subordine e in parziale accoglimento dell'impugnazione, ridurre l'importo a titolo risarcitorio di cui alla sentenza appellata in Euro 77.007,73, ovvero in quella misura ulteriormente inferiore che dovesse essere accertata;
Voglia altresì rigettare, previo accoglimento dell'appello sul punto, la condanna in solido alle spese di CTU dell'A.T.P. per le ragioni espresse sub par. 5, lett. E. Con condanna delle parti appellate alla refusione delle spese di giudizio e degli onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Corrado Morrone, procuratore antistatario.”.
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento totale del presente atto di impugnazione e, per i motivi avanti precisati, riformare e/o annullare integralmente la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare le domande dell'appellato Controparte_7
, siccome innanzitutto affette da decadenza e prescrizione, oltre che infondate in fatto
[...] e in diritto;
voglia altresì annullare la condanna alle spese di lite e al rimborso delle spese di A.T.P., come disposte nella sentenza appellata;
ovvero dichiarare che le stesse siano dovute dalla società
tenuta a manlevare la società appellante per tutte le somme dovute Controparte_5 all'appellato Condominio;
in via subordinata, nel merito, in parziale accoglimento dell'appello per i motivi sub 3 e 4, determinare l'entità del danno nella misura di € 33.318,88 (trentatremilatrecentodiciotto/88), come quantificata dal C.T.P., Arch. escludendo Tes_1 comunque la somma di € 9.161,54 (novemilacentosessantuno/54), riferita ai pretesi danni verificatisi nelle singole unità immobiliari di proprietà dei singoli condomini. Con vittoria di spese di lite del presente e del precedente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Giuseppe Antonio Caruso.”
Per il Condominio:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Roma, ogni contraria istanza rigettata:
1. In via preliminare, dichiarare inammissibili entrambi gli appelli ex at.348 bis c.p.c.;
2.In via principale, rigettare sia il gravame proposto dalla , nonché il gravame Parte_4 proposto dallo poiché infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alle Parte_1 comparse di costituzione e risposta e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, anche in punto di liquidazione delle spese di lite e in subordine accogliere l'istanza ex art.346 c.p.c.;
3. Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
Per Controparte_2
“l'On.le Corte di Appello voglia:
1. accertare e dichiarare l'assoluta mancanza in capo all'appellata di responsabilità CP_2 nella produzione dei danni per cui è causa;
2. per l'effetto rigettare l'appello proposto dallo nella parte in cui chiede Parte_1 attribuirsi alla la responsabilità delle somme indicate nella CTU in atti con riferimento CP_2 ai danni derivanti dal lastrico solare del condominio di in Controparte_7 CP_4
3. condannare lo al rimborso in favore dell'appellata delle spese Pt_1 Parte_1 CP_2 ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, cap ed iva di legge.”
§ 5. - In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità degli appelli ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato le cause riunite per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definirle prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
§ 6. – Primo motivo dell'appello di e terzo motivo di appello di Parte_2
Parte_1 Con il primo motivo critica il rigetto delle eccezioni di decadenza Parte_2
e prescrizione ex art.1669 c.c.. In particolare l'appellante lamenta l'errata individuazione della data di decorrenza del termine annuale per la denuncia dei vizi di costruzione, criticando come meramente apparente e illegittima la motivazione della sentenza nella parte in cui afferma che essa stessa appellante avrebbe dedotto che la consapevolezza dei vizi sarebbe sorta nel Condominio il 26.4.2016. Osserva l'appellante che dalla documentazione da essa prodotta e non contestata (docc.8 e 8/a e doc.10) emergerebbe invece che il Condominio aveva acquisito tale conoscenza tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 e che le due denunce dei vizi indirizzate alla società dal condomino
[...] nell'interesse di tutti i condomini risalgono al 16.6.2014 e 4.12.2014. Inoltre l'atto di Parte_5 citazione del 27.4.2015 dei condomini e darebbe atto dell'espletamento di una Parte_5 Pt_6 perizia asseverata a forma del geom. che avrebbe accertato, già il 17.7.2014, l'esistenza di CP_8 infiltrazioni dal terrazzo in varie parti dell'edificio condominiale e la presenza nello stesso edificio di altri difetti e vizi. Al primo motivo di appello di corrisponde il terzo motivo di Parte_2 appello di che lamenta il mancato esame delle proprie eccezioni di decadenza Parte_1 e prescrizione nei confronti del Condominio e il rigetto delle corrispondenti eccezioni di
[...] dovuto, a dire dell'appellante, a un travisamento delle risultanze documentali Parte_2 (docc. da 5 a 11 allegati alla memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc di ) da Parte_2 cui emergerebbe la conoscenza dei vizi da parte del Condominio sin dal 2014.
