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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/10/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 312/2024 del ruolo generale e promossa
DA
nata a [...] l'[...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in San Benedetto del Tronto via XX Settembre n. 15 presso lo studio dell'avv. Emilio
Faenza, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Luca Cossignani, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
pagina 1 di 8 nato a [...] l'[...] (c.f. ), e Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentati e CP_2 C.F._3
difesi dall'avv. Giovanni Nicolini, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 596 del 10/5-25/9/2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
Piaccia alla Onorevole Corte d'Appello di Ancona, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattese ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenuta la fondatezza dei motivi esposti con il gravame, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle domande, delle difese e delle eccezioni già avanzate in primo grado e da intendersi tutte integralmente riproposte
in via preliminare ed istruttoria
In via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di primo grado formulate nella II memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte creditrice opposta, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte (ammissione dell'interrogatorio formale e, in caso di fallanza, prova per testi sulle circostanze articolate);
nel merito
In via principale, nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente tutte le domande proposte da e con l'opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1 CP_2
siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la piena legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto n.533/2017 del Tribunale di Ascoli Piceno.
In via subordinata, nel merito, della denegata e non creduta ipotesi in cui trovassero accoglimento anche parziale le avverse domande, salvo gravame, accertare e dichiarare con qualunque statuizione che il sig. è debitore nei confronti della sig.ra della Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 8 complessiva somma di € 27.970,25 e che la sig.ra è debitrice nei confronti della sig.ra CP_2
della complessiva somma di € 27.970,25, il tutto per le causali di cui in atti e/o a Parte_1
titolo risarcitorio e/o ad altro titolo e, per l'effetto, condannarli al pagamento di tali somme, o quelle maggiori o minori che risulteranno di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
In via ulteriormente subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui trovassero accoglimento anche parziale le avverse domande, salvo gravame, accertare e dichiarare che il sig.
è debitore nei confronti della sig.ra della complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di € 38.727,61 e che la sig.ra è debitrice nei confronti della sig.ra CP_2 Parte_1
della complessiva somma di € 17.212,89, il tutto per le causali di cui in atti e/o a titolo
[...]
risarcitorio e/o ad altro titolo e, per l'effetto, condannarli al pagamento di tali somme, o quelle maggiori o minori che risulteranno di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
Condannare in ogni caso gli appellati e alla restituzione in favore Controparte_1 CP_2
dell'appellante di tutte le somme ad essi versate da in esecuzione della sentenza Parte_1
di primo grado.
Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado.
Per parte appellata: Voglia la Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere, in quanto infondato, l'appello proposto dalla signora Parte_1
con atto di citazione 23.3.2024, avverso la sentenza 25 settembre 2023, n. 596, del Tribunale di Ascoli
Piceno, Sezione Civile, ed ogni sua domanda nei confronti dei signori ed Controparte_1 CP_2
confermando integralmente la sentenza impugnata.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno in accoglimento dell'opposizione proposta da e avverso il DI n. 533/2017, emesso nei loro confronti ed in favore di Controparte_1 CP_2
per il pagamento ciascuno della complessiva somma di € 27.970,25, oltre Parte_1
accessori di legge, a titolo di “sopravvenienze passive” della s.r.l. Hotel Cristallo, ha revocato il predetto decreto ed ha rigettato la domanda azionata in via monitoria, con condanna dell'opposta al rimborso delle spese di lite in favore degli opponenti.
Sinteticamente il Tribunale ha ritenuto che “il prezzo di riscatto di una locazione finanziaria non sia
una “sopravvenienza passiva” con conseguente esclusione della violazione dell'art.
7.c dell'orinario
contratto di cessione di quote” e che “anche a voler ammettere che il prezzo del riscatto dei n. 28 posti
auto fosse una condizione rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società e quindi
doveva essere inserita nella situazione contabile della società, la socia acquirente delle quote era già
socia lei stessa per il 35% per cui non poteva non sapere dell'originario leasing dell'anno 2004
relativo peraltro ai posti auto che sono peraltro elemento necessario alla struttura alberghiera di che
trattasi”.
ha proposto appello, deducendo l'erroneità della decisione per non avere il Parte_1
primo giudice correttamente interpretato la scrittura privata di cessione delle quote e i documenti ad essa allegati e valutato adeguatamente le risultanze della disposta TU. Ha quindi concluso come in epigrafe per la condanna degli appellati al pagamento della complessiva somma di € 27.970,25 “per le
causali di cui in atti e/o a titolo risarcitorio e/o ad altro titolo”.