I motivi sono infondati. La denuncia in data 16.6.2014 del condomino al sig. evidentemente nella Parte_5 Parte_1 qualità di legale rappresentante di riguardava infiltrazioni in Parte_2 alcuni appartamenti e cantine e non nelle aree comuni, eccezion fatta per l'area posti auto. Parimenti non riguardava le aree comuni la successiva comunicazione dello del 4.12.2014, che Parte_5 faceva riferimento a infiltrazioni ai acqua all'interno del proprio appartamento. Il giudizio instaurato dai coniugi e nei confronti della ebbe a oggetto Parte_5 Pt_6 Parte_2 un'azione a fondamento strettamente contrattuale di riduzione del prezzo e di risarcimento danni per vizi dell'appartamento e delle pertinenze dello stesso e per consegna di aliud pro alio, azioni entrambe respinte dal Tribunale per accertata decadenza e prescrizione ex art.1495 c.c. e per insussistenza dell' aliud pro alio. Dai suddetti documenti non si può evincere la conoscenza dai parte dei condomini dei numerosi vizi costruttivi dello stabile condominiale quali sarebbero successivamente emersi dalla perizia tecnica dell'ing. del 26.4.2016, a seguito della quale il Condominio ha poi tempestivamente Per_1 instaurato il procedimento di accertamento tecnico preventivo.
§ 7. - Secondo motivo di appello della e il quarto motivo di Parte_2 appello di Parte_1 Le appellanti criticano la sentenza nella parte in cui ascrive a la Parte_2 responsabilità del costruttore ex art.1669 c.c. Osservano che il riferimento del Tribunale alla titolarità del permesso di costruire da parte della convenuta è errato, in quanto il titolo edilizio era stato richiesto da alla quale soltanto risale, quindi, la progettazione del fabbricato. Inoltre alla CP_9 società convenuta in primo grado non potrebbe essere attribuito alcun potere di controllo sulle modalità di costruzione del fabbricato, nemmeno attraverso la figura del direttore dei lavori: il contratto di appalto concluso tra e Parte_2 Parte_1 dimostrerebbe piuttosto che la responsabilità della costruzione era stata interamente assunta dalla seconda e che la prima non aveva alcun potere di ingerirsi nelle modalità di realizzazione del fabbricato.
I motivi sono infondati.
In disparte la questione della titolarità del permesso di costruire, che non ha rilevanza ai fini che qui interessano, occorre invece ricordare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la responsabilità del costruttore per gravi vizi dell'opera ex art.1669 c.c., per la sua natura extracontrattuale, grava anche sul venditore che abbia mantenuto il potere di “impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva” (Cass.n.17955/2024 conforme a n.27250/2017 e a n.9730/2013 tra le molte). non ha assolto all'onere di provare di non aver avuto alcun potere Parte_2 di direttiva o controllo sull'appaltatore. Il fatto che l'appaltatore si sia assunto con il contratto di appalto la responsabilità per la costruzione a regola d'arte dell'edificio e per gli eventuali vizi è connaturato all'appalto e ha una rilevanza meramente interna al rapporto, ma non esclude il potere di controllo sull'operato dell'appaltatore normalmente proprio del committente.
§ 8. – Terzo motivo dell'appello di e prima parte del secondo Parte_2 motivo di appello di Parte_1 Le appellanti criticano la sentenza anche nella parte in cui ha incluso nell'importo del danno da risarcire al Condominio la somma di € 9.161,54 che riguarda, invece, danni a singole unità immobiliari, sebbene il Condominio in persona dell'amministratore, sfornito di un mandato ad hoc da parte dei proprietari delle unità immobiliari danneggiate, non avesse il potere di rappresentarli nel contenzioso con la società venditrice.
I motivi sono infondati. La c.t.u. ha preso in esame alcuni vizi di costruzione nelle parti private che hanno causato danni alle parti comuni, come i difetti di pendenza delle pavimentazioni esterne al piano terra che hanno causato infiltrazioni nell'autorimessa comune al piano interrato. Inoltre, nel computo metrico allegato alla relazione del c.t.u sono presenti voci di ripristino (eliminazioni muffe dagli appartamenti intt,9, 10 e 11 e ripristino cantina int.13) che riguardano danni alle parti di proprietà esclusiva causati da vizi costruttivi delle parti comuni. Tali danni devono quindi considerarsi meri riflessi dei danni all'edificio nella sua unitarietà e come tali possono esser fatti valere dal Condominio nei confronti del costruttore. In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore di condominio a promuovere l'azione di cui all'art. 1669 c.c. è limitata alle pretese che investono la tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà, quindi in relazione ai pregiudizi che investono le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, mentre non si estende alle azioni risarcitorie relative ai danni subiti dai singoli condomini per il ridotto uso dei beni su cui vantano diritti individuali, essendo tali diritti estranei al potere di rappresentanza dell'amministratore fissato dagli artt. 1130 e 1131 c.c. (Cass.n.19121/2025)
§ 10.- Seconda parte del secondo motivo dell'appello di Parte_1 Con la seconda censura contenuta nel secondo motivo di appello, critica la Parte_1 sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda nei confronti di chiamata in causa Controparte_2 quale subappaltatrice, che secondo il c.t.u. ha errato nella installazione dell'impianto fotovoltaico causando la perforazione della guaina di impermeabilizzazione del lastrico solare con conseguenti danni per € 32.307,60, somma che dovrebbe essere posta esclusivamente a carico della chiamata in causa, riducendo l'importo del risarcimento dovuto da Parte_1
Il motivo è infondato. Per_ ha contestato la c.t.u. dell'arch. resa nel procedimento di ATP cui essa non ha preso CP_2 parte, osservando che il sistema di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici da essa prescelto utilizza delle zavorre di cemento proprio per evitare di forare il rivestimento del lastrico solare. Osserva l'appellata che il bullone di ancoraggio non sporge dalla base di cemento e quindi non può perforare le mattonelle di rivestimento del terrazzo, tanto meno il massetto e la guaina sottostanti. Lamenta che il c.t.u. non abbia eseguito verifiche approfondite, non abbia misurato la lunghezza dei bulloni, né spostato uno qualsiasi dei pannelli fotovoltaici per verificare se vi fossero fori nel pavimento sotto le piastre di cemento. Per_ Effettivamente la relazione dell'arch. sul punto è estremamente carente. Se è vero che le infiltrazioni dal lastrico solare evidenziano un difetto di impermeabilizzazione, l'assunto che difetto fosse causato da perforazioni eseguite dall'installatore dell'impianto fotovoltaico non risulta supportato da alcuna indagine e non resiste, pertanto, alle contestazioni sollevate dalla società subappaltatrice.
§ 9. – Quarto motivo dell'appello di e primo motivo di appello Parte_2 di Parte_7
critica la sentenza perché recepisce le considerazioni del c.t.u. in modo
[...] asseritamente acritico e senza tenere nella dovuta considerazione le osservazioni critiche del consulente di parte convenuta, specie con riferimento ai prezzi applicati dal c.t.u. per quantificare il costo dei ripristini. critica la sentenza perché ha recepito le considerazioni del c.t.u. anche nei Parte_1 propri confronti, senza tener conto del fatto che essa rimase estranea al procedimento di ATP e che quindi l'esito di tal procedimento non le sarebbe opponibile.
I motivi sono entrambi infondati. Il computo metrico estimativo del c.t.p. di espunge dal calcolo numerose Parte_2 voci di costo necessarie, come il noleggio dell'impalcatura e il relativo allarme, il ripristino della cantina int.13 e delle pavimentazioni esterne al piano secondo, buona parte delle lavorazioni di ripristino della impermeabilizzazione del lastrico solare, il lavoro per le eliminazioni delle muffe dagli appartamenti intt,9, 10 e 11, i trasporti. Si tratta pertanto di un computo non attendibile, anche perché non corredato di vere e proprie osservazioni critiche alla relazione del c.t.u., con la quale l'arch.
omette di confrontarsi. Persona_3 Per quanto riguarda è vero che l'opponibilità del risultato probatorio conseguito Parte_1 nel procedimento di A.T.P. presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore (Cass.n.24981/2020). Tuttavia è vero anche che la società chiamata in causa non ha sollevato motivate critiche al contenuto dell'accertamento tecnico svolto in sede di A.T.P., sicché la rinnovazione della c.t.u. nel corso del giudizio di merito avrebbe comportato un inutile aggravamento dell'istruttoria.
§ 10. - Quinto motivo dell'appello di e quinto motivo di appello Parte_2 di Parte_1 Gli ultimi motivi di appello di entrambe le società riguardano la regolazione delle spese processuali. lamenta che il Tribunale non abbia condannato Parte_2 Parte_1 chiamata in causa, a tenerla indenne anche dall'onere delle spese processuali e di c.t.u. dovute al Condominio, come avrebbe dovuto dato che l'obbligo di manleva si estende a ogni pretesa economica. La doglianza è infondata. E' vero che la società appaltatrice, essendosi obbligata, ai sensi dell'art.15 del contratto di appalto, a
“tenere indenne la committente da qualsivoglia pretesa o richiesta di terzi che si ritenessero danneggiati dall'attività da essa svolta nell'esecuzione del presente contratto”, è obbligata a manlevare la committente anche dell'onere delle spese processuali e di c.t.u., non solo di quello del risarcimento danni. Tuttavia la sentenza di primo grado ha condannato “a Parte_1 tenere indenne la società di quanto dovrà pagare al Parte_3 [...]
in ragione della presente sentenza”, senza alcuna limitazione Controparte_6 dell'obbligo di manleva che non sia quella dettata dalla sentenza e dalle statuizioni di condanna ivi contenute. Si ritiene pertanto che l'impugnativa si basi su un fraintendimento del contenuto della decisione di primo grado. critica la sentenza nella parte in cui ha posto a suo carico, in solido con Parte_1
, le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di ATP a cui essa non ha Parte_2 preso parte. La doglianza è infondata: è vero che il costo della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P. deve gravare sulla parte che l'ha richiesta, ma una volta instaurato il giudizio di merito e utilizzata la c.t.u. anche nell'ambito di questo giudizio, gli oneri della c.t.u. vanno regolati in considerazione dell'esito del giudizio di merito. Peraltro il motivo non appare sorretto da un concreto interesse dell'appellante, atteso che è tenuta a manlevare da ogni somma pagata Parte_1 Parte_2 al Condominio in esecuzione della sentenza di primo grado, quindi anche dalle spese di c.t.u..