Gli appellati hanno resistito al gravame, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della medesima somma azionata in via monitoria a titolo di risarcimento danni “per responsabilità civile” in quanto in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'appellante per violazione dell'art. 345 c.p.c.. Parte_1
pagina 4 di 8 Dall'esame degli scritti difensivi depositati in primo grado emerge infatti per tabulas che la domanda di condanna al pagamento delle somme azionate in via monitoria è stata dall'appellante fondata sulla sola natura di sopravvenienza passiva dell'importo da lei versato per il riscatto dei “posti auto coperti
adiacenti la struttura alberghiera” condotti in leasing, riscatto necessitato dal fatto che si trattava di
“beni indispensabili per l'esercizio dell'attività alberghiera”. Solo in questa sede, facendo leva sui rilievi svolti dal TU nominato in primo grado, l'appellante propone una domanda risarcitoria fondata sulla circostanza che l'omessa indicazione nello stato patrimoniale della posta di bilancio relativa al prezzo di riscatto dei beni immobili condotti in leasing costituirebbe “una mancanza di chiarezza e
completezza delle informazioni assunte dalla cessionaria” determinanti per definire gli accordi tra le parti.
Nel merito l'appello non appare meritevole di accoglimento.
La assume l'erroneità della decisione per avere il primo giudice innanzitutto ritenuto di Parte_1
interpretare l'espressione “sopravvenienza passiva” contenuta nella clausola 7c della scrittura privata del 21/12/2012 in senso conforme al suo significato normativo e “tecnico contabile”, così come precisato dal nominato TU (e cioè “le sopravvenienze passive sono costi straordinari, imprevedibili,
che si aggiungono ai costi ordinariamente sostenuti dalla società. Dipendono quindi da eventi
accidentali”), invece di verificare la reale volontà delle parti. Afferma in particolare che, avendo le parti specificamente elencato le situazioni patrimoniali conosciute, in relazione alle quali è stata esclusa la natura di “sopravvenienze passive”, queste ultime avrebbero dovuto essere individuate in tutti gli impegni economici non indicati e quindi non considerati.
L'assunto non è condivisibile sulla base di una interpretazione puntuale e sistematica delle clausole 7c
e 7m del contratto di cessione di quote dedotto in giudizio.
La clausola 7c qualifica come sopravvenienze passive, da addebitare a parte venditrice nella misura del
50%, “quelle derivanti da eventuali accertamenti fiscali e/o previdenziali, nonché da eventuali
contenziosi in materia di lavoro subordinato”. La medesima clausola prevede “inoltre” come pagina 5 di 8 sopravvenienza passiva (da addebitare eventualmente sempre nella misura del 50% alle parti venditrici odierni appellati) quella relativa agli “oneri e spese che dovessero eventualmente derivare alla società
Hotel Cristallo in conseguenza della causa promossa dal attualmente pendente”. Parte_2
La clausola contrattuale quindi nel descrivere le poste da considerare come sopravvenienze passive ricalca il concetto di “costo straordinario e imprevedibile” al momento della conclusione dell'accordo,
con esclusione di costi e passività desumibili dalle scritture contabili, la cui conoscenza è stata dichiarata da parte acquirente nell'incipit della clausola in esame.