§ 11. – Le spese processuali seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico delle appellanti e a favore del Condominio secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione del giudizio 4890/2021 che ha avuto minimo svolgimento. Nel rapporto tra ed le spese processuali sono poste a carico Parte_1 Controparte_2 della prima liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione del giudizio 4890/2021 che ha avuto minimo svolgimento. Nel rapporto tra e la soccombenza Parte_1 Parte_2 reciproca giustifica la compensazione totale delle spese processuali.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sugli appelli di e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.10878/2021, pubblicata in data Parte_2 22.6.2021, così decide:
- rigetta entrambi gli appelli;
- condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_10
le spese processuali liquidate in € 14.317,00 per compenso, oltre spese
[...] generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- condanna a rifondere le spese processuali liquidate in € Parte_1 Controparte_2
8.469,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- condanna a rifondere al Parte_2 [...]
le spese processuali liquidate in € 12.154,00 per compenso, Controparte_10 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- compensa interamente le spese processuali tra e Parte_1 [...]
Parte_2
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte di entrambe le appellanti dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025
Il presidente est.
ON ZO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa ON ZO , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili di secondo grado riunite, iscritte al n. 4609 e al n.4890 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, vertenti tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Morrone Corrado e Colucci Francesco per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante nella causa n.4609/2021
P.IVA ) Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Caruso Antonio Giuseppe per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante nella causa n.4890/2021
e
CONDOMINIO EDILIZIO VIA FRANCESCO BONFIGLIO 57 ROMA (C.F. ) P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rosa per procura in calce alle comparse di risposta appellato in entrambi i giudizi
Controparte_1 contumace in entrambi i giudizi appellata in entrambi i giudizi
P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Guidi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.4609/2021 appellata in entrambi i giudizi
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.10878/2021 pubblicata in data 22.6.2021
FATTO E DIRITTO § 1. - Il Condominio Edilizio Via Francesco Bonfiglio conveniva in giudizio
[...] lamentando di aver subito danni alle parti comuni dell'immobile e Parte_2 conseguentemente anche agli appartamenti privati a causa di vizi dei lavori di costruzione dell'edificio, come accertati e quantificati all'esito di un giudizio di ATP, (RG. 52523/2016 Trib. Roma – Dott. Taferna). Proponeva conseguente domanda di condanna della società convenuta al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 140.320,92 oltre iva, oltre ad € 43.620,00 per costo delle opere aggiuntive come indicato dal consulente tecnico di parte del Condominio Ingegnere
con la perizia tecnica di parte in data 15 febbraio 2018, salvo il diverso importo Persona_1 ritenuto di giustizia nel prosieguo del giudizio, oltre interessi ed accessori di legge. La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, per essere essa solamente proprietaria del terreno e venditrice del fabbricato e, previa autorizzazione, chiamava in causa con domanda di manleva lo società appaltatrice dei lavori, Parte_1 con la quale aveva stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di detto immobile. Eccepiva, inoltre, la decadenza e prescrizione dall'azione di garanzia essendo stata proposta l'azione oltre l'anno dalla denunzia dei vizi. Si costituiva in giudizio la società che contestava la domanda e chiedeva a sua Parte_1 volta di chiamare in causa in garanzia le società e per essere Controparte_3 Controparte_2 manlevata in caso di condanna in forza dei contratti di assicurazione e di subappalto rispettivamente stipulati con queste ultime. (già si costituiva in giudizio formulando Controparte_1 Controparte_3 alcune eccezioni pregiudiziali e contrattuali e contestando la fondatezza della domanda attorea. Si costituiva anche contestando le risultanze dell'ATP sotto vari profili. CP_2
§ 2. – All'esito del processo il Tribunale così provvedeva:
1. in accoglimento delle domande dell'attore condanna la società Parte_2 a pagare al la somma di € 118.476,87 oltre agli Controparte_4 interessi, nella misura legale, dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
2. in accoglimento della domanda della convenuta condanna la società a Controparte_5 tenere indenne la società di quanto dovrà pagare al Parte_3 [...]
in ragione della presente sentenza;
Controparte_6
3. rigetta le ulteriori domande delle parti;
4. condanna le società e in solido tra Parte_2 Parte_1 loro, a rifondere al le spese di lite che si liquidano Controparte_4 in complessivi euro € 16.230,50, di cui € 13.430,00 per compensi, € 2.014,50 per spese generali (15% sul compenso totale ) ed € 759,00 di spese oltre ad iva e cpa come per legge. Spese compensate relativamente alle altre parti del giudizio;
5. pone definitivamente le spese della consulenza - liquidate come da separato decreto – a carico delle società e in solido tra loro. Parte_2 Parte_1
§ 3. – A motivo dell'accoglimento della domanda del Condominio, il Tribunale, premettendo che era stata eseguita una consulenza tecnica d'ufficio a opera dell' arch. in procedimento di Persona_2 accertamento tecnico preventivo (ATP) instaurato dal Condominio nei confronti della società
riferiva l'esito degli accertamenti del c.t.u., che aveva riscontrato Parte_2 Parte_2 i vizi allegati dal ricorrente e aveva quantificato in € 118.476,87 il costo delle opere di ripristino. Il Tribunale accertava poi la responsabilità ex art.1669 c.c. di Parte_2 quale venditore dell'immobile munito dei titoli edilizi necessari alla realizzazione del fabbricato e avente facoltà di verificare direttamente o a mezzo del Direttore dei Lavori nominato la corretta esecuzione delle opere, nei confronti del Condominio attore. Respingeva le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla società collocando alla data del 26.4.2016, secondo le deduzioni della stessa convenuta, la decorrenza del termine di decadenza per la denuncia dei vizi e alla data di deposito del ricorso per ATP (19.7.2016) la denuncia dei vizi stessi nei confronti della società. Osservava che il termine di prescrizione aveva ripreso a decorrere alla data di conclusione del procedimento di ATP, il 7.3.2017 sicché la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, avvenuta il 27.2.2018, era tempestiva. Il Tribunale accoglieva, inoltre, la domanda della nei confronti Parte_2 della sulla scorta della clausola di cui agli artt.14 e 15 del contratto di appalto, Parte_1 con cui la società chiamata in causa aveva espressamente assunto la garanzia per i vizi dell'opera. Il Tribunale respingeva, invece, la domanda di condanna in manleva della ei Parte_1 confronti della compagnia assicuratrice accogliendo l'eccezione di Controparte_1 inoperatività della polizza perché essa assicurava solamente i singoli proprietari degli immobili e non il costruttore, non essendo stata sottoscritta la garanzia dell'apposita sezione B dedicata alla responsabilità civile verso terzi. Osservava che, comunque, il diritto sarebbe prescritto ex art.2952 c.c.. Infine il Tribunale respingeva la domanda di manleva proposta da nei Parte_1 confronti di subfornitrice dei pannelli solari e subappaltatrice dell'opera di installazione CP_2 degli stessi, ritenendo indeterminabile la misura dell'incidenza di tali opere nella produzione dei danni lamentati dal Condominio.
§ 4. – La sentenza è stata impugnata sia da che da Parte_2 [...] con due distinti atti di appello, che hanno introdotto distinti giudizi. In entrambi i Parte_1 giudizi si è costituito il Condominio, resistendo agli appelli. Nel giudizio introdotto da
[...] si è costituita anche resistendo all'appello. Parte_1 Controparte_2 I due giudizi sono stati riuniti;
respinta l'istanza ex art.283 c.p.c. di e assegnato Parte_1 termine al Condominio per produrre in giudizio la delibera assembleare che lo autorizza a resistere in entrambi i giudizi, la Corte ha disposto rinvio per conclusioni. Dopo due rinvii d'ufficio per eccedenza del ruolo, mutato il rito ex art.281 sexies c.p.c., i due giudizi sono stati discussi oralmente all'udienza del 28.11.2025 e trattenuti in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, …(omissis)…riformare e/o annullare integralmente la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare le domande dell'appellato
[...]
, anche per decadenza e prescrizione delle sue domande, oltre perché Controparte_7 infondate e non provate, previa declaratoria di nullità, inutilizzabilità e non opponibilità della relazione di CTU espletata nel procedimento di A.T.P.; ovvero, in subordine e in parziale accoglimento dell'impugnazione, ridurre l'importo a titolo risarcitorio di cui alla sentenza appellata in Euro 77.007,73, ovvero in quella misura ulteriormente inferiore che dovesse essere accertata;
Voglia altresì rigettare, previo accoglimento dell'appello sul punto, la condanna in solido alle spese di CTU dell'A.T.P. per le ragioni espresse sub par. 5, lett. E. Con condanna delle parti appellate alla refusione delle spese di giudizio e degli onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Corrado Morrone, procuratore antistatario.”.
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento totale del presente atto di impugnazione e, per i motivi avanti precisati, riformare e/o annullare integralmente la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare le domande dell'appellato Controparte_7
, siccome innanzitutto affette da decadenza e prescrizione, oltre che infondate in fatto
[...] e in diritto;
voglia altresì annullare la condanna alle spese di lite e al rimborso delle spese di A.T.P., come disposte nella sentenza appellata;
ovvero dichiarare che le stesse siano dovute dalla società
tenuta a manlevare la società appellante per tutte le somme dovute Controparte_5 all'appellato Condominio;
in via subordinata, nel merito, in parziale accoglimento dell'appello per i motivi sub 3 e 4, determinare l'entità del danno nella misura di € 33.318,88 (trentatremilatrecentodiciotto/88), come quantificata dal C.T.P., Arch. escludendo Tes_1 comunque la somma di € 9.161,54 (novemilacentosessantuno/54), riferita ai pretesi danni verificatisi nelle singole unità immobiliari di proprietà dei singoli condomini. Con vittoria di spese di lite del presente e del precedente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Giuseppe Antonio Caruso.”