Le considerazioni svolte appaiono confermate dall'esame della clausola 7.m, che:
- “segnala che nelle situazioni patrimoniali delle società Hotel Cristallo Srl e Hotel Belvedere Srl,
allegate alla presente scrittura, non sono presenti i debiti di seguito elencati, noti alla parte
acquirente” (viene inserito un elenco di debiti tributari, ndr), convenendo che “le situazioni
patrimoniali di cui sopra s'intenderanno con gli stessi integrate e che quindi l'insorgere di tali impegni
non costituiranno, ai fini della presente scrittura, sopravvenienze passive”;
- “precisa, inoltre, che nelle situazioni patrimoniali delle società Hotel Cristallo Srl e Hotel Belvedere
Srl, allegate alla presente scrittura, sono presenti crediti non esigibili, noti alla parte acquirente
[specificamente individuati, ndr], e pertanto anche in questo caso si conviene che il mancato incasso di
tali poste non costituirà, ai fini della presente scrittura, sopravvenienza passiva”.
Quindi, dal complesso delle previsioni contenute nelle clausole 7.c e 7.m risulta inequivocabilmente che le parti hanno convenuto una garanzia per le sole sopravvenienze passive intese nel senso tecnico di costi e passività (da iscriversi in bilancio nel conto economico), che abbiano origine in situazioni anteriori al 10 ottobre 2012 – data in base alla quale è stato pattuito il prezzo di cessione delle partecipazioni sociali –, ma si siano imprevedibilmente manifestate dopo la cessione.
Le conclusioni raggiunte devono essere altresì ribadite alla luce della circostanza diffusamente evidenziata dal nominato TU, per cui “l'esercizio dell'opzione di riscatto di un bene in locazione
finanziaria non può essere considerato una sopravvenienza passiva” in quanto costituisce un pagina 6 di 8 investimento e non un costo o passività, dato che al prezzo complessivo (comprensivo di commissione e spese notarili) pagato dalla Hotel Cristallo s.r.l. corrisponde l'incremento del suo patrimonio, con l'acquisto della proprietà degli immobili adibiti a parcheggio. Ribadisce infatti il TU: “in nessun caso
l'operazione di riscatto del bene in locazione finanziaria può essere iscritto in conto economico, tanto
meno come 'sopravvenienza passiva' perché: i) non è né straordinaria né imprevedibile (tale opzione è
chiaramente prevista nel contratto di leasing); ii) non ha natura reddituale (in questo caso di costo)
ma patrimoniale”.
Occorre poi ad abundantiam rilevare che il riscatto non costituisce un obbligo giuridico derivante dal contratto di leasing, ma l'esercizio di una facoltà rimessa al conduttore, che può discrezionalmente esercitarla previa valutazione della sua convenienza economica (come sembra dedurre l'appellante) e che il suo mancato esercizio comunque non avrebbe impedito l'esercizio dell'attività alberghiera, ma al più determinato la riclassificazione della struttura ove non reperiti altri spazi da destinare a parcheggio.
Afferma in secondo luogo l'appellante l'erroneità dell'accertamento compiuto dal primo giudice circa la conoscenza da parte sua del contratto di leasing, risultando già socia per una quota non irrisoria
(35%).
Anche il rilievo in esame non è condivisibile, pur dando atto della cripticità della motivazione adottata dal primo giudice che si limita a richiamare le deduzioni svolte da parti opponenti a riguardo.
Ed invero, dalle clausole 7c e 7l emerge che parte acquirente ha dato atto “di essere stata integralmente
informata della situazione patrimoniale e finanziaria delle società” e di aver preso visione,
rispettivamente, della “documentazione contabile ed extra contabile” della società Hotel Cristallo e del progetto di bilancio di esercizio al 31.10.2012. A fronte di tale dichiarazione parti appellate hanno provato documentalmente che la relazione integrativa a tale ultimo bilancio di esercizio contempla il contratto con analitica esposizione dei dati contabili più rilevanti (cfr. doc. n. 5 nel fascicolo di parte appellata), e che analoga previsione conteneva anche la relazione integrativa del precedente bilancio al
31.10.2011 pacificamente approvato dalla medesima socia acquirente (cfr. doc. n. 4 ibidem). pagina 7 di 8 Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore con esclusione della fase istruttoria/trattazione in quanto non svolta.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 596 del 10/5-25/9/2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al rimborso in favore degli appellati delle spese di lite, liquidate nella misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 1/10/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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