Per il Condominio:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Roma, ogni contraria istanza rigettata:
1. In via preliminare, dichiarare inammissibili entrambi gli appelli ex at.348 bis c.p.c.;
2.In via principale, rigettare sia il gravame proposto dalla , nonché il gravame Parte_4 proposto dallo poiché infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alle Parte_1 comparse di costituzione e risposta e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, anche in punto di liquidazione delle spese di lite e in subordine accogliere l'istanza ex art.346 c.p.c.;
3. Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
Per Controparte_2
“l'On.le Corte di Appello voglia:
1. accertare e dichiarare l'assoluta mancanza in capo all'appellata di responsabilità CP_2 nella produzione dei danni per cui è causa;
2. per l'effetto rigettare l'appello proposto dallo nella parte in cui chiede Parte_1 attribuirsi alla la responsabilità delle somme indicate nella CTU in atti con riferimento CP_2 ai danni derivanti dal lastrico solare del condominio di in Controparte_7 CP_4
3. condannare lo al rimborso in favore dell'appellata delle spese Pt_1 Parte_1 CP_2 ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, cap ed iva di legge.”
§ 5. - In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità degli appelli ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato le cause riunite per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definirle prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
§ 6. – Primo motivo dell'appello di e terzo motivo di appello di Parte_2
Parte_1 Con il primo motivo critica il rigetto delle eccezioni di decadenza Parte_2
e prescrizione ex art.1669 c.c.. In particolare l'appellante lamenta l'errata individuazione della data di decorrenza del termine annuale per la denuncia dei vizi di costruzione, criticando come meramente apparente e illegittima la motivazione della sentenza nella parte in cui afferma che essa stessa appellante avrebbe dedotto che la consapevolezza dei vizi sarebbe sorta nel Condominio il 26.4.2016. Osserva l'appellante che dalla documentazione da essa prodotta e non contestata (docc.8 e 8/a e doc.10) emergerebbe invece che il Condominio aveva acquisito tale conoscenza tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 e che le due denunce dei vizi indirizzate alla società dal condomino
[...] nell'interesse di tutti i condomini risalgono al 16.6.2014 e 4.12.2014. Inoltre l'atto di Parte_5 citazione del 27.4.2015 dei condomini e darebbe atto dell'espletamento di una Parte_5 Pt_6 perizia asseverata a forma del geom. che avrebbe accertato, già il 17.7.2014, l'esistenza di CP_8 infiltrazioni dal terrazzo in varie parti dell'edificio condominiale e la presenza nello stesso edificio di altri difetti e vizi. Al primo motivo di appello di corrisponde il terzo motivo di Parte_2 appello di che lamenta il mancato esame delle proprie eccezioni di decadenza Parte_1 e prescrizione nei confronti del Condominio e il rigetto delle corrispondenti eccezioni di
[...] dovuto, a dire dell'appellante, a un travisamento delle risultanze documentali Parte_2 (docc. da 5 a 11 allegati alla memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc di ) da Parte_2 cui emergerebbe la conoscenza dei vizi da parte del Condominio sin dal 2014.
I motivi sono infondati. La denuncia in data 16.6.2014 del condomino al sig. evidentemente nella Parte_5 Parte_1 qualità di legale rappresentante di riguardava infiltrazioni in Parte_2 alcuni appartamenti e cantine e non nelle aree comuni, eccezion fatta per l'area posti auto. Parimenti non riguardava le aree comuni la successiva comunicazione dello del 4.12.2014, che Parte_5 faceva riferimento a infiltrazioni ai acqua all'interno del proprio appartamento. Il giudizio instaurato dai coniugi e nei confronti della ebbe a oggetto Parte_5 Pt_6 Parte_2 un'azione a fondamento strettamente contrattuale di riduzione del prezzo e di risarcimento danni per vizi dell'appartamento e delle pertinenze dello stesso e per consegna di aliud pro alio, azioni entrambe respinte dal Tribunale per accertata decadenza e prescrizione ex art.1495 c.c. e per insussistenza dell' aliud pro alio. Dai suddetti documenti non si può evincere la conoscenza dai parte dei condomini dei numerosi vizi costruttivi dello stabile condominiale quali sarebbero successivamente emersi dalla perizia tecnica dell'ing. del 26.4.2016, a seguito della quale il Condominio ha poi tempestivamente Per_1 instaurato il procedimento di accertamento tecnico preventivo.
§ 7. - Secondo motivo di appello della e il quarto motivo di Parte_2 appello di Parte_1 Le appellanti criticano la sentenza nella parte in cui ascrive a la Parte_2 responsabilità del costruttore ex art.1669 c.c. Osservano che il riferimento del Tribunale alla titolarità del permesso di costruire da parte della convenuta è errato, in quanto il titolo edilizio era stato richiesto da alla quale soltanto risale, quindi, la progettazione del fabbricato. Inoltre alla CP_9 società convenuta in primo grado non potrebbe essere attribuito alcun potere di controllo sulle modalità di costruzione del fabbricato, nemmeno attraverso la figura del direttore dei lavori: il contratto di appalto concluso tra e Parte_2 Parte_1 dimostrerebbe piuttosto che la responsabilità della costruzione era stata interamente assunta dalla seconda e che la prima non aveva alcun potere di ingerirsi nelle modalità di realizzazione del fabbricato.
I motivi sono infondati.
In disparte la questione della titolarità del permesso di costruire, che non ha rilevanza ai fini che qui interessano, occorre invece ricordare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la responsabilità del costruttore per gravi vizi dell'opera ex art.1669 c.c., per la sua natura extracontrattuale, grava anche sul venditore che abbia mantenuto il potere di “impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva” (Cass.n.17955/2024 conforme a n.27250/2017 e a n.9730/2013 tra le molte). non ha assolto all'onere di provare di non aver avuto alcun potere Parte_2 di direttiva o controllo sull'appaltatore. Il fatto che l'appaltatore si sia assunto con il contratto di appalto la responsabilità per la costruzione a regola d'arte dell'edificio e per gli eventuali vizi è connaturato all'appalto e ha una rilevanza meramente interna al rapporto, ma non esclude il potere di controllo sull'operato dell'appaltatore normalmente proprio del committente.
§ 8. – Terzo motivo dell'appello di e prima parte del secondo Parte_2 motivo di appello di Parte_1 Le appellanti criticano la sentenza anche nella parte in cui ha incluso nell'importo del danno da risarcire al Condominio la somma di € 9.161,54 che riguarda, invece, danni a singole unità immobiliari, sebbene il Condominio in persona dell'amministratore, sfornito di un mandato ad hoc da parte dei proprietari delle unità immobiliari danneggiate, non avesse il potere di rappresentarli nel contenzioso con la società venditrice.
I motivi sono infondati. La c.t.u. ha preso in esame alcuni vizi di costruzione nelle parti private che hanno causato danni alle parti comuni, come i difetti di pendenza delle pavimentazioni esterne al piano terra che hanno causato infiltrazioni nell'autorimessa comune al piano interrato. Inoltre, nel computo metrico allegato alla relazione del c.t.u sono presenti voci di ripristino (eliminazioni muffe dagli appartamenti intt,9, 10 e 11 e ripristino cantina int.13) che riguardano danni alle parti di proprietà esclusiva causati da vizi costruttivi delle parti comuni. Tali danni devono quindi considerarsi meri riflessi dei danni all'edificio nella sua unitarietà e come tali possono esser fatti valere dal Condominio nei confronti del costruttore. In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore di condominio a promuovere l'azione di cui all'art. 1669 c.c. è limitata alle pretese che investono la tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà, quindi in relazione ai pregiudizi che investono le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, mentre non si estende alle azioni risarcitorie relative ai danni subiti dai singoli condomini per il ridotto uso dei beni su cui vantano diritti individuali, essendo tali diritti estranei al potere di rappresentanza dell'amministratore fissato dagli artt. 1130 e 1131 c.c. (Cass.n.19121/2025)
§ 10.- Seconda parte del secondo motivo dell'appello di Parte_1 Con la seconda censura contenuta nel secondo motivo di appello, critica la Parte_1 sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda nei confronti di chiamata in causa Controparte_2 quale subappaltatrice, che secondo il c.t.u. ha errato nella installazione dell'impianto fotovoltaico causando la perforazione della guaina di impermeabilizzazione del lastrico solare con conseguenti danni per € 32.307,60, somma che dovrebbe essere posta esclusivamente a carico della chiamata in causa, riducendo l'importo del risarcimento dovuto da Parte_1
Il motivo è infondato. Per_ ha contestato la c.t.u. dell'arch. resa nel procedimento di ATP cui essa non ha preso CP_2 parte, osservando che il sistema di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici da essa prescelto utilizza delle zavorre di cemento proprio per evitare di forare il rivestimento del lastrico solare. Osserva l'appellata che il bullone di ancoraggio non sporge dalla base di cemento e quindi non può perforare le mattonelle di rivestimento del terrazzo, tanto meno il massetto e la guaina sottostanti. Lamenta che il c.t.u. non abbia eseguito verifiche approfondite, non abbia misurato la lunghezza dei bulloni, né spostato uno qualsiasi dei pannelli fotovoltaici per verificare se vi fossero fori nel pavimento sotto le piastre di cemento. Per_ Effettivamente la relazione dell'arch. sul punto è estremamente carente. Se è vero che le infiltrazioni dal lastrico solare evidenziano un difetto di impermeabilizzazione, l'assunto che difetto fosse causato da perforazioni eseguite dall'installatore dell'impianto fotovoltaico non risulta supportato da alcuna indagine e non resiste, pertanto, alle contestazioni sollevate dalla società subappaltatrice.
§ 9. – Quarto motivo dell'appello di e primo motivo di appello Parte_2 di Parte_7
critica la sentenza perché recepisce le considerazioni del c.t.u. in modo
[...] asseritamente acritico e senza tenere nella dovuta considerazione le osservazioni critiche del consulente di parte convenuta, specie con riferimento ai prezzi applicati dal c.t.u. per quantificare il costo dei ripristini. critica la sentenza perché ha recepito le considerazioni del c.t.u. anche nei Parte_1 propri confronti, senza tener conto del fatto che essa rimase estranea al procedimento di ATP e che quindi l'esito di tal procedimento non le sarebbe opponibile.
I motivi sono entrambi infondati. Il computo metrico estimativo del c.t.p. di espunge dal calcolo numerose Parte_2 voci di costo necessarie, come il noleggio dell'impalcatura e il relativo allarme, il ripristino della cantina int.13 e delle pavimentazioni esterne al piano secondo, buona parte delle lavorazioni di ripristino della impermeabilizzazione del lastrico solare, il lavoro per le eliminazioni delle muffe dagli appartamenti intt,9, 10 e 11, i trasporti. Si tratta pertanto di un computo non attendibile, anche perché non corredato di vere e proprie osservazioni critiche alla relazione del c.t.u., con la quale l'arch.
omette di confrontarsi. Persona_3 Per quanto riguarda è vero che l'opponibilità del risultato probatorio conseguito Parte_1 nel procedimento di A.T.P. presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore (Cass.n.24981/2020). Tuttavia è vero anche che la società chiamata in causa non ha sollevato motivate critiche al contenuto dell'accertamento tecnico svolto in sede di A.T.P., sicché la rinnovazione della c.t.u. nel corso del giudizio di merito avrebbe comportato un inutile aggravamento dell'istruttoria.
§ 10. - Quinto motivo dell'appello di e quinto motivo di appello Parte_2 di Parte_1 Gli ultimi motivi di appello di entrambe le società riguardano la regolazione delle spese processuali. lamenta che il Tribunale non abbia condannato Parte_2 Parte_1 chiamata in causa, a tenerla indenne anche dall'onere delle spese processuali e di c.t.u. dovute al Condominio, come avrebbe dovuto dato che l'obbligo di manleva si estende a ogni pretesa economica. La doglianza è infondata. E' vero che la società appaltatrice, essendosi obbligata, ai sensi dell'art.15 del contratto di appalto, a
“tenere indenne la committente da qualsivoglia pretesa o richiesta di terzi che si ritenessero danneggiati dall'attività da essa svolta nell'esecuzione del presente contratto”, è obbligata a manlevare la committente anche dell'onere delle spese processuali e di c.t.u., non solo di quello del risarcimento danni. Tuttavia la sentenza di primo grado ha condannato “a Parte_1 tenere indenne la società di quanto dovrà pagare al Parte_3 [...]
in ragione della presente sentenza”, senza alcuna limitazione Controparte_6 dell'obbligo di manleva che non sia quella dettata dalla sentenza e dalle statuizioni di condanna ivi contenute. Si ritiene pertanto che l'impugnativa si basi su un fraintendimento del contenuto della decisione di primo grado. critica la sentenza nella parte in cui ha posto a suo carico, in solido con Parte_1
, le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di ATP a cui essa non ha Parte_2 preso parte. La doglianza è infondata: è vero che il costo della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P. deve gravare sulla parte che l'ha richiesta, ma una volta instaurato il giudizio di merito e utilizzata la c.t.u. anche nell'ambito di questo giudizio, gli oneri della c.t.u. vanno regolati in considerazione dell'esito del giudizio di merito. Peraltro il motivo non appare sorretto da un concreto interesse dell'appellante, atteso che è tenuta a manlevare da ogni somma pagata Parte_1 Parte_2 al Condominio in esecuzione della sentenza di primo grado, quindi anche dalle spese di c.t.u..
§ 11. – Le spese processuali seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico delle appellanti e a favore del Condominio secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione del giudizio 4890/2021 che ha avuto minimo svolgimento. Nel rapporto tra ed le spese processuali sono poste a carico Parte_1 Controparte_2 della prima liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione del giudizio 4890/2021 che ha avuto minimo svolgimento. Nel rapporto tra e la soccombenza Parte_1 Parte_2 reciproca giustifica la compensazione totale delle spese processuali.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sugli appelli di e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.10878/2021, pubblicata in data Parte_2 22.6.2021, così decide:
- rigetta entrambi gli appelli;
- condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_10
le spese processuali liquidate in € 14.317,00 per compenso, oltre spese
[...] generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- condanna a rifondere le spese processuali liquidate in € Parte_1 Controparte_2
8.469,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- condanna a rifondere al Parte_2 [...]
le spese processuali liquidate in € 12.154,00 per compenso, Controparte_10 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- compensa interamente le spese processuali tra e Parte_1 [...]
Parte_2
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte di entrambe le appellanti dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025
Il presidente est.
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